Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 31/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2662/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2662/2021 R.G., promossa da:
, compiutamente generalizzata Controparte_1 nell'atto di citazione introduttivo, con il patrocinio dell'Avv. Elisabetta Durante ed elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Alessandro Berti, giusta delega in atti;
ATTRICE contro (C.F. ), compiutamente Controparte_2 C.F._1 generalizzata nella comparsa di costituzione e risposta, con il patrocinio dell'Avv. Claudio Fabbri ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
CONVENUTA e
(C.F. ), compiutamente Controparte_3 C.F._2 generalizzata nella comparsa di costituzione e risposta, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Castellani e dell'Avv. Enrico Vincenzi ed elezione di domicilio presso lo studio del secondo, giusta delega in atti;
CONVENUTA OGGETTO: divisione fatta dal testatore;
obbligo di rendiconto;
CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e che di seguito si trascrivono: per l'attrice Controparte_1
1
NA (già la Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna), a partire dal primo trimestre del
2018 e fino alla morte;
b) accertare e dichiarare che nel diritto alla resa del conto, spettante al defunto, sono subentrate mortis causa le sue eredi;
c) condannare al pagamento delle quota di spettanza Controparte_2 dell'esponente di quanto risultante a credito del defunto dalla resa del conto;
d) accertare le elargizioni in denaro che le tre eredi hanno ricevuto dal defunto, negli importi indicati per ognuna in narrativa, o per il diverso importo maggiore o minore risultante all'esito dell'istruzione, maggiorati, quanto ad , dell'importo di € 12.000,00 oggetto del bonifico in suo favore del 20 dicembre CP_2
2020, e del controvalore del godimento gratuito della villa a partire dal 2012, e, quanto a , CP_3 dell'importo di € 5.000,00 oggetto del bonifico del 24 gennaio 2019; e) disporre le consequenziali condanne, nei confronti di e e in favore dell'attuale esponente CP_2 Controparte_3 CP_1
degli importi occorrenti a ristabilire la parità delle quote fra le coeredi;
f) disporre la
[...] divisione del saldo del conto corrente n. 0740/419466, intestato al de cuius Controparte_4 presso Intesa San Paolo, Filiale di NA (già la Cassa di Risparmio di Forlì e della
Romagna), previo stralcio, in favore dell'esponente, della propria quota dei canoni versati dall'affittuario dell'azienda lasciata dal testatore, pro-indiviso, a e (nel conto del de CP_3 CP_2 cuius sino ad oggi ha continuato ad affluire il 50% del canone di locazione dell'azienda agricola di competenza di ”; Controparte_1 per la convenuta Controparte_3
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis rejectis, accogliere le seguenti conclusioni: •
ACCERTARE e DICHIARARE che ha prelevato dal conto corrente paterno, nel Controparte_2 periodo 05.02.2018 – 14.05.2020 l'importo complessivo di € 37.055,86 risultante dalla CTU (o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia); • CONDANNARE alla restituzione Controparte_2 alle altre coeredi della loro quota di 1/3 ciascuna di quanto prelevato dal conto corrente e quindi €
12.351,95 ciascuna (o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia), oltre interessi legali dalla data delle singole operazioni al saldo;
• effettuata la collazione delle liberalità ricevute dalle coeredi,
RICOSTRUIRE l'asse ereditario, relictum e donatum, in relazione alle movimentazioni sul conto corrente paterno caduto in successione e risultanti dalla documentazione in atti e tenuto conto del godimento a titolo gratuito dell'abitazione paterna da parte di fino a quando era in Controparte_2 vita il padre;
• per l'effetto CONDANNARE al pagamento di quanto dovuto in favore Controparte_2 delle altre coeredi per ristabilire la parità delle quote secondo il disposto del testatore, importo che in favore di si quantifica nella somma di € 21.089,89 (o la maggiore o minor somma Controparte_3 ritenuta di giustizia, da quantificarsi anche in via equitativa), oltre rivalutazione e interessi legali”. per la convenuta Controparte_2
2 “voglia l'Ill.mo sig. Giudice, contrariis recjectis: - in via preliminare, disporre la rinnovazione della
CTU volta alla stima del valore degli immobili facenti parte dell'asse ereditario del defunto CP_4
come già richiesto all'udienza del 22.11.2023, siccome il CTU non ha risposto a tutti i
[...] quesiti e l'elaborato è stato redatto con metodo superficiale ed inadeguato;
- in via istruttoria, in ogni caso, disporre l'integrazione del quesito posto al CTU con ordinanza del 17.12.2022, chiedendo che il CTU tenga conto, nella sua valutazione degli immobili adibiti ad agriturismo, del fatto che detti immobili sono condotti in affitto e generano quindi un reddito di €. 2.800,00 al mese (dalla morte del sig. avvenuta l'8.5.2020 ad oggi, le sigg.re e hanno Controparte_4 Controparte_3 CP_1 complessivamente percepito almeno €. 141.700,00) e tenga conto del fatto che al loro interno vi sono mobili che furono di proprietà del sig. e che quindi fanno parte dell'asse Controparte_4 ereditario (trattandosi anche di mobili antichi e di un certo valore); - nel merito, rigettare tutte le domande proposte in via principale ed in via graduata dall'odierna attrice e per tale effetto confermare la validità della disposizione testamentaria del defunto sig. di cui al Controparte_4 testamento olografo del 20.7.2017, pubblicato con verbale a rogito del notaio dott. di Persona_1
Faenza dell'11.05.2020, rep. 2137;- disporre la divisione in tre parti uguali dei beni non ricompresi nel testamento, come ad esempio il conto corrente n. 0740/419466 presso IntesaSanPaolo;
- condannare le controparti al rimborso in favore della convenuta delle competenze e Controparte_2 spese legali in uno con gli accessori ed IVA come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia prende le mosse dalla apertura della successione del fu CP_4
deceduto in data 08.05.2020, domiciliato in vita in NA (RA).
[...]
L'attrice figlia del de cuius, conveniva in giudizio le sorelle Controparte_1
e , esponendo che: CP_2 CP_3
- il de cuius aveva disposto dei propri beni con testamento olografo del 20 luglio 2017, pubblicato con verbale a rogito del notaio di Persona_1
Faenza l'11 maggio 2020, rep. n. 2137 (doc. 1);
- in tale scheda il aveva istituito eredi in parti uguali le tre figlie e CP_1 diviso tra le stesse gli immobili di cui era proprietario, attribuendo ad la villa unifamiliare in NA, via Zamprante 2/M (del valore CP_2 indicato dal testatore di €. 450.000,00) e a e il podere CP_3 CP_1 composto di due fabbricati e terreni annessi (del valore indicato dal testatore di €. 900.000,00); sempre nella scheda, il testatore aveva previsto che eventuali contanti sarebbero stati divisi in parti uguali;
- a dire della attrice, la suddetta divisione doveva essere rescissa ex art. 763 c.c. per lesione oltre il quarto della quota a lei spettante, sulla base dei diversi valori attribuibili ai cespiti immobiliari rispetto a quelli indicati dal
3 testatore, valori indicati a pagg. 3 e 4 della citazione e supportati da perizia di parte;
- i beni dovevano ritenersi, quindi, oggetto di comunione ereditaria e essere divisi in base alle regole ordinarie unitamente al saldo del conto corrente intestato al de ciuus, pari ad €. 940,66 al momento della morte;
- i frutti dei beni attribuiti dal testatore alle figlie avrebbero dovuto essere restituiti alla comunione, in conseguenza della caducazione della divisione;
- la RE , trasferitasi ad abitare nella casa del padre fin dalla CP_2 primavera 2012, era stata delegata ad operare sul conto del defunto a partire dal 2018; successivamente alla delega vi sarebbero state anomale movimentazioni sul suddetto conto e, in particolare: numerosi prelievi di €. 500,00 ciascuno (14 nel solo primo trimestre 2018); un bonifico di €. 12.000,000 eseguito in favore di il 20.12.2019 con la causale CP_2
“Spostamento temporaneo per tutelare il conto di mio padre durante la mia assenza. Provvederò al reintegro i primi giorni di gennaio” (restituzione mai avvenuta);
- gli estratti del conto su cui aveva la delega ad operare CP_2 documentavano, dal primo trimestre 2018 sino all'apertura della successione, operazioni in uscita per l'importo complessivo di €. 103.117,60 (di cui era tenuta a rendere il conto); CP_2
- le tre figlie avevano ricevuto in vita le elargizioni in denaro indicate a pagg. 7 e 8 della citazione, da imputarsi alla quota di ogni coerede ex artt. 724 e 725 c.c.;
- nella quota di dovrebbe conteggiarsi la ulteriore liberalità CP_2 consistente nella disponibilità concessale gratuitamente dal padre, quando era ancora in vita, della maggiore porzione della villa di Via Zamprante 2/M. Tanto premesso chiedeva l'accoglimento delle conclusioni indicate alle pagg. 10- 15 dell'atto di citazione (in sostanza: condanna di al pagamento Controparte_2 delle somme risultanti “a credito del defunto” all'esito del rendiconto, cui la stessa era tenuta in forza della delega ad operare sul conto paterno;
rescissione della divisione testamentaria, con conseguente condanna alla restituzione dei frutti dei beni ereditari rispettivamente goduti/percepiti da ciascuna erede;
accertamento delle “elargizioni in denaro” ricevute dalle eredi;
divisione dei beni oggetto della comunione incidentale risultante dalla rescissione della divisione testamentaria, unitamente al saldo del conto corrente intestato al defunto).
costituitasi in giudizio, pur “ravvisando perplessità” sulla Controparte_3 sussistenza della lesione lamentata dall'attrice, si rimetteva alle risultanze della CTU già richiesta dalla attrice medesima, evidenziando che in assenza di lesione le assegnazioni testamentarie sarebbero da ritenersi valide ed efficaci e nessuna
4 comunione ereditaria sarebbe sorta, se non quella tra e sul CP_1 CP_3
“podere” (adibito ad agriturismo e affittato a tale ). Persona_2
Si associava alle domande dell'attrice quanto alle pretese relative alla restituzione alla comunione delle somme risultanti a credito dalla resa del conto e alla collazione delle liberalità ricevute dalle coeredi.
dal canto suo: i) eccepiva la infondatezza della domanda di Controparte_2 rescissione della divisione testamentaria, pienamente valida, evidenziando il ben più elevato valore dell'immobile (podere con fabbricati nel quale veniva svolta attività di agriturismo) attribuito alle sorelle e rispetto a quello CP_1 CP_3 stimato dal perito di parte attrice;
ii) contestava la genericità delle allegazioni relative alle anomale movimentazioni del conto corrente paterno, su cui ella aveva la delega ad operare (indicando a pag. 7 le spese effettuate nell'interesse del padre successivamente alla delega e sino al decesso); iii) contestava altresì la genericità delle allegazioni relative alle ulteriori pretese evidenziando che: ella si era trasferita a vivere in una porzione della casa paterna di Via Zamprante nel giugno 2013, in accordo con il padre;
che questi aveva deciso di apportare migliorie sia alla villa che all'immobile adibito ad agriturismo;
che le spese per tali migliorie (tra cui un impianto fotovoltaico sulla abitazione di Via Zamprante) erano state da lei anticipate e poi rimborsate dal padre;
che, in altre occasioni, il padre aveva versato sul conto della figlia la provvista necessaria per pagare tali interventi (fatturati direttamente nei confronti di , riferiti ad immobili del Controparte_2 padre;
che, quindi, non si trattava né di donazioni né di prestiti, ma di meri giroconti o girofondi a titolo di rimborso o in esecuzione di mandati di pagamento conferiti alla stessa dal padre;
iv) quanto al bonifico di €. 12.000,00 (del 20.12.2019) effettuato dal conto del padre in proprio favore successivamente alla delega, deduceva che si era trattato di un prestito, evidenziando che, in caso di condanna alla restituzione del suddetto importo si dovrebbe tener conto anche delle spese dalla stessa sostenute in favore dell'eredità (spese funerarie, Modello Unico 2021, Tari 2020, tumulazione salma) per un totale di €. 3.783,40; v) quanto ai prelievi di contanti successivi alla delega ad operare sul conto, evidenziava: che il padre disponeva di una carta bancomat che utilizzava in autonomia, come pure negli anni precedenti alla delega in proprio favore;
che il padre a marzo 2018 aveva commissionato lavori di sistemazione della villa di via Zamprante e dell'agriturismo, pagati dallo stesso in contanti;
vi) contestava che il godimento a titolo gratuito dell'immobile di via Zamprante concessole dal padre costituisse donazione collazionabile (citando la sentenza della Cassazione Civile n. 24866/2006); vii) chiedeva tenersi conto delle somme elargite dal padre in favore delle sorelle e nella formazione dell'asse ereditario. CP_1 CP_3
Tanto premesso, concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree, con conferma della validità delle disposizioni testamentarie.
