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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/08/2025, n. 4851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4851 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4143 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 3 dicembre 2024
e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Scali
OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Giarda e dall'avv. Francesca Romana Baratta
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione di un lodo straniero
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione ex art. 840 c.p.c. avverso il decreto del Parte_1
13 giugno 2022 con cui la Corte di appello di Roma ha dichiarato l'efficacia nella Repubblica
Italiana del lodo arbitrale n. 24/2021 pronunciato il 25 febbraio 2021 tra la Parte_1
e la dal Tribunale arbitrale di Singapore (Singapore International Controparte_1
Arbitration Centre – SIAC), che ha condannato l'odierna opponente al pagamento della somma di 4.518.963,18 € oltre interessi e spese legali in favore della , Controparte_1 quale corrispettivo per prestazioni rese nel settore delle telecomunicazioni sulla base di un c.d. accordo di interconnessione.
L'opponente ha dedotto al riguardo che il riconoscimento e l'esecutività del lodo arbitrale devono essere revocati ai sensi dell'art. 840, terzo comma, n. 2 c.p.c. in quanto:
1) è stato violato il diritto al contraddittorio, perché alla è stato Parte_1 impedito di far valere pienamente i propri mezzi di difesa nel procedimento arbitrale (pag. 7 dell'atto di citazione);
2) la violazione del diritto al contraddittorio costituisce una violazione dell'ordine pubblico processuale, sì che l'esecuzione del lodo arbitrale condurrebbe ad un risultato contrario all'ordine pubblico (pag. 8 dell'atto di citazione).
L'opponente ha concluso domandando la revoca del decreto della Corte di appello di
Roma che ha attribuito efficacia in al lodo arbitrale de quo. Pt_1
Si è costituita in giudizio la , chiedendo preliminarmente la Controparte_1 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto che ha riconosciuto l'efficacia del lodo
(provvisoria esecutorietà concessa con ordinanza depositata il 26 maggio 2023) e domandando nel merito il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è infondata e va pertanto respinta.
L'art. 840, terzo comma, n. 2 c.p.c. stabilisce che il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova di non essere stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso.
A sostegno dell'opposizione la ha dedotto in primo luogo che “in Parte_1 nessun punto della decisione l'arbitro ha preso posizione su rilevanti argomentazioni difensive e sulle conclusioni di , senza tuttavia indicare quali sarebbero le allegazioni Pt_1 difensive che l'arbitro non avrebbe esaminato.
L'affermazione dell'opponente risulta in ogni caso smentita dal contenuto del lodo, che consta di ben 134 pagine (oltre al dispositivo) in cui vengono indicate minuziosamente le
2 allegazioni delle parti ed esaminate in maniera puntuale e completa sia le deduzioni in fatto e in diritto poste a fondamento delle rispettive pretese, sia le questioni sorte nel corso del giudizio (v. il documento n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
L'opponente si lamenta in secondo luogo della “impossibilità concreta di esercitare i propri diritti di difesa”, avendo l'arbitro respinto la richiesta di un approfondimento istruttorio e di verificare in concreto se nel caso di specie la sia stata vittima di una Parte_1 frode nel traffico telefonico perpetrata da terzi (“l'arbitro non ha tenuto conto delle difese di relative alla necessità di approfondire la prova costituenda e di verificare in concreto Pt_1
l'esistenza e l'influenza della frode nel traffico telefonico, in forza della quale non Pt_1 aveva percepito alcun corrispettivo”: così a pag. 9 dell'atto di citazione).
Anche tale doglianza è infondata, perché basata su presunte violazioni – elencate a pag.
5 dell'atto di citazione - che non hanno affatto inciso sul diritto al contraddittorio, trattandosi dell'applicazione di regole processuali poste a presidio dell'ordinato e regolare svolgimento del processo, della sua definizione entro un termine ragionevole di durata e di una decisione basata su prove soggette ad un vaglio di ammissibilità, rilevanza e libero apprezzamento da parte del giudice.
Così è a dirsi per la decisione di non ammettere una seconda deposizione del teste che è stata motivata dall'arbitro con la tardività della formulazione della Testimone_1 relativa richiesta e con l'insussistenza di valide ragioni che potessero giustificare una richiesta istruttoria tardiva.
Così è a dirsi per la decisione di non fissare un'ulteriore udienza in videoconferenza per l'assunzione della prova testimoniale con il teste (teste indicato dalla Testimone_2
, che è stata motivata dall'arbitro con la tardività della richiesta di Parte_1 fissazione di altra udienza (formulata dalla solo pochi giorni prima Parte_1 dell'inizio del ciclo di udienze calendarizzato per la metà di ottobre 2020) e con l'insussistenza di valide ragioni poste a fondamento della richiesta (la Parte_1 aveva invocato l'indisponibilità del testimone a partecipare in videoconferenza all'udienza, benché essa fosse stata calendarizzata molti mesi prima).
Quanto alla doglianza sull'interpretazione data dall'arbitro all'espressione
“terminazione di chiamata”, trattasi all'evidenza di un'inammissibile contestazione relativa al merito della decisione, non essendovi in ogni caso prova – contrariamente a quanto affermato dall'opponente – che secondo la volontà delle parti quella espressione dovesse avere un significato diverso da quello che ne ha dato l'arbitro.
Costituisce infine una inammissibile doglianza di merito quella relativa alla decisione dell'arbitro di ritenere fondata la domanda di pagamento formulata dalla Controparte_1 anche senza la preventiva acquisizione del call data records (i registri dei dati delle chiamate normalmente utilizzati per misurare la quantità di traffico generato).
L'arbitro ha infatti motivato il rigetto della richiesta di acquisizione massiva di tali documenti:
3 a) perché contraria alle previsioni contrattuali (che consentivano alla Parte_1 di chiedere volta per volta alla il rilascio dei call data records Controparte_1 unitamente a ciascuna fattura – previo pagamento di un costo fisso di produzione dei documenti - ovvero di richiederli in caso di tempestiva contestazione della fattura entro 45 giorni dal suo ricevimento);
b) perché irrilevante ai fini della decisione per le ragioni diffusamente illustrate nei §§
296 ss. del lodo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va esclusa la sussistenza dei motivi invocati dalla per opporsi al riconoscimento dell'efficacia del lodo Parte_1 straniero e l'opposizione va dunque respinta.
Alla soccombenza dell'opponente segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 15.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n.
147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il decreto del 13 Parte_1 giugno 2022 con cui la Corte di appello di Roma ha dichiarato l'efficacia nella Repubblica
Italiana del lodo arbitrale n. 24/2021 pronunciato il 25 febbraio 2021 tra la Parte_1
e la dal Singapore International Arbitration Centre – SIAC;
Controparte_1
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
, liquidandole in complessivi 15.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella CP_1 misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4143 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 3 dicembre 2024
e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Scali
OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Giarda e dall'avv. Francesca Romana Baratta
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione di un lodo straniero
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione ex art. 840 c.p.c. avverso il decreto del Parte_1
13 giugno 2022 con cui la Corte di appello di Roma ha dichiarato l'efficacia nella Repubblica
Italiana del lodo arbitrale n. 24/2021 pronunciato il 25 febbraio 2021 tra la Parte_1
e la dal Tribunale arbitrale di Singapore (Singapore International Controparte_1
Arbitration Centre – SIAC), che ha condannato l'odierna opponente al pagamento della somma di 4.518.963,18 € oltre interessi e spese legali in favore della , Controparte_1 quale corrispettivo per prestazioni rese nel settore delle telecomunicazioni sulla base di un c.d. accordo di interconnessione.
L'opponente ha dedotto al riguardo che il riconoscimento e l'esecutività del lodo arbitrale devono essere revocati ai sensi dell'art. 840, terzo comma, n. 2 c.p.c. in quanto:
1) è stato violato il diritto al contraddittorio, perché alla è stato Parte_1 impedito di far valere pienamente i propri mezzi di difesa nel procedimento arbitrale (pag. 7 dell'atto di citazione);
2) la violazione del diritto al contraddittorio costituisce una violazione dell'ordine pubblico processuale, sì che l'esecuzione del lodo arbitrale condurrebbe ad un risultato contrario all'ordine pubblico (pag. 8 dell'atto di citazione).
L'opponente ha concluso domandando la revoca del decreto della Corte di appello di
Roma che ha attribuito efficacia in al lodo arbitrale de quo. Pt_1
Si è costituita in giudizio la , chiedendo preliminarmente la Controparte_1 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto che ha riconosciuto l'efficacia del lodo
(provvisoria esecutorietà concessa con ordinanza depositata il 26 maggio 2023) e domandando nel merito il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è infondata e va pertanto respinta.
L'art. 840, terzo comma, n. 2 c.p.c. stabilisce che il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova di non essere stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso.
A sostegno dell'opposizione la ha dedotto in primo luogo che “in Parte_1 nessun punto della decisione l'arbitro ha preso posizione su rilevanti argomentazioni difensive e sulle conclusioni di , senza tuttavia indicare quali sarebbero le allegazioni Pt_1 difensive che l'arbitro non avrebbe esaminato.
L'affermazione dell'opponente risulta in ogni caso smentita dal contenuto del lodo, che consta di ben 134 pagine (oltre al dispositivo) in cui vengono indicate minuziosamente le
2 allegazioni delle parti ed esaminate in maniera puntuale e completa sia le deduzioni in fatto e in diritto poste a fondamento delle rispettive pretese, sia le questioni sorte nel corso del giudizio (v. il documento n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
L'opponente si lamenta in secondo luogo della “impossibilità concreta di esercitare i propri diritti di difesa”, avendo l'arbitro respinto la richiesta di un approfondimento istruttorio e di verificare in concreto se nel caso di specie la sia stata vittima di una Parte_1 frode nel traffico telefonico perpetrata da terzi (“l'arbitro non ha tenuto conto delle difese di relative alla necessità di approfondire la prova costituenda e di verificare in concreto Pt_1
l'esistenza e l'influenza della frode nel traffico telefonico, in forza della quale non Pt_1 aveva percepito alcun corrispettivo”: così a pag. 9 dell'atto di citazione).
Anche tale doglianza è infondata, perché basata su presunte violazioni – elencate a pag.
5 dell'atto di citazione - che non hanno affatto inciso sul diritto al contraddittorio, trattandosi dell'applicazione di regole processuali poste a presidio dell'ordinato e regolare svolgimento del processo, della sua definizione entro un termine ragionevole di durata e di una decisione basata su prove soggette ad un vaglio di ammissibilità, rilevanza e libero apprezzamento da parte del giudice.
Così è a dirsi per la decisione di non ammettere una seconda deposizione del teste che è stata motivata dall'arbitro con la tardività della formulazione della Testimone_1 relativa richiesta e con l'insussistenza di valide ragioni che potessero giustificare una richiesta istruttoria tardiva.
Così è a dirsi per la decisione di non fissare un'ulteriore udienza in videoconferenza per l'assunzione della prova testimoniale con il teste (teste indicato dalla Testimone_2
, che è stata motivata dall'arbitro con la tardività della richiesta di Parte_1 fissazione di altra udienza (formulata dalla solo pochi giorni prima Parte_1 dell'inizio del ciclo di udienze calendarizzato per la metà di ottobre 2020) e con l'insussistenza di valide ragioni poste a fondamento della richiesta (la Parte_1 aveva invocato l'indisponibilità del testimone a partecipare in videoconferenza all'udienza, benché essa fosse stata calendarizzata molti mesi prima).
Quanto alla doglianza sull'interpretazione data dall'arbitro all'espressione
“terminazione di chiamata”, trattasi all'evidenza di un'inammissibile contestazione relativa al merito della decisione, non essendovi in ogni caso prova – contrariamente a quanto affermato dall'opponente – che secondo la volontà delle parti quella espressione dovesse avere un significato diverso da quello che ne ha dato l'arbitro.
Costituisce infine una inammissibile doglianza di merito quella relativa alla decisione dell'arbitro di ritenere fondata la domanda di pagamento formulata dalla Controparte_1 anche senza la preventiva acquisizione del call data records (i registri dei dati delle chiamate normalmente utilizzati per misurare la quantità di traffico generato).
L'arbitro ha infatti motivato il rigetto della richiesta di acquisizione massiva di tali documenti:
3 a) perché contraria alle previsioni contrattuali (che consentivano alla Parte_1 di chiedere volta per volta alla il rilascio dei call data records Controparte_1 unitamente a ciascuna fattura – previo pagamento di un costo fisso di produzione dei documenti - ovvero di richiederli in caso di tempestiva contestazione della fattura entro 45 giorni dal suo ricevimento);
b) perché irrilevante ai fini della decisione per le ragioni diffusamente illustrate nei §§
296 ss. del lodo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va esclusa la sussistenza dei motivi invocati dalla per opporsi al riconoscimento dell'efficacia del lodo Parte_1 straniero e l'opposizione va dunque respinta.
Alla soccombenza dell'opponente segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 15.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n.
147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il decreto del 13 Parte_1 giugno 2022 con cui la Corte di appello di Roma ha dichiarato l'efficacia nella Repubblica
Italiana del lodo arbitrale n. 24/2021 pronunciato il 25 febbraio 2021 tra la Parte_1
e la dal Singapore International Arbitration Centre – SIAC;
Controparte_1
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
, liquidandole in complessivi 15.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella CP_1 misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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