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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 15/07/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GORIZIA
N. 147/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Martina Ponzin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 147/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ANGELILLI GIANFRANCO Parte_1 C.F._1
opponente, contro
c.f. ), con l'avv. SARTONI MARCO Controparte_1 P.IVA_1
opposto,
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore-opponente:
“Nel Rito: qualora non proposta la domanda di mediazione obbligatoria, dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale sottesa al rilascio del decreto ingiuntivo n. 351/2023, sub RG n. 1017/2023, emesso dal Tribunale di Gorizia il
05.12.2023, e conseguentemente disporne la revoca per violazione dell'art.
5-bis del D. Lgs. 28/2010.
Nel Merito: accogliersi le domande di cui all'atto introduttivo del 20.02.2024.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.”
Conclusioni del convenuto-opposto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
- in via preliminare, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
- in via principale, nel merito, per i motivi di cui in narrativa, respingere in toto le domande e le eccezioni di parte attrice opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 5 - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovute.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 351/2023, R.G. n. 1017/2023, Parte_1
emesso dal Tribunale di Gorizia in data 5-6.12.2023, con il quale gli era stato ingiunto di pagare ad
[...]
Cont di seguito la somma di euro 17.646,26, oltre interessi legali dal dovuto al saldo Controparte_1
e spese della procedura, asseritamente dovuta a titolo di rimborso di un finanziamento.
In particolare, l'opponente ha contestato la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine nonché della surroga della compagnia assicurativa all'originale creditore (la finanziaria IBL Banca
S.p.a.), con conseguente inesigibilità per intero del credito, e altresì la prescrizione del credito per quanto riguarda le rate dal 12.7.2017 al 12.1.2019. Cont Si è costituita l'opposta deducendo di aver correttamente comunicato la surroga così come la richiesta di pagamento dell'intero e contestando la maturazione della prescrizione alla luce della giurisprudenza in tema di mutuo.
Concessa la provvisoria esecutorietà, vista l'assenza di istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente, è inammissibile poiché tardiva l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria in quanto sollevata solo in sede di udienza di discussione. L'art. 5 co. 2 d.lgs. n. 28/2010 stabilisce infatti che l'eccezione di improcedibilità debba essere sollevata dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice, a pena di decadenza, entro la prima udienza.
Nel merito, si osserva quanto segue.
È pacifico tra le parti che
- in data 19.1.2015, ha sottoscritto con IBL Banca S.p.a. il contratto n. 720788 per Parte_1
un finanziamento di € 30.000,00 rimborsabile in n. 120 rate mensili da € 250,00 cadauna a mezzo cessione della quinta parte della retribuzione lavorativa erogata dalla datrice IO OM VE
IU, secondo la disciplina di cui al d.P.R. n. 180/1950 e s.m.i. (doc. 1 parte opposta);
pagina 2 di 5 - in ottemperanza all'art. 54 d.P.R. n. 180/1950, in conformità all'art. 14, co. 1 del Regolamento
ISVAP n. 29/2009 ed in applicazione dell'art. 7 co. 3 del contratto di finanziamento (doc. 1 ibidem), la
Finanziaria stipulava con la Polizza Credito n. 60137 per garantirsi contro le Controparte_1
perdite patrimoniali derivanti da insolvenza, nel caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro del (doc. 2 ibidem); Pt_1
- in data 30.6.2017 cessava il rapporto di lavoro con IO OM VE IU (doc. 3 ibidem): in pari data, il residuo debito ascrivibile a carico del per il finanziamento in parola Pt_1
ammontava a complessivi € 17.646,26 (doc. 4 ibidem);
- liquidava in favore della Finanziaria l'indennizzo di € 17.646,26 restando per Controparte_1
identico importo surrogata (art. 7 co. 3, doc. 1 ibidem) nel diritto di credito a carico del mutuatario insolvente (doc. 5 ibidem).
Il contratto di finanziamento all'art. 8 prevede che “oltre all'ipotesi prevista dall'art. 1186 c.c., in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro […] il cedente potrà essere considerato scaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine. Il cessionario, verificandosi una delle ipotesi sopra indicate, potrà considerare risolto il contratto, nonostante la polizza assicurativa di cui al punto 7”.
A fronte della cessazione del rapporto di lavoro tra (cedente, oggi debitore opponente) e la Parte_1
IO OM VE IU, la cessionaria ha ritenuto di escutere la garanzia ottenendo da Cont un indennizzo corrispondente al residuo debito. Cont A fronte del pagamento dell'indennizzo (doc. 5 fascicolo parte opposta), si è surrogata nei diritti del cessionario (la finanziaria IBL Banca S.p.a.) nei confronti del cedente (il debitore in Parte_1
ossequio a quanto previsto dal contratto di finanziamento all'art. 7 co. 3, sottoscritto dall'opponente (“[n]ei casi di eventi di sinistro coperti dalla suddetta polizza [i.e. rischi diversi di impiego], la compagnia di assicurazione resterà surrogata al cessionario in ogni diritto spettante al medesimo, per le somme pagate a quest'ultimo dalla stessa compagnia di assicurazione, la quale pertanto sarà autorizzata a rivalersi nei confronti del cedente”).
È provato (doc. 8 parte opposta) che con comunicazione scritta di data 30.4.2020, recapitata al debitore in data 27.6.2020 (a p. 2 della lettera è presente firma autografa per accettazione del destinatario), il debitore è stato esplicitamente informato del fatto che a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro la finanziaria Cont aveva escusso la garanzia, che aveva prontamente pagato l'indennizzo pari al debito residuo e che pagina 3 di 5 pertanto quest'ultima si era surrogata nei diritti della finanziaria nei confronti del debitore, debitore al quale veniva quindi chiesto di pagare in un'unica soluzione l'intero debito residuo ivi quantificato.
La decadenza dal beneficio del termine, ancorché non espressa con formulazione letterale, è comunque chiaramente deducibile dal fatto che si fa riferimento all'estinzione anticipata del contratto di mutuo, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, e dalla richiesta di pagamento, in un'unica soluzione, dell'intero debito residuo.
È quindi provato che il debitore è stato messo a conoscenza (quantomeno con questa comunicazione scritta – doc. 8 fascicolo parte opposta) sia della decadenza dal beneficio del termine come conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro (art. 8 contratto di finanziamento) sia della surroga della compagnia assicuratrice nei diritti della finanziaria nei confronti del debitore (art. 7 co. 3 contratto di finanziamento).
Da queste considerazioni discende che il ricorso monitorio è stato certamente proposto in presenza del presupposto dell'esigibilità del credito.
Anche la seconda contestazione è infondata.
Non è infatti maturata alcuna prescrizione estintiva.
Si ricorda la giurisprudenza di legittimità che, sul punto, è pacifica: nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (da ultimo, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023; precedentemente,
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18951 del 08/08/2013).
Ad accedere alla tesi sostenuta dal debitore opponente della permanenza del diritto al pagamento rateale, a ben vedere il termine prescrizionale non sarebbe ancora cominciato a decorrere.
Tuttavia, come visto, si è verificata la decadenza dal beneficio del termine e da tale momento, essendo dovuta la restituzione dell'intera somma in un'unica soluzione, è cominciato altresì a decorrere il termine di prescrizione ordinario decennale (art. 2935 c.c.). Il dies a quo deve essere individuato nella data del Cont 11.5.2018, ossia il giorno in cui ha effettuato il pagamento dell'indennizzo alla finanziaria, originale creditrice: infatti, da tale data è effettiva la scelta di far valere la decadenza del termine conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro e così la debenza dell'obbligazione di restituire l'intera somma mutuata.
Come già rilevato, con comunicazione di data 30.4.2020-27.6.2020, pertanto ben entro un decennio pagina 4 di 5 dall'11.5.2018, è stato chiesto il pagamento dell'intero debito residuo, con contestuale interruzione della prescrizione (art. 2943 c.c.). Il decorso del termine prescrizionale è stato nuovamente interrotto con la notifica del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo avvenuta tempestivamente in data
12.1.2024.
In conclusione, tutte le contestazioni sollevate con l'opposizione sono infondate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in quanto l'attività difensiva è stata limitata a poche questioni di non particolare complessità.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 147/2024 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 351/2023, R.G. n.
1017/2023, emesso dal Tribunale di Gorizia in data 5-6.12.2023, che, visto l'art. 653 c.p.c., acquista efficacia esecutiva con il passaggio in giudicato della presente sentenza;
- condanna altresì a rimborsare ad le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che si liquidano in € 2.540, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Gorizia, 15 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Martina Ponzin
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