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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/10/2025, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11787/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Mariateresa Vitiello, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 11787/2024, promossa da:
(C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Violi Parte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi in Bari, via Quintino Sella, 40,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Controparte_1 C.F._1
TA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Firenze, Via Lorenzo il
Magnifico n. 26,
OPPOSTO
Oggetto: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 C.P.C.
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare nullo, invalido e/o infondato, in tutto
o in parte e, comunque, per quanto di giustizia, l'atto di precetto di pagamento notificato il 2.10.2024 per le motivazioni esplicitate nell'atto di citazione in opposizione introduttivo del presente giudizio
e, comunque, dichiarare che nulla è dovuto dalla in eccedenza rispetto Parte_1 all'importo di € 2.546,26 già corrisposto in ragione dell'ordinanza di assegnazione del 17.7.2024. Con condanna dell'opposto all'integrale rifusione delle spese e competenze del presente giudizio”.
Per Controparte_1 “Riportandosi integralmente a tutto quanto già indicato negli atti depositati e, segnatamente, chiede rigettarsi integralmente l'opposizione promossa da in quanto inammissibile ed Parte_1 Part infondata in fatto ed in diritto e chiede condannarsi la a corrispondere al Dr l'intera CP_1 somma risultante dal titolo esecutivo (ordinanza di assegnazione) e dall'atto di precetto notificato per € 21.434,73 al netto di quanto già corrisposto e, comunque, la somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 18 ottobre 2024, la (di seguito per brevità Parte_1 Parte
) ha impugnato l'atto di precetto di pagamento notificatole il 2 ottobre 2024 per la somma di € 21.434,73 oltre spese ed interessi sino al soddisfo in forza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Firenze il 17 luglio 2024 nell'ambito della procedura esecutiva rubricata al n. 749/2024 RGE.
L'ordinanza in parola è stata emessa sulla base della dichiarazione del 31 gennaio 2024, resa ex art. 547 c.p.c., con la quale l'opponente si è detta debitrice del debitore escusso, in quanto Parte_2 Parte dipendente a tempo indeterminato della dal 2 gennaio 2024, delle seguenti somme: “retribuzioni correnti mensili lorde pari ad € 1.770,85 (euro millesettecentosettanta/85) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali;
il T.F.R. lordo maturato, è pari a 0”. (vedi doc. 6 fascicolo opponente)
Il Tribunale, in ragione di tale dichiarazione, ha assegnato al procedente il credito Controparte_1 da lavoro dichiarato ordinando al terzo pignorato di pagare mensilmente al creditore un quinto delle retribuzioni nette dovute al debitore fino alla concorrenza della somma di € 20.651,85 e “in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima che sia stata pagata l'intera somma, di trattenere a carico del debitore e di pagare al creditore un quinto (o la minor somma necessaria) delle indennità dovute al debitore per effetto della cessazione del rapporto di lavoro”. Parte In data 30 maggio 2024, il rapporto di lavoro tra e la , iniziato in data 2 gennaio 2024, si Pt_2 interrompeva a seguito di cessione del contratto di lavoro alla società C.O.S.M.E.D. S.r.l con decorrenza dal 1° giugno 2024 (Vedi verbale di internalizzazione del 21 maggio 2024 doc. 8 fascicolo Parte opponente). La , tuttavia, non informava tempestivamente il procedente dell'avvenuta cessione del contratto di lavoro, inviando la relativa comunicazione solo in data 24 luglio 2024 all'indomani della notifica dell'ordinanza di assegnazione.
In data 2 ottobre 2024, notificava al terzo pignorato il precetto qui opposto per la cifra CP_1 complessiva di 21.434,73, di cui € 17.768,45 per sorte capitale e interessi e € 3.666,28 per spese e compensi ulteriori, corrispondente all'ammontare totale del credito vantato dall'intimante nei confronti dell'originario debitore.
A seguito della notifica del precetto, l'opponente versava all'intimante la minor somma di € 2.546,26 mediante bonifico bancario del 18 ottobre 2024 di cui € 2.533,76 per sorte capitale e € 12,50 per interessi (vedi doc. 17 fascicolo opponente) e impugnava l'atto di precetto asserendo che, sulla base dell'ordinanza di assegnazione del 17 luglio 2024, era dovuta solo la somma effettivamente bonificata e che il precetto era da considerarsi illegittimo per la differenza di € 18.888,47. Parte Nell'atto di opposizione, contestava il diritto dell'opposto ad agire per l'intero credito vantato nei confronti del debitore principale e sosteneva di essere tenuto solo nei limiti delle somme accantonate pari ad un quinto della retribuzione e un quinto del TFR dovuti allo Pt_2 Nonostante la notifica della citazione in opposizione, l'opposto introduceva, sulla base del precetto opposto, con pignoramento del 18 novembre 2024, una procedura esecutiva presso terzi rubricata al n. 3969/2024 RGE.
In data 24 gennaio 2025, il si costituiva anche nella presente opposizione sostenendo la piena CP_1 legittimità del precetto notificato in quanto l'ordinanza di assegnazione era stata emessa fino alla concorrenza del credito vantato nei confronti del debitore escusso e che l'opponente, non avendo impugnato l'ordinanza di assegnazione, non potesse più far valere un mutamento del suo rapporto con l'originario debitore che si era verificato prima dell'emissione dell'ordinanza stessa. A sostegno della propria tesi invocava l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 108 del 4 gennaio 2023 secondo la quale “una volta che il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione di quantità ritenuta positiva dal giudice dell'esecuzione, sia stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione e questa non sia stata opposta, nella successiva procedura esecutiva iniziata dal creditore nei confronti del terzo pignorato, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di assegnazione, è inibito al terzo pignorato far valere fatti modificativi o estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale , a meno che non siano sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione”.
La causa veniva istruita tramite il deposito delle memorie 171 ter c.p.c. e, in data 24 settembre 2025, era trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è fondata e va accolta.
Va premesso anzitutto che la presente opposizione va qualificata come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. poiché si contesta il quantum del precetto, cioè il diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione forzata per l'intero importo richiesto.
Ebbene, a tal proposito, va sottolineato che, quando con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. si contesta che il creditore abbia intimato col precetto il pagamento di una somma superiore rispetto a quella che avrebbe potuto richiedere in base al titolo esecutivo, il Giudice dell'esecuzione ha il compito di verificare la reale portata della condanna contenuta nel titolo e, senza metterla in discussione né sovrapponendosi ad essa con la propria decisione, può inibire l'esecuzione forzata. (vedi Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 5515 del 29/02/2018)
In ipotesi siffatte, il giudice investito dell'opposizione può dichiarare l'illegittimità del precetto non nella sua interezza, ma limitatamente alle sole somme per le quali la pretesa si riveli illegittima giusto il costante insegnamento della giurisprudenza nomofilattica secondo cui, nell'opposizione a precetto,
“la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero
l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”(Vedi ex plurimis Cass. Civ., sez. I, ordinanza n. 20238 del 22/07/2024; Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 2160 del
30/01/2013; Cass. Civ., sez. III, sentenza n. n. 9698 del 03/05/2011). Parte Ciò posto, nel caso de quo, certamente la è temuta a corrispondere al creditore quanto stabilito nell'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito del pignoramento presso terzi. Ma, nel provvedimento del G.E. del 17 luglio 2024, all'odierna attrice era stato ordinato di pagare, in qualità di debitor debitoris, al creditore procedente, un quinto della retribuzione e del trattamento di fine rapporto spettanti all'esecutato Pt_2
Pertanto, il proprio in ossequio all'invocata intangibilità dell'ordinanza di assegnazione non CP_1 impugnata, non può richiedere al terzo pignorato l'intera somma di cui al titolo esecutivo vantato nei confronti dello Pt_2 La dichiarazione ex art. 547 c.p.c. fatta dal terzo pignorato riguarda semplicemente la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente e la titolarità di un credito per retribuzioni e altre conseguenti indennità in capo all'esecutato. Per l'effetto, l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo solo in merito all'esistenza di un credito per retribuzioni e non può estendersi all'intero debito dell'esecutato derivante dal titolo esecutivo posto alla base dell'espropriazione presso terzi.
Per tale ragione, il richiamo dell'opposta alla sentenza n. 108 del 4 gennaio 2023 non è pertinente in quanto riguardante una fattispecie in cui il terzo pignorato aveva reso una dichiarazione di quantità ritenuta positiva dal giudice dell'esecuzione e poi contestata dal medesimo terzo in sede di opposizione all'esecuzione. In tal caso, condivisibilmente, i giudici di legittimità hanno ritenuto inammissibile l'opposizione non avendo il debitor debitoris impugnato l'ordinanza di assegnazione in cui veniva cristallizzato, anche in ossequio al principio di non contestazione, il credito assegnato nella misura da questi dichiarata ex art. 547 c.p.c.
Ma nel caso di specie, come già detto, non siamo di fronte ad una dichiarazione di quantità quanto piuttosto di fronte ad una dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro con indicazione dell'ammontare delle retribuzioni nette dovute all'esecutato: in una simile fattispecie, l'ordinanza di assegnazione non fa riferimento, né avrebbe potuto, ad uno specifico credito di entità certa, bensì ad un credito futuro ed incerto pari al “quinto delle retribuzioni nette” non a caso disponendo anche per il caso di “cessazione del rapporto di lavoro prima che sia stata pagata l'intera somma”, come normalmente accade quando vengono pignorati crediti da lavoro.
L'opposizione del terzo, quindi, è diretta a censurate un'errata interpretazione del titolo esecutivo e a far valere l'adempimento dell'obbligazione avvenuto con il bonifico del 18 ottobre 2024. Il fatto che il rapporto di lavoro si sia concluso prima dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione, sebbene non comunicato, non avrebbe cambiato la sostanza del provvedimento del giudice dell'esecuzione che non avrebbe comunque potuto fare altro che assegnare il quinto dello stipendio e del TFR dovuti allo e accantonati dal datore di lavoro di questi. Pt_2 Parte È indubbio che, siccome il contratto di lavoro è durato solo cinque mesi, le somme bonificate da non si sono rivelate sufficienti a soddisfare l'intero credito del che, quindi, ha l'onere, se CP_1 intende agire per il residuo, di notificare un nuovo pignoramento presso terzi al nuovo datore di lavoro del suo debitore senza, però, potersi avvalere dell'ordinanza di assegnazione già emessa oltre i limiti della sua efficacia esecutiva.
Irrilevante è poi l'osservazione dell'opposto che trattavasi di lavoro a tempo indeterminato: contratto di lavoro a tempo indeterminato, infatti, non significa sine die ma qualifica semplicemente un rapporto che non prevede una data di scadenza predefinita per la sua cessazione, ciò non vuol dire che tale contratto non possa comunque risolversi.
Diversamente argomentando si arriverebbe alla conclusione, evidentemente insostenibile, per cui il terzo pignorato, datore di lavoro del debitore che ha in essere con questi un rapporto a tempo indeterminato, rimarrebbe obbligato a corrispondere al procedente il quinto della retribuzione fino alla concorrenza del credito oggetto del titolo esecutivo contro il suo dipendente anche quando il rapporto di lavoro dovesse concludersi, come accaduto nel caso che ci occupa. Parte Dagli atti, infatti, si evince che il rapporto di lavoro tra e è cessato il 30 maggio 2024 e Pt_2 che, a partire dal 1° giugno 2024, il contratto di lavoro di cui era titolare il debitore esecutato è passato ad altra società, la C.O.S.M.E.D. S.r.l., a seguito della reinternalizzazione del servizio di trasporto Parte merci e gestione del magazzino prima appaltato alla .
Quindi, il credito oggetto di assegnazione non può che essere il credito vantato dal debitore esecutato Parte nei confronti della datrice di lavoro dal gennaio 2024 fino al maggio 2024 e cioè: € 2.533,76 di cui € 483,60 pari a un quinto della retribuzione netta come da busta paga del gennaio 2024, € 484,20 pari a un quinto della retribuzione netta come da busta paga del febbraio 2024, € 487,20 pari a un quinto della retribuzione netta come da busta paga del marzo 2024, € 482,80 pari a un quinto della retribuzione netta come da busta paga dell'aprile 2024, € 481,60 pari a un quinto della retribuzione netta come busta paga del maggio 2024 e € 114,36 pari a un quinto del trattamento di fine rapporto netto.
A tali importi vanno aggiunti gli interessi dal giorno del dovuto al saldo ma anche i compensi del precetto di € 236,00 oltre cpa al 4% pari ad € 9,44 e spese generali al 15% pari ad € 35,40 visto che il terzo pignorato non ha adempiuto spontaneamente la sua obbligazione dopo la notifica dell'ordinanza di assegnazione del 23 luglio 2024, costringendo il creditore a notificare l'atto di precetto che quindi va considerato legittimo per la minor somma di € 2.827,10. Parte Considerando che l'opposto non ha contestato le cifre di cui la si è dichiarata debitrice né la circostanza che quest'ultima ha già corrisposto € 2.546,26 con bonifico del 18 ottobre 2024, restano dovute solo le spese per il precetto pari a complessivi € 280,84 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo in base al D.M. n. 55/2014, in considerazione del valore della lite, compreso tra € 5.201 e € 26.000, e secondo i parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria in quanto meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda istanza ed eccezione così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione;
- ACCERTA che, in forza dell'ordinanza di assegnazione del 17 luglio 2024 emessa dal Tribunale di
Firenze nell'ambito della procedura R.G.E. n. 749/2024 e notificata a mezzo PEC il 23 luglio 2024,
è dovuta a dal terzo pignorato la somma di € 2.533,76 e, per l'effetto, il precetto Controparte_1 impugnato debba considerarsi efficace per la minor somma di € 2.533,76 per sorte capitale, € 12,50 per interessi e € 280,84 per i compensi del precetto.
- ACCERTA che il terzo pignorato ha provveduto al versamento in favore Parte_1 dell'opposto della somma di € 2.546,26 con bonifico del 18 ottobre 2024 e che, di conseguenza, resta da corrispondere la somma onnicomprensiva di € 280,84 a titolo di compensi per il precetto;
- CONDANNA alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in € 4.237,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA secondo legge.
Firenze, 24/1072025
Il Giudice Dr.ssa Mariateresa Vitiello