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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20445/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 20445/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Clitia Favre Parte_1
ATTORE contro
( Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Pronunciare la separazione dei coniugi uniti in matrimonio celebrato con rito civile in località
Groscavallo (To) in data 27/06/2009 registrato al n. N. 434 P. 2 S. C Uff. 4 anno 2009 TORINO
Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Groscavallo (TO), di procedere all'annotazione dell'emanando provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio ed agli ulteriori incombenti.
Assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita in Torino, Strada Scarafiotti 40 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze
Dichiarare tenuto il Sig. a versare entro il giorno 5 di ciascun mese alla sig.ra Controparte_1 la somma mensile di € 300,00 somma questa, rivalutabile annualmente secondo gli indici Parte_1
ISTAT a titolo di proprio contributo al mantenimento della figlia residente con la madre, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate.
Per il Pubblico Ministero pagina 1 di 3 Parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Groscavallo in data 27/06/2009.
Dall'unione è nata il [...], divenuta maggiorenne nelle more del procedimento. R_
Con ricorso depositato in data 21/11/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti. Chiedeva assumere i provvedimenti relativi alla figlia e l'assegnazione della casa coniugale;
formulava istanze istruttorie. Instava, altresì, R_ affinché fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, una volta decorso il termine di procedibilità ex art. 3 L. 898/1970.
All'udienza in data 10/06/2024 avanti al Giudice Delegato il resistente non si costituiva in giudizio e non compariva. Veniva sentita la parte ricorrente. Il Giudice dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e fissava udienza per l'audizione della minore R_
All'udienza del 20/06/2024 veniva sentita la minore e con ordinanza del 17/07/2024 venivano assunti i provvedimenti provvisori: la minore veniva affidata ad entrambi i genitori, la casa coniugale veniva assegnata alla sig.ra venivano disposti incontri padre-figlia ed un contributo al Parte_1 mantenimento in capo al padre per euro 300 mensili. Il giudice, infine, ordinava a Controparte_1 di esibire in giudizio gli estratti dei conti correnti e/o deposito titoli intestati e cointestati relativi agli ultimi tre anni e all'Agenzia Entrate la produzione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del sig.
Controparte_1
All'udienza del 30/01/2025 il Giudice invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'assegnazione della casa coniugale e sul contributo al mantenimento per la figlia R_
La ricorrente ha domandato l'assegnazione a sé della casa coniugale e porsi a carico del padre un contributo al mantenimento per euro 300 mensili. il 16/11/2024 è divenuta maggiorenne ma R_ non ancora economicamente autosufficiente. Per tale ragione la casa coniugale dev'essere assegnata alla madre che vi vivrà con la figlia.
Quanto al contributo al mantenimento, il Collegio ritiene di accogliere la domanda attorea in conformità ai provvedimenti provvisori del 17/07/2024. Invero, nulla di nuovo è emerso successivamente a tale data.
La sig.ra vive in affitto e lavora come barista part-time con stipendio che si aggira intorno ai Parte_1
1000 euro mensili (doc. 4). Quanto al sig. stando alle dichiarazioni della figlia, egli CP_1 lavorerebbe presso una sala giochi rincasando molto tardi alla sera. In ogni caso, non avendo contezza dei redditi del sig. e presumendo che egli abbia reperito una nuova abitazione per la quale è CP_1
pagina 2 di 3 onerato dal canone di locazione, si ritiene di confermare il contributo al mantenimento in favore di per euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. R_
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Atteso che parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Sulle spese di lite
Le spese di lite saranno regolamentate con la sentenza conclusiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 i sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, Strada Scarafiotti 40, con gli arredi che la compongono, alla signora;
Parte_1
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento della figlia quando la ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento della figlia, con decorrenza dal CP_1 Parte_1 21.11.2023, l'assegno periodico di € 300,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
SPESE al definitivo.
Così deciso in Torino, il 7.03.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Isabella Messina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 20445/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Clitia Favre Parte_1
ATTORE contro
( Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Pronunciare la separazione dei coniugi uniti in matrimonio celebrato con rito civile in località
Groscavallo (To) in data 27/06/2009 registrato al n. N. 434 P. 2 S. C Uff. 4 anno 2009 TORINO
Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Groscavallo (TO), di procedere all'annotazione dell'emanando provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio ed agli ulteriori incombenti.
Assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita in Torino, Strada Scarafiotti 40 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze
Dichiarare tenuto il Sig. a versare entro il giorno 5 di ciascun mese alla sig.ra Controparte_1 la somma mensile di € 300,00 somma questa, rivalutabile annualmente secondo gli indici Parte_1
ISTAT a titolo di proprio contributo al mantenimento della figlia residente con la madre, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate.
Per il Pubblico Ministero pagina 1 di 3 Parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Groscavallo in data 27/06/2009.
Dall'unione è nata il [...], divenuta maggiorenne nelle more del procedimento. R_
Con ricorso depositato in data 21/11/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti. Chiedeva assumere i provvedimenti relativi alla figlia e l'assegnazione della casa coniugale;
formulava istanze istruttorie. Instava, altresì, R_ affinché fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, una volta decorso il termine di procedibilità ex art. 3 L. 898/1970.
All'udienza in data 10/06/2024 avanti al Giudice Delegato il resistente non si costituiva in giudizio e non compariva. Veniva sentita la parte ricorrente. Il Giudice dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e fissava udienza per l'audizione della minore R_
All'udienza del 20/06/2024 veniva sentita la minore e con ordinanza del 17/07/2024 venivano assunti i provvedimenti provvisori: la minore veniva affidata ad entrambi i genitori, la casa coniugale veniva assegnata alla sig.ra venivano disposti incontri padre-figlia ed un contributo al Parte_1 mantenimento in capo al padre per euro 300 mensili. Il giudice, infine, ordinava a Controparte_1 di esibire in giudizio gli estratti dei conti correnti e/o deposito titoli intestati e cointestati relativi agli ultimi tre anni e all'Agenzia Entrate la produzione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del sig.
Controparte_1
All'udienza del 30/01/2025 il Giudice invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'assegnazione della casa coniugale e sul contributo al mantenimento per la figlia R_
La ricorrente ha domandato l'assegnazione a sé della casa coniugale e porsi a carico del padre un contributo al mantenimento per euro 300 mensili. il 16/11/2024 è divenuta maggiorenne ma R_ non ancora economicamente autosufficiente. Per tale ragione la casa coniugale dev'essere assegnata alla madre che vi vivrà con la figlia.
Quanto al contributo al mantenimento, il Collegio ritiene di accogliere la domanda attorea in conformità ai provvedimenti provvisori del 17/07/2024. Invero, nulla di nuovo è emerso successivamente a tale data.
La sig.ra vive in affitto e lavora come barista part-time con stipendio che si aggira intorno ai Parte_1
1000 euro mensili (doc. 4). Quanto al sig. stando alle dichiarazioni della figlia, egli CP_1 lavorerebbe presso una sala giochi rincasando molto tardi alla sera. In ogni caso, non avendo contezza dei redditi del sig. e presumendo che egli abbia reperito una nuova abitazione per la quale è CP_1
pagina 2 di 3 onerato dal canone di locazione, si ritiene di confermare il contributo al mantenimento in favore di per euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. R_
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Atteso che parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Sulle spese di lite
Le spese di lite saranno regolamentate con la sentenza conclusiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 i sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, Strada Scarafiotti 40, con gli arredi che la compongono, alla signora;
Parte_1
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento della figlia quando la ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento della figlia, con decorrenza dal CP_1 Parte_1 21.11.2023, l'assegno periodico di € 300,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
SPESE al definitivo.
Così deciso in Torino, il 7.03.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Isabella Messina
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