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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 207/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore FAZIO ANTONINO, Giudice VALERO MASSIMO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 902/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 185/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3 e pubblicata il 12/02/2025 Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. T7ECR0600072-2023 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 151/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
La contribuente appellante così conclude:
“CHIEDE a Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria, contrariis reiectis e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza: a. in via principale, di voler dichiarare l'illegittimità dell'Atto di Recupero e di voler annullare quest'ultimo per violazione dell'art. 1, comma 98 ss., della L. 208/2015 (I° Motivo di appello); b. in via subordinata, di voler dichiarare l'illegittimità parziale dell'Atto di Recupero e di voler annullare quest'ultimo in parte qua per violazione dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 (II° Motivo di appello); CHIEDE inoltre, che la trattazione della controversia venga discussa in pubblica udienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992. Salvis iuribus, con riserva di presentare ulteriori documenti e memorie e con vittoria delle spese di giudizio.”
L'Ufficio appellato così conclude:
“Voglia l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado del Piemonte:
1. IN VIA CAUTELARE: dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'istanza di sospensione cautelare avversa poiché infondata in relazione al requisito del fumus bonis iuris ed indimostrata in relazione al requisito del periculum in mora;
2. IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello della Società contribuente siccome infondato in diritto e nel merito e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
3. IN PUNTO SPESE: condannare Controparte al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare, come da nota spese allegata.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con apposito ricorso, la Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, un atto di recupero (e contestuale irrogazione di sanzione amministrativa), riferito all'anno fiscale 2019, per complessivi € 42.729,29. Più precisamente, l'Ufficio, con quell'atto impositivo, aveva sottoposto a recupero un credito di imposta (cd. Bonus Sud) previsto per gli investimenti nel Mezzogiorno, ex art. 1, commi 98-108 della L. 208/2015, per l'importo di € 20.191,00, riferito all'acquisto, in leasing, di un autoveicolo per trasporto viaggiatori, poiché aveva ritenuto che tale bene non rientrasse tra quelli agevolabili in forza della normativa invocata dalla contribuente. A sostegno dell'impugnazione, la contribuente ricordava che il beneficio fiscale in questione era rivolto alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni meridionali. Precisava poi che, nel caso di specie, la Ricorrente_1 S.r.l. esercitava l'attività di agenzia di viaggi e turismo con l'obiettivo di proporre viaggi esperienziali in Campania e, pertanto, l'autoveicolo a nove posti in questione costituiva un suo bene strumentale agevolabile, come riconosciuto anche dalla stessa Agenzia, attraverso la previa autorizzazione alla fruizione del credito di imposta, già comunicata alla contribuente, e come confermato anche da una risposta fornita dall'Organismo Italiana di Contabilità (OIC) ad un'apposita richiesta dell'Agenzia delle Entrate. Chiedeva, quindi, in via principale, l'annullamento dell'atto impositivo impugnato. Sotto altro profilo, censurava l'applicazione della sanzione tributaria prevista per i crediti inesistenti (ex art. 13, comma 4, D.Lgs. 471/97), dovendosi invece al più ritenere che si trattasse di un credito non spettante, anche in ragione del fatto che la fruizione del beneficio era stata preventivamente autorizzata dall'ADE. In subordine, quindi, chiedeva la rideterminazione della sanzione applicata.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, precisando anzitutto di non avere mai preventivamente autorizzato la spettanza del credito di imposta, essendosi limitata a consentirne la fruizione “sempreché sussistano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge”. Nel merito, rilevava che la disposizione normativa invocata dalla contribuente prevedeva l'agevolabilità soltanto agli investimenti per “macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio”. Conseguentemente, a detta dell'Agenzia, il beneficio non poteva essere riferito all'acquisizione di qualsiasi bene strumentale, ma soltanto delle specifiche categorie di cespiti indicate, tra le quali non potevano comprendersi i veicoli. Invero, l'amministrazione, con la Circolare n. 32/E/2022, aveva ritenuto l'agevolazione dei veicoli soltanto nel caso di imprese che operano in via esclusiva nel settore del noleggio di tali beni (ed in particolare, delle imbarcazioni da diporto) e, cioè, di una situazione diversa da quella di specie, ove l'utilizzo del mezzo non costituiva certamente l'oggetto essenziale e tipizzante la prestazione resa dalla contribuente, rappresentando semplicemente una parte di un più articolato pacchetto di servizi. Aggiungeva che, tra l'altro, l'attività di trasporto con autista comporterebbe l'inquadramento dell'impresa nel settore trasporti, espressamente esclusa dalle attività agevolabili, ai sensi dell'art. 1, comma 100, della L. 208/2015. Conseguentemente, ritenendo inapplicabile un'interpretazione estensiva della normativa, trattandosi di disciplina agevolativa, chiedeva il rigetto del ricorso avversario. Evidenziava, poi, che la pretesa avversaria difettava totalmente dei presupposti costitutivi, rivelabile soltanto attraverso un controllo sostanziale, e, pertanto, confermava trattarsi di un credito inesistente, con conseguente infondatezza della richiesta avversaria di riduzione delle sanzioni.
3. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino respingeva il ricorso della contribuente, affermando che, ai sensi della normativa in questione, non era agevolabile qualsiasi bene strumentale, bensì soltanto le specifiche categorie di cespiti – “macchinari, impianti e attrezzature varie” – individuate dalla legge e, conseguentemente, dalla Circolare n. 34/E/2016, che ne aveva illustrato l'ambito applicativo. Secondo il giudice di prime cure, inoltre, l'attività svolta dalla contribuente non poteva essere assimilata a quella di noleggio veicoli, rilevando che l'utilizzo dell'autoveicolo, nel caso concreto, costituiva soltanto una parte di un articolato pacchetto di servizi e non rappresentava l'oggetto essenziale e tipizzante la prestazione resa. Conseguentemente, a detta della Corte di primo grado, mancavano i presupposti per beneficiare del credito di imposta in questione e, dunque, anche le sanzioni erano state correttamente determinate, poiché si trattava di un credito inesistente. Al rigetto del ricorso conseguiva anche la condanna della contribuente alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 3.000,00.
4. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello la Ricorrente_1 S.r.l., evidenziando che, nel caso di specie, la qualificazione dell'autoveicolo de quo, come bene strumentale, era del tutto pacifica in giudizio. Aggiungeva che la pretesa dell'Ufficio (fatta propria dalla sentenza di primo grado) di limitare i beni agevolabili a quelli menzionati alle voci B.II.2 e B.II.3 dello stato patrimoniale, era totalmente priva di riscontro normativo ed, anzi, era espressamente smentita dal contenuto della Circolare n. 32/E del 2022 dell'Agenzia delle Entrate, la quale, riconoscendo gli effetti distorsivi generati dall'applicazione dell'OIC 16, aveva esteso la fruizione del cd. Bonus Sud anche alle aziende di autonoleggio. Precisava che, nel caso concreto, l'autoveicolo era impiegato per un'attività essenziale e tipizzante della contribuente, che aveva quale oggetto proprio quello di fornire viaggi ed escursioni alla propria clientela. In ogni caso, affermava l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto inesistente (e non semplicemente “non spettante”) il credito in questione, poiché non aveva considerato adeguatamente il fatto che un'apposita comunicazione dell'Agenzia aveva già preventivamente autorizzato la fruizione del beneficio, proprio con riferimento a quello specifico veicolo. In ogni caso, poi, l'appellante chiedeva che, nel caso di specie, venisse applicato il sopravvenuto regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal D. Lgs. 87/2024 che, per i crediti inesistenti, aveva previsto una sanzione pari al 70 % dell'imposta. La contribuente assumeva, infatti, che l'esclusione dell'applicazione, di siffatto regime più favorevole, ai fatti commessi precedentemente, appariva incostituzionale. Instava, pertanto, per la conferma della sentenza di prime cure. La contribuente formulava, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, sottolineando la fondatezza della propria pretesa ed evidenziando, sotto il profilo del periculum in mora, il fatto che la situazione economico-finanziaria della contribuente non consentiva, se non con particolari difficoltà, di far fronte all'ingente debito vantato dalla controparte. Ricordava, infine, che la promozione di azioni esecutive da parte dell'Agenzia avrebbe determinato un pregiudizio irreversibile per la contribuente.
5. In data 11.11.2025, si costituiva in grado di appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, ribadendo il fatto che l'acquisto del bene in questione non rientrava tra quelli agevolabili ai sensi della disciplina vigente. Sul punto, evidenziava che il richiamo operato dalla controparte alla Circolare n. 32/E del 2022 risultava inconferente, poiché il veicolo oggetto di causa non rappresentava l'oggetto essenziale e tipizzante dell'attività svolta dalla contribuente. Ribadiva, altresì, di non avere mai riconosciuto l'agevolabilità dell'acquisto in esame e concludeva, quindi, affermando la vera e propria inesistenza del credito vantato dalla controparte. Negava, infine, l'applicabilità della disciplina del D.L. n. 87/25, relativamente alle sanzioni, poiché il valore retroattivo della stessa era stato normativamente escluso. Si opponeva, poi, alla richiesta cautelare avanzata dalla contribuente, poiché non erano stati dimostrati i presupposti previsti dalla legge a tale scopo (fumus boni iuris e periculum in mora).
6. In data 19.11.2025, questa Corte respingeva l'istanza cautelare avanzata dalla contribuente.
7. Il 6.2.2026, la difesa della contribuente depositava una memoria difensiva, con la quale ribadiva che il modello di business dell'appellante era prevalentemente incentrato sull'organizzazione e gestione diretta di tour nei quali veniva impiegato, tra l'altro, l'autoveicolo in questione, il quale costituiva, dunque, un bene strumentale essenziale rispetto all'attività svolta dalla società. Insisteva quindi nella difesa già svolte e nelle conclusioni già assunte.
8. All'esito dell'odierna udienza, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre anzitutto premettere che il credito di imposta oggetto di causa è disciplinato dall'art. 1, commi 98-108, della L. 28 dicembre 2015, n. 208. Infatti, il comma 98 del citato articolo prevedeva (nel testo all'epoca in vigore), tra l'altro, che:
“Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,…. come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta.” ed il comma successivo, precisa che: “99. Per le finalità di cui al comma 98, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.”
2. Orbene, la Ricorrente_1 S.r.l. risulta essere (come precisato nell'atto di recupero impugnato, sulla scorta di quanto dichiarato dalla stessa contribuente) una società nata nel 2016 “con l'obiettivo di proporre viaggi esperienziali in Campania e più in generale in Italia… La società ha la propria sede legale a Parma, mentre le sedi operative sono stabilite in Campania, precisamente nel comune di Pollena Trocchia (NA) alla Indirizzo_2 e nel Comune di Portici (NA) alla Indirizzo_3”. Nel caso di specie, la società ricorrente ha richiesto di poter fruire del beneficio fiscale in questione per avere acquistato nel 2019, in leasing, un autoveicolo per trasporto viaggiatori fino a 9 posti, Auto_1 , tg. Targa_1 Infatti, come dichiarato dalla stessa contribuente in fase precontenziosa, “Il programma di investimento ha come obiettivo l'ampliamento e incremento della capacità produttiva delle unità operative stabilite in Campania sia in relazione ai servizi già avviati, sia mediante la diversificazione degli stessi. Il progetto ha previsto l'acquisizione di un automezzo VAN impiegato come strumento di produzione all'interno del processo aziendale (mezzo d'opera)”. Più precisamente, l'attuale appellante ha chiarito espressamente (come riportato nell'atto di recupero e mai contestato dall'attuale appellante) che: “il veicolo viene utilizzato da Ricorrente_1 per fornire servizi di trasporto ai turisti durante la stagione estiva, da aprile ad ottobre. In Ricorrente_1particolare, il veicolo è parte integrante dei pacchetti di viaggio che offre ai propri clienti, i quali comprendono non solo il trasporto ma anche l'alloggio e una vasta gamma di esperienza turistiche. La società ha assunto a tempo indeterminato un autista dotato di tutti i requisiti legali e professionali per condurre il mezzo. Durante la bassa stagione, il veicolo viene utilizzato per organizzare i cosiddetti “fam-trip”, ovvero viaggi di familiarizzazione destinati agli agenti di viaggio stranieri.”.
3. Alla luce di questi presupposti di fatto, risulta indiscutibile che la Ricorrente_1 S.r.l. abbia i requisiti soggettivi per poter accedere al beneficio fiscale in questione, volendo essa incrementare la propria attività di impresa svolgentesi in Campania. Tuttavia, questa Corte ritiene, conformemente alla sentenza appellata in questa sede, che non possa essere riconosciuto alla contribuente il credito di imposta richiesto, per difetto del fondamentale requisito oggettivo. Si tratta, infatti, nel caso in esame, di un bene che non può essere ricompreso tra i “macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive”. Invero, per delimitare l'ambito di applicazione di quella disposizione, è anzitutto da ricordare che il tenore letterale del comma 98, già ricordato, fa chiaro riferimento ai beni strumentali e, dunque, si deve trattare di beni destinati ad essere utilizzati nelle attività produttive collocate nei territori che si intendono supportare economicamente. Nondimeno, però, il comma 99 limita l'agevolazione di cui si tratta ai soli beni strumentali (macchinari, impianti e attrezzature varie) che hanno un collegamento stabile e duraturo con quelle strutture produttive. Del resto, anche la ratio della disposizione che è chiaramente finalizzata a supportare non solo l'esercizio di imprese nei territori dell'Italia meridionale, ma anche – e soprattutto - il radicamento delle imprese in quelle località, da realizzarsi attraverso l'insediamento di stabili organizzazioni produttive ivi situate. Si vuole, in altre parole, agevolare un effettivo radicamento in quei territori di concrete strutture produttive, anche attraverso l'investimento in nuovi beni strumentali. E', quindi, evidente che dette norme trovano sicuro utilizzo con riguardo ai beni classificati, nello schema di Stato Patrimoniale previsto dall'articolo 2424 c.c., come «Impianti e macchinari» (voce B.II.2) e come «Attrezzature industriali e commerciali» (voce B.II.3). Da quanto sopra esposto, consegue anche il fatto che gli eventuali nuovi veicoli acquistati da imprese site nei territori in questione possono beneficiare dell'agevolazione di cui si tratta soltanto laddove tali beni strumentali abbiano anche un carattere essenziale rispetto allo svolgimento dell'attività produttive delle imprese ivi situate. Tale caratteristica, infatti, assicura il rispetto della ratio della normativa, come sopra delineata, poiché porta a favorire il radicamento sul territorio anche delle imprese (come quelle di noleggio veicoli, prese in considerazione dalla Circolare n. 32/E, invocata dal contribuente) che esercitano la propria attività esclusivamente grazie alla disponibilità di beni di quel tipo. Diversa situazione si verifica, invece, con riguardo a quel genere di imprese che, pur essendo situate in territori meridionali, possono tranquillamente esercitare la propria attività anche utilizzando beni strumentali diversi, i quali, dunque, non caratterizzano in modo indefettibile l'oggetto dell'attività esercitata in quel territorio. Ricorrente_1Pertanto, nel caso di specie, ove l'impiego del veicolo acquistato dalla S.r.l. costituisce, per stessa ammissione della contribuente, una “parte” dei servizi di viaggio costituenti l'oggetto della produzione aziendale, l'acquisto del medesimo non può essere fatto oggetto di agevolazione fiscale, poiché non è riferito ad un bene che non risulta essenziale per l'esercizio dell'attività aziendale, limitandosi invece a fornire un supporto (ancorché sicuramente utile e strumentale) al processo produttivo in questione, che ben potrebbe essere portato a compimento con modalità alternative (ad esempio, servendosi di mezzi pubblici per il trasporto della clientela). Appare, quindi, del tutto corretta la decisione di prime cure laddove ha ritenuto non agevolabile l'acquisto di cui si tratta in questa sede.
4. Chiarito quanto precede, è poi doveroso rilevare che l'assenza dei presupposti normativi per poter beneficiare del credito di imposta comporta il fatto che i crediti in questione devono ritenersi quali veri e propri “crediti inesistenti”. Conseguentemente, l'Agenzia ha correttamente applicato, nel caso concreto, la sanzione prevista dall'art. 13, comma 5, D. Lgs. 18.12.1997 n. 471, il quale - come è noto - statuisce testualmente che: “Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. Giova invero precisare che, a fronte delle incontestabili premesse fattuali sopra ricordate, non è possibile individuare, nella fattispecie, una situazione di semplici crediti “non spettanti”, come tali meritevoli della sola sanzione prevista dal comma 4 del medesimo art. 13 cit. Infatti, la Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione (cfr. Cass. SS. UU. 11.12.2023 n. 34452), con riguardo ai presupposti fattuali sulla scorta dei quali individuare se ci si trovi davanti ad un credito “inesistente”, ha precisato espressamente (cfr. a p. 14 della motivazione di detta pronuncia) che: “il credito va considerato inesistente non solo quando le attività e i presupposti fondanti non sono mai venuti in essere ma anche quando siano assenti le ulteriori condizioni essenziali – formali o sostanziali - previste dal legislatore”. Orbene, nel caso in esame, i crediti in questione sono stati disconosciuti dall'Ufficio in ragione del fatto che essi non sono sorti a causa della mancanza dei presupposti fondanti, normativamente richiesti, per la concessione del beneficio fiscale in questione e, cioè, proprio in conseguenza di una situazione che la giurisprudenza poc'anzi citata ritiene suscettibile di determinare l'“inesistenza” del credito e non semplicemente la sua “non spettanza”. Inoltre, risulta altrettanto evidente il fatto che le conclusioni assunte dall'Ufficio non si sono assolutamente basate solo sul controllo formale delle dichiarazioni, bensì su una valutazione, in contraddittorio, della documentazione posta dal contribuente a sostegno della sussistenza dell'attività giustificatrice del credito di imposta in questione (riportato in dichiarazione) e sugli accertamenti compiuti in merito alla concreta situazione di fatto sottostante. Il ricorso del contribuente risulta, quindi, infondato anche sotto questo profilo.
5. Inoltre, stante l'indiscutibile volontarietà del comportamento posto in essere dalla contribuente, non può certamente escludersi - come invece vorrebbe la difesa dell'appellante - il requisito della colpevolezza previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 472/97, che, come è noto, stabilisce che: “Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.”.
6. Da ultimo, è doveroso precisare che, sempre in relazione alle sanzioni, non è neppure possibile far ricorso all'invocato (dalla difesa della contribuente) disposto dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997, a norma del quale: “Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”. Non vi sono infatti elementi obiettivi che possano avere indotto la contribuente in errore circa l'interpretazione della normativa vigente, sopra ricordata. A tal fine, non assume, invero, alcun significato utile a supportare la tesi della contribuente il solo fatto che l'Ufficio abbia inviato alla Ricorrente_1 S.r.l., in data 28.10.2019, una formale
“autorizzazione di fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno”. Nella comunicazione in questione, infatti, era stato chiaramente specificato che: “In relazione alla comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno (legge n. 208/2015) presentata da 09729660960 e acquisita in data 28/10/2019 con protocollo n. 19102807444913525-000001, si comunica la fruibilità del credito d'imposta, sempreché sussistano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.”, facendo salva, in tal modo, ogni futura verifica circa la sostanziale spettanza del beneficio.
7. Da ultimo, non si può che rilevare l'inaccoglibilità della domanda avanzata dall'appellante, nelle conclusioni formulate avanti a questa Corte, volta ad ottenere la riduzione delle sanzioni, in conseguenza dell'invocata applicazione del sopravvenuto D.Lgs. 14.6.2024, n. 87, che ha ridotto le sanzioni non penali ivi specificate. Invero, sul punto, è necessario rilevare che lo stesso D.Lgs. 87/2024 ha espressamente previsto (all'art. 5) che le nuove disposizioni ivi contenute “si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024” e, dunque, ha chiaramente escluso un'efficacia retroattiva alle norme sanzionatorie in questione (ancorché più favorevoli al contribuente). Né può dirsi che tale limitazione temporale presenti profili di incostituzionalità, poiché la delimitazione temporale del nuovo regime sanzionatorio rientra nei margini della discrezionalità del legislatore.
8. Pertanto, la sentenza qui appellata deve essere interamente confermata. La totale soccombenza della contribuente impone, inoltre, la sua condanna a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano, con esclusivo riferimento alla fase di merito (essendo già state liquidate le spese della fase cautelare), come in dispositivo.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado, condanna la contribuente a rifondere le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, con riferimento alla fase di merito, in complessivi € 4.000,00. Torino, 19.2.2026.
Il Presidente est. Dr. Marcello Pisanu
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore FAZIO ANTONINO, Giudice VALERO MASSIMO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 902/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 185/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3 e pubblicata il 12/02/2025 Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. T7ECR0600072-2023 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 151/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
La contribuente appellante così conclude:
“CHIEDE a Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria, contrariis reiectis e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza: a. in via principale, di voler dichiarare l'illegittimità dell'Atto di Recupero e di voler annullare quest'ultimo per violazione dell'art. 1, comma 98 ss., della L. 208/2015 (I° Motivo di appello); b. in via subordinata, di voler dichiarare l'illegittimità parziale dell'Atto di Recupero e di voler annullare quest'ultimo in parte qua per violazione dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 (II° Motivo di appello); CHIEDE inoltre, che la trattazione della controversia venga discussa in pubblica udienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992. Salvis iuribus, con riserva di presentare ulteriori documenti e memorie e con vittoria delle spese di giudizio.”
L'Ufficio appellato così conclude:
“Voglia l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado del Piemonte:
1. IN VIA CAUTELARE: dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'istanza di sospensione cautelare avversa poiché infondata in relazione al requisito del fumus bonis iuris ed indimostrata in relazione al requisito del periculum in mora;
2. IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello della Società contribuente siccome infondato in diritto e nel merito e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
3. IN PUNTO SPESE: condannare Controparte al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare, come da nota spese allegata.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con apposito ricorso, la Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, un atto di recupero (e contestuale irrogazione di sanzione amministrativa), riferito all'anno fiscale 2019, per complessivi € 42.729,29. Più precisamente, l'Ufficio, con quell'atto impositivo, aveva sottoposto a recupero un credito di imposta (cd. Bonus Sud) previsto per gli investimenti nel Mezzogiorno, ex art. 1, commi 98-108 della L. 208/2015, per l'importo di € 20.191,00, riferito all'acquisto, in leasing, di un autoveicolo per trasporto viaggiatori, poiché aveva ritenuto che tale bene non rientrasse tra quelli agevolabili in forza della normativa invocata dalla contribuente. A sostegno dell'impugnazione, la contribuente ricordava che il beneficio fiscale in questione era rivolto alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni meridionali. Precisava poi che, nel caso di specie, la Ricorrente_1 S.r.l. esercitava l'attività di agenzia di viaggi e turismo con l'obiettivo di proporre viaggi esperienziali in Campania e, pertanto, l'autoveicolo a nove posti in questione costituiva un suo bene strumentale agevolabile, come riconosciuto anche dalla stessa Agenzia, attraverso la previa autorizzazione alla fruizione del credito di imposta, già comunicata alla contribuente, e come confermato anche da una risposta fornita dall'Organismo Italiana di Contabilità (OIC) ad un'apposita richiesta dell'Agenzia delle Entrate. Chiedeva, quindi, in via principale, l'annullamento dell'atto impositivo impugnato. Sotto altro profilo, censurava l'applicazione della sanzione tributaria prevista per i crediti inesistenti (ex art. 13, comma 4, D.Lgs. 471/97), dovendosi invece al più ritenere che si trattasse di un credito non spettante, anche in ragione del fatto che la fruizione del beneficio era stata preventivamente autorizzata dall'ADE. In subordine, quindi, chiedeva la rideterminazione della sanzione applicata.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, precisando anzitutto di non avere mai preventivamente autorizzato la spettanza del credito di imposta, essendosi limitata a consentirne la fruizione “sempreché sussistano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge”. Nel merito, rilevava che la disposizione normativa invocata dalla contribuente prevedeva l'agevolabilità soltanto agli investimenti per “macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio”. Conseguentemente, a detta dell'Agenzia, il beneficio non poteva essere riferito all'acquisizione di qualsiasi bene strumentale, ma soltanto delle specifiche categorie di cespiti indicate, tra le quali non potevano comprendersi i veicoli. Invero, l'amministrazione, con la Circolare n. 32/E/2022, aveva ritenuto l'agevolazione dei veicoli soltanto nel caso di imprese che operano in via esclusiva nel settore del noleggio di tali beni (ed in particolare, delle imbarcazioni da diporto) e, cioè, di una situazione diversa da quella di specie, ove l'utilizzo del mezzo non costituiva certamente l'oggetto essenziale e tipizzante la prestazione resa dalla contribuente, rappresentando semplicemente una parte di un più articolato pacchetto di servizi. Aggiungeva che, tra l'altro, l'attività di trasporto con autista comporterebbe l'inquadramento dell'impresa nel settore trasporti, espressamente esclusa dalle attività agevolabili, ai sensi dell'art. 1, comma 100, della L. 208/2015. Conseguentemente, ritenendo inapplicabile un'interpretazione estensiva della normativa, trattandosi di disciplina agevolativa, chiedeva il rigetto del ricorso avversario. Evidenziava, poi, che la pretesa avversaria difettava totalmente dei presupposti costitutivi, rivelabile soltanto attraverso un controllo sostanziale, e, pertanto, confermava trattarsi di un credito inesistente, con conseguente infondatezza della richiesta avversaria di riduzione delle sanzioni.
3. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino respingeva il ricorso della contribuente, affermando che, ai sensi della normativa in questione, non era agevolabile qualsiasi bene strumentale, bensì soltanto le specifiche categorie di cespiti – “macchinari, impianti e attrezzature varie” – individuate dalla legge e, conseguentemente, dalla Circolare n. 34/E/2016, che ne aveva illustrato l'ambito applicativo. Secondo il giudice di prime cure, inoltre, l'attività svolta dalla contribuente non poteva essere assimilata a quella di noleggio veicoli, rilevando che l'utilizzo dell'autoveicolo, nel caso concreto, costituiva soltanto una parte di un articolato pacchetto di servizi e non rappresentava l'oggetto essenziale e tipizzante la prestazione resa. Conseguentemente, a detta della Corte di primo grado, mancavano i presupposti per beneficiare del credito di imposta in questione e, dunque, anche le sanzioni erano state correttamente determinate, poiché si trattava di un credito inesistente. Al rigetto del ricorso conseguiva anche la condanna della contribuente alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 3.000,00.
4. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello la Ricorrente_1 S.r.l., evidenziando che, nel caso di specie, la qualificazione dell'autoveicolo de quo, come bene strumentale, era del tutto pacifica in giudizio. Aggiungeva che la pretesa dell'Ufficio (fatta propria dalla sentenza di primo grado) di limitare i beni agevolabili a quelli menzionati alle voci B.II.2 e B.II.3 dello stato patrimoniale, era totalmente priva di riscontro normativo ed, anzi, era espressamente smentita dal contenuto della Circolare n. 32/E del 2022 dell'Agenzia delle Entrate, la quale, riconoscendo gli effetti distorsivi generati dall'applicazione dell'OIC 16, aveva esteso la fruizione del cd. Bonus Sud anche alle aziende di autonoleggio. Precisava che, nel caso concreto, l'autoveicolo era impiegato per un'attività essenziale e tipizzante della contribuente, che aveva quale oggetto proprio quello di fornire viaggi ed escursioni alla propria clientela. In ogni caso, affermava l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto inesistente (e non semplicemente “non spettante”) il credito in questione, poiché non aveva considerato adeguatamente il fatto che un'apposita comunicazione dell'Agenzia aveva già preventivamente autorizzato la fruizione del beneficio, proprio con riferimento a quello specifico veicolo. In ogni caso, poi, l'appellante chiedeva che, nel caso di specie, venisse applicato il sopravvenuto regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal D. Lgs. 87/2024 che, per i crediti inesistenti, aveva previsto una sanzione pari al 70 % dell'imposta. La contribuente assumeva, infatti, che l'esclusione dell'applicazione, di siffatto regime più favorevole, ai fatti commessi precedentemente, appariva incostituzionale. Instava, pertanto, per la conferma della sentenza di prime cure. La contribuente formulava, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, sottolineando la fondatezza della propria pretesa ed evidenziando, sotto il profilo del periculum in mora, il fatto che la situazione economico-finanziaria della contribuente non consentiva, se non con particolari difficoltà, di far fronte all'ingente debito vantato dalla controparte. Ricordava, infine, che la promozione di azioni esecutive da parte dell'Agenzia avrebbe determinato un pregiudizio irreversibile per la contribuente.
5. In data 11.11.2025, si costituiva in grado di appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, ribadendo il fatto che l'acquisto del bene in questione non rientrava tra quelli agevolabili ai sensi della disciplina vigente. Sul punto, evidenziava che il richiamo operato dalla controparte alla Circolare n. 32/E del 2022 risultava inconferente, poiché il veicolo oggetto di causa non rappresentava l'oggetto essenziale e tipizzante dell'attività svolta dalla contribuente. Ribadiva, altresì, di non avere mai riconosciuto l'agevolabilità dell'acquisto in esame e concludeva, quindi, affermando la vera e propria inesistenza del credito vantato dalla controparte. Negava, infine, l'applicabilità della disciplina del D.L. n. 87/25, relativamente alle sanzioni, poiché il valore retroattivo della stessa era stato normativamente escluso. Si opponeva, poi, alla richiesta cautelare avanzata dalla contribuente, poiché non erano stati dimostrati i presupposti previsti dalla legge a tale scopo (fumus boni iuris e periculum in mora).
6. In data 19.11.2025, questa Corte respingeva l'istanza cautelare avanzata dalla contribuente.
7. Il 6.2.2026, la difesa della contribuente depositava una memoria difensiva, con la quale ribadiva che il modello di business dell'appellante era prevalentemente incentrato sull'organizzazione e gestione diretta di tour nei quali veniva impiegato, tra l'altro, l'autoveicolo in questione, il quale costituiva, dunque, un bene strumentale essenziale rispetto all'attività svolta dalla società. Insisteva quindi nella difesa già svolte e nelle conclusioni già assunte.
8. All'esito dell'odierna udienza, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre anzitutto premettere che il credito di imposta oggetto di causa è disciplinato dall'art. 1, commi 98-108, della L. 28 dicembre 2015, n. 208. Infatti, il comma 98 del citato articolo prevedeva (nel testo all'epoca in vigore), tra l'altro, che:
“Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,…. come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta.” ed il comma successivo, precisa che: “99. Per le finalità di cui al comma 98, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.”
2. Orbene, la Ricorrente_1 S.r.l. risulta essere (come precisato nell'atto di recupero impugnato, sulla scorta di quanto dichiarato dalla stessa contribuente) una società nata nel 2016 “con l'obiettivo di proporre viaggi esperienziali in Campania e più in generale in Italia… La società ha la propria sede legale a Parma, mentre le sedi operative sono stabilite in Campania, precisamente nel comune di Pollena Trocchia (NA) alla Indirizzo_2 e nel Comune di Portici (NA) alla Indirizzo_3”. Nel caso di specie, la società ricorrente ha richiesto di poter fruire del beneficio fiscale in questione per avere acquistato nel 2019, in leasing, un autoveicolo per trasporto viaggiatori fino a 9 posti, Auto_1 , tg. Targa_1 Infatti, come dichiarato dalla stessa contribuente in fase precontenziosa, “Il programma di investimento ha come obiettivo l'ampliamento e incremento della capacità produttiva delle unità operative stabilite in Campania sia in relazione ai servizi già avviati, sia mediante la diversificazione degli stessi. Il progetto ha previsto l'acquisizione di un automezzo VAN impiegato come strumento di produzione all'interno del processo aziendale (mezzo d'opera)”. Più precisamente, l'attuale appellante ha chiarito espressamente (come riportato nell'atto di recupero e mai contestato dall'attuale appellante) che: “il veicolo viene utilizzato da Ricorrente_1 per fornire servizi di trasporto ai turisti durante la stagione estiva, da aprile ad ottobre. In Ricorrente_1particolare, il veicolo è parte integrante dei pacchetti di viaggio che offre ai propri clienti, i quali comprendono non solo il trasporto ma anche l'alloggio e una vasta gamma di esperienza turistiche. La società ha assunto a tempo indeterminato un autista dotato di tutti i requisiti legali e professionali per condurre il mezzo. Durante la bassa stagione, il veicolo viene utilizzato per organizzare i cosiddetti “fam-trip”, ovvero viaggi di familiarizzazione destinati agli agenti di viaggio stranieri.”.
3. Alla luce di questi presupposti di fatto, risulta indiscutibile che la Ricorrente_1 S.r.l. abbia i requisiti soggettivi per poter accedere al beneficio fiscale in questione, volendo essa incrementare la propria attività di impresa svolgentesi in Campania. Tuttavia, questa Corte ritiene, conformemente alla sentenza appellata in questa sede, che non possa essere riconosciuto alla contribuente il credito di imposta richiesto, per difetto del fondamentale requisito oggettivo. Si tratta, infatti, nel caso in esame, di un bene che non può essere ricompreso tra i “macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive”. Invero, per delimitare l'ambito di applicazione di quella disposizione, è anzitutto da ricordare che il tenore letterale del comma 98, già ricordato, fa chiaro riferimento ai beni strumentali e, dunque, si deve trattare di beni destinati ad essere utilizzati nelle attività produttive collocate nei territori che si intendono supportare economicamente. Nondimeno, però, il comma 99 limita l'agevolazione di cui si tratta ai soli beni strumentali (macchinari, impianti e attrezzature varie) che hanno un collegamento stabile e duraturo con quelle strutture produttive. Del resto, anche la ratio della disposizione che è chiaramente finalizzata a supportare non solo l'esercizio di imprese nei territori dell'Italia meridionale, ma anche – e soprattutto - il radicamento delle imprese in quelle località, da realizzarsi attraverso l'insediamento di stabili organizzazioni produttive ivi situate. Si vuole, in altre parole, agevolare un effettivo radicamento in quei territori di concrete strutture produttive, anche attraverso l'investimento in nuovi beni strumentali. E', quindi, evidente che dette norme trovano sicuro utilizzo con riguardo ai beni classificati, nello schema di Stato Patrimoniale previsto dall'articolo 2424 c.c., come «Impianti e macchinari» (voce B.II.2) e come «Attrezzature industriali e commerciali» (voce B.II.3). Da quanto sopra esposto, consegue anche il fatto che gli eventuali nuovi veicoli acquistati da imprese site nei territori in questione possono beneficiare dell'agevolazione di cui si tratta soltanto laddove tali beni strumentali abbiano anche un carattere essenziale rispetto allo svolgimento dell'attività produttive delle imprese ivi situate. Tale caratteristica, infatti, assicura il rispetto della ratio della normativa, come sopra delineata, poiché porta a favorire il radicamento sul territorio anche delle imprese (come quelle di noleggio veicoli, prese in considerazione dalla Circolare n. 32/E, invocata dal contribuente) che esercitano la propria attività esclusivamente grazie alla disponibilità di beni di quel tipo. Diversa situazione si verifica, invece, con riguardo a quel genere di imprese che, pur essendo situate in territori meridionali, possono tranquillamente esercitare la propria attività anche utilizzando beni strumentali diversi, i quali, dunque, non caratterizzano in modo indefettibile l'oggetto dell'attività esercitata in quel territorio. Ricorrente_1Pertanto, nel caso di specie, ove l'impiego del veicolo acquistato dalla S.r.l. costituisce, per stessa ammissione della contribuente, una “parte” dei servizi di viaggio costituenti l'oggetto della produzione aziendale, l'acquisto del medesimo non può essere fatto oggetto di agevolazione fiscale, poiché non è riferito ad un bene che non risulta essenziale per l'esercizio dell'attività aziendale, limitandosi invece a fornire un supporto (ancorché sicuramente utile e strumentale) al processo produttivo in questione, che ben potrebbe essere portato a compimento con modalità alternative (ad esempio, servendosi di mezzi pubblici per il trasporto della clientela). Appare, quindi, del tutto corretta la decisione di prime cure laddove ha ritenuto non agevolabile l'acquisto di cui si tratta in questa sede.
4. Chiarito quanto precede, è poi doveroso rilevare che l'assenza dei presupposti normativi per poter beneficiare del credito di imposta comporta il fatto che i crediti in questione devono ritenersi quali veri e propri “crediti inesistenti”. Conseguentemente, l'Agenzia ha correttamente applicato, nel caso concreto, la sanzione prevista dall'art. 13, comma 5, D. Lgs. 18.12.1997 n. 471, il quale - come è noto - statuisce testualmente che: “Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. Giova invero precisare che, a fronte delle incontestabili premesse fattuali sopra ricordate, non è possibile individuare, nella fattispecie, una situazione di semplici crediti “non spettanti”, come tali meritevoli della sola sanzione prevista dal comma 4 del medesimo art. 13 cit. Infatti, la Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione (cfr. Cass. SS. UU. 11.12.2023 n. 34452), con riguardo ai presupposti fattuali sulla scorta dei quali individuare se ci si trovi davanti ad un credito “inesistente”, ha precisato espressamente (cfr. a p. 14 della motivazione di detta pronuncia) che: “il credito va considerato inesistente non solo quando le attività e i presupposti fondanti non sono mai venuti in essere ma anche quando siano assenti le ulteriori condizioni essenziali – formali o sostanziali - previste dal legislatore”. Orbene, nel caso in esame, i crediti in questione sono stati disconosciuti dall'Ufficio in ragione del fatto che essi non sono sorti a causa della mancanza dei presupposti fondanti, normativamente richiesti, per la concessione del beneficio fiscale in questione e, cioè, proprio in conseguenza di una situazione che la giurisprudenza poc'anzi citata ritiene suscettibile di determinare l'“inesistenza” del credito e non semplicemente la sua “non spettanza”. Inoltre, risulta altrettanto evidente il fatto che le conclusioni assunte dall'Ufficio non si sono assolutamente basate solo sul controllo formale delle dichiarazioni, bensì su una valutazione, in contraddittorio, della documentazione posta dal contribuente a sostegno della sussistenza dell'attività giustificatrice del credito di imposta in questione (riportato in dichiarazione) e sugli accertamenti compiuti in merito alla concreta situazione di fatto sottostante. Il ricorso del contribuente risulta, quindi, infondato anche sotto questo profilo.
5. Inoltre, stante l'indiscutibile volontarietà del comportamento posto in essere dalla contribuente, non può certamente escludersi - come invece vorrebbe la difesa dell'appellante - il requisito della colpevolezza previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 472/97, che, come è noto, stabilisce che: “Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.”.
6. Da ultimo, è doveroso precisare che, sempre in relazione alle sanzioni, non è neppure possibile far ricorso all'invocato (dalla difesa della contribuente) disposto dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997, a norma del quale: “Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”. Non vi sono infatti elementi obiettivi che possano avere indotto la contribuente in errore circa l'interpretazione della normativa vigente, sopra ricordata. A tal fine, non assume, invero, alcun significato utile a supportare la tesi della contribuente il solo fatto che l'Ufficio abbia inviato alla Ricorrente_1 S.r.l., in data 28.10.2019, una formale
“autorizzazione di fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno”. Nella comunicazione in questione, infatti, era stato chiaramente specificato che: “In relazione alla comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno (legge n. 208/2015) presentata da 09729660960 e acquisita in data 28/10/2019 con protocollo n. 19102807444913525-000001, si comunica la fruibilità del credito d'imposta, sempreché sussistano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.”, facendo salva, in tal modo, ogni futura verifica circa la sostanziale spettanza del beneficio.
7. Da ultimo, non si può che rilevare l'inaccoglibilità della domanda avanzata dall'appellante, nelle conclusioni formulate avanti a questa Corte, volta ad ottenere la riduzione delle sanzioni, in conseguenza dell'invocata applicazione del sopravvenuto D.Lgs. 14.6.2024, n. 87, che ha ridotto le sanzioni non penali ivi specificate. Invero, sul punto, è necessario rilevare che lo stesso D.Lgs. 87/2024 ha espressamente previsto (all'art. 5) che le nuove disposizioni ivi contenute “si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024” e, dunque, ha chiaramente escluso un'efficacia retroattiva alle norme sanzionatorie in questione (ancorché più favorevoli al contribuente). Né può dirsi che tale limitazione temporale presenti profili di incostituzionalità, poiché la delimitazione temporale del nuovo regime sanzionatorio rientra nei margini della discrezionalità del legislatore.
8. Pertanto, la sentenza qui appellata deve essere interamente confermata. La totale soccombenza della contribuente impone, inoltre, la sua condanna a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano, con esclusivo riferimento alla fase di merito (essendo già state liquidate le spese della fase cautelare), come in dispositivo.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado, condanna la contribuente a rifondere le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, con riferimento alla fase di merito, in complessivi € 4.000,00. Torino, 19.2.2026.
Il Presidente est. Dr. Marcello Pisanu