Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01408/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01114/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2025, proposto da
SO AO rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Sauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, 20.3.2025, n. 87.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. AN LI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe AO SO agisce per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, 20.3.2025, n. 87, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, con una provvista di Euro 2.500,00=, pari al controvalore della “Carta” per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, oltre la somma maggiore tra rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, dalla data di inizio del primo rapporto di lavoro della ricorrente in ciascuno dei superiori anni scolastici fino al saldo.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’istruzione e del merito.
Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione dei titoli esecutivi, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso.
Sussistono, altresì, i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, da individuarsi nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30 all’esecuzione della sentenza.
Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in favore del difensore antistatario, anche in considerazione del carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, 20.3.2025, n. 87, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente con l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di giorni 30.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 500,00 (cinquecento//00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC EL, Presidente
AN LI, Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LI | UC EL |
IL SEGRETARIO