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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 3697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3697 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11155/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 11155/2023
tra
Parte_1
IN PROPRIO E NELL'ESERCIZIO DELLA Parte_2
GENITORIALE SU LI OR Controparte_1 Persona_1
,
[...]
, Parte_3
IN PROPRIO E INSIEME A Parte_4 CP_2
DA , NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
[...] Parte_5
GENITORIALE SU OR , Persona_2 Parte_4
, Parte_6 Parte_4
, Parte_7
, Parte_8
, Parte_9
, Parte_10
RICORRENTI e
Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
pagina 1 di 10 Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 12.45 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Parte Per Per IN Parte_1 Parte_2
PROPRIO E NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE SU LI
, Per , Per Per_3 Per_1 Persona_1 Parte_3 [...]
IN PROPRIO E INSIEME A Parte_4 Controparte_4
, NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE SU OR
[...]
, per , Persona_2 Parte_4 Controparte_5
, per , per Parte_7 Parte_8
, per , l'avv. PARISI Parte_9 Parte_10
ER, oggi sostituito dall'avv. Rossella Staine;
Per nessuno;
Controparte_3
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone, in assenza delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 terdecis e sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11155/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI Parte_1 P.IVA_1
ER , elettivamente domiciliato in VIA PASCALI, 6 88100 CATANZAROpresso il difensore avv. PARISI ER
IN PROPRIO E NELL'ESERCIZIO DELLA Parte_2
RESPONSABILITA' GENITORIALE SU LI OR Persona_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI ER,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA PASCALI, 6 88100 CATANZAROpresso il difensore avv. PARISI
ER
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PARISI Parte_3 P.IVA_3
ER e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PASCALI, 6 88100
CATANZARO presso il difensore avv. PARISI ER
IN PROPRIO E INSIEME A Parte_4 Controparte_4
, NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE SU
[...]
OR (C.F. ), con il Parte_11 P.IVA_4 patrocinio dell'avv. PARISI ER e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
PASCALI, 6 88100 CATANZAROpresso il difensore avv. PARISI ER
pagina 3 di 10 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI Controparte_5 P.IVA_5
ER, elettivamente domiciliato in VIA PASCALI, 6 88100 CATANZARO presso il difensore avv. PARISI ER
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_7 P.IVA_6
PARISI ER, elettivamente domiciliato in VIA PASCALI, 6 88100 CATANZARO presso il difensore avv. PARISI ER
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PARISI Parte_8 P.IVA_7
ER, elettivamente domiciliato in VIA PASCALI, 6 88100 CATANZARO presso il difensore avv. PARISI ER
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI Parte_9 P.IVA_8
ER , elettivamente domiciliato in VIA PASCALI, 6 88100 CATANZARO presso il difensore avv. PARISI ER
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI Parte_10 P.IVA_9
ER , elettivamente domiciliato in VIA PASCALI, 6 88100 CATANZARO presso il difensore avv. PARISI ER
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_10
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il pagina 4 di 10 giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti sia in proprio e sia in rappresentanza dei figli minori hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano o o Persona_4 Persona_4
nato a [...] il [...], emigrato in Brasile, senza mai naturalizzarsi Parte_3 cittadino brasiliano.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il nonostante la regolarità e tempestività della Controparte_3 notifica non si costituiva sicchè va dichiarato contumace;
In data 27.10.2025 il fascicolo veniva assegnato alla scrivente a seguito di decreto n. 83/2025;
Con decreto datato 31.10.2025 veniva fissata la prima udienza al 17.12.2025.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. Le domande sono fondate.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.
Circa la competenza del Tribunale di Bologna, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si pagina 5 di 10 è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo o o Persona_4 Pt_1 Persona_4 [...] era nato a [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione Pt_3 specializzata in materia di immigrazione.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Va innanzitutto richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
Nel nostro ordinamento, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta nella legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, individua le modalità di acquisto dello status civitatis italiano.
Nello specifico, la norma di cui sopra stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della
Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.
Invero, le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figliodi padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui viene approvata la l. n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario del 1912 riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. pagina 6 di 10 In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione.
Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
Sul punto, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il (omissis) e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data.
Ai rapporti risalenti ad epoca pre-costituzionale si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Dagli allegati al ricorso (v. docc. 27 -28 e 30) si evince che il a San Paolo Parte_12 nell'anno 2023 aveva in corso la evasione di richieste formulate nel 2011 e il 2012. Dall'esame della lista richieste pubblicata sul website del a San Paolo viene in evidenza la Parte_12 dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate.
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti.
pagina 7 di 10 Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente.
Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre invece richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del
Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Non emerge dagli atti che l'avo o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione, CNN (cfr. doc. 3).
Venendo al caso in esame, occorre rilevare che la linea di discendenza riportata nell'atto introduttivo pagina 8 di 10 trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, da cui risulta che i ricorrenti discendono dall'avo o o cittadino Persona_4 Persona_4 Parte_3 italiano ed emigrata in Brasile, dove ha contratto matrimonio con nel 1905. Persona_5
Più precisamente, è stato documentalmente dimostrato che dal matrimonio tra i predetti è nato, in
Brasile, il sig. o;
dall'unione con nascevano Controparte_6 Controparte_7 Persona_6 in Brasile due figli e;
dall'unione di Persona_7 Parte_3 [...] con nascevano in Brasile tre figli Persona_7 Parte_13 Parte_10
, e;
dall'unione di
[...] Parte_4 Controparte_5 [...]
con nasceva in Brasile, ; dall'unione Controparte_5 Persona_8 Parte_9 di , con nasceva in Brasile, Controparte_5 Persona_9 Parte_8
; dall'unione di , con nascevano in
[...] Parte_4 Controparte_4
Brasile due figli e;
Persona_10 Parte_11 dall'unione di con nascevano in Brasile due figli Parte_3 Persona_11 [...]
e dall'unione di con Persona_12 Parte_2 Persona_12
nasceva in Brasile, . Persona_13 Persona_14
Può dirsi, dunque, compiutamente documentato il rapporto di filiazione plurigenerazionale che lega gli istanti all'avo italiano o o Pt_3 Persona_4 Pt_1 Persona_4 Parte_3
La natura della procedura consente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del convenuto;
CP_3
- ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto DICHIARA lo status di cittadini italiani di:
nata a [...] - SP, Brasile, il 06/04/1964; Parte_1
nata a [...] - SP, Brasile, il 01/08/1967, IN PROPRIO E Parte_2
NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE SU LI OR
nato a [...] - San Paolo - SP – il Per_1 Persona_1
17/08/2008;
nato a [...] - SP, Brasile, il 30/03/1940; Parte_3
pagina 9 di 10 nato a [...] - SP, Brasile, il 19/05/1971 IN Parte_4
PROPRIO E INSIEME A , NELL'ESERCIZIO Controparte_4
DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE SU OR Parte_11
;
[...]
nato a [...] - SP, Brasile, il 25/09/2010; Parte_11
nato a [...] - SP, Brasile, il 08/02/1965; Controparte_5
nato a [...] - SP, Brasile, il 16/09/2004; Parte_7
nato a [...] - SP, Brasile, il 12/12/2002; Parte_8
nato a [...] - SP, Brasile, il 29/05/1992; Parte_9
nata a [...] - SP, Brasile, il 22/06/1960; Parte_10
- ORDINA al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente di procedere Controparte_3 alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni all'Autorità consolare competente;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 11155/2023
tra
Parte_1
IN PROPRIO E NELL'ESERCIZIO DELLA Parte_2
GENITORIALE SU LI OR Controparte_1 Persona_1
,
[...]
, Parte_3
IN PROPRIO E INSIEME A Parte_4 CP_2
DA , NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
[...] Parte_5
GENITORIALE SU OR , Persona_2 Parte_4
, Parte_6 Parte_4
, Parte_7
, Parte_8
, Parte_9
, Parte_10
RICORRENTI e
Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
pagina 1 di 10 Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 12.45 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Parte Per Per IN Parte_1 Parte_2
PROPRIO E NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE SU LI
, Per , Per Per_3 Per_1 Persona_1 Parte_3 [...]
IN PROPRIO E INSIEME A Parte_4 Controparte_4
, NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE SU OR
[...]
, per , Persona_2 Parte_4 Controparte_5
, per , per Parte_7 Parte_8
, per , l'avv. PARISI Parte_9 Parte_10
ER, oggi sostituito dall'avv. Rossella Staine;
Per nessuno;
Controparte_3
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone, in assenza delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 terdecis e sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11155/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI Parte_1 P.IVA_1
ER , elettivamente domiciliato in VIA PASCALI, 6 88100 CATANZAROpresso il difensore avv. PARISI ER
IN PROPRIO E NELL'ESERCIZIO DELLA Parte_2
RESPONSABILITA' GENITORIALE SU LI OR Persona_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI ER,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA PASCALI, 6 88100 CATANZAROpresso il difensore avv. PARISI
ER
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PARISI Parte_3 P.IVA_3
ER e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PASCALI, 6 88100
CATANZARO presso il difensore avv. PARISI ER
IN PROPRIO E INSIEME A Parte_4 Controparte_4
, NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE SU
[...]
