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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/10/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
FR LO IZ Presidente
ON PA GI
OL OF GI rel.
letti atti del procedimento iscritto al n. 33/2025 PU, promosso da
[...]
(P.IVA , e udita la relazione del GI relatore, a Parte_1 P.IVA_1 scioglimento della riserva precedentemente assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale della società:
FRA. CF e P.IVA , con sede in Marsala, Controparte_1 P.IVA_2 via Cairoli n. 13.
Motivi della decisione premesso che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale della società impresa debitrice - coincidente fino a prova contraria con la sede legale
(cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. un., n. 15872/2013; Cass. civ., n. 23719/2014) - sita in Marsala da oltre un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
rilevato che il ricorso ed il decreto di convocazione, non potuti notificare all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'imprenditore per causa a lui imputabile, sono stati notificati a norma dell'art. 40, co. 7, CCII, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal , all'interno di un'area riservata Controparte_2 collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario;
indi, decorso infruttuosamente il termine previsto dalla menzionata disposizione normativa, come certificato da idonea attestazione di cancelleria, la notifica deve ritenersi perfezionata;
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva di parte ricorrente, il cui credito è fondato sul decreto ingiuntivo n. 536/24 - R.G. 1188/24 emesso il 16.4.2024 dal Tribunale di Como, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 17.6.2024;
considerato che
la società intimata svolge attività di impresa di natura commerciale, consistente, quanto alle attività principali, nel commercio elettronico di prodotti di editoria e nel servizio di raccolta pacchi e consegna tramite corriere;
ritenuto, pertanto, che la società intimata è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
considerato che
, sotto il profilo probatorio, deve darsi seguito all'insegnamento giurisprudenziale - emerso sotto la vigenza della legge fallimentare (Cass. civ., n. 7372/2018) e applicabile alla liquidazione giudiziale, stante il tenore dell'art. 121 CCI - che addossa al debitore intimato l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti indicati dall'art. 2, comma 1, lett.
d), CCI;
considerato che
la società, non essendosi costituita, non ha contestato né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento della soglia per la dichiarazione di liquidazione giudiziale negli ultimi tre anni anteriori alla dichiarazione di liquidazione giudiziale (invero,
l'ultimo bilancio societario è stato depositato nell'anno 2021); considerato che l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore alla soglia di € 30.000,00, tenuto conto dei crediti indicati nel ricorso e dell'esposizione debitoria riferita concessionario per la riscossione (cfr. nota dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, depositata nel fascicolo telematico in data 1.7.2025); osservato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), CCI, che lo stato di insolvenza della società resistente risulta desumibile: 1) dall'esito infruttuoso del tentativo di recupero forzoso del credito posto a fondamento del ricorso introduttivo del presente procedimento;
2) dall'ingente esposizione debitoria segnalata dalla ricorrente, dall' CP_3
(cfr. nota depositata nel fascicolo telematico in data 18.9.2025) e dall'Agenzia delle
[...]
Entrate-Riscossione (cfr. nota dd. 1.7.2025, cit); 3) dal mancato deposito dei bilanci sin dall'anno
2022; 4) dalla mancata costituzione in giudizio. Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
pag. 2/4 tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della società:
FRA. CF e P.IVA , con sede in Marsala, via Controparte_1 P.IVA_2
Cairoli n. 13
NOMINA
GI delegato il dott. ON PA;
NOMINA curatore il dott. che, alla luce dell'organizzazione dello Persona_1 studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att.
c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI.
Stabilisce il giorno 29 gennaio 2026, ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al GI delegato;
pag. 3/4 Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCI;
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società resistente;
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ex art. 146 d.P.R. n. 115 del
2002;
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore e a parte ricorrente e iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale Ordinario di
Marsala, in data 27/10/2025.
Il Presidente Il GI rel. ed est.
FR LO IZ OL OF
pag. 4/4