Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 30064/2024
R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Mario Lucci, presso il cui studio domicilia in Roma, Parte_1 piazza di novella, n. 1
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 1.8.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 5.8.2024) poi notificato con il quale ha contestato l'esito del procedimento per a.t.p. ed ha formulato le seguenti conclusioni:
“accertata l'invalidità ex art 1 L. 508/88 riconosca in favore della ricorrente l lo stato di invalidità per l'indennità di accompagnamento (necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore) a decorrere dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che risulterà in corso di causa”. L' , costituitosi in giudizio con memoria di stile, ha concluso per CP_1 l'improponibilità/inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto. Acquisita la documentazione ed il fascicolo dell'a.t.p., conferito incarico al c.t.u. medico legale, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, comparso e sentito il difensore della ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Risulta dagli atti che ha depositato tempestivamente, ex art. 445 bis Parte_1
c.p.c. la contestazione alla relazione del c.t.u. (in data 26.7.2024), nonché il presente ricorso (entro il termine di trenta giorni, decorrente dal deposito della predetta contestazione).
3. La ricorrente ha contestato adeguatamente la relazione del c.t.u. della precedente fase del giudizio, sicché si è dato corso alla richiesta di rinnovo della c.t.u. avanzata dalla medesima.
4. Il ricorso non può trovare accoglimento. Il c.t.u. nominato in questa fase, dott. ha concluso la sua relazione come Persona_1 segue:
“…AN È invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a Pt_1 svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave (100%) e NON È – e non era
5. Le spese di lite vanno compensate (risultando, dalla dichiarazione di parte ricorrente allegata agli atti, la condizione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.); le spese di c.t.u., liquidate come da separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
compensa le spese processuali;
pone definitivamente a carico dell le spese di c.t.u., liquidate come da separati CP_1 decreti. Roma, 7 gennaio 2025
il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia