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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 616/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente
EN TO, EL
INDINNIMEO PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4543/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007832728 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 303/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: (Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 26.09.2025, il ricorrente Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'intimazione di pagamento n° 100 2025 90078327 28 000 notificata in data 06-08-2025 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno, portante iscrizione a ruolo della complessiva somma di euro 124.833,56, fondata, per quanto di competenza della Corte e per quanto oggetto di gravame, sulle cartelle di pagamento n. 10020070057441284001,n.10020230014627331000 e n. 10020240009813752000, deducendo la illegittimità della stessa per contrasto con giudicato esterno con riferimento ad una sottostante cartella di pagamento (I), l'omessa notifica di due cartelle esattoriali sottostanti l'intimazione (II), difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 comma 2° della Legge n° 212/2000 (III), prescrizione delle somme riportate nelle cartelle n. 10020240009813752000 e n. 10020230014627331000 (IV), e concludeva per dichiarare illegittimo e/o nullo per qunto oggetto del gravame, l'atto cautelare.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, concessionario per la riscossione coattiva delle entrate tributarie, si costituiva regolarmente in giudizio e con riferimento alla cartella esattoriale n.10020070057441284001 evidenziava l'intervenuta cessazione della materia del contendere, e per le altre cartelle la regolare notifica dei titoli esecutivi sottesi, la legittimità del proprio operato, la mancata prescrizione e concludeva per il rigetto.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte, all'udienza pubblica del 22 gennaio
2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal ricorrente è fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
I In via preliminare va rilevato che l'impugnata intimazione di pagamento riporta, tra le altre, quale atto presupposto la cartella di pagamento n.10020070057441284001 e, che a seguito di gravame avverso precedente intimazione di pagamento n.10020159024049177000, con sentenza n° 2292/2016, passata in giudicato, sul rilievo dell'omessa prova della notifica delle sottese cartelle di pagamento tra cui la n.10020070057441284001 impugnata indirettamente con l'odierno ricorso, annullava l'intimazione di pagamento del 2015, contenente anche la medesima cartella di pagamento. Tale sentenza risulta passata in giudicato come da allegata attestazione. Nonostante l'annullamneto della precedente intimazione il
Concessionario ha notificato al ricorrente nuova intimazione di pagamento fondata, tra le altre, sulla stessa identica cartella di pagamento per la quale il giudicato ha statuito definitivamente l'omessa notifica, in violazione del precedente giudicato. Tale nuova intimazione per le somme relative alla sottostante cartella di pagamento n.10020070057441284001 è affetta da nullità per violazione del precedente giudicato esterno.
Aggiungasi, in primo luogo, che nonostante la dichiarata cessazione della materia del contendere, parte resistente non ha dato alcuna prova dell'avvenuto sgravio parziale dell'impugnata intimazione di pagamento, come era suo onere e dovere;
in secondo luogo non avendo depositato alcun ulteriore atto intermedio tra l'annullata intimazione di pagamento del 2015 e quella gravata odierna, le somme originarie riportate nella cartella di pagamento n.10020070057441284001 risultano ampiamente prescritte.
II Nel merito dell'eccepita omessa notifica degli altri atti prodromici all'impugnata intimazione di pagamento, ovvero le cartelle di pagamento n. 10020240009813752000 e n. 0020230014627331000, va evidenziato che le contestazioni mosse da parte ricorrente attengono a profili di illegittimità nell'adozione di atti da parte della convenuta Concessionaria della Riscossione, unico soggetto, che ha la possibilità, e l'onere sostanziale e processuale, di contrastare la paventata illegittimità.
Nel caso di specie non risulta provato la corretta notifica delle cartelle di pagamento n. 10020240009813752000 e n. 10020230014627331000, notificate a mezzo pec, non andata a buon fine, e successivo deposito telematico dell'atto sul portale Infocamere, come risulta dalla documentazione versata in atti dalla resistente. Nel caso di specie l'art.
7-quater D.l. 19372016, prevede che qualora l'indirizzo Pec del destinatario risulti saturo, inattivo o invalido, non è sufficiente il solo deposito dell'atto nell'area riservata del sito internet di Infocamere, con la relativa pubblicazione dell'avviso per 15 giorni, ma è necessario dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto attraverso l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
tale ultimo documento indispensabile per la correttezza dell'iter notificatorio, non depositato in atti, determina la nullità insanabile della notifica, in quanto adempimento fondamentale per il rispetto del diritto di difesa del contibuente.
La Corte Costituzionale, sent. n. 109/2007, individua “il presidio dell'essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio dell'onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo: l'onere della prova, perciò, grava sull'Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria. Adempiuti gli oneri formali per la “provocatio ad opponendum” e instauratasi la fase contenziosa” il titolare della pretesa fiscale “è tenuto a passare dalla allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti della parte contribuente, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto secondo lo schema tipico dell'art. 2697 c.c.. Si ritiene, che in assenza di tale attivita' non costituisca obbligo del Giudice procedere alla acquisizione diufficio di atti e documenti utili al fine di decidere e che la decisione possa avvenire allo stato degli atti (cfr. Cass. sent. n. 18976 del
10 settembre 2007, n. 14960 del 22 giugno 2010, Cass., sez. V-trib., sentenza 20 gennaio 2016, n. 955 che in tema di contenzioso tributario enuncia il principio che l'art. 7 del d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546 in tema di possibile acquisizione d'ufficio dei mezzi di prova e' norma eccezionale, la quale preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo). Tale principio costituisce applicazione dell'art. 115 c.p.c secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e il successivo art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, se da un lato considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, dall'altro, impone al Giudice adito di prendere atto della mancanza di argomenti difensivi, o, in altri termini, di constatare l'impossibilita' di confutare l'infondatezza della pretesa attorea in relazione a comportamenti omissivi di parte convenuta.
Nel caso di specie, parte resistente, Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha fornito prova non idonea della regolare notifica delle cartelle di pagamento e/o di altri atti intermedi propedeutici all'intimazione di pagamento;
il ricorso cosi come motivato ed argomentato in ordine alla paventata illegittimità dell'intimazione di pagamento relativamente alle somme originate dalle cartelle di pagamento n. 10020240009813752000
e n. 10020230014627331000 deve essere accolto.
IV Inoltre in merito all'eccepita prescrizione delle somme riportate nelle predette cartelle di pagamento a titolo di diritto annuale Camera di Commercio afferente all'anno 2015 e tassa automobilistica anno 2018, accertata la nullità delle notifiche delle medesime cartelle contenenti le somme richieste, ed in assenza di prova di ulteriori atti interrutivi, le somme ivi riportate risultano irrimediabilmente prescritte, considerando anche la sospensione del decorso dei termini di cui alla normativa emergenziale di cui all'art. 68 del DL
18/2020 ed art 12 del D.Lgs n. 159/2015.
III Va infine osservato che con l'impugnata intimazione di pagamento n. 100 2025 90078327 28 000, veniva richiesto gli importi originati da diverse cartelle di pagamento per imposte dovute dal ricorrente.
Nell'intimazione di pagamento si fa riferimento alle comunicazioni inviate in precedenza riportanti la quantificazione del dovuto. L'impugnata intimazione di pagamento, cosi' come emessa, e' conforme al modello approvato con DM del 28 giugno 1999 e con i successivi provvedimenti del Direttore dell' Agenzia delle Entrate, applicabile anche ai concessionari della riscossione, priva del saggio applicato al calcolo degli interessi, dell'indicazione del dies a quo e/o del dies ad quem, della normativa applicata;
tale normativa nell'individuare gli elementi ritenuti necessari a evidenziare i motivi che hanno determinato l'iscrizione a ruolo e a garantire chiarezza e comprensibilita' e l'informato esercizio del diritto di difesa, non contempla alcuna specificazione riguardo agli interessi, ma solo la specifica indicazione del loro importo. Le somme indicate nell'intimazione corrispondono a quelle riportate nell'originario avviso di accertamento e maggiorate degli interessi dovuti per legge;
il metodo seguito dall'Amministrazione finanziaria per la liquidazione degli accessori risulta agevolmente controllabile dal contribuente, essendo la misura degli interessi applicati predeterminata dalla legge, per cui la liquidazione stessa si risolve in una operazione matematica, di natura tipicamente riscossiva. Inoltre, cartella di pagamento, versata in atti dal resistente, riproduttive degli avvisi, esplicitano le ragioni della debenza dei tributi, ed indicano l'atto presupposto cui la pretesa fiscale si riferisce, in tal modo rendendone conoscibili i presupposti di fatto e di diritto. L'atto emesso, inoltre, informa il contribuente che per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora che le spese di notifica rappresentano il costo del servizio di notifica dell'intimazione di pagamento svolto dall'Agente della riscossione che sono dovuti dal destinatario dell'atto anche i compensi del servizio di riscossione e ancora che gli interessi di mora sono dovuti dal contribuente, in aggiunta alle somme affidate, qualora non effettui il pagamento entro il termine previsto dalla data di notifica e fino al giorno dell'effettivo pagamento, ed, infine che il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo.
Con orientamento condiviso da questa Corte, la Corte di Cassazione, ha sottolineato che le argomentazioni di cui sopra appaiono riconducibili all'indirizzo giurisprudenziale di legittimita' secondo il quale e' legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale (proveniente dal precedente atto impositivo o da dichiarazione dello stesso contribuente) e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione.
Ebbene, secondo tale orientamento giurisprudenziale, in tema di riscossione dei tributi, l'intimazione di pagamento deve ritenersi congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica (Cass., Sez. V, 27 marzo 2019, n. 8508; Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6812;
Cass., Sez. VI, 7 giugno 2017, n. 14236). E invero, secondo tale indirizzo, nel suddetto caso il contribuente si trova gia' nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione puo' considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo all'atto presupposto. Tale principio, mutatis mutandis, e' valido anche per la specie in quanto il richiamo (contenuto nell'intimazione di pagamento) all'atto impositivo svolge la stessa funzione della dichiarazione quanto alla condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste per interessi, per ritardato o omesso pagamento sulle imposte indicate in detto atto impositivo (Cass., Sez. V, 15 aprile
2011, n. 8613). In tali ipotesi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 22281/2022 enunciano il principio di diritto: allorche' segua l'adozione di un atto fiscale cheabbia gia' determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l.
n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, il sollecito costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che puo' anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresi' segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati ne' delle modalita' di calcolo. In applicazione di tale principio di diritto, questa
Corte rileva che, nel caso di specie, l'atto prodromico ha gia' determinato l'importo e la tipologia degli interessi nonche' la relativa decorrenza, sicche' deve escludersi che, in sede di emissione del sollecito successiva ad un atto prodromico, che ha provveduto a determinare gli interessi dovuti, la base normativa ed il computo complessivo, sia necessario che lo stesso rechi altresi' l'indicazione specifica delle modalita' di calcolo degli interessi e dei saggi di interesse applicati. In conclusione il ricorso per quanto oggetto di gravame, ovvero relativamente alle somme riprtate nell'impugnata intimazione originate dalle cartelle di pagamento n. 10020070057441284001,
n.10020230014627331000 e n. 10020240009813752000, deve essere accolto e l'itimazione annullata per tali somme.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di ricorso non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte assorbiti ai fini della decisione.
Spese del giudizio
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnata intimazione di pagamento.; Condanna la resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del ricorrente, liquidate in euro 3.500,00, oltre accessori, se dovuti per legge, da distrarsi in favore del costituito procuratore, dichiaratosi antistatario.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott.ssa Ornella Crespi
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente
EN TO, EL
INDINNIMEO PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4543/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007832728 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 303/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: (Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 26.09.2025, il ricorrente Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'intimazione di pagamento n° 100 2025 90078327 28 000 notificata in data 06-08-2025 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno, portante iscrizione a ruolo della complessiva somma di euro 124.833,56, fondata, per quanto di competenza della Corte e per quanto oggetto di gravame, sulle cartelle di pagamento n. 10020070057441284001,n.10020230014627331000 e n. 10020240009813752000, deducendo la illegittimità della stessa per contrasto con giudicato esterno con riferimento ad una sottostante cartella di pagamento (I), l'omessa notifica di due cartelle esattoriali sottostanti l'intimazione (II), difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 comma 2° della Legge n° 212/2000 (III), prescrizione delle somme riportate nelle cartelle n. 10020240009813752000 e n. 10020230014627331000 (IV), e concludeva per dichiarare illegittimo e/o nullo per qunto oggetto del gravame, l'atto cautelare.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, concessionario per la riscossione coattiva delle entrate tributarie, si costituiva regolarmente in giudizio e con riferimento alla cartella esattoriale n.10020070057441284001 evidenziava l'intervenuta cessazione della materia del contendere, e per le altre cartelle la regolare notifica dei titoli esecutivi sottesi, la legittimità del proprio operato, la mancata prescrizione e concludeva per il rigetto.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte, all'udienza pubblica del 22 gennaio
2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal ricorrente è fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
I In via preliminare va rilevato che l'impugnata intimazione di pagamento riporta, tra le altre, quale atto presupposto la cartella di pagamento n.10020070057441284001 e, che a seguito di gravame avverso precedente intimazione di pagamento n.10020159024049177000, con sentenza n° 2292/2016, passata in giudicato, sul rilievo dell'omessa prova della notifica delle sottese cartelle di pagamento tra cui la n.10020070057441284001 impugnata indirettamente con l'odierno ricorso, annullava l'intimazione di pagamento del 2015, contenente anche la medesima cartella di pagamento. Tale sentenza risulta passata in giudicato come da allegata attestazione. Nonostante l'annullamneto della precedente intimazione il
Concessionario ha notificato al ricorrente nuova intimazione di pagamento fondata, tra le altre, sulla stessa identica cartella di pagamento per la quale il giudicato ha statuito definitivamente l'omessa notifica, in violazione del precedente giudicato. Tale nuova intimazione per le somme relative alla sottostante cartella di pagamento n.10020070057441284001 è affetta da nullità per violazione del precedente giudicato esterno.
Aggiungasi, in primo luogo, che nonostante la dichiarata cessazione della materia del contendere, parte resistente non ha dato alcuna prova dell'avvenuto sgravio parziale dell'impugnata intimazione di pagamento, come era suo onere e dovere;
in secondo luogo non avendo depositato alcun ulteriore atto intermedio tra l'annullata intimazione di pagamento del 2015 e quella gravata odierna, le somme originarie riportate nella cartella di pagamento n.10020070057441284001 risultano ampiamente prescritte.
II Nel merito dell'eccepita omessa notifica degli altri atti prodromici all'impugnata intimazione di pagamento, ovvero le cartelle di pagamento n. 10020240009813752000 e n. 0020230014627331000, va evidenziato che le contestazioni mosse da parte ricorrente attengono a profili di illegittimità nell'adozione di atti da parte della convenuta Concessionaria della Riscossione, unico soggetto, che ha la possibilità, e l'onere sostanziale e processuale, di contrastare la paventata illegittimità.
Nel caso di specie non risulta provato la corretta notifica delle cartelle di pagamento n. 10020240009813752000 e n. 10020230014627331000, notificate a mezzo pec, non andata a buon fine, e successivo deposito telematico dell'atto sul portale Infocamere, come risulta dalla documentazione versata in atti dalla resistente. Nel caso di specie l'art.
7-quater D.l. 19372016, prevede che qualora l'indirizzo Pec del destinatario risulti saturo, inattivo o invalido, non è sufficiente il solo deposito dell'atto nell'area riservata del sito internet di Infocamere, con la relativa pubblicazione dell'avviso per 15 giorni, ma è necessario dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto attraverso l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
tale ultimo documento indispensabile per la correttezza dell'iter notificatorio, non depositato in atti, determina la nullità insanabile della notifica, in quanto adempimento fondamentale per il rispetto del diritto di difesa del contibuente.
La Corte Costituzionale, sent. n. 109/2007, individua “il presidio dell'essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio dell'onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo: l'onere della prova, perciò, grava sull'Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria. Adempiuti gli oneri formali per la “provocatio ad opponendum” e instauratasi la fase contenziosa” il titolare della pretesa fiscale “è tenuto a passare dalla allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti della parte contribuente, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto secondo lo schema tipico dell'art. 2697 c.c.. Si ritiene, che in assenza di tale attivita' non costituisca obbligo del Giudice procedere alla acquisizione diufficio di atti e documenti utili al fine di decidere e che la decisione possa avvenire allo stato degli atti (cfr. Cass. sent. n. 18976 del
10 settembre 2007, n. 14960 del 22 giugno 2010, Cass., sez. V-trib., sentenza 20 gennaio 2016, n. 955 che in tema di contenzioso tributario enuncia il principio che l'art. 7 del d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546 in tema di possibile acquisizione d'ufficio dei mezzi di prova e' norma eccezionale, la quale preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo). Tale principio costituisce applicazione dell'art. 115 c.p.c secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e il successivo art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, se da un lato considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, dall'altro, impone al Giudice adito di prendere atto della mancanza di argomenti difensivi, o, in altri termini, di constatare l'impossibilita' di confutare l'infondatezza della pretesa attorea in relazione a comportamenti omissivi di parte convenuta.
Nel caso di specie, parte resistente, Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha fornito prova non idonea della regolare notifica delle cartelle di pagamento e/o di altri atti intermedi propedeutici all'intimazione di pagamento;
il ricorso cosi come motivato ed argomentato in ordine alla paventata illegittimità dell'intimazione di pagamento relativamente alle somme originate dalle cartelle di pagamento n. 10020240009813752000
e n. 10020230014627331000 deve essere accolto.
IV Inoltre in merito all'eccepita prescrizione delle somme riportate nelle predette cartelle di pagamento a titolo di diritto annuale Camera di Commercio afferente all'anno 2015 e tassa automobilistica anno 2018, accertata la nullità delle notifiche delle medesime cartelle contenenti le somme richieste, ed in assenza di prova di ulteriori atti interrutivi, le somme ivi riportate risultano irrimediabilmente prescritte, considerando anche la sospensione del decorso dei termini di cui alla normativa emergenziale di cui all'art. 68 del DL
18/2020 ed art 12 del D.Lgs n. 159/2015.
III Va infine osservato che con l'impugnata intimazione di pagamento n. 100 2025 90078327 28 000, veniva richiesto gli importi originati da diverse cartelle di pagamento per imposte dovute dal ricorrente.
