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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/10/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria , Prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Rosaria Plutino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2745/2020 assunta in decisione con ordinanza dell'11 giugno 2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in persona dell'amministratore del condominio pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1
O RE elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE PENTIMELE 202 REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. GRECO RE
ATTORI Contro già con sede in in persona del legale Controparte_1 CP_2 CP_1 re ( ), elettiva domiciliata in Reggio P.IVA_2 Calabria Via P.Foti n.1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Panuccio convenuto
OGGETTO: inadempimento appalto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza non definitiva n. 288/24, depositata il 1^ marzo 2024, questo
Giudice così statuiva :” Dichiara il difetto di legittimazione attiva del Parte_2
con riferimento alla domanda di inadempimento contrattuale per omessa
[...]
pagina 1 di 5 consegna delle certificazioni della res vendita, incompletezza opere, vizi cosa
compravenduta.
2. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
3. Spese
al merito.
Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza dell'11 giugno 2025,
tenuta in modalità cartolare, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.1.In via preliminare va richiamato il contenuto della sentenza non definitiva sia per la ricostruzione dell'iter processuale sia laddove si è ritenuto che non vi sia stata alcuna regressione del procedimento per cui, essendosi la convenuta costituita tardivamente, dopo la CTU, restano ferme le preclusioni già maturate, relativamente alle eccezioni in senso stretto, quali quella di decadenza, e alle domande riconvenzionali. Di conseguenza le eccezioni, ancora reiterate dalla convenuta, sono inammissibili. Allo stesso modo sono inutilizzabili i documenti tardivamente prodotti.
2.Ciò premesso, va evidenziato che il e la condomina Parte_2 Pt_1
agiscono contro il venditore-appaltatore lamentando l'omesso completamento dei lavori, vizi nonché gravi difetti di alcune opere realizzate.
Nell'atto di compravendita del 28 maggio 1999, la società venditrice si è impegnata al completamento di tutte le opere condominiali, a sua totale cura e spese, che all'epoca della stipula del rogito non erano state ancora realizzate (compresi gli allacci elettrici, idrici e telefonici: v. pag. 8 contratto di compravendita). Il
completamento di tali opere, per patto espresso, sarebbe dovuto avvenire entro il termine di scadenza della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Reggio
Calabria per la costruzione del fabbricato.
pagina 2 di 5 Sia in sede di ATP che di consulenza tecnica d'ufficio svolta nel primo giudizio, è
emerso che le lamentale degli attori sono fondate, essendo stati constatati il mancato completamento di tutte i lavori, nonché i vizi e difetti di quelli realizzati.
Gli elaborati peritali sono condivisibili perché contengono una completa descrizione dei luoghi di causa, e rilevano con precisione le opere incomplete e mancanti. Il CTU
ha controdedotto poi alle critiche mosse dal consulente della e allo stesso CP_2
tempo ha escluso dalla quantificazione gli interventi non necessari.
Con riferimento al , la domanda va limitata all'azione per gravi Parte_2
difetti strutturali dell'edificio ex art. 1669 c.c. per come già statuito nella sentenza non definitiva.
Sul punto il CTU, nel supplemento depositato il 7 giugno 2024, ha individuato come gravi difetti costruttivi: Piano interrato: infiltrazioni, sistemazione cancello,
pavimentazione percorsi carrai;
- Area esterna: pavimentazione cortile, cordolo di
delimitazione percorsi pedonali, collegamento rete idrica, messa a norma impianto
smaltimento acque pluviali;
- Prospetti esterni: distacchi tinteggiatura, rigonfiamenti,
lesioni.
Le conclusioni sono in linea con l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che ha
'evolutivamente inteso il concetto di vizio e ha esteso l'applicabilità dell'art. 1669
cod. civ. intendendo il grave difetto non solo come fenomeno che possa pregiudicare la sicurezza e staticità dell'edificio, ma anche come alterazione che possa pregiudicare la sicurezza e staticità dell'edificio, menomando, così, in modo apprezzabile il godimento dell'opera medesima e la capacità della stessa a fornire l'utilità economica e pratica per cui è stata costruita (ex plurimis Cass. Civ. 8 maggio
2007 n. 10533). Secondo tale interpretazione ormai costante, costituiscono in linea pagina 3 di 5 generale 'gravi difetti' dell'edificio a norma dell'art. 1669 cod. civ. la realizzazione dell'opera con materiali inidonei e/o a non regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione rivestimenti infissi pavimentazioneimpianti etc.) purché tali da compromettere la sua funzionalità
e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione ancorché non ordinaria e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti installati (Cass. Civile 11/06/2014 n. 13223Cass. 8140/2004; Cass. 20307/2011;
Cass. 20644/2013)'
L'importo per porre rimedio ai difetti strutturali è stato quantificato in € 20.429,43,
pari in valori attuali ad € 29.724,82.
Con riferimento ad , la stessa è legittimata a fare valere Parte_1
l'inadempimento dell'appaltatore-compratore nei limiti della sua quota.
Dalle tabelle millesimali allegate alla CTU si evince che i millesimi sono pari a
24,965.
Dunque considerando l'importo di euro 106.421,90 riconosciuto dal CTU, detratto quanto già attribuito al Condominio pari ad euro 20.429,43 ( cui l'attrice avrà diritto come condomina), si ottiene l'importo di euro 85.992,47.
Rapportato ai millesimi dell'attrice, alla stessa spetta l'importo di euro 2146,80,
pari in valori attuali ad € 3.123,59.
Spettano altresì agli attori gli interessi legali sulle sorti capitali devalutate al momento dell'introduzione del giudizio e di anno in anno rivalutate sino alla presente decisione, secondo i criteri fissati dalla consolidata giurisprudenza della
Cassazione civile (v. Cass. SS.UU. n. 15928/2009 sulla scia dei principi fissati da pagina 4 di 5 SS.UU. n. 1712/1995, nonché Cass civ. III, n. 5234/2006) che ha affermato che nel risarcimento da danno illecito gli interessi (corrispondenti al lucro cessante) possono essere cumulati con la rivalutazione monetaria e vanno calcolati sul valore della somma via via rivalutata (secondo gli indici Istat) nell'arco di tempo compreso tra la domanda e la liquidazione del danno.
3.Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese delle CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, non definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1. Accoglie nei limiti di cui in parte motiva le domande e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento a favore del Parte_2 dell'importo di euro 29.724,82 e di dell'importo di euro € Parte_1
3.123,59 oltre interessi legali sulla sorte capitale devalutata all'aprile 2002
e di anno in anno rivalutata sino alla presente decisione;
2. Condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali sostenute da parte attrice che liquida in euro 7616,00 per onorari ed in euro 786,00 per spese vive, oltre spese generali, cpa ed iva.
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Reggio Calabria, 31.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria , Prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Rosaria Plutino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2745/2020 assunta in decisione con ordinanza dell'11 giugno 2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in persona dell'amministratore del condominio pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1
O RE elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE PENTIMELE 202 REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. GRECO RE
ATTORI Contro già con sede in in persona del legale Controparte_1 CP_2 CP_1 re ( ), elettiva domiciliata in Reggio P.IVA_2 Calabria Via P.Foti n.1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Panuccio convenuto
OGGETTO: inadempimento appalto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza non definitiva n. 288/24, depositata il 1^ marzo 2024, questo
Giudice così statuiva :” Dichiara il difetto di legittimazione attiva del Parte_2
con riferimento alla domanda di inadempimento contrattuale per omessa
[...]
pagina 1 di 5 consegna delle certificazioni della res vendita, incompletezza opere, vizi cosa
compravenduta.
2. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
3. Spese
al merito.
Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza dell'11 giugno 2025,
tenuta in modalità cartolare, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.1.In via preliminare va richiamato il contenuto della sentenza non definitiva sia per la ricostruzione dell'iter processuale sia laddove si è ritenuto che non vi sia stata alcuna regressione del procedimento per cui, essendosi la convenuta costituita tardivamente, dopo la CTU, restano ferme le preclusioni già maturate, relativamente alle eccezioni in senso stretto, quali quella di decadenza, e alle domande riconvenzionali. Di conseguenza le eccezioni, ancora reiterate dalla convenuta, sono inammissibili. Allo stesso modo sono inutilizzabili i documenti tardivamente prodotti.
2.Ciò premesso, va evidenziato che il e la condomina Parte_2 Pt_1
agiscono contro il venditore-appaltatore lamentando l'omesso completamento dei lavori, vizi nonché gravi difetti di alcune opere realizzate.
Nell'atto di compravendita del 28 maggio 1999, la società venditrice si è impegnata al completamento di tutte le opere condominiali, a sua totale cura e spese, che all'epoca della stipula del rogito non erano state ancora realizzate (compresi gli allacci elettrici, idrici e telefonici: v. pag. 8 contratto di compravendita). Il
completamento di tali opere, per patto espresso, sarebbe dovuto avvenire entro il termine di scadenza della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Reggio
Calabria per la costruzione del fabbricato.
pagina 2 di 5 Sia in sede di ATP che di consulenza tecnica d'ufficio svolta nel primo giudizio, è
emerso che le lamentale degli attori sono fondate, essendo stati constatati il mancato completamento di tutte i lavori, nonché i vizi e difetti di quelli realizzati.
Gli elaborati peritali sono condivisibili perché contengono una completa descrizione dei luoghi di causa, e rilevano con precisione le opere incomplete e mancanti. Il CTU
ha controdedotto poi alle critiche mosse dal consulente della e allo stesso CP_2
tempo ha escluso dalla quantificazione gli interventi non necessari.
Con riferimento al , la domanda va limitata all'azione per gravi Parte_2
difetti strutturali dell'edificio ex art. 1669 c.c. per come già statuito nella sentenza non definitiva.
Sul punto il CTU, nel supplemento depositato il 7 giugno 2024, ha individuato come gravi difetti costruttivi: Piano interrato: infiltrazioni, sistemazione cancello,
pavimentazione percorsi carrai;
- Area esterna: pavimentazione cortile, cordolo di
delimitazione percorsi pedonali, collegamento rete idrica, messa a norma impianto
smaltimento acque pluviali;
- Prospetti esterni: distacchi tinteggiatura, rigonfiamenti,
lesioni.
Le conclusioni sono in linea con l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che ha
'evolutivamente inteso il concetto di vizio e ha esteso l'applicabilità dell'art. 1669
cod. civ. intendendo il grave difetto non solo come fenomeno che possa pregiudicare la sicurezza e staticità dell'edificio, ma anche come alterazione che possa pregiudicare la sicurezza e staticità dell'edificio, menomando, così, in modo apprezzabile il godimento dell'opera medesima e la capacità della stessa a fornire l'utilità economica e pratica per cui è stata costruita (ex plurimis Cass. Civ. 8 maggio
2007 n. 10533). Secondo tale interpretazione ormai costante, costituiscono in linea pagina 3 di 5 generale 'gravi difetti' dell'edificio a norma dell'art. 1669 cod. civ. la realizzazione dell'opera con materiali inidonei e/o a non regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione rivestimenti infissi pavimentazioneimpianti etc.) purché tali da compromettere la sua funzionalità
e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione ancorché non ordinaria e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti installati (Cass. Civile 11/06/2014 n. 13223Cass. 8140/2004; Cass. 20307/2011;
Cass. 20644/2013)'
L'importo per porre rimedio ai difetti strutturali è stato quantificato in € 20.429,43,
pari in valori attuali ad € 29.724,82.
Con riferimento ad , la stessa è legittimata a fare valere Parte_1
l'inadempimento dell'appaltatore-compratore nei limiti della sua quota.
Dalle tabelle millesimali allegate alla CTU si evince che i millesimi sono pari a
24,965.
Dunque considerando l'importo di euro 106.421,90 riconosciuto dal CTU, detratto quanto già attribuito al Condominio pari ad euro 20.429,43 ( cui l'attrice avrà diritto come condomina), si ottiene l'importo di euro 85.992,47.
Rapportato ai millesimi dell'attrice, alla stessa spetta l'importo di euro 2146,80,
pari in valori attuali ad € 3.123,59.
Spettano altresì agli attori gli interessi legali sulle sorti capitali devalutate al momento dell'introduzione del giudizio e di anno in anno rivalutate sino alla presente decisione, secondo i criteri fissati dalla consolidata giurisprudenza della
Cassazione civile (v. Cass. SS.UU. n. 15928/2009 sulla scia dei principi fissati da pagina 4 di 5 SS.UU. n. 1712/1995, nonché Cass civ. III, n. 5234/2006) che ha affermato che nel risarcimento da danno illecito gli interessi (corrispondenti al lucro cessante) possono essere cumulati con la rivalutazione monetaria e vanno calcolati sul valore della somma via via rivalutata (secondo gli indici Istat) nell'arco di tempo compreso tra la domanda e la liquidazione del danno.
3.Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese delle CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, non definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1. Accoglie nei limiti di cui in parte motiva le domande e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento a favore del Parte_2 dell'importo di euro 29.724,82 e di dell'importo di euro € Parte_1
3.123,59 oltre interessi legali sulla sorte capitale devalutata all'aprile 2002
e di anno in anno rivalutata sino alla presente decisione;
2. Condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali sostenute da parte attrice che liquida in euro 7616,00 per onorari ed in euro 786,00 per spese vive, oltre spese generali, cpa ed iva.
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Reggio Calabria, 31.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
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