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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/12/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 966/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo TI, in composizione monocratica e quale giudice d'appello nella persona del Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 966 per l'anno 2024, promossa da
, (C.F. , in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso giusta Delibera Giunta Comunale n. 59 del 20.06.2023 e procura in calce al presente atto congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Antonella Smiriglia Fava e dall' Avv. Vittorio Vecchio del Foro di Vibo
TI ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Gebbione n. 9/G presso e nello studio dell'Avv. Antonella Smiriglia Fava giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE-
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._1 in , alla via Foschea 39/Bis, presso lo studio dell'Avv. Antonino Cosentino Pt_1 che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vibo TI n.
418/2024 pubblicata il 25.01.2024, in persona del Dott. Nicola De Blasi, emessa nella causa inter partes RG n. 2987/2023; pagina 1 di 12 Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio il dinanzi al Giudice di Pace di Vibo TI al fine di Parte_1 ottenere l'annullamento della fattura n. 1990 del 03.04.2023 relativa all'omesso pagamento del canone idrico anno 2021 per complessivi € 892,00.
A fondamento della sua domanda eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria lamentando l'illegittima quantificazione del consumo in base al criterio forfettario, che non è stato mai né accettato né sottoscritto dalla stessa.
In diritto deduceva che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi o con sistema di “consumo presunto” in violazione del vincolo di sinallagma sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive, specificando dunque che incombe sul dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito CP_2 dal contatore e il dato fornito nella fattura. Deduceva pertanto che la lettura dei contatori deve essere effettuata almeno due volte all'anno e che, nel caso di specie, mancava la prova atta a rilevare quanto è stato consumato e soprattutto quando è stato accertato.
Sulla base di quanto argomentato ed in mancanza della doppia lettura di inizio e fine anno in contraddittorio con il consumatore, insisteva nell'annullamento dell'avviso impugnato nella parte riguardante il consumo, lasciando inalterata la parte che ha ad oggetto il canone fisso annuo.
Inoltre, deduceva che con la fattura contestata l'Ente richiedeva anche somme a titolo di recupero per consumi relativi ad anni pregressi per cui era maturata la prescrizione biennale. Chiedeva quindi che venisse dichiarata illegittima la pretesa creditoria del , con condanna dell'Ente al pagamento delle Parte_1 spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio il che contestava l'avversa domanda, Parte_1 deducendo che risultava dagli atti che l'Ente aveva rispettato sia la normativa prevista in materia sia quella del Regolamento Comunale, poiché era stata la stessa ricorrente, come si evince dalla foto del contatore, ad aver fornito i dati tramite autolettura fino all'anno 2021. pagina 2 di 12 Pertanto, deduceva che, avendo dimostrato che il consumo fatturato è reale, sarebbe stato onere di parte attrice provare il contrario, perché la contestazione dell'utente deve essere specifica. Ha da ultimo contestato l'eccezione di prescrizione biennale deducendo che con fattura del 2023 è stato richiesto nel rispetto dei termini di prescrizione il consumo idrico del 2021. Per tutti questi motivi richiedeva il rigetto della domanda e per l'effetto confermare il credito del nei confronti dell'utente. Il tutto con vittoria di spese e Parte_1 competenze del giudizio.
Il Giudice di Pace, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda attorea, sull'assunto che il convenuto Ente non aveva assolto l'onere di dimostrare di aver calcolato il corrispettivo addebitato all'attore sulla base dell'effettivo consumo rilevato o di avere stipulato ex novo un contratto con l'utente nel quale veniva espressamente accettato la quantificazione del consumo con il criterio del minimo impegnato e che in ogni caso la pretesa doveva considerarsi prescritta stante il maturare del termine c.d. breve di due anni.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto appello il Parte_1
, sostenendo quale primo motivo, la mancata valutazione della prova da
[...] parte del Giudice di prime cure che avrebbe dovuto accertare che il calcolo dei consumi veniva effettuato in virtù di consumo effettivo e non a forfait. Ha inoltre specificato che ha errato il Giudice di prime cure nel considerare la pretesa prescritta poiché la fattura impugnata si riferisce al canone idrico anno 2021, che
è stato legittimamente ed esattamente richiesto entro il termine di due anni ed è stato calcolato su consumo effettivo.
Ha da ultimo specificato che l'appellata non ha mai contestato di aver usufruito del servizio idrico e si è pertanto appropriato dell'acqua senza, di contro, provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto, costituendo tale condotta inadempimento contrattuale grave.
Ha quindi eccepito che alla pretesa di cui si tratta deve essere applicato il termine di prescrizione decennale e non anche quinquennale poiché ha rilevato l'inadempimento contrattuale grave essendosi appropriata Controparte_1 di acqua nell'anno 2021 pari esattamente ad € 802,00.
pagina 3 di 12 Pertanto, chiedeva, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si è costituita nel giudizio di appello , deducendo che per Controparte_1
l'anno 2021 riceveva una fattura di pagamento asseritamente fondata su una lettura reale rilevata alla data del 31.12.2020 per mc 4305 nonché alla data del
31.12.2021 per mc 4814 MC, e che tuttavia l'ente somministrante non aveva dimostrato con documentazione oggettiva (fotolettura, rilevamento sottoscritto dalla parte e/o autolettura) che alle due date di rilevazione inserite in fattura vi fosse un determinato consumo generato dal differenziale tra i due rilievi e che l'unico dato certo depositato in atti era la foto lettura datata 02/07/2021 alle ore
08:02:00, segnante il consumo pari a mc. 4358,04.
Ha ribadito che la fattura non era corrispondente ai dati reali, le date indicate essendo fittizie ed il consumo addebitato forfettario per cui la fattura avrebbe dovuto necessariamente ritenersi nulla ed annullabile.
Ha precisato inoltre come nella medesima fattura, il Parte_1 richiamava dei presunti conguagli che si dovevano considerare prescritti ovvero anni 2017-2018-2019-2020. Per tutti questi motivi chiedeva il rigetto dell'appello con condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c. oltre alle spese e competenze del giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente e veniva rinviata all'udienza del 7.10.2025 per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
Tanto premesso, l'appello non è fondato e non può essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
Preliminarmente giova precisare che la domanda, con la quale l'utente ha in primo grado contestato l'esistenza dei crediti portati dalla fattura emessa per il pagamento della tariffa del servizio idrico integrato, introduce un'azione di accertamento negativo della pretesa azionata dall'Ente, nelle forme dell'ordinario giudizio di cognizione, soggetto come tale alle comuni regole civilistiche, tra le quali quelle che disciplinano l'onere della prova.
In particolare, in applicazione della regola di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del pagina 4 di 12 diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (ad esempio, la S.C. con orientamento costante ha sempre affermato che “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”: in termini,
v. ex multis Cassazione sez. III, ord. 19154 del 19 luglio 2018; conf. n.
18195/2021).
Pertanto, ritiene questo Giudice che il appellante, convenuto in primo Pt_1 grado, non ha adempiuto al proprio onere probatorio, limitandosi ad appuntare le proprie difese sulla ritenuta corretta determinazione del quantum, senza produrre alcuna lettura iniziale del contatore (limitandosi sul punto ad allegare i tentativi di lettura) e senza neanche chiedere di dimostrare, eventualmente con prova costituenda, le circostanze contestate.
Dalla documentazione in atti emerge che il ha depositato una Parte_1 sola fotolettura, datata 02.07.2021, che attesta un consumo di mc 4358, 04 senza tuttavia allegare nessun dato riferibile al 2020, da cui dedurre che i mc fatturati per l'anno 2021, ovvero 509, derivassero da un consumo reale.
In ultima analisi, a fronte della contestazione attorea vertente sulla rilevazione dei consumi, il non ha adempiuto al proprio onere probatorio, limitandosi a Pt_1 declamare che le fatture emesse sarebbero fondate sulla rilevazione di consumi effettivi, spettando sempre all'Ente creditore, in presenza di contestazione, di dare la prova di aver effettivamente adempiuto alla propria obbligazione di fornitura dell'acqua, nella quantità per la quale si richiede il pagamento.
In punto di diritto va chiarito che, venendo in rilievo crediti relativi a canoni idrici, in materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel pagina 5 di 12 legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo, essendo consolidata nell'elaborazione giurisprudenziale la natura privatistica del rapporto negoziale che si instaura con l'utente a seguito della conclusione del contratto di somministrazione per l'erogazione dell'acqua (Cass. SU n. 5191 del 10/03/2005,
Cass. n. 20192 del 26/09/2007). A ciò si aggiunga che posto che il rapporto di utenza idrica trova la propria fonte in un contratto di natura privatistica e che la tariffa ha natura di corrispettivo, il principio di corrispettività proprio di tutti i contratti sinallagmatici, quale è quello di somministrazione di acqua, impone il sorgere dell'obbligo di pagamento del corrispettivo solo con riguardo al consumo effettivo (cfr. sul punto Cass. Civ. n. 12870/2017). Può essere ammessa una fatturazione sulla base di consumi presunti soltanto ove le parti (somministrante e somministrato) lo abbiano espressamente previsto.
Orbene, nella fattispecie in esame, nel giudizio di primo grado non è stato allegato dal appellante alcun contratto di somministrazione e pertanto il Giudice Pt_1 di prime cure non poteva quindi verificare l'esistenza di pattuizioni riferite ai consumi idrici. Va poi evidenziato che la giurisprudenza (v. da ultimo Cassazione, sesta sezione civile, ordinanze n. n.8391/17 e n. 12870/17) ha avuto modo di ribadire il principio secondo cui in tema di somministrazione di acqua da parte del l'addebito all'utente, calcolato non già in base al consumo effettivo ma Pt_1 secondo il criterio del minimo garantito o su criteri forfettari, non può basarsi su di una previsione programmatica contenuta nel regolamento comunale con cui venga ammessa l'eterodeterminazione delle tariffe di utenza da parte dell'ente comunale, ma, al contrario, richiede una specifica delibera comunale che ne fissi i parametri dell'an e del quantum, imprescindibili al fine di consentirne l'inserimento automatico ex art.1339 c.c. nel contratto di fornitura. Ne consegue, quindi, che la vincolatività per l'utente del consumo minimo garantito o a forfait può avvenire soltanto sulla scorta di una specifica pattuizione negoziale in tal senso ovvero di altre fonti ad esso integrative. E, ancora è stato evidenziato che il fruitore del servizio di fornitura di acqua è tenuto al pagamento del c.d. "minimo garantito" o "minimo impiegato" soltanto ove l'erogatore del servizio fornisca la prova scritta che il fruitore abbia accettato esplicitamente la relativa clausola, con la conseguenza che, in mancanza di tale prova, l'utente sarà tenuto soltanto al pagina 6 di 12 pagamento del corrispettivo commisurato all'effettivo consumo. (Cass civ, sez. III,
11/01/2005, n. 382).
Orbene, nel caso che ci occupa, non vi è la prova di una tale pattuizione, dato che non è stato allegato né il contratto né il “regolamento di gestione e fornitura acqua potabile” del ne consegue, pertanto, che la fornitura deve tener conto dei Pt_1 consumi effettivi il che impone la loro verifica periodica mediante lettura diretta del contatore eseguita da incaricati del gestore del servizio ovvero, a distanza, da parte del gestore con il tramite opportuni mezzi tecnologici, ove disponibili o mediante autolettura da parte dell'utente successivamente comunicata al gestore.
Ne deriva quindi l'illegittimità degli importi fatturati, dal momento che il Pt_1 non ha fornito la prova dell'effettività del calcolo dei consumi idrici riferiti all'annualità 2021, che pertanto si devono presumere arbitrariamente determinati.
Ulteriormente, quanto al secondo motivo di appello, va ribadita la fondatezza della declaratoria di prescrizione biennale del credito portato dalla fattura n.1900 del
03/04/2023, sia nella parte in cui si riferisce ai consumi idrici relativi all'anno
2021, sia per gli addebiti conteggiati e relativi a recupero dei consumi per annualità fino al 2017 per le ragioni di seguito esposte.
Occorre fare una breve premessa sul termine di prescrizione applicabile alla fattura oggetto del giudizio. In primo luogo, è opportuno richiamare il quadro sistematico entro il quale si colloca il dato normativo introdotto con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018). In particolare, l'articolo 1, commi 4 e ss. L. 205/2017, ha introdotto un nuovo regime prescrizionale biennale per i crediti vantati dagli operatori nei settori delle utilities, ivi compreso quello dei servizi idrici: nello specifico, è stato previsto il diritto dei consumatori-utenti - sia domestici che professionisti e microimprese - di eccepire la prescrizione degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni addietro, indicati nelle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020, laddove il ritardo nella fatturazione non fosse dovuto ad “accertata responsabilità dell'utente”.
In attuazione del dettato legislativo, ARERA ha emanato, in relazione al settore idrico, la Delibera n. 547/2019 la quale ha espressamente previsto che la prescrizione biennale “decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”
pagina 7 di 12 ovverosia una volta trascorsi 45 giorni dalla scadenza dell'ultimo giorno del periodo di riferimento. Orbene, in relazione alla decorrenza del termine di prescrizione biennale si registrano due differenti opzioni interpretative.
Secondo una prima interpretazione, la prescrizione breve biennale è applicabile unicamente ai consumi generati e fatturati dopo la data del 1 gennaio 2020 considerando fatturabili dopo tale data anche consumi relativi ai cinque anni precedenti. In tal senso si è pronunciato il Giudice di Pace del Tribunale di Santa
Maria C.V. con la sentenza n. 756/23 depositata in cancelleria il 1 febbraio 2023 nella quale si legge che "le bollette riferite ai consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni;
invece, le bollette riferite a consumi a partire dal 02.01.2020 si prescrivono in due anni. Pertanto, poiché la bolletta in contestazione è riferita a consumi antecedenti all'entrata in vigore delle norme che stabiliscono la prescrizione biennale, è da ritenersi che nel caso che occupa trovi applicazione la norma di cui all'art. 2948 cc, cioè il termine quinquennale di prescrizione del diritto vantato dal gestore". Sullo stesso impianto normativo ma in diverso ambito regolatorio si registra poi la sentenza del Tribunale Benevento sez.
II, 11/05/2022, n. 1116 secondo cui "Atteso che le fatture alla base del D.I. hanno ad oggetto consumi per il periodo di riferimento 2013-2016, trova regolarmente applicazione il termine di prescrizione di 5 anni".
Secondo altra interpretazione, nei contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e tale termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza del pagamento delle fatture prescindendo dalla data di erogazione od effettuazione dei consumi.
Occorre rilevare che la tesi più favorevole all'utente che ancora il decorso del termine biennale di prescrizione alla data di scadenza della fattura e non all'effettivo momento del consumo sembra aver trovato un primo riconoscimento anche da parte della Suprema Corte. Con l'Ordinanza Pregiudiziale del
17/04/2023 con R.G. 2666/2022 il Giudice di Pace di Caserta aveva richiesto, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., la soluzione di una questione pregiudiziale in relazione ad un procedimento civile inerente la prescrizione breve dei corrispettivi per i consumi idrici. In particolare, il remittente chiedeva alla Cassazione "se la prescrizione relativa ai consumi idrici effettuati in data antecedente al primo pagina 8 di 12 gennaio 2020 sia biennale come stabilito dalla legge 205/2017 – legge di bilancio
2018- o quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n°5 cc. e se il Giudice possa dunque disapplicare una decisione di natura formalmente amministrativa anche se destinata ad incidere sui procedimenti aventi ad oggetto la decisione de qua". Il
Primo Presidente della Cassazione, con provvedimento n.r.g. 9126/2023 pubblicato in data 10/05/2023 - ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale in quanto mancante, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata. Infatti per la Cassazione "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi". È evidente, dunque, che per il Primo Presidente della Corte di Cassazione il termine di prescrizione del credito vantato dai Comuni per la somministrazione di acqua è biennale per tutte le fatture che recano come scadenza un data successiva al
1.1.2020 anche se in relazione a consumi effettuati in epoca precedente.
Va, poi, osservato che la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell'ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici è entrata in vigore il 1° gennaio
2018. Da tale data, pertanto, i gestori del servizio idrico hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione, applicato ai consumi idrici, e avrebbero dovuto adottare comportamenti volti a recuperare i crediti pregressi pendenti, al fine poi di applicare correttamente detto termine dal 1° gennaio 2020.
Dunque, avuto riguardo al settore idrico, il legislatore ha riconosciuto ai gestori idrici ben due anni di tempo per adeguarsi alla suddetta normativa. Il legislatore, peraltro, non ha inteso modificare i principi civilistici in materia, ma ha voluto limitare un fenomeno patologico di ritardo nella fatturazione riducendo il periodo del termine prescrizionale e, per venire incontro alle esigenze dei gestori idrici, ha riconosciuto un arco temporale sufficientemente lungo tra l'entrata in vigore della norma ( 1 gennaio 2018) e la sua concreta applicazione ( 1 gennaio 2020 per fatture con scadenza successiva a tale data e riferite a consumi risalenti a più di due anni) proprio per i servizi idrici. Pertanto, pur facendo salve le norme civilistiche e la prassi giurisprudenziale in materia di prescrizione, non sorgerebbe pagina 9 di 12 alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovute essere emesse molto tempo prima, in quanto relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta. Ne deriva come logico corollario che l'applicazione del termine prescrizione biennale anche ai consumi antecedenti al 1° gennaio 2020 non determina un'applicazione retroattiva della suddetta norma, in quanto appunto la norma individua il momento di applicazione del nuovo termine non alla data di effettuazione dei consumi idrici ma all'atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, seppure emesse prima di tale data.
Orbene, dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, art. 2935 c.c., e di contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione decorre da quando il fornitore/Gestore, in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento. Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il Gestore, sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione. In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione.
A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium praescriptionis e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2020 e afferiscano, altresì, consumi risalenti di oltre due anni. Del resto, una diversa “interpretazione” della decorrenza della prescrizione biennale stride con il chiaro dettato della normativa primaria secondo cui la prescrizione biennale si applica, invece, agli importi (afferenti a consumi pregressi ultra biennali) presenti nelle bollette di conguaglio/ricalcolo che abbiano scadenza successiva al 1° gennaio 2020, ostando, ad oggi, al riconoscimento dell'eccezione de qua soltanto la presenza di una delle cause impeditive di cui alla generale disciplina di cui al c.c. - articolo
2935 (sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione) e pagina 10 di 12 articolo 2941, (doloso occultamento dell'esistenza del debito) - che il Gestore del servizio ha onere di evidenziare e provare.
Orbene, nel caso di specie, la fattura si riferisce ai consumi idrici relativi all'anno
2021, ovvero quelli intercorrenti dal 31.12.2020 al 31.12.2021. Pertanto, il credito relativo ai canoni 2021 non può considerarsi prescritto dal momento che la fattura
è stata emessa entro il termine di due anni dalla scadenza dell'ultimo giorno del periodo di riferimento.
Per quanto riguarda invece il recupero dei consumi riferiti alle annualità precedenti (ovvero quelli dal 2017 al 2020), non avendo il provato né la Pt_1 sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione, né il doloso occultamento dell'esistenza del debito, si devono considerare prescritti, in quanto avrebbero dovuto essere fatturati entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento.
Le stesse considerazioni devono essere svolte relativamente al recupero dei canoni per la depurazione e la fognatura non trovandosi alcun appiglio normativo all'esclusione di tali voci di spesa dal più generico concetto di “settore idrico” ex art. 1 co. 10 L. 205/2017 cit.
Per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere confermata, stante l'illegittimità del calcolo dei consumi relativi all'anno 2021 e la prescrizione delle voci di consumo pregresse.
In considerazione dell'esistenza di interpretazioni contrastanti in merito all'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale biennale, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Vibo TI, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1)rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) compensa integralmente le spese di lite
Vibo TI, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo TI, in composizione monocratica e quale giudice d'appello nella persona del Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 966 per l'anno 2024, promossa da
, (C.F. , in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso giusta Delibera Giunta Comunale n. 59 del 20.06.2023 e procura in calce al presente atto congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Antonella Smiriglia Fava e dall' Avv. Vittorio Vecchio del Foro di Vibo
TI ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Gebbione n. 9/G presso e nello studio dell'Avv. Antonella Smiriglia Fava giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE-
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._1 in , alla via Foschea 39/Bis, presso lo studio dell'Avv. Antonino Cosentino Pt_1 che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vibo TI n.
418/2024 pubblicata il 25.01.2024, in persona del Dott. Nicola De Blasi, emessa nella causa inter partes RG n. 2987/2023; pagina 1 di 12 Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio il dinanzi al Giudice di Pace di Vibo TI al fine di Parte_1 ottenere l'annullamento della fattura n. 1990 del 03.04.2023 relativa all'omesso pagamento del canone idrico anno 2021 per complessivi € 892,00.
A fondamento della sua domanda eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria lamentando l'illegittima quantificazione del consumo in base al criterio forfettario, che non è stato mai né accettato né sottoscritto dalla stessa.
In diritto deduceva che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi o con sistema di “consumo presunto” in violazione del vincolo di sinallagma sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive, specificando dunque che incombe sul dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito CP_2 dal contatore e il dato fornito nella fattura. Deduceva pertanto che la lettura dei contatori deve essere effettuata almeno due volte all'anno e che, nel caso di specie, mancava la prova atta a rilevare quanto è stato consumato e soprattutto quando è stato accertato.
Sulla base di quanto argomentato ed in mancanza della doppia lettura di inizio e fine anno in contraddittorio con il consumatore, insisteva nell'annullamento dell'avviso impugnato nella parte riguardante il consumo, lasciando inalterata la parte che ha ad oggetto il canone fisso annuo.
Inoltre, deduceva che con la fattura contestata l'Ente richiedeva anche somme a titolo di recupero per consumi relativi ad anni pregressi per cui era maturata la prescrizione biennale. Chiedeva quindi che venisse dichiarata illegittima la pretesa creditoria del , con condanna dell'Ente al pagamento delle Parte_1 spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio il che contestava l'avversa domanda, Parte_1 deducendo che risultava dagli atti che l'Ente aveva rispettato sia la normativa prevista in materia sia quella del Regolamento Comunale, poiché era stata la stessa ricorrente, come si evince dalla foto del contatore, ad aver fornito i dati tramite autolettura fino all'anno 2021. pagina 2 di 12 Pertanto, deduceva che, avendo dimostrato che il consumo fatturato è reale, sarebbe stato onere di parte attrice provare il contrario, perché la contestazione dell'utente deve essere specifica. Ha da ultimo contestato l'eccezione di prescrizione biennale deducendo che con fattura del 2023 è stato richiesto nel rispetto dei termini di prescrizione il consumo idrico del 2021. Per tutti questi motivi richiedeva il rigetto della domanda e per l'effetto confermare il credito del nei confronti dell'utente. Il tutto con vittoria di spese e Parte_1 competenze del giudizio.
Il Giudice di Pace, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda attorea, sull'assunto che il convenuto Ente non aveva assolto l'onere di dimostrare di aver calcolato il corrispettivo addebitato all'attore sulla base dell'effettivo consumo rilevato o di avere stipulato ex novo un contratto con l'utente nel quale veniva espressamente accettato la quantificazione del consumo con il criterio del minimo impegnato e che in ogni caso la pretesa doveva considerarsi prescritta stante il maturare del termine c.d. breve di due anni.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto appello il Parte_1
, sostenendo quale primo motivo, la mancata valutazione della prova da
[...] parte del Giudice di prime cure che avrebbe dovuto accertare che il calcolo dei consumi veniva effettuato in virtù di consumo effettivo e non a forfait. Ha inoltre specificato che ha errato il Giudice di prime cure nel considerare la pretesa prescritta poiché la fattura impugnata si riferisce al canone idrico anno 2021, che
è stato legittimamente ed esattamente richiesto entro il termine di due anni ed è stato calcolato su consumo effettivo.
Ha da ultimo specificato che l'appellata non ha mai contestato di aver usufruito del servizio idrico e si è pertanto appropriato dell'acqua senza, di contro, provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto, costituendo tale condotta inadempimento contrattuale grave.
Ha quindi eccepito che alla pretesa di cui si tratta deve essere applicato il termine di prescrizione decennale e non anche quinquennale poiché ha rilevato l'inadempimento contrattuale grave essendosi appropriata Controparte_1 di acqua nell'anno 2021 pari esattamente ad € 802,00.
pagina 3 di 12 Pertanto, chiedeva, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si è costituita nel giudizio di appello , deducendo che per Controparte_1
l'anno 2021 riceveva una fattura di pagamento asseritamente fondata su una lettura reale rilevata alla data del 31.12.2020 per mc 4305 nonché alla data del
31.12.2021 per mc 4814 MC, e che tuttavia l'ente somministrante non aveva dimostrato con documentazione oggettiva (fotolettura, rilevamento sottoscritto dalla parte e/o autolettura) che alle due date di rilevazione inserite in fattura vi fosse un determinato consumo generato dal differenziale tra i due rilievi e che l'unico dato certo depositato in atti era la foto lettura datata 02/07/2021 alle ore
08:02:00, segnante il consumo pari a mc. 4358,04.
Ha ribadito che la fattura non era corrispondente ai dati reali, le date indicate essendo fittizie ed il consumo addebitato forfettario per cui la fattura avrebbe dovuto necessariamente ritenersi nulla ed annullabile.
Ha precisato inoltre come nella medesima fattura, il Parte_1 richiamava dei presunti conguagli che si dovevano considerare prescritti ovvero anni 2017-2018-2019-2020. Per tutti questi motivi chiedeva il rigetto dell'appello con condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c. oltre alle spese e competenze del giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente e veniva rinviata all'udienza del 7.10.2025 per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
Tanto premesso, l'appello non è fondato e non può essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
Preliminarmente giova precisare che la domanda, con la quale l'utente ha in primo grado contestato l'esistenza dei crediti portati dalla fattura emessa per il pagamento della tariffa del servizio idrico integrato, introduce un'azione di accertamento negativo della pretesa azionata dall'Ente, nelle forme dell'ordinario giudizio di cognizione, soggetto come tale alle comuni regole civilistiche, tra le quali quelle che disciplinano l'onere della prova.
In particolare, in applicazione della regola di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del pagina 4 di 12 diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (ad esempio, la S.C. con orientamento costante ha sempre affermato che “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”: in termini,
v. ex multis Cassazione sez. III, ord. 19154 del 19 luglio 2018; conf. n.
18195/2021).
Pertanto, ritiene questo Giudice che il appellante, convenuto in primo Pt_1 grado, non ha adempiuto al proprio onere probatorio, limitandosi ad appuntare le proprie difese sulla ritenuta corretta determinazione del quantum, senza produrre alcuna lettura iniziale del contatore (limitandosi sul punto ad allegare i tentativi di lettura) e senza neanche chiedere di dimostrare, eventualmente con prova costituenda, le circostanze contestate.
Dalla documentazione in atti emerge che il ha depositato una Parte_1 sola fotolettura, datata 02.07.2021, che attesta un consumo di mc 4358, 04 senza tuttavia allegare nessun dato riferibile al 2020, da cui dedurre che i mc fatturati per l'anno 2021, ovvero 509, derivassero da un consumo reale.
In ultima analisi, a fronte della contestazione attorea vertente sulla rilevazione dei consumi, il non ha adempiuto al proprio onere probatorio, limitandosi a Pt_1 declamare che le fatture emesse sarebbero fondate sulla rilevazione di consumi effettivi, spettando sempre all'Ente creditore, in presenza di contestazione, di dare la prova di aver effettivamente adempiuto alla propria obbligazione di fornitura dell'acqua, nella quantità per la quale si richiede il pagamento.
In punto di diritto va chiarito che, venendo in rilievo crediti relativi a canoni idrici, in materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel pagina 5 di 12 legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo, essendo consolidata nell'elaborazione giurisprudenziale la natura privatistica del rapporto negoziale che si instaura con l'utente a seguito della conclusione del contratto di somministrazione per l'erogazione dell'acqua (Cass. SU n. 5191 del 10/03/2005,
Cass. n. 20192 del 26/09/2007). A ciò si aggiunga che posto che il rapporto di utenza idrica trova la propria fonte in un contratto di natura privatistica e che la tariffa ha natura di corrispettivo, il principio di corrispettività proprio di tutti i contratti sinallagmatici, quale è quello di somministrazione di acqua, impone il sorgere dell'obbligo di pagamento del corrispettivo solo con riguardo al consumo effettivo (cfr. sul punto Cass. Civ. n. 12870/2017). Può essere ammessa una fatturazione sulla base di consumi presunti soltanto ove le parti (somministrante e somministrato) lo abbiano espressamente previsto.
Orbene, nella fattispecie in esame, nel giudizio di primo grado non è stato allegato dal appellante alcun contratto di somministrazione e pertanto il Giudice Pt_1 di prime cure non poteva quindi verificare l'esistenza di pattuizioni riferite ai consumi idrici. Va poi evidenziato che la giurisprudenza (v. da ultimo Cassazione, sesta sezione civile, ordinanze n. n.8391/17 e n. 12870/17) ha avuto modo di ribadire il principio secondo cui in tema di somministrazione di acqua da parte del l'addebito all'utente, calcolato non già in base al consumo effettivo ma Pt_1 secondo il criterio del minimo garantito o su criteri forfettari, non può basarsi su di una previsione programmatica contenuta nel regolamento comunale con cui venga ammessa l'eterodeterminazione delle tariffe di utenza da parte dell'ente comunale, ma, al contrario, richiede una specifica delibera comunale che ne fissi i parametri dell'an e del quantum, imprescindibili al fine di consentirne l'inserimento automatico ex art.1339 c.c. nel contratto di fornitura. Ne consegue, quindi, che la vincolatività per l'utente del consumo minimo garantito o a forfait può avvenire soltanto sulla scorta di una specifica pattuizione negoziale in tal senso ovvero di altre fonti ad esso integrative. E, ancora è stato evidenziato che il fruitore del servizio di fornitura di acqua è tenuto al pagamento del c.d. "minimo garantito" o "minimo impiegato" soltanto ove l'erogatore del servizio fornisca la prova scritta che il fruitore abbia accettato esplicitamente la relativa clausola, con la conseguenza che, in mancanza di tale prova, l'utente sarà tenuto soltanto al pagina 6 di 12 pagamento del corrispettivo commisurato all'effettivo consumo. (Cass civ, sez. III,
11/01/2005, n. 382).
Orbene, nel caso che ci occupa, non vi è la prova di una tale pattuizione, dato che non è stato allegato né il contratto né il “regolamento di gestione e fornitura acqua potabile” del ne consegue, pertanto, che la fornitura deve tener conto dei Pt_1 consumi effettivi il che impone la loro verifica periodica mediante lettura diretta del contatore eseguita da incaricati del gestore del servizio ovvero, a distanza, da parte del gestore con il tramite opportuni mezzi tecnologici, ove disponibili o mediante autolettura da parte dell'utente successivamente comunicata al gestore.
Ne deriva quindi l'illegittimità degli importi fatturati, dal momento che il Pt_1 non ha fornito la prova dell'effettività del calcolo dei consumi idrici riferiti all'annualità 2021, che pertanto si devono presumere arbitrariamente determinati.
Ulteriormente, quanto al secondo motivo di appello, va ribadita la fondatezza della declaratoria di prescrizione biennale del credito portato dalla fattura n.1900 del
03/04/2023, sia nella parte in cui si riferisce ai consumi idrici relativi all'anno
2021, sia per gli addebiti conteggiati e relativi a recupero dei consumi per annualità fino al 2017 per le ragioni di seguito esposte.
Occorre fare una breve premessa sul termine di prescrizione applicabile alla fattura oggetto del giudizio. In primo luogo, è opportuno richiamare il quadro sistematico entro il quale si colloca il dato normativo introdotto con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018). In particolare, l'articolo 1, commi 4 e ss. L. 205/2017, ha introdotto un nuovo regime prescrizionale biennale per i crediti vantati dagli operatori nei settori delle utilities, ivi compreso quello dei servizi idrici: nello specifico, è stato previsto il diritto dei consumatori-utenti - sia domestici che professionisti e microimprese - di eccepire la prescrizione degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni addietro, indicati nelle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020, laddove il ritardo nella fatturazione non fosse dovuto ad “accertata responsabilità dell'utente”.
In attuazione del dettato legislativo, ARERA ha emanato, in relazione al settore idrico, la Delibera n. 547/2019 la quale ha espressamente previsto che la prescrizione biennale “decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”
pagina 7 di 12 ovverosia una volta trascorsi 45 giorni dalla scadenza dell'ultimo giorno del periodo di riferimento. Orbene, in relazione alla decorrenza del termine di prescrizione biennale si registrano due differenti opzioni interpretative.
Secondo una prima interpretazione, la prescrizione breve biennale è applicabile unicamente ai consumi generati e fatturati dopo la data del 1 gennaio 2020 considerando fatturabili dopo tale data anche consumi relativi ai cinque anni precedenti. In tal senso si è pronunciato il Giudice di Pace del Tribunale di Santa
Maria C.V. con la sentenza n. 756/23 depositata in cancelleria il 1 febbraio 2023 nella quale si legge che "le bollette riferite ai consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni;
invece, le bollette riferite a consumi a partire dal 02.01.2020 si prescrivono in due anni. Pertanto, poiché la bolletta in contestazione è riferita a consumi antecedenti all'entrata in vigore delle norme che stabiliscono la prescrizione biennale, è da ritenersi che nel caso che occupa trovi applicazione la norma di cui all'art. 2948 cc, cioè il termine quinquennale di prescrizione del diritto vantato dal gestore". Sullo stesso impianto normativo ma in diverso ambito regolatorio si registra poi la sentenza del Tribunale Benevento sez.
II, 11/05/2022, n. 1116 secondo cui "Atteso che le fatture alla base del D.I. hanno ad oggetto consumi per il periodo di riferimento 2013-2016, trova regolarmente applicazione il termine di prescrizione di 5 anni".
Secondo altra interpretazione, nei contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e tale termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza del pagamento delle fatture prescindendo dalla data di erogazione od effettuazione dei consumi.
Occorre rilevare che la tesi più favorevole all'utente che ancora il decorso del termine biennale di prescrizione alla data di scadenza della fattura e non all'effettivo momento del consumo sembra aver trovato un primo riconoscimento anche da parte della Suprema Corte. Con l'Ordinanza Pregiudiziale del
17/04/2023 con R.G. 2666/2022 il Giudice di Pace di Caserta aveva richiesto, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., la soluzione di una questione pregiudiziale in relazione ad un procedimento civile inerente la prescrizione breve dei corrispettivi per i consumi idrici. In particolare, il remittente chiedeva alla Cassazione "se la prescrizione relativa ai consumi idrici effettuati in data antecedente al primo pagina 8 di 12 gennaio 2020 sia biennale come stabilito dalla legge 205/2017 – legge di bilancio
2018- o quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n°5 cc. e se il Giudice possa dunque disapplicare una decisione di natura formalmente amministrativa anche se destinata ad incidere sui procedimenti aventi ad oggetto la decisione de qua". Il
Primo Presidente della Cassazione, con provvedimento n.r.g. 9126/2023 pubblicato in data 10/05/2023 - ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale in quanto mancante, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata. Infatti per la Cassazione "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi". È evidente, dunque, che per il Primo Presidente della Corte di Cassazione il termine di prescrizione del credito vantato dai Comuni per la somministrazione di acqua è biennale per tutte le fatture che recano come scadenza un data successiva al
1.1.2020 anche se in relazione a consumi effettuati in epoca precedente.
Va, poi, osservato che la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell'ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici è entrata in vigore il 1° gennaio
2018. Da tale data, pertanto, i gestori del servizio idrico hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione, applicato ai consumi idrici, e avrebbero dovuto adottare comportamenti volti a recuperare i crediti pregressi pendenti, al fine poi di applicare correttamente detto termine dal 1° gennaio 2020.
Dunque, avuto riguardo al settore idrico, il legislatore ha riconosciuto ai gestori idrici ben due anni di tempo per adeguarsi alla suddetta normativa. Il legislatore, peraltro, non ha inteso modificare i principi civilistici in materia, ma ha voluto limitare un fenomeno patologico di ritardo nella fatturazione riducendo il periodo del termine prescrizionale e, per venire incontro alle esigenze dei gestori idrici, ha riconosciuto un arco temporale sufficientemente lungo tra l'entrata in vigore della norma ( 1 gennaio 2018) e la sua concreta applicazione ( 1 gennaio 2020 per fatture con scadenza successiva a tale data e riferite a consumi risalenti a più di due anni) proprio per i servizi idrici. Pertanto, pur facendo salve le norme civilistiche e la prassi giurisprudenziale in materia di prescrizione, non sorgerebbe pagina 9 di 12 alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovute essere emesse molto tempo prima, in quanto relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta. Ne deriva come logico corollario che l'applicazione del termine prescrizione biennale anche ai consumi antecedenti al 1° gennaio 2020 non determina un'applicazione retroattiva della suddetta norma, in quanto appunto la norma individua il momento di applicazione del nuovo termine non alla data di effettuazione dei consumi idrici ma all'atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, seppure emesse prima di tale data.
Orbene, dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, art. 2935 c.c., e di contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione decorre da quando il fornitore/Gestore, in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento. Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il Gestore, sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione. In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione.
A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium praescriptionis e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2020 e afferiscano, altresì, consumi risalenti di oltre due anni. Del resto, una diversa “interpretazione” della decorrenza della prescrizione biennale stride con il chiaro dettato della normativa primaria secondo cui la prescrizione biennale si applica, invece, agli importi (afferenti a consumi pregressi ultra biennali) presenti nelle bollette di conguaglio/ricalcolo che abbiano scadenza successiva al 1° gennaio 2020, ostando, ad oggi, al riconoscimento dell'eccezione de qua soltanto la presenza di una delle cause impeditive di cui alla generale disciplina di cui al c.c. - articolo
2935 (sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione) e pagina 10 di 12 articolo 2941, (doloso occultamento dell'esistenza del debito) - che il Gestore del servizio ha onere di evidenziare e provare.
Orbene, nel caso di specie, la fattura si riferisce ai consumi idrici relativi all'anno
2021, ovvero quelli intercorrenti dal 31.12.2020 al 31.12.2021. Pertanto, il credito relativo ai canoni 2021 non può considerarsi prescritto dal momento che la fattura
è stata emessa entro il termine di due anni dalla scadenza dell'ultimo giorno del periodo di riferimento.
Per quanto riguarda invece il recupero dei consumi riferiti alle annualità precedenti (ovvero quelli dal 2017 al 2020), non avendo il provato né la Pt_1 sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione, né il doloso occultamento dell'esistenza del debito, si devono considerare prescritti, in quanto avrebbero dovuto essere fatturati entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento.
Le stesse considerazioni devono essere svolte relativamente al recupero dei canoni per la depurazione e la fognatura non trovandosi alcun appiglio normativo all'esclusione di tali voci di spesa dal più generico concetto di “settore idrico” ex art. 1 co. 10 L. 205/2017 cit.
Per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere confermata, stante l'illegittimità del calcolo dei consumi relativi all'anno 2021 e la prescrizione delle voci di consumo pregresse.
In considerazione dell'esistenza di interpretazioni contrastanti in merito all'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale biennale, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Vibo TI, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1)rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) compensa integralmente le spese di lite
Vibo TI, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
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