Nell'intimazione di pagamento si fa riferimento alle comunicazioni inviate in precedenza riportanti la quantificazione del dovuto. L'impugnata intimazione di pagamento, cosi' come emessa, e' conforme al modello approvato con DM del 28 giugno 1999 e con i successivi provvedimenti del Direttore dell' Agenzia delle Entrate, applicabile anche ai concessionari della riscossione, priva del saggio applicato al calcolo degli interessi, dell'indicazione del dies a quo e/o del dies ad quem, della normativa applicata;
tale normativa nell'individuare gli elementi ritenuti necessari a evidenziare i motivi che hanno determinato l'iscrizione a ruolo e a garantire chiarezza e comprensibilita' e l'informato esercizio del diritto di difesa, non contempla alcuna specificazione riguardo agli interessi, ma solo la specifica indicazione del loro importo. Le somme indicate nell'intimazione corrispondono a quelle riportate nell'originario avviso di accertamento e maggiorate degli interessi dovuti per legge;
il metodo seguito dall'Amministrazione finanziaria per la liquidazione degli accessori risulta agevolmente controllabile dal contribuente, essendo la misura degli interessi applicati predeterminata dalla legge, per cui la liquidazione stessa si risolve in una operazione matematica, di natura tipicamente riscossiva. Inoltre, cartella di pagamento, versata in atti dal resistente, riproduttive degli avvisi, esplicitano le ragioni della debenza dei tributi, ed indicano l'atto presupposto cui la pretesa fiscale si riferisce, in tal modo rendendone conoscibili i presupposti di fatto e di diritto. L'atto emesso, inoltre, informa il contribuente che per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora che le spese di notifica rappresentano il costo del servizio di notifica dell'intimazione di pagamento svolto dall'Agente della riscossione che sono dovuti dal destinatario dell'atto anche i compensi del servizio di riscossione e ancora che gli interessi di mora sono dovuti dal contribuente, in aggiunta alle somme affidate, qualora non effettui il pagamento entro il termine previsto dalla data di notifica e fino al giorno dell'effettivo pagamento, ed, infine che il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo.
Con orientamento condiviso da questa Corte, la Corte di Cassazione, ha sottolineato che le argomentazioni di cui sopra appaiono riconducibili all'indirizzo giurisprudenziale di legittimita' secondo il quale e' legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale (proveniente dal precedente atto impositivo o da dichiarazione dello stesso contribuente) e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione.
Ebbene, secondo tale orientamento giurisprudenziale, in tema di riscossione dei tributi, l'intimazione di pagamento deve ritenersi congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica (Cass., Sez. V, 27 marzo 2019, n. 8508; Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6812;
Cass., Sez. VI, 7 giugno 2017, n. 14236). E invero, secondo tale indirizzo, nel suddetto caso il contribuente si trova gia' nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione puo' considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo all'atto presupposto. Tale principio, mutatis mutandis, e' valido anche per la specie in quanto il richiamo (contenuto nell'intimazione di pagamento) all'atto impositivo svolge la stessa funzione della dichiarazione quanto alla condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste per interessi, per ritardato o omesso pagamento sulle imposte indicate in detto atto impositivo (Cass., Sez. V, 15 aprile
2011, n. 8613). In tali ipotesi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 22281/2022 enunciano il principio di diritto: allorche' segua l'adozione di un atto fiscale cheabbia gia' determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l.
n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, il sollecito costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che puo' anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresi' segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati ne' delle modalita' di calcolo. In applicazione di tale principio di diritto, questa
Corte rileva che, nel caso di specie, l'atto prodromico ha gia' determinato l'importo e la tipologia degli interessi nonche' la relativa decorrenza, sicche' deve escludersi che, in sede di emissione del sollecito successiva ad un atto prodromico, che ha provveduto a determinare gli interessi dovuti, la base normativa ed il computo complessivo, sia necessario che lo stesso rechi altresi' l'indicazione specifica delle modalita' di calcolo degli interessi e dei saggi di interesse applicati. In conclusione il ricorso per quanto oggetto di gravame, ovvero relativamente alle somme riprtate nell'impugnata intimazione originate dalle cartelle di pagamento n. 10020070057441284001,
n.10020230014627331000 e n. 10020240009813752000, deve essere accolto e l'itimazione annullata per tali somme.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di ricorso non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte assorbiti ai fini della decisione.
Spese del giudizio
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnata intimazione di pagamento.; Condanna la resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del ricorrente, liquidate in euro 3.500,00, oltre accessori, se dovuti per legge, da distrarsi in favore del costituito procuratore, dichiaratosi antistatario.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott.ssa Ornella Crespi