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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/07/2025, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi-
no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12965/2014 r.g. proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI LORENZO Parte_1
FRANCESCO, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte attrice-
contro in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti SGARRELLA ANTONIO e RU-
BINETTI CRESCENZO, domiciliatari, giusta mandato in atti e
in persona del legale rappresentan- Controparte_2
te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti VULCANO PIER-
LUIGI, TANZARIELLO ROBERTO e GRANDOLFO GAETANO, domicilia-
tari, giusta mandato in atti
-parti convenute-
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale dell'udienza del
20/03/2025, che qui si intende riportato.
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della deci-
sione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118
disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale dedu- Parte_1
cendo di esercitare l'attività di vendita di prodotti ali-
mentari presso l'immobile condotto in locazione, sito in
Bitonto, alla via Traetta n.85, e di aver stipulato, dal gennaio 2006, un contratto per la fornitura di energia elettrica con nonché di aver subito, dal 16 CP_1
al 28/01/2014, l'interruzione della predetta fornitura a seguito dei controlli eseguiti in loco dal personale dell' (d'ora innanzi ) e del- Controparte_2 CP_2
la Guardia di Finanza, al cui esito era stato riscontrato un allaccio diretto alla rete , realizzato attraverso CP_2
una derivazione abusiva, posta a monte del contatore.
L'attrice ha aggiunto di aver ricevuto dalla CP_1
la richiesta di pagamento della somma di €124.102,35, a
[...]
titolo di conguaglio e ha contestato la quantificazione dei consumi sottesi, operata da controparte.
Ha concluso, pertanto, chiedendo accertarsi l'insussistenza del credito vantato da per non CP_1
aver effettuato alcun prelievo abusivo di energia, con con-
danna delle convenute al risarcimento del danno non patri-
moniale patito a causa del discredito commerciale e perso-
nale derivante dalla vicenda, quantificato in €10.000,00,
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
nonché del danno patrimoniale subito nelle more del nuovo allacciamento, in relazione al noleggio di un generatore di corrente e ai lavori propedeutici al ripristino della for-
nitura, per l'importo complessivo di €5.679,20. Con vitto-
ria delle spese di causa (atto di citazione notificato il
08/08/2014).
I.2.- La convenuta costituendosi in giu- CP_1
dizio, ha contestato ogni avversa deduzione e ha precisato che i consumi elettrici oggetto di conguaglio sono stati quantificati dall' unico soggetto preposto per CP_2
legge allo svolgimento di tale attività, essendosi essa
Somministratrice limitata ad emettere, sulla base dei dati elaborati e trasmessi dal Distributore, le relative fattu-
re.
Ha, pertanto, concluso per il rigetto dell'avversa do-
manda e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento della somma di €124.102,35, a ti-
tolo di conguaglio, nonché, in subordine, in caso di acco-
glimento della pretesa attorea, la condanna dell' CP_2
alla restituzione delle somme ad essa versate per gli oneri relativi al trasporto della materia prima oggetto di con-
guaglio. Vinte le spese di lite (comparsa di risposta depo-
sitata il 17/12/2014).
I.3.- La convenuta costituendosi in giudi- CP_2
zio, ha contestato ogni avversa deduzione, evidenziando co-
me, nel corso delle verifiche del 16/01/2014, fosse stato riscontrato -oltre alla derivazione abusiva- anche un al-
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
larme attivo sul misuratore di energia elettrica, attestan-
te l'installazione di un magnete atto ad alterare in difet-
to la rilevazione dei consumi.
Ha aggiunto di aver effettuato la ricostruzione dei consumi a conguaglio “sulla base della potenza tecnicamente
prelevabile dalla sezione del cavo utilizzato per la deri-
vazione abusiva (25 mmq)” e ha contestato l'avversa pretesa risarcitoria, in quanto sfornita di prova in ordine sia all'an, sia al quantum debeatur. Pertanto, ha concluso per il rigetto della domanda attorea, vinte le spese di lite,
con condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96, commi 1 e
3, c.p.c. (comparsa di risposta depositata il 13/01/2015).
I.4.- La causa, istruita con prove orali e documenta- li, nonché a mezzo della c.t.u. dell'Ing. Persona_1
è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con assegnazione dei termini per le memo-
rie conclusionali e di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono esaminarsi secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- L'oggetto del giudizio consiste nell'accertamento, da un lato, della sussistenza del credi- to vantato da per l'asserito prelievo abusivo CP_1
di energia elettrica da parte della (accertamento so- Pt_1
stanzialmente invocato dall'attrice, in senso negativo, con la domanda principale, e dalla convenuta , in senso CP_1
positivo, con la domanda riconvenzionale, con la connessa condanna al pagamento del corrispettivo per i consumi abu- sivi ricostruiti) e, dall'altro, del diritto al risarcimen-
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
to dei danni, accessoriamente fatto valere dalla nei Pt_1
confronti delle convenute.
II.2.- In ordine al tema di giudizio principale, deve muoversi dal rilievo che la contestata abusività dei pre- lievi viene ricollegata a due distinti aspetti:
1) la derivazione di energia elettrica posta al di so- pra del contatore installato nell'immobile condotto dalla , essendo incontestato il rinvenimento Pt_1
in loco di una “montante parallela”;
2) l'allarme attivo sul misuratore di energia elettri- ca, attestante l'installazione di un magnete atto ad alterare in difetto la rilevazione dei consumi.
II.2.1.- In relazione all'aspetto sub 1, non è emersa alcuna prova del fatto che, attraverso la c.d. montante pa-
rallela, sia stata abusivamente prelevata energia elettrica da parte della . Pt_1
Sul punto, il Giudicante non ha motivo di discostarsi dalla puntuale, esaustiva e argomentata relazione dell'Ing.
il quale ha evidenziato che i cavi della derivazio- Per_1
ne abusiva erano “nastrati, isolati, inseriti nel muro e non collegati tant'è che sono stati sfilati per circa 50 cm
e poi sequestrati” e, pertanto, ha escluso che, alla data del 16/01/2014, la predetta derivazione fosse utilizzata per prelevare “energia elettrica in quanto non alimentava alcun utilizzatore”.
Del resto, anche a voler presumere che la derivazione abusiva fosse stata effettivamente utilizzata per il pre- lievo di energia, manca in ogni caso la prova - della quale era onerata l' convenuta, cui deve attribuirsi la se- CP_2 Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
gnalazione del prelievo abusivo - che tale prelievo fosse stato posto in essere dall'attrice: invero, la circostanza che, al momento delle verifiche de quibus, la condu- Pt_1 cesse in locazione l'immobile non è di per sé sola idonea a fondare la presunzione (da basarsi su una pluralità di ele-
menti indiziari gravi, precisi e concordanti) che l'eventuale prelievo abusivo – ove effettivamente realizza- to – fosse imputabile, in disparte la questione della misu-
razione ovvero della “decorrenza”, alla predetta sommini- strata invece che ad altri soggetti (proprietari dell'immobile o precedenti conduttori).
II.2.2.- Quanto al secondo aspetto tecnico dell'abusivo prelievo, non è stata neppure fornita la prova circa l'effettivo utilizzo di un dispositivo magnetico.
I verbali redatti dai dipendenti dell' e della CP_2
Guardia di Finanza in occasione delle verifiche del
16/01/2014, infatti, non attestano il rinvenimento di alcun magnete, ma fanno unicamente menzione della presenza del relativo “allarme attivo” sul misuratore di energia elet-
trica.
Solo per completezza, deve rimarcarsi che le convenute non hanno provato – e, per vero, neppure allegato – gli specifici criteri di quantificazione della somma dovuta a conguaglio a fronte dell'utilizzo del preteso meccanismo fraudolento di riduzione della misurazione.
Sotto tale ultimo profilo, deve pure condividersi l'osservazione del C.t.u. secondo la quale i criteri di ri- costruzione dei consumi quantificati in difetto in forza dell'utilizzo del dispositivo magnetico sono differenti ri- Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
spetto a quelli concernenti la misurazione dell'energia elettrica prelevata attraverso la derivazione abusiva, come evocati dalle convenute e ancorati alla potenza tecnicamen- te prelevabile dalla sezione del cavo utilizzato per la realizzazione della montante parallela.
In definitiva, deve trovare accoglimento la domanda di accertamento negativo avanzata in via principale dalla CP_3
[...
.
II.3.- Parallelamente alla conclusione che precede, deve escludersi la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata da . CP_1
Premesso che, secondo gli ordinari criteri di riparto, grava sul creditore l'onere di fornire la prova del prelie- vo illecito di energia, oltreché della correttezza dei cri-
teri adoperati per la quantificazione della somma dovuta a conguaglio, nel caso di specie, siffatto onere probatorio non è stato soddisfatto, nei sensi già illustrati ai prece- denti par. II.
2.1 e II.2.2.
II.4.- Passando alla domanda accessoria di risarcimen-
to del danno proposta dalla , ne va esclusa la fonda- Pt_1
tezza alla stregua delle considerazioni che seguono.
II.4.1.- Premesso l'acclarato difetto di prova circa la condotta illecita imputata dalle convenute all'attrice, deve osservarsi, quanto al lamentato pregiudizio non patri- moniale, che l'attrice non ha adempiuto all'onere probato- rio su di lei gravante secondo l'ordinario criterio di ri- parto ex art. 2697 c.c., essendosi limitata a chiedere ge- nericamente la condanna delle convenute alla corresponsione in proprio favore della somma di €10.000,00 per “il discre- Il Giudice 7 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
dito personale e commerciale” derivatole dalla vicenda, senza allegare elementi di alcun genere idonei a sorreggere
– eventualmente anche in via presuntiva - la pretesa azio- nata sotto il profilo sia dell'an, sia del quantum.
All'uopo, le dichiarazioni rese dai testi Tes_1
e appaiono marcatamente generiche
[...] Testimone_2 in quanto non riconducibili ad episodi specifici sotto il profilo spazio-temporale o riferibili a soggetti determina-
ti. Sicché, a tali testimonianze non può essere riconosciu- to alcun valore probatorio effettivo, in considerazione non solo dell'apprezzamento di natura valutativa personale che esse sottendono, ma anche del legame familiare ovvero pro- fessionale (di durata decennale) esistente tra i testi e l'attrice, tale da imporre un maggior rigore nella valuta-
zione della prova.
II.4.2.- Quanto ai dedotti danni patrimoniali, il co-
sto dei lavori effettuati per il rifacimento dell'impianto elettrico (con allocazione del nuovo contatore all'esterno)
e le spese sostenute per il generatore di corrente noleg-
giato nelle more della riattivazione della fornitura, non- ché per l'acquisto del relativo carburante, non possono es- sere imputate alla responsabilità dell' eventual- CP_2
mente riconducibile nel paradigma dell'art. 2043 c.c.
La condotta posta in essere dalla convenuta, infatti, non può qualificarsi contra ius, in quanto, nel corso delle ordinarie verifiche rimesse al soggetto distributore (nella specie concretizzatesi nell'accesso del 16/01/2014), l' CP_2
agendo sulla base del sospetto – non privo di riscon-
[...]
tri obiettivi – circa l'esistenza di un prelievo abusivo di Il Giudice 8 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
energia elettrica perpetrato in suo danno, si determinò le- citamente a porre in essere accertamenti invasivi, idonei ad alterare lo stato dei luoghi, nonché ad interrompere la fornitura, previa rimozione del contatore installato, onde allocarne uno nuovo all'esterno dell'immobile oggetto di causa, invece cha all'interno, ove era originariamente po- sizionato.
II.5.- Parimenti, non merita accoglimento la domanda formulata dalla in via gradata, volta ad otte- CP_1 nere la condanna dell' alla restituzione in proprio CP_2
favore delle somme versate per gli oneri di trasporto della materia prima correlati ai consumi calcolati a conguaglio.
La Somministrante non ha, infatti, fornito alcuna pro- va in merito né all'an, né al quantum debeatur: le fatture di vettoriamento prodotte da per un verso, CP_1 non possono fondare, di per sé sole, la pretesa creditoria,
se non accompagnate da idonea prova di pagamento e, per al- tro verso, si sostanziano in documenti contabili complessi, composti da una pluralità di voci, che non consentono di addivenire ad una chiara quantificazione della pretesa di ripetizione, che – si ribadisce – viene avanzata senza al- cuna specificazione quantitativa della stessa parte inte-
ressata.
II.6.- Da ultimo, deve essere rigettata la domanda formulata dall' ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, CP_2
c.p.c. , avendo l'attrice agito senza mala fede o colpa grave, come si evince dallo stesso esito del giudizio.
Sicché non ricorrono i presupposti descritti né dal primo comma, né dal terzo comma della norma citata. Invero, Il Giudice 9 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
secondo la giurisprudenza di legittimità, il citato terzo comma prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipen-
dente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avver- sario;
tuttavia, onde evitare la configurazione di una sor-
ta di responsabilità puramente oggettiva del soccombente, rimessa soltanto al discrezionale apprezzamento del giudi- ce, è necessario che quest'ultimo, nel valutare la ricor-
renza dei presupposti applicativi della norma, non prescin- da dalla verifica del profilo soggettivo, ossia dall'accertamento della rimproverabilità del comportamento della parte perdente in termini di dolo o colpa grave, non ravvisabili nel caso di specie.
III.- Quanto alle spese processuali, deve procedersi ad una separata regolamentazione in relazione ai rapporti tra l'attrice e le convenute, nonché tra le convenute stes-
se.
III.1.- Per quanto attiene ai rapporti tra la ed Pt_1 entrambe le convenute, le spese devono integralmente com-
pensarsi, in ragione della soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
III.2.- Per quanto attiene ai rapporti tra le due con-
venute, la difesa silente di in relazione alla do- CP_2
manda di ripetizione formulata da integra le CP_1
gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 cpv.
c.p.c., per disporre la compensazione integrale delle spe- se.
P.q.m.
Il Giudice 10 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do-
manda proposta, con atto di citazione notificato in data
08/08/2014, da CONCETTA contro ed Pt_1 CP_1 [...]
ogni contraria istanza disattesa, così Controparte_2
provvede:
a) ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda principale dell'attrice e per l'effetto, DICHIARA
l'insussistenza del credito vantato da CP_1
nei confronti di a titolo di corri- Parte_1
spettivi per prelievo abusivo di energia elettrica;
b) RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice principale;
c) RIGETTA le domande proposte dalla nei CP_1
confronti di e di Parte_1 Controparte_2
;
[...]
d) DICHIARA compensate le spese processuali tra tutte le parti.
Bari, 30/07/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione del MOT, dott.ssa Marialessandra Nacucchi
Il Giudice 11 A. Ruffino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi-
no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12965/2014 r.g. proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI LORENZO Parte_1
FRANCESCO, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte attrice-
contro in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti SGARRELLA ANTONIO e RU-
BINETTI CRESCENZO, domiciliatari, giusta mandato in atti e
in persona del legale rappresentan- Controparte_2
te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti VULCANO PIER-
LUIGI, TANZARIELLO ROBERTO e GRANDOLFO GAETANO, domicilia-
tari, giusta mandato in atti
-parti convenute-
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale dell'udienza del
20/03/2025, che qui si intende riportato.
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della deci-
sione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118
disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale dedu- Parte_1
cendo di esercitare l'attività di vendita di prodotti ali-
mentari presso l'immobile condotto in locazione, sito in
Bitonto, alla via Traetta n.85, e di aver stipulato, dal gennaio 2006, un contratto per la fornitura di energia elettrica con nonché di aver subito, dal 16 CP_1
al 28/01/2014, l'interruzione della predetta fornitura a seguito dei controlli eseguiti in loco dal personale dell' (d'ora innanzi ) e del- Controparte_2 CP_2
la Guardia di Finanza, al cui esito era stato riscontrato un allaccio diretto alla rete , realizzato attraverso CP_2
una derivazione abusiva, posta a monte del contatore.
L'attrice ha aggiunto di aver ricevuto dalla CP_1
la richiesta di pagamento della somma di €124.102,35, a
[...]
titolo di conguaglio e ha contestato la quantificazione dei consumi sottesi, operata da controparte.
Ha concluso, pertanto, chiedendo accertarsi l'insussistenza del credito vantato da per non CP_1
aver effettuato alcun prelievo abusivo di energia, con con-
danna delle convenute al risarcimento del danno non patri-
moniale patito a causa del discredito commerciale e perso-
nale derivante dalla vicenda, quantificato in €10.000,00,
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
nonché del danno patrimoniale subito nelle more del nuovo allacciamento, in relazione al noleggio di un generatore di corrente e ai lavori propedeutici al ripristino della for-
nitura, per l'importo complessivo di €5.679,20. Con vitto-
ria delle spese di causa (atto di citazione notificato il
08/08/2014).
I.2.- La convenuta costituendosi in giu- CP_1
dizio, ha contestato ogni avversa deduzione e ha precisato che i consumi elettrici oggetto di conguaglio sono stati quantificati dall' unico soggetto preposto per CP_2
legge allo svolgimento di tale attività, essendosi essa
Somministratrice limitata ad emettere, sulla base dei dati elaborati e trasmessi dal Distributore, le relative fattu-
re.
Ha, pertanto, concluso per il rigetto dell'avversa do-
manda e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento della somma di €124.102,35, a ti-
tolo di conguaglio, nonché, in subordine, in caso di acco-
glimento della pretesa attorea, la condanna dell' CP_2
alla restituzione delle somme ad essa versate per gli oneri relativi al trasporto della materia prima oggetto di con-
guaglio. Vinte le spese di lite (comparsa di risposta depo-
sitata il 17/12/2014).
I.3.- La convenuta costituendosi in giudi- CP_2
zio, ha contestato ogni avversa deduzione, evidenziando co-
me, nel corso delle verifiche del 16/01/2014, fosse stato riscontrato -oltre alla derivazione abusiva- anche un al-
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
larme attivo sul misuratore di energia elettrica, attestan-
te l'installazione di un magnete atto ad alterare in difet-
to la rilevazione dei consumi.
Ha aggiunto di aver effettuato la ricostruzione dei consumi a conguaglio “sulla base della potenza tecnicamente
prelevabile dalla sezione del cavo utilizzato per la deri-
vazione abusiva (25 mmq)” e ha contestato l'avversa pretesa risarcitoria, in quanto sfornita di prova in ordine sia all'an, sia al quantum debeatur. Pertanto, ha concluso per il rigetto della domanda attorea, vinte le spese di lite,
con condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96, commi 1 e
3, c.p.c. (comparsa di risposta depositata il 13/01/2015).
I.4.- La causa, istruita con prove orali e documenta- li, nonché a mezzo della c.t.u. dell'Ing. Persona_1
è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con assegnazione dei termini per le memo-
rie conclusionali e di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono esaminarsi secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- L'oggetto del giudizio consiste nell'accertamento, da un lato, della sussistenza del credi- to vantato da per l'asserito prelievo abusivo CP_1
di energia elettrica da parte della (accertamento so- Pt_1
stanzialmente invocato dall'attrice, in senso negativo, con la domanda principale, e dalla convenuta , in senso CP_1
positivo, con la domanda riconvenzionale, con la connessa condanna al pagamento del corrispettivo per i consumi abu- sivi ricostruiti) e, dall'altro, del diritto al risarcimen-
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
to dei danni, accessoriamente fatto valere dalla nei Pt_1
confronti delle convenute.
II.2.- In ordine al tema di giudizio principale, deve muoversi dal rilievo che la contestata abusività dei pre- lievi viene ricollegata a due distinti aspetti:
1) la derivazione di energia elettrica posta al di so- pra del contatore installato nell'immobile condotto dalla , essendo incontestato il rinvenimento Pt_1
in loco di una “montante parallela”;
2) l'allarme attivo sul misuratore di energia elettri- ca, attestante l'installazione di un magnete atto ad alterare in difetto la rilevazione dei consumi.
II.2.1.- In relazione all'aspetto sub 1, non è emersa alcuna prova del fatto che, attraverso la c.d. montante pa-
rallela, sia stata abusivamente prelevata energia elettrica da parte della . Pt_1
Sul punto, il Giudicante non ha motivo di discostarsi dalla puntuale, esaustiva e argomentata relazione dell'Ing.
il quale ha evidenziato che i cavi della derivazio- Per_1
ne abusiva erano “nastrati, isolati, inseriti nel muro e non collegati tant'è che sono stati sfilati per circa 50 cm
e poi sequestrati” e, pertanto, ha escluso che, alla data del 16/01/2014, la predetta derivazione fosse utilizzata per prelevare “energia elettrica in quanto non alimentava alcun utilizzatore”.
Del resto, anche a voler presumere che la derivazione abusiva fosse stata effettivamente utilizzata per il pre- lievo di energia, manca in ogni caso la prova - della quale era onerata l' convenuta, cui deve attribuirsi la se- CP_2 Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
gnalazione del prelievo abusivo - che tale prelievo fosse stato posto in essere dall'attrice: invero, la circostanza che, al momento delle verifiche de quibus, la condu- Pt_1 cesse in locazione l'immobile non è di per sé sola idonea a fondare la presunzione (da basarsi su una pluralità di ele-
menti indiziari gravi, precisi e concordanti) che l'eventuale prelievo abusivo – ove effettivamente realizza- to – fosse imputabile, in disparte la questione della misu-
razione ovvero della “decorrenza”, alla predetta sommini- strata invece che ad altri soggetti (proprietari dell'immobile o precedenti conduttori).
II.2.2.- Quanto al secondo aspetto tecnico dell'abusivo prelievo, non è stata neppure fornita la prova circa l'effettivo utilizzo di un dispositivo magnetico.
I verbali redatti dai dipendenti dell' e della CP_2
Guardia di Finanza in occasione delle verifiche del
16/01/2014, infatti, non attestano il rinvenimento di alcun magnete, ma fanno unicamente menzione della presenza del relativo “allarme attivo” sul misuratore di energia elet-
trica.
Solo per completezza, deve rimarcarsi che le convenute non hanno provato – e, per vero, neppure allegato – gli specifici criteri di quantificazione della somma dovuta a conguaglio a fronte dell'utilizzo del preteso meccanismo fraudolento di riduzione della misurazione.
Sotto tale ultimo profilo, deve pure condividersi l'osservazione del C.t.u. secondo la quale i criteri di ri- costruzione dei consumi quantificati in difetto in forza dell'utilizzo del dispositivo magnetico sono differenti ri- Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
spetto a quelli concernenti la misurazione dell'energia elettrica prelevata attraverso la derivazione abusiva, come evocati dalle convenute e ancorati alla potenza tecnicamen- te prelevabile dalla sezione del cavo utilizzato per la realizzazione della montante parallela.
In definitiva, deve trovare accoglimento la domanda di accertamento negativo avanzata in via principale dalla CP_3
[...
.
II.3.- Parallelamente alla conclusione che precede, deve escludersi la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata da . CP_1
Premesso che, secondo gli ordinari criteri di riparto, grava sul creditore l'onere di fornire la prova del prelie- vo illecito di energia, oltreché della correttezza dei cri-
teri adoperati per la quantificazione della somma dovuta a conguaglio, nel caso di specie, siffatto onere probatorio non è stato soddisfatto, nei sensi già illustrati ai prece- denti par. II.
2.1 e II.2.2.
II.4.- Passando alla domanda accessoria di risarcimen-
to del danno proposta dalla , ne va esclusa la fonda- Pt_1
tezza alla stregua delle considerazioni che seguono.
II.4.1.- Premesso l'acclarato difetto di prova circa la condotta illecita imputata dalle convenute all'attrice, deve osservarsi, quanto al lamentato pregiudizio non patri- moniale, che l'attrice non ha adempiuto all'onere probato- rio su di lei gravante secondo l'ordinario criterio di ri- parto ex art. 2697 c.c., essendosi limitata a chiedere ge- nericamente la condanna delle convenute alla corresponsione in proprio favore della somma di €10.000,00 per “il discre- Il Giudice 7 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
dito personale e commerciale” derivatole dalla vicenda, senza allegare elementi di alcun genere idonei a sorreggere
– eventualmente anche in via presuntiva - la pretesa azio- nata sotto il profilo sia dell'an, sia del quantum.
All'uopo, le dichiarazioni rese dai testi Tes_1
e appaiono marcatamente generiche
[...] Testimone_2 in quanto non riconducibili ad episodi specifici sotto il profilo spazio-temporale o riferibili a soggetti determina-
ti. Sicché, a tali testimonianze non può essere riconosciu- to alcun valore probatorio effettivo, in considerazione non solo dell'apprezzamento di natura valutativa personale che esse sottendono, ma anche del legame familiare ovvero pro- fessionale (di durata decennale) esistente tra i testi e l'attrice, tale da imporre un maggior rigore nella valuta-
zione della prova.
II.4.2.- Quanto ai dedotti danni patrimoniali, il co-
sto dei lavori effettuati per il rifacimento dell'impianto elettrico (con allocazione del nuovo contatore all'esterno)
e le spese sostenute per il generatore di corrente noleg-
giato nelle more della riattivazione della fornitura, non- ché per l'acquisto del relativo carburante, non possono es- sere imputate alla responsabilità dell' eventual- CP_2
mente riconducibile nel paradigma dell'art. 2043 c.c.
La condotta posta in essere dalla convenuta, infatti, non può qualificarsi contra ius, in quanto, nel corso delle ordinarie verifiche rimesse al soggetto distributore (nella specie concretizzatesi nell'accesso del 16/01/2014), l' CP_2
agendo sulla base del sospetto – non privo di riscon-
[...]
tri obiettivi – circa l'esistenza di un prelievo abusivo di Il Giudice 8 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
energia elettrica perpetrato in suo danno, si determinò le- citamente a porre in essere accertamenti invasivi, idonei ad alterare lo stato dei luoghi, nonché ad interrompere la fornitura, previa rimozione del contatore installato, onde allocarne uno nuovo all'esterno dell'immobile oggetto di causa, invece cha all'interno, ove era originariamente po- sizionato.
II.5.- Parimenti, non merita accoglimento la domanda formulata dalla in via gradata, volta ad otte- CP_1 nere la condanna dell' alla restituzione in proprio CP_2
favore delle somme versate per gli oneri di trasporto della materia prima correlati ai consumi calcolati a conguaglio.
La Somministrante non ha, infatti, fornito alcuna pro- va in merito né all'an, né al quantum debeatur: le fatture di vettoriamento prodotte da per un verso, CP_1 non possono fondare, di per sé sole, la pretesa creditoria,
se non accompagnate da idonea prova di pagamento e, per al- tro verso, si sostanziano in documenti contabili complessi, composti da una pluralità di voci, che non consentono di addivenire ad una chiara quantificazione della pretesa di ripetizione, che – si ribadisce – viene avanzata senza al- cuna specificazione quantitativa della stessa parte inte-
ressata.
II.6.- Da ultimo, deve essere rigettata la domanda formulata dall' ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, CP_2
c.p.c. , avendo l'attrice agito senza mala fede o colpa grave, come si evince dallo stesso esito del giudizio.
Sicché non ricorrono i presupposti descritti né dal primo comma, né dal terzo comma della norma citata. Invero, Il Giudice 9 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
secondo la giurisprudenza di legittimità, il citato terzo comma prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipen-
dente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avver- sario;
tuttavia, onde evitare la configurazione di una sor-
ta di responsabilità puramente oggettiva del soccombente, rimessa soltanto al discrezionale apprezzamento del giudi- ce, è necessario che quest'ultimo, nel valutare la ricor-
renza dei presupposti applicativi della norma, non prescin- da dalla verifica del profilo soggettivo, ossia dall'accertamento della rimproverabilità del comportamento della parte perdente in termini di dolo o colpa grave, non ravvisabili nel caso di specie.
III.- Quanto alle spese processuali, deve procedersi ad una separata regolamentazione in relazione ai rapporti tra l'attrice e le convenute, nonché tra le convenute stes-
se.
III.1.- Per quanto attiene ai rapporti tra la ed Pt_1 entrambe le convenute, le spese devono integralmente com-
pensarsi, in ragione della soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
III.2.- Per quanto attiene ai rapporti tra le due con-
venute, la difesa silente di in relazione alla do- CP_2
manda di ripetizione formulata da integra le CP_1
gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 cpv.
c.p.c., per disporre la compensazione integrale delle spe- se.
P.q.m.
Il Giudice 10 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do-
manda proposta, con atto di citazione notificato in data
08/08/2014, da CONCETTA contro ed Pt_1 CP_1 [...]
ogni contraria istanza disattesa, così Controparte_2
provvede:
a) ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda principale dell'attrice e per l'effetto, DICHIARA
l'insussistenza del credito vantato da CP_1
nei confronti di a titolo di corri- Parte_1
spettivi per prelievo abusivo di energia elettrica;
b) RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice principale;
c) RIGETTA le domande proposte dalla nei CP_1
confronti di e di Parte_1 Controparte_2
;
[...]
d) DICHIARA compensate le spese processuali tra tutte le parti.
Bari, 30/07/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione del MOT, dott.ssa Marialessandra Nacucchi
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