Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
>
Versione
1 settembre 2021
1 settembre 2021
>
Versione
15 luglio 2022
15 luglio 2022
>
Versione
28 settembre 2024
28 settembre 2024
Art. 118. Esecuzione del concordato 1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalita' stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma 1, redige un rapporto riepilogativo redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, e lo trasmette ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformita' a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
3. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o piu' creditori, qualora sia stata approvata e omologata.
4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, puo' attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.
5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato ((approvata dai creditori e omologata)) puo' denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale puo' chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l'organo amministrativo, se si tratta di societa', nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.
6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ((ivi incluse le deliberazioni)) di competenza dell'assemblea dei soci, la convocazione dell'assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l'esercizio del diritto di voto nelle stesse ((...)) . Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario. Il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario e' comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.
7. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle formalita' iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento.
8. In deroga all' articolo 2560 del codice civile , l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
3. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o piu' creditori, qualora sia stata approvata e omologata.
4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, puo' attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.
5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato ((approvata dai creditori e omologata)) puo' denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale puo' chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l'organo amministrativo, se si tratta di societa', nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.
6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ((ivi incluse le deliberazioni)) di competenza dell'assemblea dei soci, la convocazione dell'assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l'esercizio del diritto di voto nelle stesse ((...)) . Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario. Il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario e' comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.
7. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle formalita' iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento.
8. In deroga all' articolo 2560 del codice civile , l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.
Commentari • 6
- 1. TAR Toscana, sezione III, sentenza 20 marzo 2023, n. 286https://www.eius.it/articoli/ · 1
FATTO E DIRITTO 1. Nigro …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 174
- 1. Trib. Cosenza, sentenza 22/11/2024, n. 2089Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella controversia iscritta al n. 2899 del R.G.L. dell'anno2024 introdotta da Parte_1 nato a [...] l'[...], residente a [...]in Fiore (CS), via Vasco De Gama n. 20, C.F.: C.F._1 , rappresentato e difeso per la presente causa dall'avv. Giuseppe Lepera (C.F.: C.F._2 , presso lo studio del quale in …Leggi di più...
- tutela reale·
- giurisprudenza di legittimità·
- indennità risarcitoria·
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo·
- art. 8 legge 604/1966·
- art. 3 legge 604/1966·
- concordato preventivo·
- impossibilità di repechage·
- tutela obbligatoria·
- onere della prova