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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7182 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4443/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati:
dott. Alberto TILOCCA Presidente
dott. Chiara GIAMMARCO Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 4443/2023 trattenuto in decisione all'udienza del 22 maggio 2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
( ), elettivamente domiciliato in Roma, via R.R. Pereira 129/B, C.F._1
presso lo studio dei procuratori, avv. Giulio MASOTTI e avv. Natascia ANZALONE, che lo rappresentano e difendono per delega allegata in calce al ricorso in riassunzione
APPELLANTE in RIASSUNZIONE
E
1 nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Roma, via Archimede 205, presso lo studio del procuratore, avv. Antonella TOMASSINI, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA in RIASSUNZIONE
E
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: giudizio di riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n° 17544/2023, pubblicata il 20 giugno 2023, in tema di separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n° 186/21 il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale tra e , addebitando al Parte_1 Controparte_1
marito la separazione e disponendo a suo carico un contributo al mantenimento della moglie per un importo mensile di euro 2.000,00, oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal 28 luglio 2015.
Con sentenza n° 8553/21, pubblicata il 29 dicembre 2021, la Corte d'Appello di Roma accoglieva in parte l'appello proposto da e, in parziale Parte_1
riforma dell'impugnata sentenza n° 186/21, determinava la decorrenza dell'obbligo in capo al marito di versamento dell'assegno di mantenimento dal mese di aprile 2016; rigettava nel resto l'appello principale nonché l'appello incidentale proposto da CP_1
.
[...]
Con ordinanza n° 17544/2023, pubblicata il 20 giugno 2023, la Corte di Cassazione – rigettati i primi due motivi e assorbiti i residui tre – ha accolto il terzo motivo di ricorso
2 proposto da e cassato la sentenza n° 8553/2021 della Parte_1
Corte di Appello di Roma, cui ha rimesso il giudizio per un nuovo esame della causa e per l'applicazione del principio da essa enunciato in tema di assegno di mantenimento.
Con ricorso depositato il 14 settembre 2023 ha Parte_1
riassunto dinanzi a questa Corte il giudizio, chiedendo che, in applicazione di quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio, venissero accolti i motivi di appello da lui proposti e fosse respinta la domanda proposta da per Controparte_1
ottenere l'assegno di mantenimento per insussistenza dei presupposti.
Con decreto presidenziale del 2 ottobre 2023, depositato il 10 ottobre 2023, sono stati assegnati i termini per la notifica e quelli per il deposito di memorie, documenti e repliche;
veniva inoltre fissata al 13 febbraio 2025 l'udienza di prima comparizione delle parti.
Con comparsa depositata il 10 gennaio 2025 si è costituita che, nel Controparte_1
riportarsi a tutte le conclusioni e argomentazioni svolte nei precedenti gradi di giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avverso atto di riassunzione e la conferma dell'impugnata sentenza.
Con atto del 17 maggio 2025 il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con decreto presidenziale del 30 aprile 2025, depositato il 2 maggio 2025, è stato disposto che l'udienza del 22 maggio 2025, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto sottolineato che il presente giudizio è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. nei limiti e in relazione alla portata dell'ordinanza n° 17544/23 con cui la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza n° 8553/2021 della sezione persone e famiglia della Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per l'applicazione del principio di diritto affermato nell'indicata ordinanza. Va quindi in
3 proposito specificato che, come noto, la sentenza di cassazione vincola il giudice del rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Di conseguenza i limiti del giudizio di rinvio non sono solo quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidedum, prendendo nuove conclusioni, ma anche quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, di modo che neppure le questioni conoscibili d'ufficio che non siano state rilevate dalla Suprema Corte possono essere dedotte o comunque esaminate in sede di rinvio, nel caso in cui il loro esame tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (così per tutte Cass. n° 15952/06, Cass. n° 636/19 e Cass.
n° 14075/02). La costante giurisprudenza di legittimità ha in proposito specificato che la
Corte di Cassazione, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta ma agli effetti della concreta decisione della lite, con la conseguenza che il giudice del rinvio è altresì vincolato al rispetto delle preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione (così le citate Cass. n° 15952/06 e Cass.
n° 14075/02).
Ciò precisato, sottolinea ancora questo collegio che il rinvio è stato disposto dalla Suprema
Corte di Cassazione con l'indicata ordinanza n° 17544/23 ed è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. per l'applicazione del presente principio di diritto: <…la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass. 12196/2017;
Cass. 17098/2019; Cass. 5605/2020 e Cass. 22616/2022) … >> (così testualmente a pag.
9 della motivazione della citata ordinanza n° 17544/23). Ha quindi osservato il Supremo collegio che nel caso di specie il giudice del merito <<… ha totalmente obliterato di considerare il tenore di vita goduto dalla moglie in costanza del lungo rapporto matrimoniale, che non è stato affatto
4 ricostruito, mentre è a tale parametro che occorre imprescindibilmente riferirsi in tema di assegno separativo,
a differenza di quanto, invece, si ritiene in tema di assegno divorzile, in base al più recente indirizzo innovativo delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 18287/2018) …>> (così testualmente ancora a pag. 9 della motivazione dell'indicata ordinanza n° 17544/23) poiché, pur avendo correttamente individuato il periodo temporale durante il quale doveva essere versato l'assegno di mantenimento (dall'aprile 2016 fino alla data di emissione dei provvedimenti presidenziali nel giudizio divorzile) <… ha incentrato la valutazione solo ed esclusivamente sulle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi …>> (così testualmente sempre l'indicata ordinanza n° 17544/23, a pag. 9 della motivazione).
Ciò precisato, nel merito, l'appello originariamente proposto da Parte_1
avverso la sentenza n° 186/21 del Tribunale di Roma – limitatamente alla
[...]
pronuncia che ha riconosciuto in favore di l'assegno di mantenimento Controparte_1
e, in via subordinata, la sua decorrenza - è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. con l'atto di citazione in Controparte_2
riassunzione – con cui si richiama ai motivi di appello originariamente proposti – che erroneamente il Tribunale di Roma ha riconosciuto in favore della coniuge separata,
, l'assegno di mantenimento. Specifica in particolare l'odierno Controparte_1
appellante che il Tribunale di Roma aveva riconosciuto tale beneficio nonostante la non avesse mai dedotto ma neppure dimostrato il tenore di vita da lei goduto CP_1
in costanza di matrimonio. Contesta tale assunto la , che insiste nelle proprie CP_1
conclusioni così come precisate nei diversi gradi di giudizio, chiedendo che sia riconosciuto il suo diritto a ottenere l'assegno di mantenimento. Il motivo di impugnazione proposto da con riferimento alla Parte_1
mancanza dei presupposti per riconoscere l'assegno di mantenimento in favore della ex coniuge non ha pregio. Risulta infatti già dall'esame del ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio che l'odierno appellante in riassunzione ha egli stesso affermato, nell'introdurre il giudizio per separazione che aveva garantito <<… alla famiglia agiatezza economica oltre che prestigio sociale …>> (così testualmente a pag. 3 del ricorso per separazione del 21 luglio 2015) poiché egli aveva <… ricoperto cariche e svolto funzioni di
5 elevatissimo pregio accademico, scientifico ed istituzionale …>> (così testualmente a pag. 7 del medesimo ricorso per separazione personale) ed era stato altresì insignito dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce in considerazione delle sue particolari benemerenze;
ha inoltre affermato che, avendo <… conseguito importanti successi in ambito accademico, medico ed istituzionale, rivestendo cariche anche pubbliche per cui ha ricevuto onorificenze e plurimi riconoscimenti da Capi di Stato e di Governo …>> aveva ottenuto guadagni <… ingentissimi, che hanno consentito un elevato tenore di vita alla famiglia oltre che notevole prestigio sociale…>> (così testualmente a pag. 10 del citato ricorso per separazione); ancora il Pt_1
ha riconosciuto di aver regalato alla moglie, durante il loro rapporto
[...]
matrimoniale, gioielli per un valore di un milione di euro e, oltre a ciò, di averle regalato in occasione del Natale del 2013 una collana di Bulgari di zaffiri e pietre del valore di euro
100.000,00 (vedi in proposito il verbale di udienza del 2 marzo 2016 tenutosi dinanzi al
Presidente per il tentativo di conciliazione). È inoltre fatto incontestato che la convivenza tra il e la è iniziata in epoca antecedente al loro Parte_1 CP_1
matrimonio, celebrato a Roma il 12 settembre 1984, come può desumersi dalla circostanza che dalla loro unione è nata la figlia il 15 aprile 1978; è altresì fatto incontestato Per_1
che la , trasferitasi a vivere a Roma per convivere con l'odierno appellante, ha CP_1
smesso la sua attività lavorativa di professoressa (che svolgeva a Napoli) per dedicarsi alla cura della famiglia e dei figli. L'elevato tenore di vita di cui godeva la famiglia è ancora testimoniato dalla documentazione versata in atti, da cui si ricava che il Pt_1
, oltre a essere proprietario pro quota dell'appartamento sito in viale Liegi
[...]
14 a Roma, costituto da due unità immobiliari poi unificate (l'int. 12 era stato infatti acquistato nel dicembre 1985 e intestato a ), era altresì proprietario di Controparte_1
una autovettura Ferrari e di una barca entrambe acquistate nel 2005 – dunque sempre nel corso del rapporto coniugale con la – nonché di numerose opere d'arte di cui CP_1
faceva collezione. Tutti tali elementi testimoniano l'agiatezza del tenore di vita goduto dalla famiglia nell'intero arco della vita matrimoniale. Dalla documentazione depositata nel corso del giudizio si ricava inoltre che il , che è anche Parte_1
proprietario di un terreno destinato a pascolo sito nel territorio del comune di Trevignano
e di due villette site nel comune di Parghelia (VV) intestate formalmente ai due figli, era
6 titolare nel 2020 di un portafoglio titoli di circa 71.000,00 euro e di una liquidità sui conti correnti di circa euro 117.000,00. per l'intera durata del matrimonio Controparte_1
(trentadue anni) si è dedicata in via esclusiva alla cura della famiglia e non è dunque titolare di redditi autonomi, come dalla medesima affermato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata nel suo fascicolo di parte;
ella è proprietaria di un appartamento, sito in Corso Francia 231 a Roma, che ha acquistato nel 2014 parte accollandosi un mutuo e parte impiegando il ricavato della vendita di beni ereditati dai genitori. La è CP_1
inoltre proprietaria di un altro immobile sito in viale Liegi a Roma – che accorpato ad altro appartamento costituisce nell'insieme la casa familiare (immobile in relazione al quale pende un giudizio per la verifica della proprietà) rimasto nella disponibilità del Pt_1
– ed è titolare di un portafoglio titoli del valore di euro 160.000,00, di una
[...]
polizza vita del valore di circa 80.000,00 euro e di conti correnti sui quali nel 2015 vi era una giacenza di circa euro 650.000,00 ereditati dalla alla morte del padre, CP_1
avvenuta nel 2009.
Da quanto sin qui illustrato risulta del tutto evidente che spetta alla un assegno CP_1
di mantenimento poiché l'elevato tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio – la ha infatti ereditato sostanziose somme di denaro, anche a CP_1
seguito della vendita di immobili derivanti a tale titolo, solo a partire dal 2009, data di decesso del padre, mentre il matrimonio tra le parti è stato celebrato nel 1984 e la loro unione risale a epoca ancora precedente (circostanza testimoniata dalla nascita della figlia avvenuta nel 1978, come sopra specificato) – è attribuibile in via esclusiva Per_1
all'apporto fornito dal ed è poi il parametro a cui deve farsi Parte_1
riferimento per il riconoscimento di tale diritto così come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n° 17544/23. Va dunque respinto l'appello proposto sul punto da e confermata l'impugnata decisione del Parte_1
Tribunale di Roma laddove riconosce in favore della l'assegno di CP_1
mantenimento e lo quantifica in complessivi euro 2.000,00 mensili oltre adeguamento
ISTAT in considerazione proprio dell'elevato tenore di vita goduto per l'intera durata della vita matrimoniale;
tale assegno è dovuto per il periodo compreso tra aprile 2016 e il 27
7 aprile 2020, avendo la Corte di Cassazione confermato - in punto di decorrenza di tale assegno - la sentenza n° 8553/21 di questa Corte d'Appello nella sua precedente composizione.
Le spese di giudizio, che vanno compensate per tutti i precedenti gradi di giudizio in considerazione dell'esito complessivo della controversia, seguono per il presente grado di giudizio il criterio della soccombenza e, in applicazione del D.M. n° 55/14 e successive modifiche, vanno determinate in complessivi euro 6.600,00 per compensi professionali
(valore della causa compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, complessità bassa), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sussistono altresì i presupposti, in ragione della soccombenza, per porre a carico dell'appellante in riassunzione l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero
228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando in sede di rinvio, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1
in parziale riforma dell'impugnata sentenza n° 186/2021 del Tribunale di Roma, prima sezione civile, pubblicata il 7 gennaio 2021, che conferma nel resto, determina in euro
2.000,00 mensili, oltre adeguamento ISTAT, il contributo dovuto da Parte_1
per il mantenimento di per il periodo compreso tra
[...] Controparte_1
aprile 2016 e aprile 2020, respingendo nel resto l'appello proposto da Parte_1
;
[...]
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro
[...]
6.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge,
8 spese che dichiara integralmente compensate tra le parti in relazione a tutte le precedenti fasi e gradi di giudizio;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 17 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Alberto TILOCCA
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati:
dott. Alberto TILOCCA Presidente
dott. Chiara GIAMMARCO Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 4443/2023 trattenuto in decisione all'udienza del 22 maggio 2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
( ), elettivamente domiciliato in Roma, via R.R. Pereira 129/B, C.F._1
presso lo studio dei procuratori, avv. Giulio MASOTTI e avv. Natascia ANZALONE, che lo rappresentano e difendono per delega allegata in calce al ricorso in riassunzione
APPELLANTE in RIASSUNZIONE
E
1 nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Roma, via Archimede 205, presso lo studio del procuratore, avv. Antonella TOMASSINI, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA in RIASSUNZIONE
E
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: giudizio di riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n° 17544/2023, pubblicata il 20 giugno 2023, in tema di separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n° 186/21 il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale tra e , addebitando al Parte_1 Controparte_1
marito la separazione e disponendo a suo carico un contributo al mantenimento della moglie per un importo mensile di euro 2.000,00, oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal 28 luglio 2015.
Con sentenza n° 8553/21, pubblicata il 29 dicembre 2021, la Corte d'Appello di Roma accoglieva in parte l'appello proposto da e, in parziale Parte_1
riforma dell'impugnata sentenza n° 186/21, determinava la decorrenza dell'obbligo in capo al marito di versamento dell'assegno di mantenimento dal mese di aprile 2016; rigettava nel resto l'appello principale nonché l'appello incidentale proposto da CP_1
.
[...]
Con ordinanza n° 17544/2023, pubblicata il 20 giugno 2023, la Corte di Cassazione – rigettati i primi due motivi e assorbiti i residui tre – ha accolto il terzo motivo di ricorso
2 proposto da e cassato la sentenza n° 8553/2021 della Parte_1
Corte di Appello di Roma, cui ha rimesso il giudizio per un nuovo esame della causa e per l'applicazione del principio da essa enunciato in tema di assegno di mantenimento.