OR (C.F. ), con il Parte_11 P.IVA_4 patrocinio dell'avv. PARISI ER e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
PASCALI, 6 88100 CATANZAROpresso il difensore avv. PARISI ER
pagina 3 di 10 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI Controparte_5 P.IVA_5
ER, elettivamente domiciliato in VIA PASCALI, 6 88100 CATANZARO presso il difensore avv. PARISI ER
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_7 P.IVA_6
PARISI ER, elettivamente domiciliato in VIA PASCALI, 6 88100 CATANZARO presso il difensore avv. PARISI ER
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PARISI Parte_8 P.IVA_7
ER, elettivamente domiciliato in VIA PASCALI, 6 88100 CATANZARO presso il difensore avv. PARISI ER
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI Parte_9 P.IVA_8
ER , elettivamente domiciliato in VIA PASCALI, 6 88100 CATANZARO presso il difensore avv. PARISI ER
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI Parte_10 P.IVA_9
ER , elettivamente domiciliato in VIA PASCALI, 6 88100 CATANZARO presso il difensore avv. PARISI ER
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_10
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il pagina 4 di 10 giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti sia in proprio e sia in rappresentanza dei figli minori hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano o o Persona_4 Persona_4
nato a [...] il [...], emigrato in Brasile, senza mai naturalizzarsi Parte_3 cittadino brasiliano.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il nonostante la regolarità e tempestività della Controparte_3 notifica non si costituiva sicchè va dichiarato contumace;
In data 27.10.2025 il fascicolo veniva assegnato alla scrivente a seguito di decreto n. 83/2025;
Con decreto datato 31.10.2025 veniva fissata la prima udienza al 17.12.2025.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. Le domande sono fondate.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.
Circa la competenza del Tribunale di Bologna, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si pagina 5 di 10 è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo o o Persona_4 Pt_1 Persona_4 [...] era nato a [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione Pt_3 specializzata in materia di immigrazione.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Va innanzitutto richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
Nel nostro ordinamento, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta nella legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, individua le modalità di acquisto dello status civitatis italiano.
Nello specifico, la norma di cui sopra stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della
Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.
Invero, le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figliodi padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui viene approvata la l. n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario del 1912 riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. pagina 6 di 10 In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione.
Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
Sul punto, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il (omissis) e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data.
Ai rapporti risalenti ad epoca pre-costituzionale si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Dagli allegati al ricorso (v. docc. 27 -28 e 30) si evince che il a San Paolo Parte_12 nell'anno 2023 aveva in corso la evasione di richieste formulate nel 2011 e il 2012. Dall'esame della lista richieste pubblicata sul website del a San Paolo viene in evidenza la Parte_12 dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate.
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti.
pagina 7 di 10 Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente.
Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre invece richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del
Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Non emerge dagli atti che l'avo o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione, CNN (cfr. doc. 3).
Venendo al caso in esame, occorre rilevare che la linea di discendenza riportata nell'atto introduttivo pagina 8 di 10 trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, da cui risulta che i ricorrenti discendono dall'avo o o cittadino Persona_4 Persona_4 Parte_3 italiano ed emigrata in Brasile, dove ha contratto matrimonio con nel 1905. Persona_5
Più precisamente, è stato documentalmente dimostrato che dal matrimonio tra i predetti è nato, in
Brasile, il sig. o;
dall'unione con nascevano Controparte_6 Controparte_7 Persona_6 in Brasile due figli e;
dall'unione di Persona_7 Parte_3 [...] con nascevano in Brasile tre figli Persona_7 Parte_13 Parte_10
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dall'unione di
[...] Parte_4 Controparte_5 [...]
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Persona_10 Parte_11 dall'unione di con nascevano in Brasile due figli Parte_3 Persona_11 [...]
e dall'unione di con Persona_12 Parte_2 Persona_12
nasceva in Brasile, . Persona_13 Persona_14
Può dirsi, dunque, compiutamente documentato il rapporto di filiazione plurigenerazionale che lega gli istanti all'avo italiano o o Pt_3 Persona_4 Pt_1 Persona_4 Parte_3
La natura della procedura consente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del convenuto;
CP_3
- ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto DICHIARA lo status di cittadini italiani di:
nata a [...] - SP, Brasile, il 06/04/1964; Parte_1
nata a [...] - SP, Brasile, il 01/08/1967, IN PROPRIO E Parte_2
NELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE SU LI OR
nato a [...] - San Paolo - SP – il Per_1 Persona_1
17/08/2008;
nato a [...] - SP, Brasile, il 30/03/1940; Parte_3
pagina 9 di 10 nato a [...] - SP, Brasile, il 19/05/1971 IN Parte_4
PROPRIO E INSIEME A , NELL'ESERCIZIO Controparte_4
DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE SU OR Parte_11
;
[...]
nato a [...] - SP, Brasile, il 25/09/2010; Parte_11
nato a [...] - SP, Brasile, il 08/02/1965; Controparte_5
nato a [...] - SP, Brasile, il 16/09/2004; Parte_7
nato a [...] - SP, Brasile, il 12/12/2002; Parte_8
nato a [...] - SP, Brasile, il 29/05/1992; Parte_9
nata a [...] - SP, Brasile, il 22/06/1960; Parte_10
- ORDINA al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente di procedere Controparte_3 alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni all'Autorità consolare competente;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
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