Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02225/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00875/2024 REG.RIC.
N. 00876/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 875 del 2024, proposto da
TR UO, rappresentato e difeso dall'avvocato OL EA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 876 del 2024, proposto da
OL EA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Lucchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Lamezia Terme, via Ettore e Ruggero De Medici, 31;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
quanto a entrambi i ricorsi, n. 875 e n. 876 del 2024:
al decreto decisorio cronol. n. 2029/2023, R.G. n. 1006/2023, repert. n. 1776/2023, della Corte di Appello di Catanzaro, del 19.10.2023, depositato in pari data, notificato al domicilio eletto, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione dello stesso ed in pari data in forma esecutiva, con cui il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, è stato condannato al pagamento della somma di Euro 2.550,00, oltre interessi dalla data della domanda, in favore del sig. UO TR.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 70 e 112 ss. cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 il dott. IV AL come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Rilevato che:
- con due rituali ricorsi a questo Tribunale, ex artt. 112 e ss. c.p.a., il sig. TR UO e l’avv. OL EA agivano per ottenere l’esecuzione, da parte dell’amministrazione intimata, del decreto meglio indicato in epigrafe, il primo nella parte in cui la condannava al pagamento di € 2.500,00 a titolo di danno non patrimoniale per eccessiva durata del processo; la seconda nella parte in cui, quale difensore distrattario, vedeva liquidate a suo favore le spese processuali in euro 473,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, CPA e IVA come per legge ed euro 27,00 per esborsi diretti;
- ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge per l’accoglimento del ricorso, le parti ricorrenti avanzavano, altresì, richiesta di nomina di un Commissario ad acta nell’ipotesi di perdurare del relativo inadempimento;
- il Ministero della Giustizia, cui i ricorsi sono stati ritualmente notificati, non si è costituito;
- alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 le cause sono state trattenute in decisione;
DIRITTO
Considerato che:
- il Collegio, preliminarmente, dispone la riunione dei due ricorsi in epigrafe, data la evidente connessione oggettiva, riguardando l’esecuzione del medesimo titolo,
- il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti;
- le parti ricorrenti hanno inviato all’amministrazione resistente la richiesta di pagamento;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur risultando, questo, notificato ritualmente;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Considerato, pertanto:
- di dover dichiarare l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori per l’instaurazione del presente giudizio, se documentate, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, il quale, scaduto il termine precedente e su istanza di parte, senza compensi ai sensi del comma 8 art. 5 sexies l. n. 89 del 2001, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente;
Considerato, ancora, che:
- le spese del presente giudizio vadano poste a carico dell’amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo d’ufficio sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per l'esecuzione mobiliare (fattispecie maggiormente affine a quella oggetto di giudizio, non espressamente disciplinata; cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), tenuto conto della semplicità e serialità della materia;
- in caso di mancata refusione delle spese del presente giudizio di ottemperanza da parte dell’amministrazione soccombente, nel medesimo termine di giorni 60 concesso per il pagamento degli importi per cui è stato promosso il ricorso, al pagamento delle suddette spese provvederà il Commissario nominato con la presente sentenza, nel termine indicato in dispositivo, in quanto: a) nel silenzio del codice di rito sulle modalità di corresponsione delle spese liquidate nella sentenze di ottemperanza, deve trovare applicazione il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive; b) ragioni di economia processuale impongono di adottare un approccio che eviti, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, un secondo giudizio di ottemperanza, con conseguente spreco di attività giurisdizionale; c) la completa attuazione del “dictum” di ottemperanza, anche in punto di sue spese, consente in unica battuta la completa definizione della res contenziosa così prevenendo, secondo il principio del buon andamento, l’ulteriore utilizzo di attività e risorse dell’amministrazione per riparare alla medesima vicenda di inadempimento; d) nel procedimento di espropriazione forzata, che col giudizio di ottemperanza per crediti riconosciuti dal giudice civile condivide le finalità, l’art. 95 c.p.c. precisa che le spese gravano sul debitore, mentre l’art. 510 c.p.c. stabilisce che esse, liquidate dal giudice dell’esecuzione, vengono soddisfatte con la distribuzione del ricavato della vendita, peraltro in prededuzione, godendo dei privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
a) dispone la riunione dei due ricorsi ex art. 70 c.p.a.;
b) accoglie i ricorsi e per l’effetto ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
c) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di 90 giorni dall’istanza di parte;
d) condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore dell’avv. OL EA, anche quale difensore distrattario del ricorrente TR UO, che vengono liquidate in complessivi € 552,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge e delle spese ulteriori per l’instaurazione del presente giudizio, se documentate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV AL, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IV AL |
IL SEGRETARIO