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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 15/04/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 677/2024 promossa
DA
, C.F. e P. IVA , in Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
persona del Direttore Generale pro tempore dott. , rappresentata e difesa, giusta Parte_3
procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Castelli Achille, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE OPPONENTE
CONTRO
, C.F. , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._1
Marche (MC), rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Marcelletti Manuele, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTE OPPOSTA avente ad oggetto retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 15 aprile 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 novembre 2024 l' presentava Parte_4 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 212/2024, con cui la dott.ssa Controparte_1 le aveva ingiunto il pagamento dell'importo, a lordo di ritenute, di euro 7.476,60, a titolo
[...] di indennità per ferie non godute.
Rappresentava che all'opposta era stata concessa, a seguito del conferimento dell'incarico di direttore dell' presso l'Area Vasta 1 di Urbino, aspettativa per sei mesi a Parte_5 domanda, a decorrere dal I luglio 2022 nel corso del periodo di prova, sicché non le spettavano emolumenti e competenze economiche durante tale periodo.
Premettendo che le festività soppresse andavano godute nell'anno solare di competenza e che nel
2022 emergevano sette giorni di assenza non giustificabili che andavano imputati a ferie, sottolineava che le ferie non erano monetizzabili neppure in caso di dimissioni, a meno che il mancato godimento non fosse imputabile al datore di lavoro.
Rilevava che nel breve lasso temporale tra richiesta di aspettativa ed inizio del periodo di cessazione del periodo lavorativo non era stata possibile una programmazione delle ferie e che la ricorrente non aveva documentato le esigenze di servizio ostative al godimento di ferie, non risultando sufficiente la mera elencazione delle attività svolte.
Alla stregua dei superiori rilievi insisteva nella revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con memoria difensiva depositata il 17 dicembre 2024 si costituiva Controparte_1 deducendo che l' di non aveva documentato di averla messa in condizione di esercitare Pt_1 Pt_2 il diritto alle ferie e che l'entità di giorni di ferie non godute era indicata in busta paga.
Sottolineava di aver chiesto più volte al datore di lavoro il godimento delle ferie residue, negate per esigenze di servizio e critica scopertura dell'organico.
Ribadiva che erano indennizzabili anche le festività soppresse non godute per esigenze datoriali e che quattro ore settimanali erano destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, e che i giorni fruiti per tali esigenze rientravano nel monte ore.
Insisteva nella conferma del decreto ingiuntivo opposto e nella condanna dell' per Controparte_2 lite temeraria.
La causa, di natura documentale, era istruita con le allegazioni e produzioni di parte non venendo ammesse le prove testimoniali perché documentali, è stata discussa in forma orale all'udienza del 15 aprile 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione.
già dipendente dell' dal I gennaio 1999 al 31 dicembre Controparte_1 Controparte_2
2022 con qualifica di dirigente medico, risulta aver ricoperto dal 16 dicembre 2009 al 28 febbraio
2018 il ruolo di responsabile dell' e dal I marzo 2018 al 31 dicembre 2022 Parte_6 quello di responsabile dell' . Parte_7
Dal I luglio 2022, a seguito del conferimento dell'incarico quinquennale di direttore medico dell' dell'allora , la stessa è stata collocata Parte_5 Controparte_3 in aspettativa per sei mesi, giusta determina dell'allora Area Vasta n. 4 del 12 maggio 2022.
La dott.ssa lamenta di aver potuto fruire, per motivi organizzativi imputabili al datore di CP_1 lavoro, di trenta giorni di ferie e chiede la corresponsione dell'indennità per ferie non godute. Sul punto va premesso che il diritto alle ferie è irrinunciabile e come tale viene garantito dall'art. 36
Cost. e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
La menzionata normativa eurounitaria, come emerge dalla sentenza C-619/16 della Corte di Giustizia, va interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale secondo cui, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, perde automaticamente, senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima della cessazione con un'informazione adeguata da parte del datore di lavoro stesso, i giorni di ferie annuali retribuiti cui aveva diritto e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite e non godute.
A tal fine il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi concretamente ed in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo invitandolo in modo accurato ed in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte, avvisandolo anche del fatto che, se egli non ne fruisce, esse andranno perse, con onere di prova in capo al datore di lavoro.
Nel caso in esame, premesso che il Dirigente Medico, secondo il c.c.n.l. di comparto, ha diritto a ventotto/trentadue giorni di ferie all'anno a seconda che l'orario di lavoro sia articolato in cinque o sei giorni a settimana, oltre a quattro giornate di riposo da fruire prioritariamente entro l'anno scolastico ai sensi della l. n. 937/1977, con divieto di monetizzazione salvo che il mancato godimento sia imputabile all'organizzazione del datore di lavoro, va osservato che, a fronte di richiesta di aspettativa dell'opposta del 28 aprile 2022, poi accolta dal I luglio 2022, l' di ben Pt_1 Pt_2 avrebbe dovuto programmare i giorni di ferie residui, invitando la dipendente al godimento, ma non ha documentato di avervi adempiuto.
Ma vi è di più, risultano formalizzate dalla dott.ssa più richieste di ferie, nel corso CP_1 dell'anno 2022 che non sono state autorizzate per ritenute ostative ragioni di servizio (cfr doc. 2 del procedimento monitorio) ed anche in precedenza nel 2018 e 2019, attestandosi con ciò l'impossibilità del godimento per esclusiva organizzazione datoriale che impediva la fruizione.
Si ricava allora un quadro in cui, anche in rapporto agli incarichi di direzione di unità operative semplici, all'opposta non venivano concesse le ferie per motivi organizzativi datoriali, sicché in applicazione dei suesposti principi va disposta la monetizzazione anche con riguardo alle festività soppresse, la cui fruizione, prioritariamente nel corso dell'anno di godimento, non è stata possibile per causa non imputabile alla dipendente. Invero secondo l'art. 1 della l. n. 937/1977 sono attribuite sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Si ricava la finalità di riposo e di recupero delle energie, analogamente alle ferie, di tali giornate, di cui due (lett. A) rientrano nel computo del periodo annuale di ferie come previsto dall'art. 32 del c.c.n.l. vigente per la dirigenza medica.
Il divieto di monetizzazione previsto dal c.c.n.l. di comparto ai commi 6 (per le giornate di cui alla lett. B) e 9 (per i giorni di ferie), deve allora trovare un contemperamento, alla luce dell'omogenea finalità di entrambi i periodi di periodi di astensione lavorativa retribuiti, nella possibilità di monetizzazione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il mancato godimento sia dovuto ad esigenze di servizio.
In tal senso deve ritenersi estesa ai quattro giorni di cui all'art. 1 lett. B della l. n. 937/1977, per analoga ratio, la previsione dell'art. 32 comma 11 del c.c.n.l. di comparto, richiamata esplicitamente solo per le ferie, al fine di non pregiudicare il dipendente che non abbia potuto fruire di tali giornate per ragioni imputabili alla programmazione datoriale.
A nulla rilevano le giornate di aggiornamento, di riposo o di regolarizzazione timbrature del
9 e 28 febbraio, del 7 maggio, del 30 maggio e del 10, 13 e 14 giugno 2022.
Il 9 febbraio del 2022 la dott.ssa ha partecipato al Consiglio Interregionale della CP_1 [...]
in ambito di aggiornamento professionale, il 28 febbraio 2022 vi è richiesta Parte_8 di regolarizzazione di omessa timbratura, con attestazione del dirigente di unità operativa, per l'attività lavorativa prestata dalle 9 alle 15,06, il 7 maggio vi è una richiesta di ferie (sottoscritta solo dall'opposta ma) inviata alla Direzione ospedaliera e concordata con la dott.ssa senza Parte_9 rilievi da parte dell'ufficio personale, il 30 maggio risulta giornata susseguente alla prestazione lavorativa in giorno domenicale per dodici ore e trenta minuti e destinata a riposo compensativo, il
10, 13 e 14 giugno risultano effettuati aggiornamenti professionali in ambito di terapia intensiva pediatrica.
Invero, secondo l'art. 24 del c.c.n.l. di comparto dell'area sanità, quattro ore settimanali dell'orario lavorativo dei dirigenti sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca e le giornate di aggiornamento rientrano in tal monte orario
In ordine alla quantificazione, dalla busta paga di giugno si ricavano ferie residue per ventotto giorni, cui vanno aggiunti due giorni ex art. 1 lett. B della l. n. 937/1977. Emerge l'importo giornaliero retributivo di euro 249,22, non oggetto di specifica contestazione, da moltiplicarsi per il numero di ferie non godute pari a trenta, come risultante dal cartellino presenza di giugno del 2022, e così per euro 7.476,60 come quantificato nel decreto ingiuntivo che andrà confermato.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la condanna dell' alla rifusione delle spese Controparte_2 di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo a natura e valore della controversia, a Controparte_1
Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria, si reputano sussistenti i presupposti, avendo la parte opponente agito con colpa grave nell'instaurazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, avuto riguardo ai numerosi dati documentali convergenti sull'entità di ferie non godute e sull'imputabilità all'organizzazione datoriale e sui precipui giorni in cui la dipendente si era dedicata ad attività di aggiornamento nel limite orario previsto dal c.c.n.l. di settore.
Trattasi di danno presunto, che si stima equo determinare, avuto riguardo alla circostanza di esser stata l'opposta coinvolta in un procedimento avente mera finalità dilatoria, in euro 2.000,00. La parte opponente andrà, inoltre, condanna al versamento alla cassa delle Ammende di una somma, che si reputa equo fissare in €- 1.000.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 212/2024 dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Visto l'art. 91 c.p.c. condanna l' alla rifusione a delle spese di Controparte_2 Controparte_1 lite, liquidate in complessivi € 2.980,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
Visto l'art. 96 c.p.c., accertata la responsabilità di parte opponente per lite temeraria, la condanna a versare all'opposta l'importo di € 2.000, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli i9ndici CP_4 ed interessi legali dalla domanda al saldo ed a corrispondere alla l'importo di Parte_10
€ 1.000,00.
Fermo, 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan