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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Sandra Moselli presidente dott.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
dott.ssa Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2626/2022 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 13.3.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Marialuisa Tarricone, presso il Parte_1
cui studio sito in Corato, alla via Notar Pasquale n. 35, è elettivamente domiciliata;
- RICORRENTE -
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive dell'udienza del 12.3.2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso per separazione giudiziale del 31.05.2022, - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
in data 02.01.1978 con che dall'unione sono nati dei figli, tutti maggiorenni;
che la Controparte_1
prosecuzione del rapporto coniugale, da sempre difficile, è divenuta intollerabile a causa di una serie di incomprensioni e conflittualità tra i coniugi, del carattere egoista del e della sua prodigalità; che l' CP_1
abitazione coniugale, alloggio popolare, è intestato al di essere casalinga, in gravi condizioni di CP_1
salute, mentre il resistente percepisce, a titolo di pensione, tedesca e italiana, la somma complessiva di €
1.000,00 mensili - ha adito il Tribunale Civile di Trani per richiedere la separazione giudiziale con addebito esclusivo al resistente, con assegnazione a sé della casa coniugale, onerando il di corrisponderle la CP_1
somma mensile di 300,00 € a titolo di mantenimento.
Disposti vari rinvii dell'udienza presidenziale, all'udienza del 10.05.2023, innanzi al Presidente delegato,
tenuta con collegamento da remoto mediante applicativo Microsoft Teams, è comparsa esclusivamente la ricorrente, quindi, il Presidente, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, valutate comparativamente le rispettive situazioni economiche, non rilevando uno squilibrio reddituale ed economico fra i coniugi a sfavore della , ha ritenuto non sussistenti i presupposti Pt_1
per la previsione di un concorso del nel suo mantenimento, rimettendo le parti innanzi al G.I. CP_1
Dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi nonostante la ritualità della notifica, depositate memoria integrativa e note sostitutive di udienza, concessi i termini di cui all'art.183, co.6, c.p.c., rigettate tutte le richieste di prova testimoniale e di interrogatorio formale poiché inammissibili, la causa è stata riservata per la decisione senza concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., avendovi la ricorrente espressamente rinunciato.
Motivi della decisione
Sulle domande di separazione giudiziale e di addebito.
La dichiarazione di separazione personale dei coniugi presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti;
nella fattispecie, invero, le deduzioni della ricorrente, nella contumacia del resistente, costituiscono inequivoca corrispondenza della cessazione di ogni affectio coniugalis.
Pertanto, va disposta la separazione personale dei coniugi, - ai sensi dell'art. 151, comma 1° Pt_1 CP_1
c.c. (atto n. 246, parte II, serie C dell'anno 1978 del Comune di Corato).
Quanto alla domanda di addebito formulata da questa va rigettata per le ragioni che di seguito si Parte_1
esporranno.
Sul punto, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre C.
09/2707, C. 07/25618, C. 06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762 e, più di recente, Cass.
Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati attuati da un coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
L'onere della prova grava sulla parte richiedente. A giudizio del collegio la domanda della ricorrente non ha trovato adeguato riscontro probatorio e pertanto va rigettata. La ricorrente infatti ha formulato richieste istruttorie orali sul punto del tutto generiche e prive di circostanze spazio-temporali dunque inidonee a dimostrare il necessario nesso causale, conseguentemente, il giudice istruttore con ordinanza del 21.3.2024, che il Collegio ritiene di far propria, ha provveduto a rigettare tutte le richieste istruttorie, peraltro non reiterate dalla ricorrente nel precisare le conclusioni.
La inoltre non ha neppure fornito documentalmente alcun valido elemento a sostegno della propria Pt_1
domanda.
Alla luce di ciò la domanda va rigettata in quanto rimasta del tutto indimostrata.
Sulla domanda di mantenimento della ricorrente.
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per sé stessa, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre Cass. n.
1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità
economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi,
tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento,
pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649). Applicando i principi esposti al caso in esame, va in primo luogo evidenziato che la ricorrente non ha fornito alcuna prova del tenore di vita avuto dai coniugi in costanza di matrimonio.
In secondo luogo, quanto alla comparazione tra le situazioni economico-patrimoniali delle parti, la è Pt_1
priva di occupazione lavorativa da 3-4 anni, a causa dell'insufficienza respiratoria da cui è affetta, per la quale percepisce attualmente pensione di invalidità di €500,00, oltre al reddito di cittadinanza di €120,00, mentre per oltre 20 anni, in costanza di matrimonio, ha svolto l'attività di collaboratrice domestica;
quanto al CP_1
questi, prima bracciante agricolo, percepisce attualmente, secondo quanto dichiarato dalla stessa ricorrente all'
udienza del 10.05.2023, una pensione da lavoro di circa €500,00.
Esaminata comparativamente la situazione dei coniugi, la ricorrente non ha fornito prova, come era suo onere fare, di una disparità reddituale tra le parti, tale da giustificare l'imposizione a carico del marito di un contributo al mantenimento della moglie, essendo entrambi percettori di redditi da pensione di importo pressoché analogo e non sussistendo alcuna sperequazione tra gli stessi neppure con riferimento al patrimonio immobiliare.
Per tali ragioni, la domanda proposta dalla ricorrente va rigettata.
Quanto alla casa coniugale, invece, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non vi sono i presupposti per l'assegnazione della stessa (art. 337 sexies c.c.).
Circa le spese di giudizio nulla può essere disposto poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cass. Civ. 13491/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi;
- rigetta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
- rigetta la domanda di contributo al mantenimento proposta dalla ricorrente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Corato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 246, parte II, Serie C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
1978).
- nulla sulle spese.
Così deciso in Trani, il 25.3.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli