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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 710/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore
Richiamati gli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al N° 710 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promosso da
avv. (C.F. ), rappresentato e difeso Pt_1 Parte_2 C.F._1 dall'avv. Gianluca Monterisi per procura in calce al ricorso introduttivo
- Ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Roberto Catani per procura in calce alla comparsa di costituzione
- Resistente –
pagina 1 di 6 OGGETTO: Liquidazione compenso avvocato ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs.
150/2011 e dell'art. 28 L. 794/1942
Sulle CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente ricorso, determinare e liquidare in complessivi € 11.000,00#, oltre spese generali ed accessori, il compenso per l'attività professionale svolta dall'Avv. Francesco Tentindo nel procedimento di mediazione n. 184/2017, e nei giudizi rubricati al n. 2645/2017 R.G. del Tribunale di Ancona, e n. 271/2019 R.G. della Corte di Appello di Ancona, e in € 1.521,00# gli esborsi, condannare il Sig. al pagamento, in favore dell'Avv. Controparte_1
Francesco Tentindo, a titolo imborsi spese non percepiti per l'assistenza nei due menzionati giudizi, della complessiva somma di € 12.521,00#, ovvero quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre spese generali (15%), contributo previdenziale ed IVA nelle rispettive aliquote vigenti al momento del futuro pagamento (attual-mente il 4% ed il 22%) calcolate sull'entità dei soli compensi (€ 11.000,00#), oltre interessi legali su € 14.171,00# dal 03/11/2023 sino alla domanda, e successivamente nella misura di cui all'art. 1284, IV° comma, c.c.. In via subordinata, si insiste nella già richiesta concessione dei termini di cui all'art. 281duodecies, IV° comma, c.p.c., sussistendo un giustificato motivo derivante dalle avversarie difese. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, compresa la fase di mediazione obbligatoria.“
Per il resistente
“Voglia la Ecc.ma Suprema Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, in via principale, rigettare il ricorso ex art. 14 D.Lgs n. 150/2011 presentato dall'Avv. Francesco Tentindo e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto all'Avv. Francesco Tentindo dal Sig. a titolo di compensi e rimborsi spese, in CP_1 quanto lo stesso è già stat erato nelle modalità esposte negli scritti difensivi agli atti;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare che il compenso spettante all'Avv. Tentindo è semmai pari alla minore somma di € 9.315,00, per le ragioni di cui agli scritti difensivi agli atti, e che dalla stessa deve essere decurtato l'importo di almeno di € 6.700,00, quale ammontare dei pagamenti già effettuati in favore del ricorrente, nonché le ulteriori somme ritenute eque e di giustizia, alla luce di quanto esposto agli atti. Con vittoria di spese di lite. “ pagina 2 di 6
FATTI DI CAUSA
L'avv. Francesco Tentindo si è rivolto a questa Corte ai sensi dell'art. 28 della L.
13.06.1942 n.794 al fine di ottenere la liquidazione del compenso a proprio dire spettante per aver difeso nel giudizio avviato dinanzi al Tribunale Controparte_1 di Ancona (n. 2645/2017 R.G.) e definito prima con sentenza del medesimo ufficio in data 30.10.2018, poi con sentenza di questa Corte pubblicata in data
03.04.2023.
Costituendosi nel presente procedimento, il resistente ha contestato l'entità del credito vantato dalla controparte ed ha comunque eccepito di aver già pagato quanto dovuto nelle forme meglio descritte nella comparsa.
All'esito dell'assegnazione dei termini previsti dall'art. 275 bis c.p.c., la presente causa è stata trattenuta in decisione in data 29.01.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Il resistente non contesta l'attività professionale svolta in proprio favore dall'avv. Tentindo, ma eccepisce di aver già versato somme a titolo di acconto (parte in contanti, parte attraverso bonifici) e di aver poi estinto il debito prestando la propria opera di autista e tuttofare in favore del professionista, cui avrebbe anche consegnato quadri realizzati dalla propria compagna.
Tale eccezione può essere accolta nei termini che seguono.
Dalla documentazione bancaria prodotta dal resistente risultano infatti due bonifici in favore del professionista, rispettivamente in data 02.11.2021 e in data 04.11.2021, per un importo complessivamente pari ad euro 6.700,00.
pagina 3 di 6 L'avv. Tentindo non contesta di aver ricevuto tali somme, ma replica di averle custodite al solo fine di consentire il successivo pagamento degli oneri dovuti dallo stesso al condominio nei cui confronti aveva CP_1 avviato il contenzioso oggetto del presente procedimento;
ha quindi prodotto documentazione bancaria dalla quale risultano due bonifici del professionista in favore del citato condominio (cfr. allegati 35 e 36 alla memoria del ricorrente in data 25.10.2024).
E' stato tuttavia chiarito che, “a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (…) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso” (leggasi da ultimo Cass. Sez. II, ordinanza n.27247 del 25.09.2023).
Nel caso di specie, il debitore ha documentalmente comprovato due bonifici in favore dell'avv. Tentindo, il primo e più rilevante dei quali reca la causale
“acconto competenze”.
Il creditore, da parte sua, non ha comprovato che tale pagamento dovesse imputarsi ad altri rapporti eventualmente intercorsi tra le parti: la sensibile differenza tra le somme versate dal e gli importi corrisposti quasi CP_1 un anno dopo dal professionista al condominio rende infatti arduo ravvisare un'effettiva correlazione tra tali distinte operazioni.
In parziale accoglimento dell'eccezione sollevata dal resistente, pertanto, le somme versate in data 02.11.2021 e in data 04.11.2021 dovranno essere detratte dal compenso liquidabile in favore del professionista.
Diverse conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda l'eventuale compensazione con le attività che lo stesso resistente o la sua compagna avrebbero prestato in favore del ricorrente, stante la genericità della deduzione.
Non risulta da ultimo provato che la somma pari ad euro 500,00, prelevata in contanti in data 02.11.2021, sia stata effettivamente consegnata al
Tentindo.
pagina 4 di 6 2) Per quanto riguarda la determinazione del compenso, non sussistono ragioni per discostarsi dagli importi già liquidati da questa Corte all'esito del contenzioso oggetto di causa, pari ad euro 1.521,00 per esborsi ed euro
11.000,00 per compenso professionale, riferito ad entrambi i gradi di giudizio e comprensivo anche della mediazione e di ogni altra fase.
Dall'importo liquidato a titolo di compenso, peraltro, dev'essere detratta la citata somma pari ad euro 6.700,00 già versata dal si perviene CP_2 così all'importo residuo pari ad euro 4.300,00, sul quale dovranno essere computati il rimborso forfettario spese generali e gli oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, salve in ogni caso le spese vive secondo l'importo già indicato.
3) Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, sussistono da ultimo i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite per i due terzi;
tenuto conto della principale soccombenza, il resistente dovrà rifondere in favore della controparte la residua frazione delle spese di lite, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione dell'effettivo valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
In parziale accoglimento del ricorso,
AN a versare in favore dell'avv. Francesco Tentindo la Controparte_1 somma pari ad euro 4.300,00 per compenso professionale e ad euro 1.521,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DICHIARA compensate tra le parti le spese del presente procedimento nella misura pari ai due terzi.
pagina 5 di 6 AN a rifondere la residua frazione delle spese, liquidate Controparte_1 nell'intero nell'importo complessivamente pari ad euro 2.400,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore
Richiamati gli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al N° 710 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promosso da
avv. (C.F. ), rappresentato e difeso Pt_1 Parte_2 C.F._1 dall'avv. Gianluca Monterisi per procura in calce al ricorso introduttivo
- Ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Roberto Catani per procura in calce alla comparsa di costituzione
- Resistente –
pagina 1 di 6 OGGETTO: Liquidazione compenso avvocato ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs.
150/2011 e dell'art. 28 L. 794/1942
Sulle CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente ricorso, determinare e liquidare in complessivi € 11.000,00#, oltre spese generali ed accessori, il compenso per l'attività professionale svolta dall'Avv. Francesco Tentindo nel procedimento di mediazione n. 184/2017, e nei giudizi rubricati al n. 2645/2017 R.G. del Tribunale di Ancona, e n. 271/2019 R.G. della Corte di Appello di Ancona, e in € 1.521,00# gli esborsi, condannare il Sig. al pagamento, in favore dell'Avv. Controparte_1
Francesco Tentindo, a titolo imborsi spese non percepiti per l'assistenza nei due menzionati giudizi, della complessiva somma di € 12.521,00#, ovvero quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre spese generali (15%), contributo previdenziale ed IVA nelle rispettive aliquote vigenti al momento del futuro pagamento (attual-mente il 4% ed il 22%) calcolate sull'entità dei soli compensi (€ 11.000,00#), oltre interessi legali su € 14.171,00# dal 03/11/2023 sino alla domanda, e successivamente nella misura di cui all'art. 1284, IV° comma, c.c.. In via subordinata, si insiste nella già richiesta concessione dei termini di cui all'art. 281duodecies, IV° comma, c.p.c., sussistendo un giustificato motivo derivante dalle avversarie difese. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, compresa la fase di mediazione obbligatoria.“
Per il resistente
“Voglia la Ecc.ma Suprema Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, in via principale, rigettare il ricorso ex art. 14 D.Lgs n. 150/2011 presentato dall'Avv. Francesco Tentindo e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto all'Avv. Francesco Tentindo dal Sig. a titolo di compensi e rimborsi spese, in CP_1 quanto lo stesso è già stat erato nelle modalità esposte negli scritti difensivi agli atti;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare che il compenso spettante all'Avv. Tentindo è semmai pari alla minore somma di € 9.315,00, per le ragioni di cui agli scritti difensivi agli atti, e che dalla stessa deve essere decurtato l'importo di almeno di € 6.700,00, quale ammontare dei pagamenti già effettuati in favore del ricorrente, nonché le ulteriori somme ritenute eque e di giustizia, alla luce di quanto esposto agli atti. Con vittoria di spese di lite. “ pagina 2 di 6
FATTI DI CAUSA
L'avv. Francesco Tentindo si è rivolto a questa Corte ai sensi dell'art. 28 della L.
13.06.1942 n.794 al fine di ottenere la liquidazione del compenso a proprio dire spettante per aver difeso nel giudizio avviato dinanzi al Tribunale Controparte_1 di Ancona (n. 2645/2017 R.G.) e definito prima con sentenza del medesimo ufficio in data 30.10.2018, poi con sentenza di questa Corte pubblicata in data
03.04.2023.
Costituendosi nel presente procedimento, il resistente ha contestato l'entità del credito vantato dalla controparte ed ha comunque eccepito di aver già pagato quanto dovuto nelle forme meglio descritte nella comparsa.
All'esito dell'assegnazione dei termini previsti dall'art. 275 bis c.p.c., la presente causa è stata trattenuta in decisione in data 29.01.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Il resistente non contesta l'attività professionale svolta in proprio favore dall'avv. Tentindo, ma eccepisce di aver già versato somme a titolo di acconto (parte in contanti, parte attraverso bonifici) e di aver poi estinto il debito prestando la propria opera di autista e tuttofare in favore del professionista, cui avrebbe anche consegnato quadri realizzati dalla propria compagna.
Tale eccezione può essere accolta nei termini che seguono.
Dalla documentazione bancaria prodotta dal resistente risultano infatti due bonifici in favore del professionista, rispettivamente in data 02.11.2021 e in data 04.11.2021, per un importo complessivamente pari ad euro 6.700,00.
pagina 3 di 6 L'avv. Tentindo non contesta di aver ricevuto tali somme, ma replica di averle custodite al solo fine di consentire il successivo pagamento degli oneri dovuti dallo stesso al condominio nei cui confronti aveva CP_1 avviato il contenzioso oggetto del presente procedimento;
ha quindi prodotto documentazione bancaria dalla quale risultano due bonifici del professionista in favore del citato condominio (cfr. allegati 35 e 36 alla memoria del ricorrente in data 25.10.2024).
E' stato tuttavia chiarito che, “a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (…) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso” (leggasi da ultimo Cass. Sez. II, ordinanza n.27247 del 25.09.2023).
Nel caso di specie, il debitore ha documentalmente comprovato due bonifici in favore dell'avv. Tentindo, il primo e più rilevante dei quali reca la causale
“acconto competenze”.
Il creditore, da parte sua, non ha comprovato che tale pagamento dovesse imputarsi ad altri rapporti eventualmente intercorsi tra le parti: la sensibile differenza tra le somme versate dal e gli importi corrisposti quasi CP_1 un anno dopo dal professionista al condominio rende infatti arduo ravvisare un'effettiva correlazione tra tali distinte operazioni.
In parziale accoglimento dell'eccezione sollevata dal resistente, pertanto, le somme versate in data 02.11.2021 e in data 04.11.2021 dovranno essere detratte dal compenso liquidabile in favore del professionista.
Diverse conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda l'eventuale compensazione con le attività che lo stesso resistente o la sua compagna avrebbero prestato in favore del ricorrente, stante la genericità della deduzione.
Non risulta da ultimo provato che la somma pari ad euro 500,00, prelevata in contanti in data 02.11.2021, sia stata effettivamente consegnata al
Tentindo.
pagina 4 di 6 2) Per quanto riguarda la determinazione del compenso, non sussistono ragioni per discostarsi dagli importi già liquidati da questa Corte all'esito del contenzioso oggetto di causa, pari ad euro 1.521,00 per esborsi ed euro
11.000,00 per compenso professionale, riferito ad entrambi i gradi di giudizio e comprensivo anche della mediazione e di ogni altra fase.
Dall'importo liquidato a titolo di compenso, peraltro, dev'essere detratta la citata somma pari ad euro 6.700,00 già versata dal si perviene CP_2 così all'importo residuo pari ad euro 4.300,00, sul quale dovranno essere computati il rimborso forfettario spese generali e gli oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, salve in ogni caso le spese vive secondo l'importo già indicato.
3) Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, sussistono da ultimo i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite per i due terzi;
tenuto conto della principale soccombenza, il resistente dovrà rifondere in favore della controparte la residua frazione delle spese di lite, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione dell'effettivo valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
In parziale accoglimento del ricorso,
AN a versare in favore dell'avv. Francesco Tentindo la Controparte_1 somma pari ad euro 4.300,00 per compenso professionale e ad euro 1.521,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DICHIARA compensate tra le parti le spese del presente procedimento nella misura pari ai due terzi.
pagina 5 di 6 AN a rifondere la residua frazione delle spese, liquidate Controparte_1 nell'intero nell'importo complessivamente pari ad euro 2.400,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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