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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 4773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4773 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8209/2025
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 5/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 8209/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANCARLO Parte_1
ESPOSTI
ricorrente CONTRO
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
IA VI
convenuto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse Parte_1 accertato e dichiarato che egli è titolare di assegno sociale n. 04016860
e che, in considerazione del già corrisposto importo di euro 18.215,50, ha già restituito a il totale importo indebito preteso con lettera CP_1
1 16.5.2024 per il periodo 1.1.2019-28.2.2021 e che nulla altro è dovuto a
. CP_1
2. In memoria di costituzione, la difesa dell' ha riferito e documentato CP_1 che:
- in data 24/01/21 L' emetteva un provvedimento di rideterminazione CP_1 della pensione AS n. 078490004016860, con il quale parte ricorrente veniva informata che era stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 18.215,50, con formazione di indebito 15941093 per il periodo temporale che va dal
01/01/2019 al 28/02/2021, doc. 1;
- in data 21/03/24 viene sollecitato il pagamento dell'indebito n 15941093 ed il Signor effettua il pagamento mediante bollettini Pago PA Parte_1 con data contabile 22/04/2024, in tal modo estinguendo l'indebito per pagamento (circostanza pacifica);
- in data 20/07/21 L' emetteva un secondo provvedimento di CP_1 riliquidazione della pensione AS n. 078490004016860, dal quale derivava un credito per parte ricorrente per un importo lordo complessivo di euro
13.681,71 per il periodo temporale che va dal 01/01/2020 al 31/08/2021, doc. 2 ;
- in data 04/11/21 l' emetteva un terzo provvedimento di CP_1 rideterminazione della pensione AS 078490004016860, dal quale emergeva un importo a debito di euro 15.636,24 con formazione di indebito n. 16587485 per il periodo temporale dal 01/01/2020 al
30/11/2021, doc. 3;
Ha concluso che le due partite a debito e credito si sono contabilmente elise per compensazione ed attualmente l'indebito n. 16587485 non sussiste più. Infatti per il 2020, essendo stato già pagato l'indebito, nulla
2 residua (l'importo per euro 5983,64 è eliso dalle due successive lavorazioni a credito e a debito rispettivamente del 4.11.2021 e del
28.7.2021 DOCC. 2 e 3); per il 2021 il residuo non compensato è stato annullato in quanto non corrisposto (cfr. doc. 4). Allo stato, pertanto, non residuando alcun importo da recuperare, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
3. All'udienza di discussione la difesa di parte ricorrente ha concordato per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
4. L'intervenuto riconoscimento dell'insussistenza dell'indebito determina, come rilevato dalle parti, la cessazione della materia del contendere, che secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (cfr. ad esempio, Cass.
n. 6909 del 2009, Cass. n. 7772 del 2015), postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, situazione che si verifica nel caso in esame.
5. Le spese processuali vengono poste a carico dell' , considerato che CP_1 già in data 25.9.2024 il ricorrente aveva proposto ricorso al Comitato provinciale affinché rideterminasse il corretto importo del debito CP_1 residuo, senza ottenere risposta.
Esse vengono liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati
3 da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore in virtù della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1500,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori e rimborso c.u. ove versato, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
4
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 5/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 8209/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANCARLO Parte_1
ESPOSTI
ricorrente CONTRO
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
IA VI
convenuto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse Parte_1 accertato e dichiarato che egli è titolare di assegno sociale n. 04016860
e che, in considerazione del già corrisposto importo di euro 18.215,50, ha già restituito a il totale importo indebito preteso con lettera CP_1
1 16.5.2024 per il periodo 1.1.2019-28.2.2021 e che nulla altro è dovuto a
. CP_1
2. In memoria di costituzione, la difesa dell' ha riferito e documentato CP_1 che:
- in data 24/01/21 L' emetteva un provvedimento di rideterminazione CP_1 della pensione AS n. 078490004016860, con il quale parte ricorrente veniva informata che era stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 18.215,50, con formazione di indebito 15941093 per il periodo temporale che va dal
01/01/2019 al 28/02/2021, doc. 1;
- in data 21/03/24 viene sollecitato il pagamento dell'indebito n 15941093 ed il Signor effettua il pagamento mediante bollettini Pago PA Parte_1 con data contabile 22/04/2024, in tal modo estinguendo l'indebito per pagamento (circostanza pacifica);
- in data 20/07/21 L' emetteva un secondo provvedimento di CP_1 riliquidazione della pensione AS n. 078490004016860, dal quale derivava un credito per parte ricorrente per un importo lordo complessivo di euro
13.681,71 per il periodo temporale che va dal 01/01/2020 al 31/08/2021, doc. 2 ;
- in data 04/11/21 l' emetteva un terzo provvedimento di CP_1 rideterminazione della pensione AS 078490004016860, dal quale emergeva un importo a debito di euro 15.636,24 con formazione di indebito n. 16587485 per il periodo temporale dal 01/01/2020 al
30/11/2021, doc. 3;
Ha concluso che le due partite a debito e credito si sono contabilmente elise per compensazione ed attualmente l'indebito n. 16587485 non sussiste più. Infatti per il 2020, essendo stato già pagato l'indebito, nulla
2 residua (l'importo per euro 5983,64 è eliso dalle due successive lavorazioni a credito e a debito rispettivamente del 4.11.2021 e del
28.7.2021 DOCC. 2 e 3); per il 2021 il residuo non compensato è stato annullato in quanto non corrisposto (cfr. doc. 4). Allo stato, pertanto, non residuando alcun importo da recuperare, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
3. All'udienza di discussione la difesa di parte ricorrente ha concordato per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
4. L'intervenuto riconoscimento dell'insussistenza dell'indebito determina, come rilevato dalle parti, la cessazione della materia del contendere, che secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (cfr. ad esempio, Cass.
n. 6909 del 2009, Cass. n. 7772 del 2015), postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, situazione che si verifica nel caso in esame.
5. Le spese processuali vengono poste a carico dell' , considerato che CP_1 già in data 25.9.2024 il ricorrente aveva proposto ricorso al Comitato provinciale affinché rideterminasse il corretto importo del debito CP_1 residuo, senza ottenere risposta.
Esse vengono liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati
3 da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore in virtù della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1500,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori e rimborso c.u. ove versato, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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