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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZANIBONI MASSIMO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 889/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TWMM000161 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Dichiarare estinto il ricorso per cessata materia del contendere, con condanna alle spese
Resistente: Dichiarare estinto il ricorso per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Nulla osta all'accoglimento delle congiunte richieste delle parti di cessazione della materia del contendere, stante l'annullamento dell'atto impugnato.
Quanto alla disciplina delle spese, occorre osservare come la disciplina legale preveda che le spese del giudizio estinto per cessazione della materia del contendere restano a carico della parte che le ha anticipate nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge (art. 46 c. 3 del D.lgs. 546/92).
Tuttavia con sentenza n. 274/05 della Corte costituzionale, veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, D. Lgs. 546/92, nella parte in cui prevedeva la compensazione delle spese nei casi di cessazione della materia del contendere diverse dalle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge.
Deve quindi valutarsi, in caso di opposizione alla richiesta di compensazione delle spese, se vi sia un tardivo esercizio dell'annullamento in autotutela e se questo abbia comportato, per il contribuente, un aggravio di costi per la proposizione dei ricorsi, che non giustifica la compensazione delle spese.
Deve osservarsi al riguardo come il ricorrente abbia iscritto a ruolo il ricorso solo dopo aver inutilmente presentato istanza di autotutela, e l'annullamento in autotutela sia sopraggiunto solo il 5.12.2025, quando ormai l'attività difensiva del ricorrente si era dovuta compiutamente dispiegare in sede contenziosa.
Ne discende pertanto che deve accogliersi la richiesta di condanna del resistente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per annullamento dell'atto impugnato. Condanna la resistente
ADE Direzione provinciale di Cagliari al pagamento delle spese processuali liquidate in € 500,00 oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZANIBONI MASSIMO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 889/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TWMM000161 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Dichiarare estinto il ricorso per cessata materia del contendere, con condanna alle spese
Resistente: Dichiarare estinto il ricorso per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Nulla osta all'accoglimento delle congiunte richieste delle parti di cessazione della materia del contendere, stante l'annullamento dell'atto impugnato.
Quanto alla disciplina delle spese, occorre osservare come la disciplina legale preveda che le spese del giudizio estinto per cessazione della materia del contendere restano a carico della parte che le ha anticipate nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge (art. 46 c. 3 del D.lgs. 546/92).
Tuttavia con sentenza n. 274/05 della Corte costituzionale, veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, D. Lgs. 546/92, nella parte in cui prevedeva la compensazione delle spese nei casi di cessazione della materia del contendere diverse dalle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge.
Deve quindi valutarsi, in caso di opposizione alla richiesta di compensazione delle spese, se vi sia un tardivo esercizio dell'annullamento in autotutela e se questo abbia comportato, per il contribuente, un aggravio di costi per la proposizione dei ricorsi, che non giustifica la compensazione delle spese.
Deve osservarsi al riguardo come il ricorrente abbia iscritto a ruolo il ricorso solo dopo aver inutilmente presentato istanza di autotutela, e l'annullamento in autotutela sia sopraggiunto solo il 5.12.2025, quando ormai l'attività difensiva del ricorrente si era dovuta compiutamente dispiegare in sede contenziosa.
Ne discende pertanto che deve accogliersi la richiesta di condanna del resistente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per annullamento dell'atto impugnato. Condanna la resistente
ADE Direzione provinciale di Cagliari al pagamento delle spese processuali liquidate in € 500,00 oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge