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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/11/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
905/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO I Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valeria Protano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 905/2023 del R.G.A.C.C, in decisione con provvedimento del 01.8.2025 e vertente TRA
, c.f. e p.iva c.f. , Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Taurasi (AV), alla Contrada Lenze s.n.c., in persona del suo Amministratore Unico e Legale Rapp.te, Dott. , rappresentata e difesa, Parte_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Roberto Pellegrino e Stefano Pellegrino, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. Flavio De Nicolais, in Via Delle Puglie n. 92 - 82100, Benevento (BN), giusta mandato in calce al presente atto;
CONTRO
, P.Iva – C.F. , in proprio e Controparte_1 P.IVA_2 C.F._1 nella qualità di titolare della omonima Impresa Individuale, rappresentata e difesa dall'Avv. Armando Boniello ed elettivamente domiciliata con lo stesso in Benevento, alla Via Colonnette n. 1;
OGGETTO: opposizione a precetto;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del 30.5.2025. FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., primo comma, Parte_1
, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha adito il Tribunale di Benevento, al
[...] fine di opporsi all'atto di precetto spiccato nei suoi confronti ad istanza di Controparte_1 per la complessiva somma di € 40.596,25, chiedendo rassegnarsi le seguenti conclusioni: “A) nel merito, in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo, ai sensi degli artt. 615, co. 1 e 624 c.p.c., posto che, nel caso in esame ricorrono sia il periculum in mora che il fumus boni iuris, in particolare attesa la evidente fondatezza dei
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motivi di interposta opposizione e nella considerazione che nella comparazione degli interessi del creditore e quelli del debitore, debba conferirsi prevalenza a quelli della
[...]
; B) nel merito, in via principale accogliersi la presente opposizione e, per l'effetto, Pt_1 dichiarare che l'opponente nulla deve alla “ ” in forza del titolo azionato, Controparte_1 in quanto il credito è destituito di fondamento in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare nullo e, comunque, inefficace il precetto notificato in data 25/01/2023; C) nel merito, gradatamente, accertare e dichiarare che il precetto notificato il 25/01/2023 è nullo e comunque inefficace in parte qua, poichè le somme indicate a titolo di interessi moratori sono errate e non dovute alla luce dei plurimi motivi di opposizione di cui al presente atto;
D) in ogni caso, condannare, l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari oltre il rimborso spese generali, IVA e CPA del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti Avvocati anticipatario”. In particolare, parte opponente ha rappresentato che:
- l'impugnato atto di precetto è fondato sul D.I. n. 536/22, reso il 25/5/2022 dal Tribunale di Benevento su fatture impagate per la complessiva somma di € 26.921,30, per la causale di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 sino al soddisfo, il tutto oltre le spese della procedura;
- gli interessi moratori ex D.lgs n. 231/2002 sono stati calcolati nel precetto erroneamente dalla scadenza delle singole fatture, senza che nel provvedimento monitorio vi sia alcuna specificazione al riguardo, ragion per cui il creditore avrebbe dovuto conteggiare gli interessi dalla data di emanazione del decreto ingiuntivo al limite dal deposito della domanda;
- in ogni caso, gli importi indicati nel precetto sono errati nel calcolo;
- gli interessi moratori sono stati illegittimamente calcolati sulle somme di cui alle fatture, senza tener conto dei versamenti parziali effettuati dalla società in favore della creditrice. Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12/9/2023, in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta Controparte_1 individuale, la quale, precisando di essere creditrice nei confronti della per Parte_1 fatture impagate e che il credito è quello cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 536/2022, divenuto definitivo per mancata opposizione, ha contestato punto per punto e per quanto di ragione le censure di parte opponente relativamente alle modalità di calcolo degli interessi moratori, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. In via preliminare: - Rigettare la richiesta avversaria di sospensiva, in quanto inammissibile, improcedibile, oltre che infondata, e soprattutto, non provata. - Accertare e dichiarare l'inammissibilità della opposizione ex adverso proposta;
2. In via principale: - Rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, e non provata, per tutte le motivazioni esposte;
- Per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia dell'atto di precetto notificato e condannare l'
[...]
, in persona del l.r.p.t., al pagamento di tutte le somme Parte_1 precettate con l'atto di precetto notificato il 25.01.2023, oltre ulteriori interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dal 15.01.2023 al soddisfo, ulteriori compensi per la fase esecutiva, per attività e funzioni successive e di registrazione del decreto ingiuntivo;
- Accertare e dichiarare la responsabilità dell'opponente, in Parte_1
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persona del Legale Rapp.te p.t., ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannarla al pagamento del risarcimento del danno e\o di una somma equitativamente determinata ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., oltre che al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
3. In via subordinata: - In caso di accoglimento della sospensiva, limitare l'efficacia la stessa solo in riferimento alle somme contestate (interessi moratori);
4. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e rilevata la natura documentale del giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 07.06.2024, trattenuta in decisione. Rimessa dal Tribunale sul ruolo con provvedimento del 24.10.2024, in data 06.11.2024, la causa è stata assegnata alla scrivente, che ha fissato nuova udienza di precisazione delle conclusioni in forma cartolare per il giorno 30.5.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e merita di essere rigettata. Si osserva che nella fattispecie si controverte in merito alle modalità di calcolo dell'importo dovuto dalla società opponente in favore dell'odierna opposta, in forza del decreto ingiuntivo n. 536/2022 di questo Tribunale, dichiarato esecutivo con provvedimento del 24/10/2022 per mancata opposizione, sicché tanto l'an che il quantum della pretesa creditoria sono cristallizzati e non più contestabili. E noto, infatti, che il giudicato materiale copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. Costituisce ius receptum della Cassazione quello per cui “il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, divenuto definitivo per mancata opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (ex multis, Cassazione civile ordinanza 8937 2024). Ciò nondimeno, in questa sede è senz'altro ammissibile il sindacato, alla luce delle contestazioni mosse dalla opponente, in ordine alle modalità di calcolo degli interessi di mora testualmente riconosciuti con il summenzionato provvedimento monitorio “ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e sino al soddisfo” in favore della ditta individuale Controparte_1
La normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2002 relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali contiene una disciplina speciale “…volta a contrastare proprio l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali” e che trova applicazione per ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, tali dovendosi intendere …i contratti, comunque, denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di 3 905/2023 R.G.A.C.
merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (Cass. II, 27 febbraio 2019, 5734). Detto Decreto all'art. 4 prevede che “1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. Tanto premesso, si ritiene che il semplice richiamo nel dispositivo del decreto ingiuntivo agli interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002, senza alcun riferimento ad uno specifico dies a quo di decorrenza del termine, rende legittimo e corretto il calcolo a far data dalle scadenze delle singole fatture, come, in effetti, l'opposta ha dimostrato di aver eseguito. Come anzidetto, l'art. 4 del menzionato Decreto, la cui disciplina è essenzialmente dispositiva e derogabile dalle parti, al primo comma stabilisce che gli interessi di mora decorrono automaticamente, senza la necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per l'adempimento previsto dalle parti;
al comma 2, invece, si legge che “salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura
o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”. Nel caso di specie, trattasi di vendita di uva e, quindi, di prodotti agricoli facilmente deperibili, ragion per cui la normativa di cui al D.lgs. n. 231/2002 deve essere integrata con quanto previsto con il decreto legislativo n. 198/2021, recante disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, che all'art. 4, comma 2 stabilisce:
“Fermo restando il diritto del fornitore di avvalersi dei rimedi previsti in caso di ritardo nei pagamenti ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dovuti al creditore gli interessi legali di mora che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed è inderogabile”. Ebbene, nel pieno rispetto della normativa appena richiamata, in combinato disposto con il D.lgs. 231/2002 e con quanto previsto nel decreto ingiuntivo posto a base della preannunciata azione esecutiva, la ha dimostrato di aver calcolato gli interessi di mora a Controparte_1 partire dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento indicato nelle singole fatture, allegando, tra l'altro, copia delle fatture e dei relativi documenti di trasporto. 4 905/2023 R.G.A.C.
Ed infatti, la fattura n. 8 del 5/11/2019, emessa su documento di trasporto del 29/10/2019, prevedeva una scadenza del 31/12/2019; la fattura nr. 10 del 5/11/2019, emessa su ddt del 23/10/2019, aveva scadenza 31/12/2019, la fattura n. 11 del 14/11/2019, emessa su ddt del 12/11/2019, aveva scadenza 31/12/2019, la fattura n. 13 del 25/11/2019, emessa su ddt del 25/11/2019, aveva scadenza 31/12/2019: per tutti questi documenti, gli interessi moratori, in base alla documentazione prodotta dall'opposta, sono stati correttamente calcolati dall'01/01/2020. Ed ancora, la fattura n. 5 del 11/11/2020, emessa su ddt del 2/10/2020, aveva scadenza 31/12/2020, la fattura n. 6 del 12/11/2020, emessa su ddt del 12/10/2020 e del 31/10/2020, aveva scadenza 31/12/2020: per queste fatture gli interessi di mora risultano esattamente conteggiati dall'01/1/2021. Può dunque affermarsi agevolmente che, in ipotesi di cessione tra imprese di beni alimentari, il dies a quo degli interessi moratori decorre, anche in assenza della costituzione in mora del debitore, dal giorno successivo alla data in cui il pagamento era dovuto ed è rimasto insoluto, e non dalla data di deposito della domanda giudiziale o di emissione del decreto ingiuntivo, come, invece, assume la parte istante. Parimenti non accoglibile appare l'eccepita erroneità di calcolo degli interessi: in effetti, le parti in causa producono differenti prospetti di calcolo, in quanto la parte creditrice applica all'importo in conto capitale di cui a ciascuna fattura, un aumento del 4% previsto per le transazioni che riguardano i prodotti agroalimentari. Orbene, la maggiorazione del 4% è del tutto legittima poiché, come stabilito dal summenzionato decreto n. 198 del 2021, la stessa, prevista espressamente per la cessione di prodotti agroalimentari (qual è l'uva), non sostituisce gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/2002, ma si aggiunge ad essi e la sua applicazione è definita ex lege inderogabile (si veda, art. 4, comma 2, “In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed è inderogabile”). Né tantomeno trova fondamento l'eccepita erronea indicazione della base di calcolo, nel senso che – a detta di parte opponente - gli interessi moratori sarebbero stati calcolati sull'intero importo originario di ciascuna fattura, non tenendo conto dei versamenti parziali effettuati dalla debitrice successivamente alle scadenze. In effetti, è documentato e incontroverso tra le parti, in quanto riconosciuto dalla stessa opposta-creditrice, che la società opponente era debitrice delle seguenti fatture: - fattura nr. 8 del 05/11/2019 dell'importo di € 4.100,84; - fattura nr. 10 del 05/11/2019, dell'importo di € 11.741,12; - fattura nr. 11 del 14/11/2019, dell'importo di € 801,32; - fattura nr. 13 del 25/11/2019, dell'importo di € 7.828,41; - fattura nr. 5 del 11/11/2020, dell'importo di € 12.691,06; - fattura nr. 6 del 12/11/2020, dell'importo di € 12.758, per un ammontare complessivo pari ad € 49.921,30; ed è altrettanto pacifico (anche perché riconosciuto nel decreto ingiuntivo) che la società successivamente alle rispettive Parte_1 scadenze, eseguiva una serie di bonifici in favore della nelle date e con gli Controparte_1 importi di seguito precisati, per la somma complessiva di € 23.000,00: - in data 05/05/2021 veniva eseguito bonifico di € 5.000,00; - in data 23/06/2021 veniva eseguito bonifico di € 5 905/2023 R.G.A.C.
5.000,00; - in data 18/08/2021 veniva eseguito bonifico di € 5.000,00; - in data 24/01/2021 veniva eseguito bonifico di € 5.000,00; - in data 23/03/2022 veniva eseguito bonifico di € 3.000,00. Come risulta dal materiale probatorio dell'opposta (cfr. estratto di conto corrente bancario), tali pagamenti sono stati imputati dalla creditrice tenendo conto dei criteri dettati dall'art. 1193 c.c., e quindi, delle dichiarazioni, laddove presenti, effettuate dalla debitrice all'atto del pagamento e, in loro mancanza, dei criteri di legali di imputazione, con ciò applicando gli interessi da inadempimento dapprima sulla intera sorte capitale e, successivamente alla data del versamento, sull'importo residuo. L'estratto di conto corrente prodotto in causa dalla creditrice evidenzia le causali giustificative di ciascuno versamento in acconto e tali circostanze non sono oggetto di contestazione da parte dell'opponente e possono, pertanto, reputarsi dimostrate ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c.: in tale documento è dato rilevare che il versamento del 5/5/2021 veniva imputato genericamente dalla debitrice agli acquisti del 2019 sicché, stante la genericità dell'imputazione, è stato concretamente imputato dalla creditrice a parziale estinzione del debito 2019 più oneroso e, quindi, alla fattura n. 10 di € 11.741,12; il versamento del 23/6/2021, invece, veniva precisamente riferito dalla debitrice alla fattura n. 10, che, quindi, scendeva ulteriormente all'importo residuo di euro 1.741,12; il versamento del 18/5/2021 veniva anche esso riferito genericamente ai debiti 2019, sicché la creditrice lo imputava alla fattura n. 13 di € 7.828,41 che risultava essere la più onerosa;
la somma versata in data 24/1/2022 veniva imputata dalla debitrice alla fattura n. 5 di € 12.691,06; rispetto al versamento del 23/3/2022 di euro 3.000,00 nulla veniva specificato all'atto del pagamento, ragion per cui è stato imputato dalla creditrice alla fattura n. 6 dell'importo di € 12.758,55 e, quindi, al debito più oneroso. Orbene, ritiene questo giudicante che le modalità di imputazione siano corrette sotto il profilo normativo. La disciplina codicistica, all'art. 1193 c.c., stabilisce che “chi ha più debiti della medesima/ specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”. Pertanto, in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare – e tale non può ritenersi un richiamo generico ai debiti accumulati in un anno solare - la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore. Ciò detto, nella fattispecie, parte opposta ha dimostrato di aver osservato i suddetti criteri nel procedimento di imputazione dei pagamenti in acconto, tenendo dapprima in considerazione le dichiarazioni del debitore e, in subordine, il credito più oneroso per il debitore;
viceversa, 6 905/2023 R.G.A.C.
parte debitrice non ha dimostrato la ricorrenza di differenti criteri di imputazione, per cui, una volta ridotta la sorte capitale di ciascuna fattura per effetto dei menzionati pagamenti parziali, ha applicato gli interessi moratori sul residuo così determinato. Ne deriva che l'opposizione va rigettata con conseguente conservazione dell'atto di precetto notificato. Va, invece, respinta la richiesta di risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1 e comma 3, c.p.c. avanzata dalla opposta, non ricorrendone i presupposti di legge. Ed invero, l'orientamento maggioritario presso la Cassazione, dando priorità alla collocazione dell'istituto all'interno dell'art. 96 c.p.c., “responsabilità aggravata”, ritiene che tanto per l'ipotesi di cui al primo comma che di quella del terzo comma, siano comunque necessarie, alternativamente, la malafede o la colpa grave del soccombente (in tal senso, per tutte, Corte di Cassazione S.U. n. 22405/2018, la quale ha ritenuto che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”). Nella fattispecie, parte debitrice si è limitata, come doveva, stante la definitività del decreto ingiuntivo, a sollevare contestazioni relative al conteggio degli interessi moratori e in tale atteggiamento processuale non è dato riscontrare un principio di dolo o colpa grave, se non l'esigenza di ottenere da parte dell'Autorità giudiziaria una verifica sulla correttezza del calcolo degli interessi effettuato nell'atto di precetto. Del resto, “la condanna per responsabilità processuale aggravata quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità a cui ciascuna parte è tenuta non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi” (cfr. Cass. 30 giugno 2010 n. 15629). Le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del decisum (Cassazione S.U. n. 19014/2007), delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà 7 905/2023 R.G.A.C.
e del valore dell'affare, il tutto in applicazione dei valori medi tabellari di cui al D.M. n. 147/2022 relativi alle cause innanzi al Tribunale comprese nello scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 (al netto della fase istruttoria in quanto non svolta).
P. Q. M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione notificato da nei confronti di in proprio e Parte_1 Controparte_1 nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la soc. a rifondere, in favore di in Controparte_2 Controparte_1 proprio e nella sua qualità di titolare della omonima Impresa Individuale, le spese del presente procedimento che si liquidano in euro 5.810,00 per compensi, oltre rimborso generale e accessori come per legge se dovuti;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1 e comma 3 c.p.c. avanzata dalla opposta. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Benevento il, 17.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO I Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valeria Protano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 905/2023 del R.G.A.C.C, in decisione con provvedimento del 01.8.2025 e vertente TRA
, c.f. e p.iva c.f. , Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Taurasi (AV), alla Contrada Lenze s.n.c., in persona del suo Amministratore Unico e Legale Rapp.te, Dott. , rappresentata e difesa, Parte_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Roberto Pellegrino e Stefano Pellegrino, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. Flavio De Nicolais, in Via Delle Puglie n. 92 - 82100, Benevento (BN), giusta mandato in calce al presente atto;
CONTRO
, P.Iva – C.F. , in proprio e Controparte_1 P.IVA_2 C.F._1 nella qualità di titolare della omonima Impresa Individuale, rappresentata e difesa dall'Avv. Armando Boniello ed elettivamente domiciliata con lo stesso in Benevento, alla Via Colonnette n. 1;
OGGETTO: opposizione a precetto;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del 30.5.2025. FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., primo comma, Parte_1
, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha adito il Tribunale di Benevento, al
[...] fine di opporsi all'atto di precetto spiccato nei suoi confronti ad istanza di Controparte_1 per la complessiva somma di € 40.596,25, chiedendo rassegnarsi le seguenti conclusioni: “A) nel merito, in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo, ai sensi degli artt. 615, co. 1 e 624 c.p.c., posto che, nel caso in esame ricorrono sia il periculum in mora che il fumus boni iuris, in particolare attesa la evidente fondatezza dei
1 905/2023 R.G.A.C.
motivi di interposta opposizione e nella considerazione che nella comparazione degli interessi del creditore e quelli del debitore, debba conferirsi prevalenza a quelli della
[...]
; B) nel merito, in via principale accogliersi la presente opposizione e, per l'effetto, Pt_1 dichiarare che l'opponente nulla deve alla “ ” in forza del titolo azionato, Controparte_1 in quanto il credito è destituito di fondamento in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare nullo e, comunque, inefficace il precetto notificato in data 25/01/2023; C) nel merito, gradatamente, accertare e dichiarare che il precetto notificato il 25/01/2023 è nullo e comunque inefficace in parte qua, poichè le somme indicate a titolo di interessi moratori sono errate e non dovute alla luce dei plurimi motivi di opposizione di cui al presente atto;
D) in ogni caso, condannare, l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari oltre il rimborso spese generali, IVA e CPA del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti Avvocati anticipatario”. In particolare, parte opponente ha rappresentato che:
- l'impugnato atto di precetto è fondato sul D.I. n. 536/22, reso il 25/5/2022 dal Tribunale di Benevento su fatture impagate per la complessiva somma di € 26.921,30, per la causale di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 sino al soddisfo, il tutto oltre le spese della procedura;
- gli interessi moratori ex D.lgs n. 231/2002 sono stati calcolati nel precetto erroneamente dalla scadenza delle singole fatture, senza che nel provvedimento monitorio vi sia alcuna specificazione al riguardo, ragion per cui il creditore avrebbe dovuto conteggiare gli interessi dalla data di emanazione del decreto ingiuntivo al limite dal deposito della domanda;
- in ogni caso, gli importi indicati nel precetto sono errati nel calcolo;
- gli interessi moratori sono stati illegittimamente calcolati sulle somme di cui alle fatture, senza tener conto dei versamenti parziali effettuati dalla società in favore della creditrice. Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12/9/2023, in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta Controparte_1 individuale, la quale, precisando di essere creditrice nei confronti della per Parte_1 fatture impagate e che il credito è quello cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 536/2022, divenuto definitivo per mancata opposizione, ha contestato punto per punto e per quanto di ragione le censure di parte opponente relativamente alle modalità di calcolo degli interessi moratori, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. In via preliminare: - Rigettare la richiesta avversaria di sospensiva, in quanto inammissibile, improcedibile, oltre che infondata, e soprattutto, non provata. - Accertare e dichiarare l'inammissibilità della opposizione ex adverso proposta;
2. In via principale: - Rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, e non provata, per tutte le motivazioni esposte;
- Per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia dell'atto di precetto notificato e condannare l'
[...]
, in persona del l.r.p.t., al pagamento di tutte le somme Parte_1 precettate con l'atto di precetto notificato il 25.01.2023, oltre ulteriori interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dal 15.01.2023 al soddisfo, ulteriori compensi per la fase esecutiva, per attività e funzioni successive e di registrazione del decreto ingiuntivo;
- Accertare e dichiarare la responsabilità dell'opponente, in Parte_1
2 905/2023 R.G.A.C.
persona del Legale Rapp.te p.t., ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannarla al pagamento del risarcimento del danno e\o di una somma equitativamente determinata ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., oltre che al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
3. In via subordinata: - In caso di accoglimento della sospensiva, limitare l'efficacia la stessa solo in riferimento alle somme contestate (interessi moratori);
4. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e rilevata la natura documentale del giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 07.06.2024, trattenuta in decisione. Rimessa dal Tribunale sul ruolo con provvedimento del 24.10.2024, in data 06.11.2024, la causa è stata assegnata alla scrivente, che ha fissato nuova udienza di precisazione delle conclusioni in forma cartolare per il giorno 30.5.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e merita di essere rigettata. Si osserva che nella fattispecie si controverte in merito alle modalità di calcolo dell'importo dovuto dalla società opponente in favore dell'odierna opposta, in forza del decreto ingiuntivo n. 536/2022 di questo Tribunale, dichiarato esecutivo con provvedimento del 24/10/2022 per mancata opposizione, sicché tanto l'an che il quantum della pretesa creditoria sono cristallizzati e non più contestabili. E noto, infatti, che il giudicato materiale copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. Costituisce ius receptum della Cassazione quello per cui “il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, divenuto definitivo per mancata opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (ex multis, Cassazione civile ordinanza 8937 2024). Ciò nondimeno, in questa sede è senz'altro ammissibile il sindacato, alla luce delle contestazioni mosse dalla opponente, in ordine alle modalità di calcolo degli interessi di mora testualmente riconosciuti con il summenzionato provvedimento monitorio “ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e sino al soddisfo” in favore della ditta individuale Controparte_1
La normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2002 relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali contiene una disciplina speciale “…volta a contrastare proprio l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali” e che trova applicazione per ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, tali dovendosi intendere …i contratti, comunque, denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di 3 905/2023 R.G.A.C.
merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (Cass. II, 27 febbraio 2019, 5734). Detto Decreto all'art. 4 prevede che “1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. Tanto premesso, si ritiene che il semplice richiamo nel dispositivo del decreto ingiuntivo agli interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002, senza alcun riferimento ad uno specifico dies a quo di decorrenza del termine, rende legittimo e corretto il calcolo a far data dalle scadenze delle singole fatture, come, in effetti, l'opposta ha dimostrato di aver eseguito. Come anzidetto, l'art. 4 del menzionato Decreto, la cui disciplina è essenzialmente dispositiva e derogabile dalle parti, al primo comma stabilisce che gli interessi di mora decorrono automaticamente, senza la necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per l'adempimento previsto dalle parti;
al comma 2, invece, si legge che “salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura
o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”. Nel caso di specie, trattasi di vendita di uva e, quindi, di prodotti agricoli facilmente deperibili, ragion per cui la normativa di cui al D.lgs. n. 231/2002 deve essere integrata con quanto previsto con il decreto legislativo n. 198/2021, recante disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, che all'art. 4, comma 2 stabilisce:
“Fermo restando il diritto del fornitore di avvalersi dei rimedi previsti in caso di ritardo nei pagamenti ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dovuti al creditore gli interessi legali di mora che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed è inderogabile”. Ebbene, nel pieno rispetto della normativa appena richiamata, in combinato disposto con il D.lgs. 231/2002 e con quanto previsto nel decreto ingiuntivo posto a base della preannunciata azione esecutiva, la ha dimostrato di aver calcolato gli interessi di mora a Controparte_1 partire dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento indicato nelle singole fatture, allegando, tra l'altro, copia delle fatture e dei relativi documenti di trasporto. 4 905/2023 R.G.A.C.
Ed infatti, la fattura n. 8 del 5/11/2019, emessa su documento di trasporto del 29/10/2019, prevedeva una scadenza del 31/12/2019; la fattura nr. 10 del 5/11/2019, emessa su ddt del 23/10/2019, aveva scadenza 31/12/2019, la fattura n. 11 del 14/11/2019, emessa su ddt del 12/11/2019, aveva scadenza 31/12/2019, la fattura n. 13 del 25/11/2019, emessa su ddt del 25/11/2019, aveva scadenza 31/12/2019: per tutti questi documenti, gli interessi moratori, in base alla documentazione prodotta dall'opposta, sono stati correttamente calcolati dall'01/01/2020. Ed ancora, la fattura n. 5 del 11/11/2020, emessa su ddt del 2/10/2020, aveva scadenza 31/12/2020, la fattura n. 6 del 12/11/2020, emessa su ddt del 12/10/2020 e del 31/10/2020, aveva scadenza 31/12/2020: per queste fatture gli interessi di mora risultano esattamente conteggiati dall'01/1/2021. Può dunque affermarsi agevolmente che, in ipotesi di cessione tra imprese di beni alimentari, il dies a quo degli interessi moratori decorre, anche in assenza della costituzione in mora del debitore, dal giorno successivo alla data in cui il pagamento era dovuto ed è rimasto insoluto, e non dalla data di deposito della domanda giudiziale o di emissione del decreto ingiuntivo, come, invece, assume la parte istante. Parimenti non accoglibile appare l'eccepita erroneità di calcolo degli interessi: in effetti, le parti in causa producono differenti prospetti di calcolo, in quanto la parte creditrice applica all'importo in conto capitale di cui a ciascuna fattura, un aumento del 4% previsto per le transazioni che riguardano i prodotti agroalimentari. Orbene, la maggiorazione del 4% è del tutto legittima poiché, come stabilito dal summenzionato decreto n. 198 del 2021, la stessa, prevista espressamente per la cessione di prodotti agroalimentari (qual è l'uva), non sostituisce gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/2002, ma si aggiunge ad essi e la sua applicazione è definita ex lege inderogabile (si veda, art. 4, comma 2, “In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed è inderogabile”). Né tantomeno trova fondamento l'eccepita erronea indicazione della base di calcolo, nel senso che – a detta di parte opponente - gli interessi moratori sarebbero stati calcolati sull'intero importo originario di ciascuna fattura, non tenendo conto dei versamenti parziali effettuati dalla debitrice successivamente alle scadenze. In effetti, è documentato e incontroverso tra le parti, in quanto riconosciuto dalla stessa opposta-creditrice, che la società opponente era debitrice delle seguenti fatture: - fattura nr. 8 del 05/11/2019 dell'importo di € 4.100,84; - fattura nr. 10 del 05/11/2019, dell'importo di € 11.741,12; - fattura nr. 11 del 14/11/2019, dell'importo di € 801,32; - fattura nr. 13 del 25/11/2019, dell'importo di € 7.828,41; - fattura nr. 5 del 11/11/2020, dell'importo di € 12.691,06; - fattura nr. 6 del 12/11/2020, dell'importo di € 12.758, per un ammontare complessivo pari ad € 49.921,30; ed è altrettanto pacifico (anche perché riconosciuto nel decreto ingiuntivo) che la società successivamente alle rispettive Parte_1 scadenze, eseguiva una serie di bonifici in favore della nelle date e con gli Controparte_1 importi di seguito precisati, per la somma complessiva di € 23.000,00: - in data 05/05/2021 veniva eseguito bonifico di € 5.000,00; - in data 23/06/2021 veniva eseguito bonifico di € 5 905/2023 R.G.A.C.
5.000,00; - in data 18/08/2021 veniva eseguito bonifico di € 5.000,00; - in data 24/01/2021 veniva eseguito bonifico di € 5.000,00; - in data 23/03/2022 veniva eseguito bonifico di € 3.000,00. Come risulta dal materiale probatorio dell'opposta (cfr. estratto di conto corrente bancario), tali pagamenti sono stati imputati dalla creditrice tenendo conto dei criteri dettati dall'art. 1193 c.c., e quindi, delle dichiarazioni, laddove presenti, effettuate dalla debitrice all'atto del pagamento e, in loro mancanza, dei criteri di legali di imputazione, con ciò applicando gli interessi da inadempimento dapprima sulla intera sorte capitale e, successivamente alla data del versamento, sull'importo residuo. L'estratto di conto corrente prodotto in causa dalla creditrice evidenzia le causali giustificative di ciascuno versamento in acconto e tali circostanze non sono oggetto di contestazione da parte dell'opponente e possono, pertanto, reputarsi dimostrate ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c.: in tale documento è dato rilevare che il versamento del 5/5/2021 veniva imputato genericamente dalla debitrice agli acquisti del 2019 sicché, stante la genericità dell'imputazione, è stato concretamente imputato dalla creditrice a parziale estinzione del debito 2019 più oneroso e, quindi, alla fattura n. 10 di € 11.741,12; il versamento del 23/6/2021, invece, veniva precisamente riferito dalla debitrice alla fattura n. 10, che, quindi, scendeva ulteriormente all'importo residuo di euro 1.741,12; il versamento del 18/5/2021 veniva anche esso riferito genericamente ai debiti 2019, sicché la creditrice lo imputava alla fattura n. 13 di € 7.828,41 che risultava essere la più onerosa;
la somma versata in data 24/1/2022 veniva imputata dalla debitrice alla fattura n. 5 di € 12.691,06; rispetto al versamento del 23/3/2022 di euro 3.000,00 nulla veniva specificato all'atto del pagamento, ragion per cui è stato imputato dalla creditrice alla fattura n. 6 dell'importo di € 12.758,55 e, quindi, al debito più oneroso. Orbene, ritiene questo giudicante che le modalità di imputazione siano corrette sotto il profilo normativo. La disciplina codicistica, all'art. 1193 c.c., stabilisce che “chi ha più debiti della medesima/ specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”. Pertanto, in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare – e tale non può ritenersi un richiamo generico ai debiti accumulati in un anno solare - la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore. Ciò detto, nella fattispecie, parte opposta ha dimostrato di aver osservato i suddetti criteri nel procedimento di imputazione dei pagamenti in acconto, tenendo dapprima in considerazione le dichiarazioni del debitore e, in subordine, il credito più oneroso per il debitore;
viceversa, 6 905/2023 R.G.A.C.
parte debitrice non ha dimostrato la ricorrenza di differenti criteri di imputazione, per cui, una volta ridotta la sorte capitale di ciascuna fattura per effetto dei menzionati pagamenti parziali, ha applicato gli interessi moratori sul residuo così determinato. Ne deriva che l'opposizione va rigettata con conseguente conservazione dell'atto di precetto notificato. Va, invece, respinta la richiesta di risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1 e comma 3, c.p.c. avanzata dalla opposta, non ricorrendone i presupposti di legge. Ed invero, l'orientamento maggioritario presso la Cassazione, dando priorità alla collocazione dell'istituto all'interno dell'art. 96 c.p.c., “responsabilità aggravata”, ritiene che tanto per l'ipotesi di cui al primo comma che di quella del terzo comma, siano comunque necessarie, alternativamente, la malafede o la colpa grave del soccombente (in tal senso, per tutte, Corte di Cassazione S.U. n. 22405/2018, la quale ha ritenuto che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”). Nella fattispecie, parte debitrice si è limitata, come doveva, stante la definitività del decreto ingiuntivo, a sollevare contestazioni relative al conteggio degli interessi moratori e in tale atteggiamento processuale non è dato riscontrare un principio di dolo o colpa grave, se non l'esigenza di ottenere da parte dell'Autorità giudiziaria una verifica sulla correttezza del calcolo degli interessi effettuato nell'atto di precetto. Del resto, “la condanna per responsabilità processuale aggravata quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità a cui ciascuna parte è tenuta non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi” (cfr. Cass. 30 giugno 2010 n. 15629). Le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del decisum (Cassazione S.U. n. 19014/2007), delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà 7 905/2023 R.G.A.C.
e del valore dell'affare, il tutto in applicazione dei valori medi tabellari di cui al D.M. n. 147/2022 relativi alle cause innanzi al Tribunale comprese nello scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 (al netto della fase istruttoria in quanto non svolta).
P. Q. M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione notificato da nei confronti di in proprio e Parte_1 Controparte_1 nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la soc. a rifondere, in favore di in Controparte_2 Controparte_1 proprio e nella sua qualità di titolare della omonima Impresa Individuale, le spese del presente procedimento che si liquidano in euro 5.810,00 per compensi, oltre rimborso generale e accessori come per legge se dovuti;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1 e comma 3 c.p.c. avanzata dalla opposta. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Benevento il, 17.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano
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