Con ricorso depositato il 14 settembre 2023 ha Parte_1
riassunto dinanzi a questa Corte il giudizio, chiedendo che, in applicazione di quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio, venissero accolti i motivi di appello da lui proposti e fosse respinta la domanda proposta da per Controparte_1
ottenere l'assegno di mantenimento per insussistenza dei presupposti.
Con decreto presidenziale del 2 ottobre 2023, depositato il 10 ottobre 2023, sono stati assegnati i termini per la notifica e quelli per il deposito di memorie, documenti e repliche;
veniva inoltre fissata al 13 febbraio 2025 l'udienza di prima comparizione delle parti.
Con comparsa depositata il 10 gennaio 2025 si è costituita che, nel Controparte_1
riportarsi a tutte le conclusioni e argomentazioni svolte nei precedenti gradi di giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avverso atto di riassunzione e la conferma dell'impugnata sentenza.
Con atto del 17 maggio 2025 il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con decreto presidenziale del 30 aprile 2025, depositato il 2 maggio 2025, è stato disposto che l'udienza del 22 maggio 2025, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto sottolineato che il presente giudizio è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. nei limiti e in relazione alla portata dell'ordinanza n° 17544/23 con cui la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza n° 8553/2021 della sezione persone e famiglia della Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per l'applicazione del principio di diritto affermato nell'indicata ordinanza. Va quindi in
3 proposito specificato che, come noto, la sentenza di cassazione vincola il giudice del rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Di conseguenza i limiti del giudizio di rinvio non sono solo quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidedum, prendendo nuove conclusioni, ma anche quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, di modo che neppure le questioni conoscibili d'ufficio che non siano state rilevate dalla Suprema Corte possono essere dedotte o comunque esaminate in sede di rinvio, nel caso in cui il loro esame tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (così per tutte Cass. n° 15952/06, Cass. n° 636/19 e Cass.
n° 14075/02). La costante giurisprudenza di legittimità ha in proposito specificato che la
Corte di Cassazione, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta ma agli effetti della concreta decisione della lite, con la conseguenza che il giudice del rinvio è altresì vincolato al rispetto delle preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione (così le citate Cass. n° 15952/06 e Cass.
n° 14075/02).
Ciò precisato, sottolinea ancora questo collegio che il rinvio è stato disposto dalla Suprema
Corte di Cassazione con l'indicata ordinanza n° 17544/23 ed è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. per l'applicazione del presente principio di diritto: <…la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass. 12196/2017;
Cass. 17098/2019; Cass. 5605/2020 e Cass. 22616/2022) … >> (così testualmente a pag.
9 della motivazione della citata ordinanza n° 17544/23). Ha quindi osservato il Supremo collegio che nel caso di specie il giudice del merito <<… ha totalmente obliterato di considerare il tenore di vita goduto dalla moglie in costanza del lungo rapporto matrimoniale, che non è stato affatto
4 ricostruito, mentre è a tale parametro che occorre imprescindibilmente riferirsi in tema di assegno separativo,
a differenza di quanto, invece, si ritiene in tema di assegno divorzile, in base al più recente indirizzo innovativo delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 18287/2018) …>> (così testualmente ancora a pag. 9 della motivazione dell'indicata ordinanza n° 17544/23) poiché, pur avendo correttamente individuato il periodo temporale durante il quale doveva essere versato l'assegno di mantenimento (dall'aprile 2016 fino alla data di emissione dei provvedimenti presidenziali nel giudizio divorzile) <… ha incentrato la valutazione solo ed esclusivamente sulle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi …>> (così testualmente sempre l'indicata ordinanza n° 17544/23, a pag. 9 della motivazione).
Ciò precisato, nel merito, l'appello originariamente proposto da Parte_1
avverso la sentenza n° 186/21 del Tribunale di Roma – limitatamente alla
[...]
pronuncia che ha riconosciuto in favore di l'assegno di mantenimento Controparte_1
e, in via subordinata, la sua decorrenza - è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. con l'atto di citazione in Controparte_2
riassunzione – con cui si richiama ai motivi di appello originariamente proposti – che erroneamente il Tribunale di Roma ha riconosciuto in favore della coniuge separata,
, l'assegno di mantenimento. Specifica in particolare l'odierno Controparte_1
appellante che il Tribunale di Roma aveva riconosciuto tale beneficio nonostante la non avesse mai dedotto ma neppure dimostrato il tenore di vita da lei goduto CP_1
in costanza di matrimonio. Contesta tale assunto la , che insiste nelle proprie CP_1
conclusioni così come precisate nei diversi gradi di giudizio, chiedendo che sia riconosciuto il suo diritto a ottenere l'assegno di mantenimento. Il motivo di impugnazione proposto da con riferimento alla Parte_1
mancanza dei presupposti per riconoscere l'assegno di mantenimento in favore della ex coniuge non ha pregio. Risulta infatti già dall'esame del ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio che l'odierno appellante in riassunzione ha egli stesso affermato, nell'introdurre il giudizio per separazione che aveva garantito <<… alla famiglia agiatezza economica oltre che prestigio sociale …>> (così testualmente a pag. 3 del ricorso per separazione del 21 luglio 2015) poiché egli aveva <… ricoperto cariche e svolto funzioni di
5 elevatissimo pregio accademico, scientifico ed istituzionale …>> (così testualmente a pag. 7 del medesimo ricorso per separazione personale) ed era stato altresì insignito dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce in considerazione delle sue particolari benemerenze;
ha inoltre affermato che, avendo <… conseguito importanti successi in ambito accademico, medico ed istituzionale, rivestendo cariche anche pubbliche per cui ha ricevuto onorificenze e plurimi riconoscimenti da Capi di Stato e di Governo …>> aveva ottenuto guadagni <… ingentissimi, che hanno consentito un elevato tenore di vita alla famiglia oltre che notevole prestigio sociale…>> (così testualmente a pag. 10 del citato ricorso per separazione); ancora il Pt_1
ha riconosciuto di aver regalato alla moglie, durante il loro rapporto
[...]
matrimoniale, gioielli per un valore di un milione di euro e, oltre a ciò, di averle regalato in occasione del Natale del 2013 una collana di Bulgari di zaffiri e pietre del valore di euro
100.000,00 (vedi in proposito il verbale di udienza del 2 marzo 2016 tenutosi dinanzi al
Presidente per il tentativo di conciliazione). È inoltre fatto incontestato che la convivenza tra il e la è iniziata in epoca antecedente al loro Parte_1 CP_1
matrimonio, celebrato a Roma il 12 settembre 1984, come può desumersi dalla circostanza che dalla loro unione è nata la figlia il 15 aprile 1978; è altresì fatto incontestato Per_1
che la , trasferitasi a vivere a Roma per convivere con l'odierno appellante, ha CP_1
smesso la sua attività lavorativa di professoressa (che svolgeva a Napoli) per dedicarsi alla cura della famiglia e dei figli. L'elevato tenore di vita di cui godeva la famiglia è ancora testimoniato dalla documentazione versata in atti, da cui si ricava che il Pt_1
, oltre a essere proprietario pro quota dell'appartamento sito in viale Liegi
[...]
14 a Roma, costituto da due unità immobiliari poi unificate (l'int. 12 era stato infatti acquistato nel dicembre 1985 e intestato a ), era altresì proprietario di Controparte_1
una autovettura Ferrari e di una barca entrambe acquistate nel 2005 – dunque sempre nel corso del rapporto coniugale con la – nonché di numerose opere d'arte di cui CP_1
faceva collezione. Tutti tali elementi testimoniano l'agiatezza del tenore di vita goduto dalla famiglia nell'intero arco della vita matrimoniale. Dalla documentazione depositata nel corso del giudizio si ricava inoltre che il , che è anche Parte_1
proprietario di un terreno destinato a pascolo sito nel territorio del comune di Trevignano
e di due villette site nel comune di Parghelia (VV) intestate formalmente ai due figli, era
6 titolare nel 2020 di un portafoglio titoli di circa 71.000,00 euro e di una liquidità sui conti correnti di circa euro 117.000,00. per l'intera durata del matrimonio Controparte_1
(trentadue anni) si è dedicata in via esclusiva alla cura della famiglia e non è dunque titolare di redditi autonomi, come dalla medesima affermato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata nel suo fascicolo di parte;
ella è proprietaria di un appartamento, sito in Corso Francia 231 a Roma, che ha acquistato nel 2014 parte accollandosi un mutuo e parte impiegando il ricavato della vendita di beni ereditati dai genitori. La è CP_1
inoltre proprietaria di un altro immobile sito in viale Liegi a Roma – che accorpato ad altro appartamento costituisce nell'insieme la casa familiare (immobile in relazione al quale pende un giudizio per la verifica della proprietà) rimasto nella disponibilità del Pt_1
– ed è titolare di un portafoglio titoli del valore di euro 160.000,00, di una
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polizza vita del valore di circa 80.000,00 euro e di conti correnti sui quali nel 2015 vi era una giacenza di circa euro 650.000,00 ereditati dalla alla morte del padre, CP_1
avvenuta nel 2009.
Da quanto sin qui illustrato risulta del tutto evidente che spetta alla un assegno CP_1
di mantenimento poiché l'elevato tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio – la ha infatti ereditato sostanziose somme di denaro, anche a CP_1
seguito della vendita di immobili derivanti a tale titolo, solo a partire dal 2009, data di decesso del padre, mentre il matrimonio tra le parti è stato celebrato nel 1984 e la loro unione risale a epoca ancora precedente (circostanza testimoniata dalla nascita della figlia avvenuta nel 1978, come sopra specificato) – è attribuibile in via esclusiva Per_1
all'apporto fornito dal ed è poi il parametro a cui deve farsi Parte_1
riferimento per il riconoscimento di tale diritto così come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n° 17544/23. Va dunque respinto l'appello proposto sul punto da e confermata l'impugnata decisione del Parte_1
Tribunale di Roma laddove riconosce in favore della l'assegno di CP_1
mantenimento e lo quantifica in complessivi euro 2.000,00 mensili oltre adeguamento
ISTAT in considerazione proprio dell'elevato tenore di vita goduto per l'intera durata della vita matrimoniale;
tale assegno è dovuto per il periodo compreso tra aprile 2016 e il 27
7 aprile 2020, avendo la Corte di Cassazione confermato - in punto di decorrenza di tale assegno - la sentenza n° 8553/21 di questa Corte d'Appello nella sua precedente composizione.
Le spese di giudizio, che vanno compensate per tutti i precedenti gradi di giudizio in considerazione dell'esito complessivo della controversia, seguono per il presente grado di giudizio il criterio della soccombenza e, in applicazione del D.M. n° 55/14 e successive modifiche, vanno determinate in complessivi euro 6.600,00 per compensi professionali
(valore della causa compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, complessità bassa), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sussistono altresì i presupposti, in ragione della soccombenza, per porre a carico dell'appellante in riassunzione l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero
228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando in sede di rinvio, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1
in parziale riforma dell'impugnata sentenza n° 186/2021 del Tribunale di Roma, prima sezione civile, pubblicata il 7 gennaio 2021, che conferma nel resto, determina in euro
2.000,00 mensili, oltre adeguamento ISTAT, il contributo dovuto da Parte_1
per il mantenimento di per il periodo compreso tra
[...] Controparte_1
aprile 2016 e aprile 2020, respingendo nel resto l'appello proposto da Parte_1
;
[...]
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro
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6.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge,
8 spese che dichiara integralmente compensate tra le parti in relazione a tutte le precedenti fasi e gradi di giudizio;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 17 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Alberto TILOCCA
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