Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/01/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5305 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_1 Avv. MARTELLUCCI GAETANO
e MA IR
Avv. MATTEI MARCO e CURATELA DELL'EREDITA' GIACENTE DI LL GINO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 684 del 2020 con cui il Tribunale di Civitavecchia ha così statuito: “1. VI NC ha agito in giudizio spiegando azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. al fine di sentir dichiarare l'inefficacia nei propri confronti della scrittura privata apparentemente datata 12.4.2003 con cui NO NI, rinunciando a qualsivoglia diritto ereditario sull'immobile in Roma, via Principe Amedeo n. 94, ha disposto della propria quota di legittima, precedentemente lesa dal testamento della de cuius moglie dello stesso, in favore della figlia Persona_1 Parte_1
2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di NO NI, il quale non si è costituito sebbene ritualmente citato.
3. Ciò premesso, la domanda attorea è fondata per i motivi che seguono. Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria, stabilite dall'art. 2901 c.c., consistono: 1) nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore e il debitore disponente;
2) nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale derivata dall'atto traslativo posto in essere dal debitore e 3) nella sussistenza in capo al debitore, nonché in capo al terzo se l'atto dispositivo è a titolo oneroso, della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza della garanzia assicurata al creditore dal patrimonio del debitore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, della dolosa preordinazione al pregiudizio delle ragioni creditorie.
3.1. Nessun dubbio può porsi sulla sussistenza di una valida ragione di credito in capo alla società attrice, in virtù della sentenza del Tribunale di Roma n. 4382/2006, che ha accolto la domanda avanzata dall'odierna attrice con ricorso del 10.4.2002, accertando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la stessa e NO NI dal 1.4.1969 al 31.12.2000 e condannando quest'ultimo al pagamento in favore dell'odierna attrice del complessivo importo di € 39.809,53 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite.
pag. 2/7 Sul punto, va anzitutto osservato che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (cfr. da ultimo
Cass. civ. n. 11755 del 15/05/2018), sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. tra le tante Cass. civ. n. 5619 del 22/03/2016 e n. 1893 del 09/02/2012). Pertanto, la mancanza di attestazione del passaggio in giudicato della predetta sentenza non esclude la sussistenza di una ragione di credito in capo alla odierna attrice, valida ai fini dell'art. 2901 c.c.. 3.2. Quanto al requisito del cd. eventus damni, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che lo stesso ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito (Cass. civ. n. 12678/2001, n. 12144/1999, n. 6777/1995) e, dunque, può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei suoi beni), ma anche ad una variazione qualitativa, che si verifica nell'ipotesi di conversione di un bene immobile in denaro, bene che di per sé si presta ad essere facilmente occultato ed
è meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva (Cass. civ. n. 7262/2000). Nel caso di specie, la scrittura privata in questione contiene un'implicita rinuncia di NO NI alla tutela della propria quota di legittima rispetto alla devoluzione testamentaria dei beni della de cuius (moglie di NO NI) alla sola figlia con testamento pubblicato il Persona_1 Parte_1 30.9.2002, a fronte del pagamento di una somma di denaro quantificata in € 80.000,00, corrispondente alla quota di 1/3 del valore dell'unico bene costituente l'asse ereditario, ossia l'immobile in Roma, via Principe Amedeo n. 94, stimato dalle parti in € 240.000,00 circa. L'accordo ha natura transattiva (nello stesso viene specificato che gli interessi delle parti vengono così regolati “senza dover andare in causa”) e comporta la disposizione da parte di NO NI della quota di proprietà sull'immobile ridetto che gli sarebbe spettata quale legittimario (pari a 1/3) il cui presunto valore è stato “convertito” in una somma di denaro. Tale variazione qualitativa del patrimonio del debitore è idonea a rendere la soddisfazione della garanzia creditoria più difficile ed incerta stante la volatilità del bene-denaro.
3.3. Passando quindi all'esame dell'ulteriore requisito soggettivo della revocatoria, giova anzitutto premettere che nel caso di specie non occorre dimostrare la dolosa preordinazione dell'atto ad arrecare pregiudizio alle ragioni del credito, atteso che queste ultime sono sorte anteriormente all'atto stesso. Infatti, da un lato la ragione di credito deve ritenersi sorta sin dal 10.4.2002, data dell'introduzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, definito con la citata sentenza n. 4382/2006. Dall'altro lato, la scrittura privata de quo, non autenticata, è priva di data certa (non essendo sufficiente ai sensi dell'art. 2704 c.c. la mera apposizione della data da parte dei contraenti) e l'unico fatto a mezzo del quale tale scrittura è stata resa nota a terzi è rappresentato dalla sua produzione nel giudizio relativo all'azione surrogatoria proposta dall'odierna attrice avverso la lesione della quota di legittima spettante a NO NI per effetto del testamento della moglie (RG 1900/2008 del Tribunale di Civitavecchia) in allegato alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2) c.p.c. depositata il 9.10.2009 (sul punto, deve ricordarsi che è rimesso al giudice di merito l'apprezzamento dei fatti, ove allegati dalla parte, in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, non contenendo l'art. 2704 c.c. un'elencazione tassativa di tali fatti). Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria in esame, è sufficiente la prova della scientia damni, ossia della consapevolezza in capo al debitore e al terzo acquirente del pregiudizio che l'atto era idoneo ad arrecare alle ragioni creditorie.
pag. 3/7 Sul punto, giova precisare che l'accertamento della sussistenza del requisito sia in capo al debitore che al terzo prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata e delle sue caratteristiche e va effettuato senza che assuma rilevanza l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (Cass. civ. n. 5471/2004).
Inoltre, va ricordato che la prova della scientia damni può essere fornita con ogni mezzo, e quindi anche con presunzioni semplici (cfr. ex multis Cass. n. 14274/1999; Cass. n. 1054/1999, secondo cui "la scientia damni dell'alienante e del terzo può essere desunta anche da presunzioni gravi, precise e concordanti"; Cass. n. 7452/2000, per la quale "in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo. La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato e immune da vizi logici e giuridici"; si v. anche Cass. n. 13404/2008, che parla di "elementi indiziari").
Nel caso di specie, la sussistenza del requisito emerge chiaramente, quanto al debitore, dal fatto che egli, essendo parte del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma definito con la sentenza n. 4382/2006, non poteva non essere a conoscenza della ragione di credito di VI NC avanzata nell'ambito del medesimo giudizio.
Inoltre, la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie in capo ad entrambi i contraenti si desume da una pluralità di indizi, gravi precisi e concordanti.
Va anzitutto evidenziata la sussistenza di uno stretto rapporto di parentela tra i contraenti, di per sé particolarmente pregnante. Inoltre, la somma pattuita quale “corrispettivo” della rinuncia alla legittima da parte di NO NI (€ 80.000,00) è nettamente inferiore al valore della quota di 1/3 dell'immobile componente la massa ereditaria, come accertato dal CTU con riferimento alla data della scrittura privata accertata ai sensi dell'art. 2704 c.c. (9.10.2009), pari ad € 113.333,34 (€ 340.000,00/3).
pag. 4/7 Infine, va rilevato che il prezzo pattuito non risulta effettivamente versato: in primo luogo, nella scrittura privata si indicano le modalità di versamento del prezzo limitatamente alla somma di € 50.000,00, mentre nulla si dice sui restanti € 30.000,00, che pertanto non risultano versati;
in secondo luogo, nella scrittura privata si da atto che la somma di € 40.500,00 non viene in effetti versata, essendo imputata a vario titolo quale regalo in favore di terzi o quale adempimento di un asserito debito pregresso. La pattuizione di un prezzo inferiore a quello di mercato e il mancato versamento del prezzo costituiscono, secondo giurisprudenza pacifica, indici sintomatici della scientia damni anche in capo al terzo contraente. Accertata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 2901 c.c. per il caso di specie, deve essere dichiarata l'inefficacia nei confronti di VI NC della scrittura privata apparentemente datata 12.4.2003 stipulata tra NO NI e Parte_1 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia, individuato con riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, come previsto dall'art. 5 del citato decreto (da € 26.001 ad € 52.000,00). Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, in quanto soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da VI NC nei confronti di NO NI e così decide: Parte_1
- dichiara la contumacia di NO NI;
- in accoglimento della domanda, dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attrice della scrittura privata apparentemente datata 12.4.2003 stipulata tra NO NI e Parte_1
- condanna i convenuti, solido tra loro, al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.120,00, di cui € 6.738,00 per compensi ed € 382,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate con separato decreto.”
La parte appellata costituita ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La curatela dell'eredità giacente di NI NO va dichiarata contumace. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello appare infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui “desume la consapevolezza in capo ai contraenti “da una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti” individuati a) nello stretto rapporto di parentela;
b) nel corrispettivo della rinuncia alla legittima nettamente inferiore al valore accertato dalla C.T.U.; c) mancato versamento dell'intero prezzo e, comunque, versato con particolari modalità.” Critica la sentenza con gli argomenti che seguono: “Quanto al punto a) va detto che trattandosi di questione ereditaria l'accordo può riguardare solo parenti, in questo caso padre e figlia, e non altre persone, con la conseguenza che il rapporto di parentela tra le parti non assume alcun valore, tanto meno
“pregnante”. Osserva la Corte che, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, la sussistenza dello stretto legame di parentela è circostanza che radica la presunzione in ordine alla scientia damni in capo al terzo. Ed invero, “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.” ( Cass. 28423 del 2021). Ed ancora, “La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione pag. 5/7 revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, con riferimento ad una vendita immobiliare posta in essere da due cofideiussori tre mesi dopo l'assunzione dell'obbligazione di garanzia e in favore di altra cofideiubente ad essi legata da vincolo parentale - rispettivamente, sorella e cognata -, aveva ritenuto che il rapporto di parentela avesse valenza soltanto indiziaria e che, quindi, non fosse di per sé idoneo a dimostrare la
"scientia damni" del terzo acquirente).” (Cass. 1286 del 2019). Sotto tale profilo la NI non utilizza alcun argomento di censura volto a sconfessare che costei avesse la consapevolezza accertata dal Tribunale, tale non essendo la deduzione che la tipologia di accordo non potesse che intercorrere tra persone legate da vincolo di parentela. Né, oltretutto, l'appellante adduce circostanze volte a comprovare che, malgrado lo stretto legame col padre, costei non fosse consapevole della situazione debitoria gravante su costui.
L'appellante, inoltre, deduce che “Le asserzioni di cui al punto b) costituiscono un errore di diritto. Il Tribunale ha assunto come valore dell'immobile quello riferito all'anno 2009 del tutto trascurando che, trattandosi di questione ereditaria, ai sensi degli articoli 556, 747 e 750 C.C.. la stima dei beni deve essere effettuata con riferimento al tempo dell'aperta successione. Orbene non ha tenuto conto il Tribunale che in data 14.01.2014 il G.I. aveva posto al C.T.U. l'ulteriore quesito di determinare il valore del bene al momento dell'apertura della successione e che tale valore era stato determinato, per l'intero, in Euro 207.000,00 e, quindi, la quota di spettanza del sig. NI avrebbe dovuto essere di Euro 69.000,00 addirittura inferiore a quella in effetti pattuita.” Rileva la Corte che il dato è del tutto indifferente poiché quel che è rilevante, (semmai, per le ragioni che si dirà), è la circostanza incontroversa del mancato pagamento di una parte del prezzo della cessione della quota.
Relativamente al punto c), critica la sentenza come segue: “sostiene il Tribunale che nella scrittura privata si indicano solo le modalità di pagamento della somma di Euro 50.000,00, mentre nulla si dice dei restanti
30.000,00. La circostanza non è reale. Il documento 1) versato in atti con l'atto di citazione contiene oltre alla scrittura privata anche due pagine di ricevute di somme versate dalla appellante al padre per complessivi Euro 23.300,00. In verità non è stato depositato il foglio contenente le somme versate nell'anno 2004. E' ben vero che quasi la metà della somma pattuita non è stata in concreto versata, ma è altrettanto vero che con essa sono state sistemate alcune pendenze tra le parti, al netto delle regalie effettuate ai nipoti per Euro 15.000,00.
Come è facile comprendere i sopra indicati indizi non sono precisi perché il fatto noto, che deve essere ben determinato nella sua realtà storica, è stato travisato, sia per quanto attiene il valore dell'immobile e sia relativamente al pagamento del prezzo, e neppure gravi atteso che l'esistenza di un rapporto di parentela non conduce univocamente a ritenere sussistente la consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio alle ragioni creditorie.” Osserva la Corte sul punto che l'appellante non contesta, comunque, che una parte del prezzo della cessione non sia stata versata. Ma quel che appare dirimente è osservare che nel caso di specie la circostanza del mancato pagamento del prezzo (o di parte di esso) non è rilevante ai fini del decidere posto che il presupposto per la revocatoria non risiede nella simulazione dell'atto dispositivo.
Pertanto, quandanche il prezzo risultasse versato per intero, la domanda andrebbe accolta.
Con l'ultimo motivo l'appellante eccepisce il difetto d'interesse ad agire della controparte avendo la stessa già esperito con esito negativo l'azione surrogatoria.
La censura è palesemente infondata atteso che la funzione della revocatoria non è quella di agire in surrogatoria ma di recuperare il bene al patrimonio del debitore, per mantenerlo a garanzia del creditore.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di MA IR nella Parte_1 misura che liquida in euro 9.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Presidente est.
pag. 7/7