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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/09/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
III SEZIONE CIVILE
All'udienza del 19 settembre 2025, dinanzi al Collegio così composto:
1) Dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
3) Dr. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
sono comparsi l'avv. Claudia Argento in sostituzione dell'avv. Ardagna per gli appellanti, e l'avv. Rosalba Tirrasi in sostituzione degli avv.ti Fauci e Russo per l'appellata, entrambe concludono e discutono riportandosi agli atti e alle rispettive note conclusive.
La Corte
Dopo breve camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede come di seguito.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d' Appello di Palermo Sezione Terza Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
all'esito della discussione di cui al verbale di udienza odierna del 19/9/2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 819/2022 R.G. vertente
1 tra
(P.IVA TE
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 TE
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ignazio Ardagna C.F._3
Appellanti
e:
(C.F. ), in persona del legale Parte_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonia
Fauci
Appellata e appellante incidentale
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, decidendo definitivamente nel contraddittorio delle parti, così provvede:
rigetta l'appello proposto da TE
,
[...] Parte_2 TE
, con atto di citazione del 28.4.2022, avverso la Parte_3
sentenza n. 107/2022 resa il 7/3/2022 dal Tribunale di Sciacca;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Parte_4
e in parziale riforma di detta sentenza, condanna (oltre
[...] [...]
già oggetto della statuizione appellata, anche) TE
, e in solido, al Parte_2 TE Parte_3
pagamento dell'importo di € 179.463,32, oltre interessi dalla pronuncia di primo grado fino al soddisfo in favore di Controparte_1
2
[...] Condanna TE Parte_2
, e , in solido, alla rifusione
[...] TE Parte_3
delle spese processuali sostenute da , liquidate in € Controparte_1
5.600,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e
I.V.A. come per legge;
pone definitivamente a carico degli appellanti le spese di CTU, liquidate come in atti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello principale.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 19 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
******
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 28.4.2022, TE
, e
[...] Parte_2 TE Parte_3
hanno proposto appello, affidato a diversi ordini di doglianze, avverso la sentenza 107/2022 resa in data 7/3/2022 dal Tribunale di Sciacca, con cui era stata rigettata la domanda di accertamento negativo del credito proposta dagli stessi, rispettivamente nella qualità di correntista e fideiussori, nei confronti di ed accolta, di contro, la domanda riconvenzionale Parte_4
della banca avente ad oggetto la condanna al pagamento del debito. Giova, sul punto, specificare che il giudice di prime cure ha condannato esclusivamente
3 la società correntista, avendo dichiarato la nullità dell'art. 6 della fideiussione sottoscritta, contenente deroga al limite di cui all'art. 1957 c.c., e per l'effetto decaduta la dall'azione di garanzia. CP_2
Col gravame, la società e i fideiussori hanno contestato il percorso motivazionale seguito dal giudice di prime cure, chiedendo un nuovo vaglio sulle censure formulate nel corso del primo grado di giudizio, previo esperimento di consulenza tecnico contabile.
Costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'appello in Parte_4
quanto infondato in fatto e in diritto, spiegando altresì appello incidentale limitatamente ai rapporti di fideiussione.
Ebbene, così compendiate le diverse allegazioni, la sentenza impugnata deve essere riformata solo con riguardo al gravame incidentale, per le ragioni di seguito esposte.
*****
Preliminarmente, con riguardo all'eccezione di inammissibilità ex art. 342
c.p.c., la stessa non può accogliersi, giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale
avrebbe dovuto procedere al ricalcolo del saldo) quanto quello volitivo
(ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Accedendo al merito, col primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto gravante sugli stessi l'onere probatorio. Sostengono che, nonostante fosse stata incoata azione di
4 accertamento negativo, era onere del creditore ossia la banca dar prova che l'eventuale scoperto sui conti correnti non era frutto di illegittime applicazioni e pattuizioni. Deducono, peraltro, che, facendosi parte diligente, avevano provveduto a depositare tutta la documentazione - tanto i contratti quanto gli estratti conto - necessaria ai fini dell'espletamento della CTU, di cui lamentano la mancata ammissione. Quanto, poi, alle irregolarità previste nei contratti, argomentano che le principali condizioni economiche non siano stato specificamente pattuite, in particolare il tasso di interesse e la cms, e che,
in ogni caso, la abbia applicato interessi usurari;
infine, ripropongono CP_2
le censure prospettate relativamente ai contratti di mutuo.
Ebbene, in punto di diritto, giova rammentare che “qualora l'attore proponga
domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo
non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga
domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte,
ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese”
(ex multis Cass. n. 26916/2023). Nel caso di specie, quindi, l'onere della prova gravava su entrambe le parti, avendo la spiegato domanda CP_2
riconvenzionale nel primo grado di giudizio, con riguardo ai contratti di finanziamento.
Ciò posto, per i conti correnti, dagli atti di causa emerge che la società
correntista aveva provveduto a depositare tutta la documentazione, sia i contratti sia gli estratti conto relativi ai rapporti in contestazione. Dunque,
ammessa CTU in questo grado di giudizio, la documentazione avrebbe potuto essere oggetto di disamina da parte dell'esperto e del Collegio. Tuttavia, la documentazione evocata non risulta depositata nel presente giudizio di
5 appello, né contenuta tra i documenti del fascicolo di primo grado. Invero, gli appellanti, quale parte processuale interessata alla pronuncia, avrebbe dovuto rendersi parte diligente per l'acquisizione dei contratti anche in questo grado del giudizio, tenuto conto del fatto che il CTU già dalla prima stesura della consulenza aveva dato atto della mancanza della documentazione. Invece, gli stessi, con le osservazioni, si sono limitati a chiedere di effettuare il ricalcolo prevedendo la depurazione delle commissioni e spese, nonché il ricalcolo degli interessi passivi al tasso legale: senza dedurre alcunché con riguardo alla segnalata (dal CTU) mancanza di quei contratti indicati nell'indice della produzione allegata alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di prime cure,
ma in effetti non prodotti.
La medesima richiesta è stata, altresì, formulata all'udienza del 5 ottobre
2023, nulla aggiungendo gli appellanti circa la possibilità di attivarsi o di essersi attivati per la produzione della documentazione. Pertanto, considerato che era loro esclusivo interesse, riversare il fascicolo di parte contenente i documenti utili al consulente, la doglianza deve essere disattesa.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti, in primo luogo, lamentano l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla Banca, stante la mancata prova della sussistenza e correttezza del credito.
In ordine alla prova del credito, diversamente da quanto addotto col motivo in esame, la banca ha dato piena prova della pretesa, versando in atti i contratti di mutuo coi relativi piani di ammortamento, prospetti riepilogativi del quantum ancora dovuto, oltre ai tre contratti di garanzia del 2016, correlati al finanziamento di guisa che irrilevante risulta la deduzione circa il mancato deposito di certificazione ex art. 50 TUB, idonea solo ad attestare l'entità del
6 decreto al fine di ottenere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Quanto alle contestazioni relative al piano di ammortamento, alla francese, e al relativo anatocismo che ne derivebbe, anch'esso oggetto del motivo gravame, va evidenziato che, sul punto, la giurisprudenza di legittimità, da ultimo, chiarisce che il piano di ammortamento alla francese “è caratterizzato
dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un
piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di
una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il
mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte
dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul
capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla
differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della
quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di
ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota
interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il
rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce
l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul
quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la
progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli
interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così
via”. Ciò premesso, la Suprema Corte, richiamate le indicazioni della Banca
d'Italia, statuisce che “al riguardo sono pertinenti le considerazioni di questa
Corte secondo cui "non può ritenersi sufficientemente specifica la censura
sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa
7 realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. "alla
francese", di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia
accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare
l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato. Le
argomentazioni del motivo, inoltre, in nessun modo si confrontano con
l'ulteriore affermazione della corte distrettuale secondo cui "Va aggiunto,
come evidenziato nella sentenza impugnata, che gli interessi dovuti sull'intero
finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale
residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di
interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283
c.c." (Cass. n. 13144/2023).” In conclusione, deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo e le censure sul punto vanno quindi disattese.
Deve, ora, procedersi alla disamina dell'appello incidentale, con cui la CP_2
censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha dichiarato la nullità della clausola di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione e, per l'effetto, dichiarato la stessa decaduta dal diritto di richiedere la garanzia, lamentando che in prime cure solamente in comparsa conclusionale i fideiussori avevano dedotto la predetta nullità e che, in ogni caso, non hanno fornito il riscontro documentale necessario a vagliare la deduzione, stante la mancanza di documentazione a corredo.
Le censure sono fondate. Invero, lo 'schema ABI' oggetto di accertamento da parte dell'autorità amministrativa ed evocato dagli odierni appellanti risale al
8 2003, come da costoro addotto;
il provvedimento sanzionatorio adottato da
Banca d'Italia è del 2005, mentre le fideiussioni oggetto di causa prestate risalgono al 2016. Era allora onere dei fideiussori (e ciò considerando anche l'evoluzione interpretativa del Supremo Collegio sul tema) innanzitutto depositare, e tempestivamente, il provvedimento della Banca d'Italia, onde consentire disamina del contenuto dello stesso e la sua eventuale refluenza sul caso di specie. Nello specifico, la Suprema Corte ha evidenziato che “il
provvedimento in questione, non è un atto normativo e neppure un atto
integrativo di atto normativo, ma un provvedimento regolatorio per il quale -
al pari dello "schema ABI" che lo integra e che non è stato neppure prodotto -
certo non vale il principio iura novit curia;
né, come è stato di recente
affermato (v. Cass. n. 30383/2024), può essere invocata "la possibilità per il
giudice di far riferimento in tal caso al 'fatto notorio', non avendo alcun
fondamento ricondurre alla nozione giuridica di 'notorio', ossia al numero
dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i
provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla Banca d'Italia alle banche, ed
essendo viceversa principio consolidato che il ricorso alle nozioni di comune
esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo
ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non
fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va
inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della
collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed
incontestabile.” (cfr. Cassazione civile sez. I 25/1/2025 n. 1851).
Ciò posto, va rilevato che i fideiussori, eccependo tale nullità in comparsa conclusionale in primo rado, non hanno provveduto a depositare
9 documentazione a supporto. Invero, avrebbero dovuto allegare e dimostrare che la Banca abbia effettivamente aderito ad un'intesa anticoncorrenziale “a monte”, volta ad imporre l'utilizzo uniforme del modello ABI censurato:
difatti, in ogni caso, il provvedimento della Banca d'Italia del 2005 - peraltro non prodotto dai fideiussori - non può, da solo, costituire prova della condotta anticoncorrenziale della nel caso concreto, ma si limita ad accertare CP_2
l'illiceità astratta di uno schema contrattuale se applicato in modo uniforme da più istituti.
È, dunque, richiesta un'allegazione specifica su data e modalità di predisposizione del modulo fideiussorio impiegato, prassi uniformi seguite dall'istituto di credito, esistenza e contenuto di eventuali accordi di cartello e non una censura che si esaurisca nella semplice riproduzione di clausole simili a quelle del modello ABI. Nel caso di specie, i garanti non hanno fornito alcun elemento da cui desumere la partecipazione dell'istituto bancario ad una condotta illecita sotto il profilo concorrenziale. Né hanno dimostrato che la fideiussione impiegata fosse una diretta applicazione del modello ABI,
oggetto di censura. Per tali ragioni, l'appello incidentale va accolto e da ciò
consegue, in riforma della sentenza impugnata, accertata la validità della clausola relativa di cui all'art. 6 inserita nei diversi contratti di fideiussione
(del 2013, del 2016 e del 2017, quindi tutti successivi alle vicende oggetto di statuizione di Banca d'Italia, per quanto emerge dalla sola prospettazione degli attori oggi appellanti), deve seguire la condanna, oltre che di
[...]
già oggetto della statuizione appellata, TE
anche, , e al Parte_2 TE Parte_3
pagamento dell'importo di € 179.463,32, oltre interessi dalla pronuncia di
10 primo grado fino al soddisfo in favore di Controparte_1
Le spese del presente grado di giudizio (ivi comprese quelle di CTU, liquidate come da decreto in atti) seguono la soccombenza;
la liquidazione come indicato in dispositivo.
*****
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 19 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
11
III SEZIONE CIVILE
All'udienza del 19 settembre 2025, dinanzi al Collegio così composto:
1) Dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
3) Dr. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
sono comparsi l'avv. Claudia Argento in sostituzione dell'avv. Ardagna per gli appellanti, e l'avv. Rosalba Tirrasi in sostituzione degli avv.ti Fauci e Russo per l'appellata, entrambe concludono e discutono riportandosi agli atti e alle rispettive note conclusive.
La Corte
Dopo breve camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede come di seguito.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d' Appello di Palermo Sezione Terza Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
all'esito della discussione di cui al verbale di udienza odierna del 19/9/2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 819/2022 R.G. vertente
1 tra
(P.IVA TE
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 TE
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ignazio Ardagna C.F._3
Appellanti
e:
(C.F. ), in persona del legale Parte_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonia
Fauci
Appellata e appellante incidentale
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, decidendo definitivamente nel contraddittorio delle parti, così provvede:
rigetta l'appello proposto da TE
,
[...] Parte_2 TE
, con atto di citazione del 28.4.2022, avverso la Parte_3
sentenza n. 107/2022 resa il 7/3/2022 dal Tribunale di Sciacca;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Parte_4
e in parziale riforma di detta sentenza, condanna (oltre
[...] [...]
già oggetto della statuizione appellata, anche) TE
, e in solido, al Parte_2 TE Parte_3
pagamento dell'importo di € 179.463,32, oltre interessi dalla pronuncia di primo grado fino al soddisfo in favore di Controparte_1
2
[...] Condanna TE Parte_2
, e , in solido, alla rifusione
[...] TE Parte_3
delle spese processuali sostenute da , liquidate in € Controparte_1
5.600,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e
I.V.A. come per legge;
pone definitivamente a carico degli appellanti le spese di CTU, liquidate come in atti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello principale.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 19 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
******
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 28.4.2022, TE
, e
[...] Parte_2 TE Parte_3
hanno proposto appello, affidato a diversi ordini di doglianze, avverso la sentenza 107/2022 resa in data 7/3/2022 dal Tribunale di Sciacca, con cui era stata rigettata la domanda di accertamento negativo del credito proposta dagli stessi, rispettivamente nella qualità di correntista e fideiussori, nei confronti di ed accolta, di contro, la domanda riconvenzionale Parte_4
della banca avente ad oggetto la condanna al pagamento del debito. Giova, sul punto, specificare che il giudice di prime cure ha condannato esclusivamente
3 la società correntista, avendo dichiarato la nullità dell'art. 6 della fideiussione sottoscritta, contenente deroga al limite di cui all'art. 1957 c.c., e per l'effetto decaduta la dall'azione di garanzia. CP_2
Col gravame, la società e i fideiussori hanno contestato il percorso motivazionale seguito dal giudice di prime cure, chiedendo un nuovo vaglio sulle censure formulate nel corso del primo grado di giudizio, previo esperimento di consulenza tecnico contabile.
Costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'appello in Parte_4
quanto infondato in fatto e in diritto, spiegando altresì appello incidentale limitatamente ai rapporti di fideiussione.
Ebbene, così compendiate le diverse allegazioni, la sentenza impugnata deve essere riformata solo con riguardo al gravame incidentale, per le ragioni di seguito esposte.
*****
Preliminarmente, con riguardo all'eccezione di inammissibilità ex art. 342
c.p.c., la stessa non può accogliersi, giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale
avrebbe dovuto procedere al ricalcolo del saldo) quanto quello volitivo
(ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Accedendo al merito, col primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto gravante sugli stessi l'onere probatorio. Sostengono che, nonostante fosse stata incoata azione di
4 accertamento negativo, era onere del creditore ossia la banca dar prova che l'eventuale scoperto sui conti correnti non era frutto di illegittime applicazioni e pattuizioni. Deducono, peraltro, che, facendosi parte diligente, avevano provveduto a depositare tutta la documentazione - tanto i contratti quanto gli estratti conto - necessaria ai fini dell'espletamento della CTU, di cui lamentano la mancata ammissione. Quanto, poi, alle irregolarità previste nei contratti, argomentano che le principali condizioni economiche non siano stato specificamente pattuite, in particolare il tasso di interesse e la cms, e che,
in ogni caso, la abbia applicato interessi usurari;
infine, ripropongono CP_2
le censure prospettate relativamente ai contratti di mutuo.
Ebbene, in punto di diritto, giova rammentare che “qualora l'attore proponga
domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo
non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga
domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte,
ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese”
(ex multis Cass. n. 26916/2023). Nel caso di specie, quindi, l'onere della prova gravava su entrambe le parti, avendo la spiegato domanda CP_2
riconvenzionale nel primo grado di giudizio, con riguardo ai contratti di finanziamento.
Ciò posto, per i conti correnti, dagli atti di causa emerge che la società
correntista aveva provveduto a depositare tutta la documentazione, sia i contratti sia gli estratti conto relativi ai rapporti in contestazione. Dunque,
ammessa CTU in questo grado di giudizio, la documentazione avrebbe potuto essere oggetto di disamina da parte dell'esperto e del Collegio. Tuttavia, la documentazione evocata non risulta depositata nel presente giudizio di
5 appello, né contenuta tra i documenti del fascicolo di primo grado. Invero, gli appellanti, quale parte processuale interessata alla pronuncia, avrebbe dovuto rendersi parte diligente per l'acquisizione dei contratti anche in questo grado del giudizio, tenuto conto del fatto che il CTU già dalla prima stesura della consulenza aveva dato atto della mancanza della documentazione. Invece, gli stessi, con le osservazioni, si sono limitati a chiedere di effettuare il ricalcolo prevedendo la depurazione delle commissioni e spese, nonché il ricalcolo degli interessi passivi al tasso legale: senza dedurre alcunché con riguardo alla segnalata (dal CTU) mancanza di quei contratti indicati nell'indice della produzione allegata alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di prime cure,
ma in effetti non prodotti.
La medesima richiesta è stata, altresì, formulata all'udienza del 5 ottobre
2023, nulla aggiungendo gli appellanti circa la possibilità di attivarsi o di essersi attivati per la produzione della documentazione. Pertanto, considerato che era loro esclusivo interesse, riversare il fascicolo di parte contenente i documenti utili al consulente, la doglianza deve essere disattesa.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti, in primo luogo, lamentano l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla Banca, stante la mancata prova della sussistenza e correttezza del credito.
In ordine alla prova del credito, diversamente da quanto addotto col motivo in esame, la banca ha dato piena prova della pretesa, versando in atti i contratti di mutuo coi relativi piani di ammortamento, prospetti riepilogativi del quantum ancora dovuto, oltre ai tre contratti di garanzia del 2016, correlati al finanziamento di guisa che irrilevante risulta la deduzione circa il mancato deposito di certificazione ex art. 50 TUB, idonea solo ad attestare l'entità del
6 decreto al fine di ottenere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Quanto alle contestazioni relative al piano di ammortamento, alla francese, e al relativo anatocismo che ne derivebbe, anch'esso oggetto del motivo gravame, va evidenziato che, sul punto, la giurisprudenza di legittimità, da ultimo, chiarisce che il piano di ammortamento alla francese “è caratterizzato
dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un
piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di
una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il
mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte
dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul
capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla
differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della
quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di
ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota
interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il
rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce
l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul
quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la
progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli
interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così
via”. Ciò premesso, la Suprema Corte, richiamate le indicazioni della Banca
d'Italia, statuisce che “al riguardo sono pertinenti le considerazioni di questa
Corte secondo cui "non può ritenersi sufficientemente specifica la censura
sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa
7 realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. "alla
francese", di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia
accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare
l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato. Le
argomentazioni del motivo, inoltre, in nessun modo si confrontano con
l'ulteriore affermazione della corte distrettuale secondo cui "Va aggiunto,
come evidenziato nella sentenza impugnata, che gli interessi dovuti sull'intero
finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale
residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di
interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283
c.c." (Cass. n. 13144/2023).” In conclusione, deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo e le censure sul punto vanno quindi disattese.
Deve, ora, procedersi alla disamina dell'appello incidentale, con cui la CP_2
censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha dichiarato la nullità della clausola di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione e, per l'effetto, dichiarato la stessa decaduta dal diritto di richiedere la garanzia, lamentando che in prime cure solamente in comparsa conclusionale i fideiussori avevano dedotto la predetta nullità e che, in ogni caso, non hanno fornito il riscontro documentale necessario a vagliare la deduzione, stante la mancanza di documentazione a corredo.
Le censure sono fondate. Invero, lo 'schema ABI' oggetto di accertamento da parte dell'autorità amministrativa ed evocato dagli odierni appellanti risale al
8 2003, come da costoro addotto;
il provvedimento sanzionatorio adottato da
Banca d'Italia è del 2005, mentre le fideiussioni oggetto di causa prestate risalgono al 2016. Era allora onere dei fideiussori (e ciò considerando anche l'evoluzione interpretativa del Supremo Collegio sul tema) innanzitutto depositare, e tempestivamente, il provvedimento della Banca d'Italia, onde consentire disamina del contenuto dello stesso e la sua eventuale refluenza sul caso di specie. Nello specifico, la Suprema Corte ha evidenziato che “il
provvedimento in questione, non è un atto normativo e neppure un atto
integrativo di atto normativo, ma un provvedimento regolatorio per il quale -
al pari dello "schema ABI" che lo integra e che non è stato neppure prodotto -
certo non vale il principio iura novit curia;
né, come è stato di recente
affermato (v. Cass. n. 30383/2024), può essere invocata "la possibilità per il
giudice di far riferimento in tal caso al 'fatto notorio', non avendo alcun
fondamento ricondurre alla nozione giuridica di 'notorio', ossia al numero
dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i
provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla Banca d'Italia alle banche, ed
essendo viceversa principio consolidato che il ricorso alle nozioni di comune
esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo
ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non
fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va
inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della
collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed
incontestabile.” (cfr. Cassazione civile sez. I 25/1/2025 n. 1851).
Ciò posto, va rilevato che i fideiussori, eccependo tale nullità in comparsa conclusionale in primo rado, non hanno provveduto a depositare
9 documentazione a supporto. Invero, avrebbero dovuto allegare e dimostrare che la Banca abbia effettivamente aderito ad un'intesa anticoncorrenziale “a monte”, volta ad imporre l'utilizzo uniforme del modello ABI censurato:
difatti, in ogni caso, il provvedimento della Banca d'Italia del 2005 - peraltro non prodotto dai fideiussori - non può, da solo, costituire prova della condotta anticoncorrenziale della nel caso concreto, ma si limita ad accertare CP_2
l'illiceità astratta di uno schema contrattuale se applicato in modo uniforme da più istituti.
È, dunque, richiesta un'allegazione specifica su data e modalità di predisposizione del modulo fideiussorio impiegato, prassi uniformi seguite dall'istituto di credito, esistenza e contenuto di eventuali accordi di cartello e non una censura che si esaurisca nella semplice riproduzione di clausole simili a quelle del modello ABI. Nel caso di specie, i garanti non hanno fornito alcun elemento da cui desumere la partecipazione dell'istituto bancario ad una condotta illecita sotto il profilo concorrenziale. Né hanno dimostrato che la fideiussione impiegata fosse una diretta applicazione del modello ABI,
oggetto di censura. Per tali ragioni, l'appello incidentale va accolto e da ciò
consegue, in riforma della sentenza impugnata, accertata la validità della clausola relativa di cui all'art. 6 inserita nei diversi contratti di fideiussione
(del 2013, del 2016 e del 2017, quindi tutti successivi alle vicende oggetto di statuizione di Banca d'Italia, per quanto emerge dalla sola prospettazione degli attori oggi appellanti), deve seguire la condanna, oltre che di
[...]
già oggetto della statuizione appellata, TE
anche, , e al Parte_2 TE Parte_3
pagamento dell'importo di € 179.463,32, oltre interessi dalla pronuncia di
10 primo grado fino al soddisfo in favore di Controparte_1
Le spese del presente grado di giudizio (ivi comprese quelle di CTU, liquidate come da decreto in atti) seguono la soccombenza;
la liquidazione come indicato in dispositivo.
*****
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 19 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
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