TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 18691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18691 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 56665/2023, promossa da:
CP_1 con il patrocinio dell'Avv. MASI SIMONE
E
Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. MASI SIMONE
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 04.07.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 21/04/2023 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “1)- ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento senza nulla a pretendere e/o volere dall'altro. 2) I figli (anni 12) e (anni 9) saranno Per_1 Per_2 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati stabilmente nell'abitazione di residenza della madre. 3) La casa coniugale (in Roma, alla via Appia Nuova 771) sarà assegnata alla sig.ra affinché continui ad occuparla assieme ai due figli minorenni fino a quando Controparte_2 diverranno economicamente autosufficienti;
mentre la relativa pertinenza, costituita dal posto macchina, sarà detenuta in uso dal sig. con espresso impegno a pagare ogni relativo onere e CP_1 spesa condominiale.4) Resteranno a carico della le spese condominiali dell'abitazione in CP_2 assegnazione e delle utenze relative ai contratti di somministrazione a servizio della casa coniugale con decorrenza dal momento in cui il lascerà l'abitazione familiare. 5) Il sig. CP_1 CP_1
a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario dei due figli, si impegna a conferire alla , CP_2 la somma mensile di €500,00 (€250,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, entro la prima settimana di ogni mese;
6) Mentre, le spese straordinarie occorrende per la prole e di cui al protocollo in uso presso il Tribunale adito, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno. 7) Il Padre vedrà e terrà con sé i figli con le seguenti modalità:
a) Nel periodo scolastico: durante la settimana con spettanza del week end, il , prelevando i Pt_1 figli alle ore 08:30 e riportandoli a scuola il lunedì seguente, oppure nel caso in cui il SI. non CP_1 abbia impedimenti lavorativi lo stesso potrà comunicare con anticipo alla SI.ra che preleverà CP_2
i bambini il venerdi sera alle ore 20,30, riportandoli poi a scuola il seguente lunedi;
mentre nella settimana in cui il week end sarà di spettanza della SI.ra , il SI. preleverà i figli CP_2 CP_1 dall'uscita di scuola il tenendoli con se tutto il giorno - pernotto compreso- e Per_3 riportandoli il giorno seguente a scuola;
Nel periodo estivo: il Mercoledi dalle ore 13:00 con pernotto incluso, riportandoli il giorno seguente alla SI.ra ; e in modo alternato nei fine settimana dal CP_2 sabato alle ore 08,30 fino al lunedì mattina con onere di riaccompagnarli dalla madre alle ore 8,30, oppure nel caso in cui il SI. non abbia impedimenti lavorativi ( nella giornata di venerdi) lo CP_1 stesso potrà comunicare con anticipo alla SI.ra che preleverà i bambini il venerdi sera alle CP_2 ore 20,30 riportandoli poi alla madre il seguente lunedi alle ore 08:30. Resta inteso che, sia nel periodo scolastico, sia in quello estivo, qualora i minori lo richiedessero, il SI. potrà accordarsi con la CP_1
SI. per soddisfare qualsivoglia loro esigenza, con possibilità anche d'incontrali in qualsiasi CP_2 altro momento.b) Nei periodi di festività: (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile,
1 maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) nel rispetto del principio della reciprocità e dell'alternanza tra i genitori c) Il giorno della Festa del PÀ (conseguentemente i figli staranno con la madre il giorno della Festa della Mamma anche se ricadente nella settimana di spettanza del Padre).
d) Nel periodo estivo: per 10 giorni consecutivi, in merito il padre avrà cura di consultare e individuare con la il periodo esatto e comunque di comunicare alla stessa entro e non oltre il CP_2 31 maggio il lasso di tempo prescelto. 8) Il calendario sopra stilato rappresenta uno schema base che comunque non pregiudica la possibilità dei genitori di modificarlo, rimodularlo alle esigenze dei figli e a quelle lavorative degli stessi ricorrenti. In sostanza la calendarizzazione stilata opererà specie nel caso in cui dovessero subentrare disaccordi e ciò per consentire l'effettiva continuità di frequentazione padre-figli. 9) Entrambi i genitori saranno liberi di trascorrere le festività e periodi feriali di propria pertinenza, assieme ai figli, lontani dalla propria residenza dandone comunicazione all'altro genitore.
10) In sostanza, i ricorrenti, avranno cura di comunicare al coniuge il luogo ove intendano trascorrere le festività e le ferie assieme ai figli, impegnandosi, in tali frangenti, a favorire e sollecitare i contatti telefonici della prole con l'altro genitore. 11) Nei periodi in cui i figli trascorreranno fuori porta, assieme alla madre, le ferie estive rimarranno sospesi i diritti del padre all'incontro infrasettimanale ed ai week-end. 12) La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggiore importanza per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice, previa comunicazione scritta diretta all'altro coniuge.
13) Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente da ognuno dei genitori nei periodi in cui terranno con sé i figli. I genitori si impegnano, comunque ed in ogni caso, ad intrattenere tra loro quei rapporti civili che consentano di dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze, alle aspirazioni ed alle problematiche di vita dei figli, in modo da formarli ed educarli seguendo un comune programma e un progetto educativo, preventivamente concordato tra di essi. 14) Ognuno dei genitori provvederà, nei periodi di sua competenza, a seguire i figli negli studi, ad accompagnarli a scuola, alle attività didattico-sportive, nonché agli incontri con gli amici/compagni ed a tutte le manifestazioni a cui sono chiamati a partecipare. I genitori, se non sarà possibile in modo congiunto, in adesione al principio dell'alternanza, si recheranno alle riunioni scolastiche ed ai colloqui con gli insegnati. 15) I coniugi danno atto che, per quanto gli concerne personalmente, non vi è luogo per la corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento, potendo ognuno provvedere da solo ed in toto al proprio mantenimento. 16) Le parti, fin d'ora, reciprocamente acconsentono al rinnovo e/o rilascio del passaporto relativo agli stessi e ai figli. 17) Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione della presente convenzione regolano e definiscono ogni loro residuo rapporto, ivi compresi quelli di natura patrimoniale, sicché dichiarano esplicitamente di non aver istanze e rivendicazioni da proporre. 18) I ricorrenti daranno, nelle modalità e forme previste, esecuzione alle condizioni concordate dal momento della sottoscrizione del presente atto.”
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e , in Roma, in data 24.04.2010, trascritto nel registro degli atti di Controparte_2
matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2010,atto n.00065, parte 2, serie A01, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 3/12/2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 56665/2023, promossa da:
CP_1 con il patrocinio dell'Avv. MASI SIMONE
E
Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. MASI SIMONE
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 04.07.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 21/04/2023 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “1)- ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento senza nulla a pretendere e/o volere dall'altro. 2) I figli (anni 12) e (anni 9) saranno Per_1 Per_2 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati stabilmente nell'abitazione di residenza della madre. 3) La casa coniugale (in Roma, alla via Appia Nuova 771) sarà assegnata alla sig.ra affinché continui ad occuparla assieme ai due figli minorenni fino a quando Controparte_2 diverranno economicamente autosufficienti;
mentre la relativa pertinenza, costituita dal posto macchina, sarà detenuta in uso dal sig. con espresso impegno a pagare ogni relativo onere e CP_1 spesa condominiale.4) Resteranno a carico della le spese condominiali dell'abitazione in CP_2 assegnazione e delle utenze relative ai contratti di somministrazione a servizio della casa coniugale con decorrenza dal momento in cui il lascerà l'abitazione familiare. 5) Il sig. CP_1 CP_1
a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario dei due figli, si impegna a conferire alla , CP_2 la somma mensile di €500,00 (€250,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, entro la prima settimana di ogni mese;
6) Mentre, le spese straordinarie occorrende per la prole e di cui al protocollo in uso presso il Tribunale adito, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno. 7) Il Padre vedrà e terrà con sé i figli con le seguenti modalità:
a) Nel periodo scolastico: durante la settimana con spettanza del week end, il , prelevando i Pt_1 figli alle ore 08:30 e riportandoli a scuola il lunedì seguente, oppure nel caso in cui il SI. non CP_1 abbia impedimenti lavorativi lo stesso potrà comunicare con anticipo alla SI.ra che preleverà CP_2
i bambini il venerdi sera alle ore 20,30, riportandoli poi a scuola il seguente lunedi;
mentre nella settimana in cui il week end sarà di spettanza della SI.ra , il SI. preleverà i figli CP_2 CP_1 dall'uscita di scuola il tenendoli con se tutto il giorno - pernotto compreso- e Per_3 riportandoli il giorno seguente a scuola;
Nel periodo estivo: il Mercoledi dalle ore 13:00 con pernotto incluso, riportandoli il giorno seguente alla SI.ra ; e in modo alternato nei fine settimana dal CP_2 sabato alle ore 08,30 fino al lunedì mattina con onere di riaccompagnarli dalla madre alle ore 8,30, oppure nel caso in cui il SI. non abbia impedimenti lavorativi ( nella giornata di venerdi) lo CP_1 stesso potrà comunicare con anticipo alla SI.ra che preleverà i bambini il venerdi sera alle CP_2 ore 20,30 riportandoli poi alla madre il seguente lunedi alle ore 08:30. Resta inteso che, sia nel periodo scolastico, sia in quello estivo, qualora i minori lo richiedessero, il SI. potrà accordarsi con la CP_1
SI. per soddisfare qualsivoglia loro esigenza, con possibilità anche d'incontrali in qualsiasi CP_2 altro momento.b) Nei periodi di festività: (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile,
1 maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) nel rispetto del principio della reciprocità e dell'alternanza tra i genitori c) Il giorno della Festa del PÀ (conseguentemente i figli staranno con la madre il giorno della Festa della Mamma anche se ricadente nella settimana di spettanza del Padre).
d) Nel periodo estivo: per 10 giorni consecutivi, in merito il padre avrà cura di consultare e individuare con la il periodo esatto e comunque di comunicare alla stessa entro e non oltre il CP_2 31 maggio il lasso di tempo prescelto. 8) Il calendario sopra stilato rappresenta uno schema base che comunque non pregiudica la possibilità dei genitori di modificarlo, rimodularlo alle esigenze dei figli e a quelle lavorative degli stessi ricorrenti. In sostanza la calendarizzazione stilata opererà specie nel caso in cui dovessero subentrare disaccordi e ciò per consentire l'effettiva continuità di frequentazione padre-figli. 9) Entrambi i genitori saranno liberi di trascorrere le festività e periodi feriali di propria pertinenza, assieme ai figli, lontani dalla propria residenza dandone comunicazione all'altro genitore.
10) In sostanza, i ricorrenti, avranno cura di comunicare al coniuge il luogo ove intendano trascorrere le festività e le ferie assieme ai figli, impegnandosi, in tali frangenti, a favorire e sollecitare i contatti telefonici della prole con l'altro genitore. 11) Nei periodi in cui i figli trascorreranno fuori porta, assieme alla madre, le ferie estive rimarranno sospesi i diritti del padre all'incontro infrasettimanale ed ai week-end. 12) La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggiore importanza per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice, previa comunicazione scritta diretta all'altro coniuge.
13) Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente da ognuno dei genitori nei periodi in cui terranno con sé i figli. I genitori si impegnano, comunque ed in ogni caso, ad intrattenere tra loro quei rapporti civili che consentano di dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze, alle aspirazioni ed alle problematiche di vita dei figli, in modo da formarli ed educarli seguendo un comune programma e un progetto educativo, preventivamente concordato tra di essi. 14) Ognuno dei genitori provvederà, nei periodi di sua competenza, a seguire i figli negli studi, ad accompagnarli a scuola, alle attività didattico-sportive, nonché agli incontri con gli amici/compagni ed a tutte le manifestazioni a cui sono chiamati a partecipare. I genitori, se non sarà possibile in modo congiunto, in adesione al principio dell'alternanza, si recheranno alle riunioni scolastiche ed ai colloqui con gli insegnati. 15) I coniugi danno atto che, per quanto gli concerne personalmente, non vi è luogo per la corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento, potendo ognuno provvedere da solo ed in toto al proprio mantenimento. 16) Le parti, fin d'ora, reciprocamente acconsentono al rinnovo e/o rilascio del passaporto relativo agli stessi e ai figli. 17) Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione della presente convenzione regolano e definiscono ogni loro residuo rapporto, ivi compresi quelli di natura patrimoniale, sicché dichiarano esplicitamente di non aver istanze e rivendicazioni da proporre. 18) I ricorrenti daranno, nelle modalità e forme previste, esecuzione alle condizioni concordate dal momento della sottoscrizione del presente atto.”
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e , in Roma, in data 24.04.2010, trascritto nel registro degli atti di Controparte_2
matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2010,atto n.00065, parte 2, serie A01, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 3/12/2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi