Art. 2.
Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, e' autorizzato a determinare con proprio decreto quali degli abitati non compresi nelle tabelle di cui all'art. 1, lettera l) siano da consolidare o trasferire.
Per gli abitati da trasferire il piano regolatore e' approvato dal competente Provveditorato alle opere pubbliche o dal Magistrato alle acque, in deroga a tutte le norme e formalita' prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445 .
Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, e' autorizzato a determinare con proprio decreto quali degli abitati non compresi nelle tabelle di cui all'art. 1, lettera l) siano da consolidare o trasferire.
Per gli abitati da trasferire il piano regolatore e' approvato dal competente Provveditorato alle opere pubbliche o dal Magistrato alle acque, in deroga a tutte le norme e formalita' prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445 .