5 Scambiate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita attraverso CTU estimativa (affidata al geom. e tecnico-contabile Persona_3
(affidata alla dott.ssa ODCEC Ravenna), l'interpello delle parti e Persona_4
l'esame dei testimoni indotti dalle stesse. Essa giunge oggi in decisione sulle conclusioni trascritte sopra (parzialmente diverse da quelle formulate nei termini per le preclusioni assertive), all'esito del deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c..
***
1.Sulla (domanda di) rescissione per lesione ex art. 763 c.c. della divisione fatta dal testatore. La CTU estimativa del valore degli immobili oggetto di divisione da parte del testatore ex art. 734 c.c. consente di escludere, alla luce del valore attribuito dal consulente dell'Ufficio a ciascun immobile oggetto di divisione, che vi sia stata la lesione oltre il quarto lamentata dalla attrice Controparte_2
Ciò è stato riconosciuto dalla stessa attrice, che in sede di precisazione delle conclusioni non ha riproposto la domanda relativa alla rescissione della divisione testamentaria. Inoltre, in sede di comparsa conclusionale, l'attrice ha espressamente riconosciuto l'assenza di lesione, accettando la stima del CTU (pag. 18 comparsa conclusionale). Anche la convenuta che già in sede di comparsa di costituzione Controparte_1 aveva espresso le proprie perplessità in merito alla sussistenza della lesione, rimettendosi a giustizia, ha sostanzialmente accettato le conclusioni del perito. La domanda di rescissione della divisione fatta dal testatore deve ritenersi quindi rinunciata, con conseguente cessazione della materia del contendere sulla stessa;
salva la rilevanza della sua infondatezza (alla luce delle conclusioni del CTU e del contegno processuale abdicativo della attrice) in sede di regolazione delle spese, in base al principio della soccombenza virtuale. Per quanto appena osservato, non ha alcun interesse alla Controparte_2 rinnovazione/integrazione della CTU nel presente giudizio, pur ritenendosi non peregrine le osservazioni relative all'ancor maggior valore del podere attribuito alle sorelle e rispetto a quello stimato (in considerazione della attività CP_1 CP_3 di agriturismo che viene svolta all'interno dello stesso, cui il perito non pare aver dato adeguata considerazione, tenuto conto dei criteri di stima adoperati). Ciò, per quanto qui di interesse, rende ancor più evidente l'assenza di lesione di cui all'art. 763 c.c., risultando superfluo ogni ulteriore approfondimento.
2.Sulla collazione. Detto della validità ed efficacia delle disposizioni testamentarie, stante l'assenza di lesione, va osservato che con le stesse il testatore ha inteso dividere il proprio
6 patrimonio tra le figlie, distribuendo tra le stesse le sue sostanze mediante l'assegnazione di singole quote concrete, con effetti reali ed immediati. Viene in rilievo, quindi, ed è pacifico tra le parti, una divisio inter liberos con effetti reali, regolata dall'art. 734 c.c. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la fattispecie ricorre ove il testatore abbia inteso effettuare direttamente la divisione del suo patrimonio tra gli eredi attraverso la formazione delle quote e l'individuazione dei beni destinati a far parte di ciascuna di esse, impedendo così il sorgere della comunione ereditaria. In simile ipotesi, la decisione del giudice ha efficacia meramente dichiarativa, limitandosi a prendere atto di un effetto ricollegato alla volontà del testatore, che si realizza automaticamente al momento della apertura della successione (Cass. Sentenza n. 12830 del 23/05/2013; Ordinanza n. 10761 del 17/04/2019; Ordin anza n. 9888 del 11/04/2024). Più in particolare, dalla lettura della scheda testamentaria emerge che:
- il testatore, dapprima, ha istituito le figlie eredi in parti uguali (quindi per la quota di 1/3 ciascuna);
- ha attribuito, poi, i beni immobili di cui era proprietario alle figlie sulla base delle suddette quote;
- ha aggiunto: “Se esisteranno dei contanti dovranno essere divisi in parti uguali”. Deve ritenersi, quindi, che il testatore abbia inteso dividere tra le figlie la totalità del proprio patrimonio, pur non potendo conoscere - al tempo della redazione del testamento - se al momento della sua morte vi sarebbero stati contanti (espressione da interpretarsi quale sinonimo di patrimonio liquido, in contrapposizione con gli immobili precisamente individuati) e l'esatto ammontare degli stessi. In altri termini, la volontà del testatore deve interpretarsi come direttamente attributiva, per la quota di 1/3 a ciascuna figlia dal medesimo stabilita, anche dei contanti/disponibilità liquide sul conto corrente, ancorché subordinatamente alla loro esistenza al momento della apertura della successione: proprio l'impossibilità di conoscere l'esistenza e l'esatto ammontare al tempo della propria morte dei
“contanti” giustifica l'espressione testuale “dovranno essere divisi”. Anche i valori presenti sul conto del de cuius (unitamente a quelli che vi sarebbero stati in assenza delle condotte distrattive della figlia , di cui CP_2 infra), quindi, devono intendersi direttamente attribuiti, secondo la volontà del testatore, a ciascuna figlia per la quota di 1/3. La nascita della comunione incidentale, quindi, deve ritenersi impedita dalla stessa volontà del testatore, il quale oltretutto ben conosceva i rapporti tra le figlie e, nella parte finale della scheda testamentaria, le esortava a cessare i loro conflitti affinché egli potesse avere pace nella vita ultraterrena.
7 Ciò posto, deve escludersi nel caso di specie l'applicazione dell'istituto della collazione, pur invocato dalla attrice e dalla convenuta il quale Controparte_3 presuppone la esistenza di una comunione ereditaria da dividere. Al riguardo, nella pronuncia di legittimità citata sopra, si legge che l'istituto è
“incompatibile con la divisione ex art. 734 c.c., con la quale il testatore abbia ritenuto di effettuare direttamente la spartizione dei suoi beni (o di parte degli stessi) distribuendoli mediante l'assegnazione in singole e concrete quote, evitando la formazione della comunione ereditaria e, pertanto, la necessità di dar luogo al relativo scioglimento, in funzione del quale soltanto si giustificherebbe il conferimento nella massa previsto dagli artt. 724 e 737 c.c.. Sulla base di tali considerazioni la giurisprudenza di legittimità, risalente ma non superata da successive pronunzie di segno contrario, ha escluso che nella divisio inter liberos possa trovare applicazione l'istituto della collazione, considerato che lo stesso, essendo diretto ad accrescere la massa che deve effettivamente dividersi tra gli eredi, può operare soltanto nei rapporti in cui tra i coeredi si instauri una comunione;
il che non si verifica nella divisione suddetta, con la quale il testatore abbia già provveduto, a propria discrezione, tenendo conto dei bisogni e delle attitudini di ciascun erede, a determinare le quote loro spettanti (Cass. Sentenza n. 12830 del 23/05/2013). De resto, sarebbe impossibile per qualsiasi soggetto dividere in sede testamentaria “tutto” il proprio patrimonio se con esso si intendesse anche l'esatto ammontare delle disponibilità liquide: anche pochi euro in più rispetto a quelli eventualmente individuati nel testamento darebbero luogo alla necessità di sciogliere una comunione ereditaria - con tutto ciò che ne deriva -, in contrasto con la volontà del testatore. Ciò vale naturalmente anche nel caso in esame, considerando oltretutto che la stipula del testamento è precedente, rispetto all'exitus, di circa tre anni. Inoltre, lo stesso art. 734 c.c., al comma 2 dispone che “se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore”; diversa volontà che nel caso di specie è stata espressa nel senso della attribuzione in parti uguali, senza necessità di ulteriori operazioni o conflitti.
*** Peraltro, anche ove volesse opinarsi diversamente e ritenersi che sui valori mobiliari presenti sul conto corrente del de cuius sia sorta una comunione tra le sorelle, l'istituto della collazione non potrebbe operare in ragione della assoluta genericità delle allegazioni poste a sostegno delle relative istanze. In particolare, nei termini perentori previsti per l'attività assertiva, l'attrice si è limitata ad affermare che il padre aveva effettuato “elargizioni di denaro” in diversa misura in favore delle tre figlie, depositando gli estratti conto relativi agli
8 anni 2007-2021 del conto corrente intestato al de cuis e indicando il totale dell'importo che ciascuna figlia avrebbe ricevuto complessivamente negli anni. Nelle relative pagine del libello introduttivo (pagg. 7 e 8) non risulta chiaramente individuata e descritta alcuna specifica operazione di donazione, ben potendo la dazione di denaro essere sorretta da una causa non liberale (es. prestito1; restituzione2; mandato;
etc; ed essendo, peraltro, pacifico tra le parti che la figlia viveva con il padre - almeno dal 2013 - e lo ha coadiuvato nella gestione CP_2 degli interessi economici e patrimoniali e, negli ultimi anni, anche personali;
cfr. doc. 9 allegato alla comparsa di risposta di . Controparte_2
In particolare, l'attrice non ha indicato nei termini perentori previsti per l'attività assertiva quando sarebbero avvenute le elargizioni aventi carattere liberale, né l'importo delle singole elargizioni, né alcun altro elemento idoneo a ricostruire (anche in via presuntiva) l'animus donandi. In assenza di ogni indicazione sulle singole operazioni (bonifici/assegni/giroconti) aventi asseritamente carattere liberale e dell'importo degli stessi non può essere effettuata alcuna valutazione sulla causa, alcuna distinzione tra quelle di modico valore e quelle non di modico valore (anche per le conseguenze in punto di validità del negozio privo dei prescritti requisiti di forma, una volta verificata l'esistenza dell'animus donandi). Va ricordato, al riguardo, che l'attività assertiva deve essere compiutamente svolta dalla parte nei termini previsti dalla legge, non potendo questa rimettere al Tribunale la individuazione, tra tutte le operazioni effettuate in 13 anni sul conto corrente del de cuius, dei singoli versamenti aventi eventualmente natura liberale e, quindi, potenzialmente oggetto di collazione ovvero la individuazione di versamenti di diversa natura (non collazionabili ma, in ipotesi, costituenti debiti di un coerede nei confronti della massa ereditaria). In altri termini, i beni oggetto di (vera e propria) donazione (quand'anche indiretta) devono essere indicati in modo accurato e specifico, potendo a tal fine la parte allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, le “elargizioni di denaro” siano sorrette dall'animus donandi. Tale onere non risulta assolto nel caso di specie, stante la assoluta genericità delle allegazioni di parte e la tardività (e comunque insufficienza) delle allegazioni contenute nella terza memoria istruttoria di parte attrice. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alle deduzioni svolte da e CP_3 Controparte_2
9 In definitiva, pur volendo, per mera ipotesi di ragionamento, ritenere sorta la comunione ereditaria sui valori mobiliari relitti (circostanza che qui si nega), non risultano allegati e dimostrati atti di donazione, neppure indiretti, in favore delle figlie soggetti all'istituto della collazione. Quanto, poi, al godimento della villa concesso dal de cuius alla figlia , la CP_2 giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è qualificabile come donazione soggetta a collazione “il godimento, a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal de cuius a uno degli eredi, atteso che l'arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall'uso personale e gratuito della cosa comodata, in quanto detta utilità non costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti, come avviene nella donazione, bensì il contenuto tipico del comodato stesso;
a tal fine non solo si deve escludere che venga integrata la causa della donazione (in luogo di quella del comodato) nell'ipotesi in cui il comodato sia pattuito per un periodo alquanto lungo o in relazione a beni di notevole valore, ma rileva la insussistenza dell'animus donandi, desumibile dalla temporaneità del godimento concesso al comodatario” (cfr. Cass., 23 novembre 2006, n. 24866, in Foro it., Rep. 2007, voce Divisione, n. 34).
3.Sulla domanda di rendiconto. La convenuta ha avuto la delega ad operare sul conto intestato al Controparte_2 padre dal 5.2.2018 fino al decesso dello stesso (8.5.2020). L'attrice sul presupposto che la RE fosse tenuta a Controparte_1 CP_2 rendere il conto della gestione, ha chiesto di condannare la stessa a restituire le somme che sarebbero risultate a credito nei confronti delle altre eredi, nutrendo gravi riserve sulla di lei gestione ed evidenziando, a titolo esemplificativo, che risultava eseguito un bonifico di €. 12.000,00 in favore della medesima CP_2 con la seguente causale “Spostamento temporaneo per tutelare il conto di mio padre durante la mia assenza. Provvederò al reintegro i primi giorni di gennaio”. L'altra convenuta associandosi a tale domanda, ha chiesto la Controparte_3 condanna di alla restituzione pro quota delle somme risultanti a credito in CP_2 favore delle altre eredi. Si è reso necessario accertare, quindi, tramite CTU contabile la esistenza di operazioni in uscita prive di giustificazione ex art. 2033 c.c., e quindi passibili di condanna alla restituzione dei relativi importi (non alla comunione, mai sorta, ma alle altre eredi, secondo la volontà del de cuius). Ai fini delle suddette statuizioni, poi, occorre verificare, da un lato, chi abbia beneficiato di pagamenti privi di giustificazione - accertamento compiuto in sede di CTU, come si dirà - e, dall'altro, chi abbia effettuato incongrui prelevi di contanti allo sportello/bancomat.
10 In relazione a tale ultimo profilo (non documentabile), vi sono plurimi elementi presuntivi in base ai quali ritenere che i suddetti prelievi siano stati effettuati dalla delegata: il padre era un soggetto in età avanzata (ultranovantenne, nato il [...] - come emerge dalla tessera elettorale depositata dalla convenuta;
doc. 33A), con problemi di salute che non rendono credibile che lo stesso CP_2 si recasse a prelevare presso lo sportello bancario, oltretutto con la frequenza risultante dagli estratti conto. Secondo le stesse allegazioni della convenuta , poi, lo stesso deambulava CP_2
“con appoggio” e, già il 19.4.2018, soffriva di limitazione alla deambulazione per dolore (pag. 5 seconda memoria istruttoria di parte convenuta . Controparte_2
Il ancora, era assistito da badanti (come emerge anche dalla CTU CP_1 contabile), titolare di pensione di invalidità (come egli stesso riferiva alle figlie;
doc. 9 convenuta , e a gestirne gli interessi economici e, poi, Controparte_2 anche personali è stata la figlia , stante la contiguità di dimora tra la CP_2 stessa e il padre. Proprio sul presupposto che era a gestire gli interessi economici del padre CP_2
e ad effettuare spese nel suo interesse (attività senz'altro incrementata negli ultimi anni di vita dell'anziano genitore) si fonda la tesi della medesima circa la natura non liberale dei versamenti effettuati in suo favore dal genitore (anche negli anni precedenti alla delega)3, trattandosi sovente di rimborso di spese da lei anticipate. I contraddittori - e spesso imprecisi e generici - esiti della prova testimoniale non si ritengono idonei a superare la suddetta presunzione. Ciò posto, la consulente dell'Ufficio, all'esito di puntuale e accurato esame delle singole operazioni in entrata e in uscita effettuate dal conto corrente intestato al de cuius nel periodo in cui la figlia ha avuto la delega ad operare sul CP_2 suddetto conto e del confronto delle stesse con quelle (omogenee e non) effettuate nel triennio precedente (in cui la figlia non era delegata), ha accertato tutti CP_2 gli esborsi giustificati o comunque congrui a soddisfare le esigenze e i bisogni del de cuius (tenuto conto dell'età, dello stato di salute e del tenore di vita ricavabile dagli estratti conto degli anni precedenti alla delega). Ha determinato, quindi, le operazioni in uscita non giustificate ovvero incongrue (sulla base dei medesimi criteri) nei seguenti termini:
- bonifici a favore di per complessivi €. 22.855,86; Controparte_2
- prelievi allo sportello o a mezzo bancomat per complessivi €. 14.200,00
- bonifici a favore di per complessivi euro 5.000,00; Controparte_3 così per un totale di €. 42.055,86.
11 Va precisato, in relazione ai prelievi allo sportello/bancomat, che questi nel triennio precedente alla delega ammontavano a complessivi €. 7.160,00 mentre nel periodo successivo alla delega ammontavano ad €. 14.200,00 (sostanzialmente il doppio). Peraltro, deve ritenersi privo di giustificazione l'intero importo, in considerazione di quanto rilevato dalla medesima CTU in merito al mutamento delle modalità di gestione delle spese nei due periodi (ante e post delega). Invero, nel periodo post delega “si incrementano notevolmente i pagamenti riferibili ad esigenze del de cuius effettuati a favore di terzi con addebito diretto in conto corrente” laddove in precedenza tali esigenze venivano soddisfatte in contanti (pagg. 19, 20, 23, 24, 25 e 54 della perizia). Deve tenersi conto, peraltro, delle spese funebri sostenute dal Controparte_2 per €. 3.350,00, con la conseguenza che le uscite non giustificate ascendono alla minor somma di €. 38.705,86 (pag. 61 perizia). Con riferimento al suddetto importo, la delegata non ha fornito Controparte_2 idonea documentazione o ragioni giustificative (dovendosi peraltro tenere conto della circostanza per cui del bonifico di €. 5.000,00 ha beneficiato non ma CP_2
. Controparte_3
L'importo di €. 38.705,86, quindi, deve ritenersi caduto in successione e attribuito in ragione di 1/3 alle tre eredi (€. 12.901,95 ciascuna), secondo la volontà del testatore. Ne consegue che deve essere condannata al pagamento di €. Controparte_2
12.901,95 in favore di e al pagamento di €. 7.901,95 in favore Controparte_1 di (essendo stata quest'ultima già beneficiaria del suddetto Controparte_3 bonifico di €. 5.000,00). Anche il saldo del c/c intestato al de cuius (pari ad €. 940,66 al momento della apertura della successione) deve ritenersi attribuito per la quota di 1/3 (pari ad €. 313,55) a ciascuna erede. Gli accrediti sul suddetto conto – successivi all'apertura della successione e - relativi all'affitto del podere adibito ad agriturismo (di cui non è dato conoscere l'esatto ammontare, né le proporzioni in cui dovranno dividersi tra le proprietarie, stante l'allegazione per cui a partire dal mese di giugno 2020 il canone di affitto sarebbe stato percepito direttamente da per la quota del 50%, di Controparte_3 cui a pag. 5 della citazione) competono alle proprietarie dello stesso.
*** Ai fini della regolamentazione delle spese si tiene conto:
1) della infondatezza della domanda di rescissione della divisione fatta dal testatore;
2) della inammissibilità della domanda di collazione;
3) del contenuto importo con riferimento al quale trova accoglimento la domanda di restituzione ex 2033 c.c.;
12 4) della circostanza per cui la domanda (accolta) sub 3 è totalmente autonoma rispetto alle domande sub 1 e 2 (respinte), e come tale poteva essere proposta indipendentemente dalle prime. Ciò rende ragione della sostanziale soccombenza reciproca di tutte le parti in causa, e della necessità di compensazione integrale delle spese di lite, anche con riferimento a quelle di CTU, liquidate con i decreti del 1° luglio 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rescissione della divisione fatta dal testatore e alle dipendenti domande di restituzione dei frutti degli immobili e di divisione degli stessi;
- dichiara inammissibile la domanda di collazione;
- condanna al pagamento di €. 12.901,95 in favore di Controparte_2
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
Controparte_1
- condanna al pagamento di €. 7.901,95 in favore di Controparte_2 CP_3
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
[...]
- compensa le spese del presente grado (ivi comprese quelle di CTU) tra tutte le parti costituite.
Così deciso in Ravenna, il 29.3.2025.
Il Giudice dott.ssa Adriana Forastiere
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ad esempio, nel documento n. 11-2 di parte attrice, si rinviene un bonifico di €. 20.000 del 29.5.2013 con la causale “prestito”, elemento presuntivo di segno contrario rispetto alla sussistenza dell'animus donandi in capo a . Controparte_4 2 La tesi sostenuta da per cui le elargizioni in proprio favore sarebbero avvenute Controparte_2 anche a titolo di rimborso spese dalla stessa anticipate, trova parziale conferma nelle condivisibili valutazioni della consulente dell'Ufficio nell'ambito della CTU contabile svolta con riferimento alla domanda di rendiconto (cfr. pagg. 23, 24 e 39 dell'elaborato peritale). 3 il CTP della convenuta ha affermato che l'assenza di movimenti sul conto negli anni CP_2 precedenti alla delega era giustificata dal fatto che tutte le spese erano sostenute dalla figlia
(pag. 25 perizia) e ciò deve ritenersi ancor più vero negli ultimi anni di vita del de cuius. CP_2