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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/07/2024, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5858 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'avv. VALENTINA MOLA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Controparte_1
presso lo studio dell'avv. SABINA PIGA che la rappresenta e difende per procura speciale,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra in data 29/04/2007, Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza;
b) confermare la assegnazione della casa coniugale, di proprietà del sig. sita in Parte_1
Muravera, Traversa Sarrabus snc, al medesimo ricorrente in quanto rispondente all'interesse della prole;
c) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
d) i genitori provvederanno in modo diretto al mantenimento e conseguentemente non verrà
disposto alcun assegno a favore o a carico dell'uno verso l'altro per il mantenimento dei figli,
mentre le spese straordinarie, previamente concordate tra le parti, verranno ripartite al 50% tra gli stessi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato dal in data 4/09/2023, e costituzione della n data 22/01/2024, per Pt_1 CP_1
l'udienza del 21/02/2024 le parti, previa rinuncia alla personale comparizione, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volere divorziare alle condizioni trascritte.
Il giudice delegato ha quindi provveduto in via temporanea e urgente in conformità agli accordi raggiunti, e rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data di deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, erano trascorsi i termini di legge. In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e
[...] Controparte_1
Le condizioni concordate devono inoltre essere recepite in quanto non appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SELEGAS il 29/04/2007
tra , nato in [...] il [...], e nata in Parte_1 Controparte_1
CAGLIARI il 30/07/1974, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di SELEGAS di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007,
atto n. 1, parte II, serie A);
Sull'accordo delle parti:
2. Affida i minori nato a [...] il [...], e , nata a Persona_1 Persona_2
Cagliari il 5/03/2012, a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
3. Assegna a , proprietario esclusivo, la casa coniugale sita in Muravera, Parte_1
Traversa Sarrabus snc, in quanto rispondente all'interesse della prole;
4. I genitori provvederanno in modo diretto al mantenimento dei figli, senza determinazione di alcun assegno a favore o a carico dell'uno verso l'altro. Le spese straordinarie, sostenute nell'interesse dei minori, dovranno essere previamente concordate tra le parti e ripartite al 50% tra gli stessi;
5. compensa le spese del giudizio. Così deciso in Cagliari, il 9/07/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5858 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'avv. VALENTINA MOLA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Controparte_1
presso lo studio dell'avv. SABINA PIGA che la rappresenta e difende per procura speciale,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra in data 29/04/2007, Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza;
b) confermare la assegnazione della casa coniugale, di proprietà del sig. sita in Parte_1
Muravera, Traversa Sarrabus snc, al medesimo ricorrente in quanto rispondente all'interesse della prole;
c) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
d) i genitori provvederanno in modo diretto al mantenimento e conseguentemente non verrà
disposto alcun assegno a favore o a carico dell'uno verso l'altro per il mantenimento dei figli,
mentre le spese straordinarie, previamente concordate tra le parti, verranno ripartite al 50% tra gli stessi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato dal in data 4/09/2023, e costituzione della n data 22/01/2024, per Pt_1 CP_1
l'udienza del 21/02/2024 le parti, previa rinuncia alla personale comparizione, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volere divorziare alle condizioni trascritte.
Il giudice delegato ha quindi provveduto in via temporanea e urgente in conformità agli accordi raggiunti, e rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data di deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, erano trascorsi i termini di legge. In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e
[...] Controparte_1
Le condizioni concordate devono inoltre essere recepite in quanto non appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SELEGAS il 29/04/2007
tra , nato in [...] il [...], e nata in Parte_1 Controparte_1
CAGLIARI il 30/07/1974, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di SELEGAS di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007,
atto n. 1, parte II, serie A);
Sull'accordo delle parti:
2. Affida i minori nato a [...] il [...], e , nata a Persona_1 Persona_2
Cagliari il 5/03/2012, a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
3. Assegna a , proprietario esclusivo, la casa coniugale sita in Muravera, Parte_1
Traversa Sarrabus snc, in quanto rispondente all'interesse della prole;
4. I genitori provvederanno in modo diretto al mantenimento dei figli, senza determinazione di alcun assegno a favore o a carico dell'uno verso l'altro. Le spese straordinarie, sostenute nell'interesse dei minori, dovranno essere previamente concordate tra le parti e ripartite al 50% tra gli stessi;
5. compensa le spese del giudizio. Così deciso in Cagliari, il 9/07/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti