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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 966/2023 promossa Da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Pt_1
Rizzo.
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Dario Vitrano. CP_1
APPELLATO
All'udienza del 9 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 22/3/2023 il G.L. del Tribunale di Termini Imerese, pronunciando in accoglimento del ricorso proposto da , ha dichiarato l'irripetibilità CP_1 dell'indebito accertato dall' sull' assegno sociale nel periodo dall'1/1/2017 al Pt_1
31/7/2017 pari ad € 1.847,20. Ha ritenuto il G.L. che rispetto all'iniziativa assunta dall' dovuta al ricalcolo della Pt_1 prestazione nascente dal superamento dei limiti reddituali per maggiori redditi contestati con la nota del 25/9/2020 , doveva ritenersi operante il principio emergente dalla disciplina dell'indebito assistenziale per effetto del quale dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens e non sussistendo alcuna allegazione in ordine al dolo dell'interessato, le somme erogate potevano ritenersi ripetibili soltanto a partire dal provvedimento che aveva accertato l'indebito .
Contro la sentenza di primo grado insorge l' il quale insiste nella legittimità della Pt_1 propria azione di recupero sul presupposto che dovendosi ricondurre l'indebito alla ricostituzione reddituale d'ufficio dell'assegno sociale a seguito della liquidazione della pensione di invalidità civile al coniuge , a decorrere dal Persona_1 dicembre 2016, ed essendosi concretizzato l'indebito nel luglio 2017 a seguito della liquidazione della prensione, in ordine al quale il era stato debitamente CP_1 informato con un primo avviso bonario del 21/7/2017, il recupero posto in essere doveva ritenersi tempestivo in relazione ai termini decadenziali fissati dall'art. 13 Legge n. 412/199, ritenuto applicabile e alla fattispecie. Resiste in questo grado , il quale precisa i principi preordinati a CP_1 regolamentare l'indebito delle prestazioni assistenziali , la cui rimeditazione da parte della giurisprudenza di legittimità, ha condotto a formulare “la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”. Ciò premesso, l'appello appare fondato sia pure sulla base di un ragionamento in parte divergente dalla posizione espressa dall' . Pt_1
E' anzitutto necessaria una premessa allo scopo di mettere ordine nella complessa materia dell'indebito previdenziale/assistenziale caratterizzata dalla sovrapposizione di vicende normative e correnti giurisprudenziali via via innovative. Agiscono invero due distinti ordini di tutele . Il primo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 52 Legge n. 88/89 e dell'art. 13 Legge 412/1991 . Secondo l'art. 52 Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (…) Siffatta disciplina è stata rivisitata dal legislatore con disposizione di interpretazione autentica (art. 13 Legge 412/1991) essendosi stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati Pt_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Ne è scaturita una regola di relazione in ragione della quale, anche in assenza di una condotta dolosa da parte del percettore , egli potrà essere obbligato alla restituzione laddove l' provveda tempestivamente entro i cennati termini decadenziali alle Pt_1 operazioni di accertamento e di recupero (art. 13 comma 2°). Quanto all'indebito c.d. assistenziale, riguardante tutte le altre prestazioni sociali prive di copertura contributiva, tra le quali rientra a pieno titolo l'assegno sociale, esso viene di norma fatto rientrare nella generale disciplina dell'art. 2033 c.c. il cui rigore è stato tuttavia mitigato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotto nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente (cfr. Cass. n. 18820/2021; adde Cass. n. 24606/2022 ).
Si è giunti in tal modo al riconoscimento di un principio unificatore operante sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria per cui , in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento. Con questa peculiarità che mentre per l'indebito disciplinato dagli articoli 52 Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/1991 la disciplina è quella tipizzata dal legislatore e sottoposta a condizioni e termini ivi codificati, con riferimento all'indebito assistenziale, determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge,
l'orientamento della S.C. è nel senso che l'ente erogatore è abilitato alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio) trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 12608/2020).
Posto il superiore assunto, deve pur tuttavia darsi atto che la materia dell'assegno sociale è soggetta ad un ordinamento autonomo che sovraintende all'esercizio della facoltà di recupero da parte dell'ente previdenziale . Opera al riguardo il disposto di cui all'art. l'art. 3 comma 6° della Legge n. 335/1995 :
“Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. Nella medesima direzione muove l'art. 35 comma 8° del D.L. n. 207/2008 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 : “ Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni integrazioni”. Diversamente dall'impostazione impressa dalla sentenza impugnata, il compendio normativo appena citato restituisce un sistema che, a regime, impone all'ente erogatore di operare, “entro il mese di luglio dell'anno successivo”, il ricalcolo (“conguaglio”) della prestazione sociale sulla base dei redditi effettivamente percepiti nell'anno solare di riferimento. Ne deriva che la prima nota inviata dall' il 21/7/2017 deve ritenersi ampiamente Pt_1 rispettosa del termine di legge rispetto al recupero a valere sulla medesima annualità alla quale la nota si riferiva. La sentenza impugnata dovrà pertanto essere riformata con conseguente rigetto dall'azione proposta dal , il quale, in assenza di dichiarazione di esenzione, deve CP_1 essere pure condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.350/2023 emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 22 marzo 2023, rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' CP_1 Pt_1
Condanna al pagamento in favore dell' delle spese del doppio grado CP_1 Pt_1 del giudizio che liquida in complessivi € 886,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 962,00 per il giudizio di appello. Palermo 9 ottobre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco