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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 31/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 5486/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 17/09/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(FILIPPINE) il 17/10/1989, e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
21/05/1987; entrambi con il con il proc. dom. avv. TURCONI ANDREA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 03/07/2021 a Seriate, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione non è nata prole.
1 All'udienza di comparizione personale fissata per il giorno 29/01/2025, in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare e l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso così come parzialmente modificate nelle note depositate in data 25/01/2025 (v. note depositate il 25/01/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate nelle note, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio. Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
1. omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi
[...]
e , alle condizioni enunciate nelle Pt_2 Parte_1
note, che si trascrivono di seguito:
2. il sig. rimarrà unico proprietario esclusivo della casa in cui Parte_2
hanno convissuto coniugi, sita in Seriate (BG), Via Deco' e Canetta n. 47 ed unicamente in capo a quest'ultimo competerà il versamento delle residue quote di mutuo, fino all'estinzione;
3. la signora ON potrà rimanere a vivere all'interno della casa familiare sita in
Seriate (BG), via Deco' e Canetta n. 47, di proprietà esclusiva del sig. Pt_2
Part fino alla fine del mese di febbraio 2025; entro tal data la signora si impegna
a reperire altra abitazione ove trasferire la propria residenza;
per tutto il tempo in
2 Part cui la signora rimarrà all'interno della casa familiare il signor si Pt_2
impegna a provvedere al pagamento delle utenze nella misura del 100% ed al pagamento delle spese condominiali;
4. il signor entro la fine del mese di febbraio 2025 verserà alla Parte_2 signora la somma di € 6.500,00 a mezzo bonifico bancario, Parte_1
a titolo di rimborso delle spese da quest'ultima sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui in narrativa;
5. diversamente da quanto scritto in sede di ricorso datato 10 settembre 2024, le parti hanno deciso di intestarsi la proprietà di un gatto a testa;
ed in particolare, il sig. si intesta e la sig.ra Pt_2 Pt_3 Pt_4
6. la signora ON avrà la custodia dei due animali presso la propria abitazione ed il signor manterrà il diritto di fare visita ai due gatti una volta a Pt_2
settimana presso l'abitazione della signora ON;
le spese veterinarie dei due gatti verranno equamente suddivise nella misura del 50% cadauno tra i coniugi;
Part qualora la signora si dovesse trasferire all'estero o al di fuori della provincia di Bergamo la custodia dei gatti verrà affidata al sig. ; Pt_2
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Seriate (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2021, atto n. 28, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 17/09/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(FILIPPINE) il 17/10/1989, e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
21/05/1987; entrambi con il con il proc. dom. avv. TURCONI ANDREA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 03/07/2021 a Seriate, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione non è nata prole.
1 All'udienza di comparizione personale fissata per il giorno 29/01/2025, in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare e l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso così come parzialmente modificate nelle note depositate in data 25/01/2025 (v. note depositate il 25/01/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate nelle note, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio. Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
1. omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi
[...]
e , alle condizioni enunciate nelle Pt_2 Parte_1
note, che si trascrivono di seguito:
2. il sig. rimarrà unico proprietario esclusivo della casa in cui Parte_2
hanno convissuto coniugi, sita in Seriate (BG), Via Deco' e Canetta n. 47 ed unicamente in capo a quest'ultimo competerà il versamento delle residue quote di mutuo, fino all'estinzione;
3. la signora ON potrà rimanere a vivere all'interno della casa familiare sita in
Seriate (BG), via Deco' e Canetta n. 47, di proprietà esclusiva del sig. Pt_2
Part fino alla fine del mese di febbraio 2025; entro tal data la signora si impegna
a reperire altra abitazione ove trasferire la propria residenza;
per tutto il tempo in
2 Part cui la signora rimarrà all'interno della casa familiare il signor si Pt_2
impegna a provvedere al pagamento delle utenze nella misura del 100% ed al pagamento delle spese condominiali;
4. il signor entro la fine del mese di febbraio 2025 verserà alla Parte_2 signora la somma di € 6.500,00 a mezzo bonifico bancario, Parte_1
a titolo di rimborso delle spese da quest'ultima sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui in narrativa;
5. diversamente da quanto scritto in sede di ricorso datato 10 settembre 2024, le parti hanno deciso di intestarsi la proprietà di un gatto a testa;
ed in particolare, il sig. si intesta e la sig.ra Pt_2 Pt_3 Pt_4
6. la signora ON avrà la custodia dei due animali presso la propria abitazione ed il signor manterrà il diritto di fare visita ai due gatti una volta a Pt_2
settimana presso l'abitazione della signora ON;
le spese veterinarie dei due gatti verranno equamente suddivise nella misura del 50% cadauno tra i coniugi;
Part qualora la signora si dovesse trasferire all'estero o al di fuori della provincia di Bergamo la custodia dei gatti verrà affidata al sig. ; Pt_2
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Seriate (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2021, atto n. 28, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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