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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 15/07/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
P.U. N. 78/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione I Civile- Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli art. 67 e ss. CCII iscritto al numero di ruolo sopra riportato, promosso da:
(C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._1
(CO), via Galileo Galilei n. 1 e (C.F. ), residente in [...]CP_2 C.F._2
(CO), via Monti di Sera n. 8, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Restori;
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.05.2025, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, predisposto con l'ausilio del dott. in veste di gestore della crisi designato dall'OCC. Persona_1
La proposta ed il piano sono stati ritenuti ammissibili e, con decreto del 29.05.2025, emesso ai sensi dell'art. 70, co.1 CCII, è stata disposta la pubblicazione dei predetti atti nell'apposita area del sito internet istituzionale del Tribunale di Como, onerando il gestore della crisi di darne altresì comunicazione a tutti i creditori. Con il medesimo provvedimento è stata disposto il divieto per tutti i creditori di iniziare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore. Alla scadenza del termine di cui all'art. 70 co. 6 CCII, il gestore della crisi ha documentato di aver provveduto alle comunicazioni di rito. All'udienza del 14.07.2025, sentito il procuratore dei ricorrenti, il gestore della crisi ed i procuratori dei creditori comparsi, il Giudice si è riservato di provvedere.
Così ricostruito lo svolgimento del procedimento, può esaminarsi la domanda di omologa proposta.
1 Il piano può essere omologato.
Preliminarmente, in questa sede, deve confermarsi il giudizio circa l'ammissibilità del piano e della proposta già espresso con il richiamato decreto del 29.05.2025
Occorre osservare, infatti, che sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che entrambi i ricorrenti risiedono in Comuni ricompresi nel circondario del Tribunale di Como. Gli istanti risultano coniugati in regime di separazione dei beni e l'indebitamento ha origine comune, come rilevato dal gestore della crisi e come meglio si dirà infra, sicché sono legittimati a presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 65 e 66 CCII.
La domanda è corredata della documentazione richiesta dall'art. 67, co. 2 CCII. È stata allegata, inoltre, la relazione ex art. 68, co. 2 CCI redatta dell'OCC nella persona del gestore della crisi dott.
che contiene tutte le indicazioni e le valutazioni richieste dalla legge, nonché Persona_1
l'attestazione circa la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
Quanto ai presupposti soggettivi, i ricorrenti hanno provato la propria qualità soggettiva di consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e) CCII, dal momento che i propri debiti sono stati assunti per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale. Attualmente, entrambi svolgono attività lavorativa in qualità di lavoratori dipendenti.
Invero, l'esposizione debitoria dei ricorrenti deriva in misura prevalente dai crediti residui vantati da e In particolare, risulta che, nel 2008, gli odierni ricorrenti avevano Controparte_3 Controparte_4 rilasciato una fideiussione, fino all'importo di 350.000,00 euro, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla sig.ra (rispettivamente madre e suocera dei ricorrenti) nei confronti della Persona_2 [...]
A seguito dell'inadempimento dell'obbligato principale, la banca e Controparte_5 successivamente la cessionaria hanno agito in via esecutiva nei confronti degli Controparte_4 odierni ricorrenti. L'ulteriore e più rilevante credito, infine, deriva dall'inadempimento del contratto di mutuo stipulato con per l'acquisto dell'abitazione sita in Beregazzo, a cui è seguita Controparte_3 una ulteriore procedura esecutiva immobiliare promossa nei confronti degli odierni ricorrenti. Il ricavato della vendita coattiva nell'ambito delle suddette procedure ha consentito una soddisfazione solo parziale dei crediti vantati dai predetti creditori. peraltro, ha promosso Controparte_4 altresì esecuzione presso terzi nei confronti del sig. sottoponendo a pignoramento la quota CP_1 pari ad 1/5 dello stipendio percepito da quest'ultimo. Dalle circostanze che precedono, pertanto, si evince come sussista lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti che, attualmente, risultano gravati da debiti complessivi pari a circa 86.448,32 euro, di cui sono entrambi chiamati a rispondere, per la quasi totalità, in via solidale tra loro (l'ammontare dei debiti, in realtà, risulta inferiore in ragione di quanto si dirà infra, alla luce della relazione aggiornata depositata dal gestore). A fronte
2 dell'esposizione debitoria descritta, il sig. risulta titolare di alcune quote di proprietà CP_1 indivisa dei beni immobili meglio descritti nella relazione del gestore, il cui valore è stato stimato in CP_ circa 48.314,44 euro mentre la sig.ra risulta proprietaria di due autovetture. Entrambi, come anticipato, svolgono attività di lavoro dipendente, dalla quale traggono i redditi necessari a far fronte al proprio mantenimento ed al mantenimento dei rispettivi nuclei familiari, come evidenziato dal gestore.
Alla luce delle richiamate circostanze, quindi, risulta che i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento, da intendersi come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore”, vale a dire l'indisponibilità di flussi di cassa (reddituali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (insolvenza). Invero, nel caso di specie l'incapacità di pagamento dei debiti scaduti si è già manifestata, come si evince, altresì, dalle procedure esecutive promosse dai creditori nei confronti dei ricorrenti.
Non ricorrono, inoltre, come rilevato dal gestore della crisi, le condizioni ostative soggettive di cui all'art. 69 CCII, atteso che i ricorrenti- non risulta siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti alla domanda;
- non hanno beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte. Non sussiste, inoltre, l'ulteriore condizione ostativa di cui all'art. 69 CCII, ossia l'evidenza che i debitori abbiano causato il sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Deve ritenersi, infatti, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall'OCC, che al momento dell'assunzione delle obbligazioni inadempiute, i ricorrenti potessero non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore. Invero, la causa del sovraindebitamento pare riferibile, come anticipato, al rilascio di una fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla sig.ra (rispettivamente madre e suocera dei ricorrenti) in Persona_2 favore della dall'inadempimento del contratto di mutuo stipulato Controparte_5 con e dalle successive vicende connesse alle procedure esecutive promosse dai CP_3 creditori.
Quanto al contenuto della proposta, occorre osservare che i ricorrenti propongo il pagamento integrale di tutti i loro creditori, prevedendo un piano di pagamenti semestrali1 per la durata complessiva pari a 4 anni e 8 mesi. Le somme da destinare al soddisfacimento dei creditori derivano da: un apporto di finanza esterna pari a 20.000,00 euro, messi a disposizione dal fratello del ricorrente;
dal versamento della somma di euro 22.000,00, nel momento in cui il sig. percepirà il trattamento di fine rapporto, previsto CP_1 nel dicembre 2025; dal versamento di rate mensili pari a 800,00 euro, dall'omologa fino al pagamento integrale del debito residuo, quali somme derivanti dagli stipendi percepiti dai debitori.
Si aggiunga, inoltre, che il primo riparto semestrale previsto (in cui si prevede di avere a disposizione
48.000,00 euro, di cui 20.000,00 euro derivanti dall'apporto di finanza esterna, 22.000,00 derivanti dal TFR del sig. oltre ai sei versamenti mensili previsti pari a 800,000 euro ciascuno) CP_1 consentirà di soddisfare integralmente i crediti prededucibili, i crediti privilegiati e parzialmente i creditori chirografari. Viene, pertanto, garantito il rispetto delle cause legittime di prelazione.
La proposta, quindi, anche alla luce delle valutazioni espresse dal gestore della crisi, appare ammissibile, ed il piano risulta fattibile, atteso, peraltro, che il terzo finanziatore ha già consegnato al gestore un assegno circolare pari all'importo promesso da destinare al soddisfacimento dei creditori.
Sul punto, inoltre, è necessario precisare che lo stipendio del sig. risulta attualmente gravato Parte_1 da pignoramento del quinto a seguito dell'esecuzione presso terzi promossa da Parte_2
Tale circostanza, nondimeno, non impedisce al consumatore di proporre la ristrutturazione del proprio debito nei confronti del suddetto creditore né osta alla possibilità di destinare parte del proprio stipendio all'adempimento della proposta formulata, giacché, a seguito dell'eventuale omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, si determina l'inopponibilità alla procedura dei pagamenti effettuati in forza dell'ordinanza di assegnazione resa all'esito del pignoramento presso terzi (cfr sul punto i principi espressi da Corte Costituzionale con la sentenza n. 65 del 10 marzo
2022). In altri termini, il terzo pignorato non potrà effettuare alcun pagamento a favore del creditore pignorante, a pena di inefficacia, dovendo quest'ultimo essere soddisfatto secondo le modalità e le tempistiche previste nel piano omologato.
Come risulta dalla relazione del gestore ai sensi dell'art. 70, co. 6 CCII depositata il 4.07.2025, nel termine concesso ai creditori, non sono pervenute osservazioni in merito all'ammissibilità della
- IV PAGAMENTO (€ 4.800,008), entro ventiquattro mesi dalla definitività della sentenza di omologa del Piano di Ristrutturazione;
- V PAGAMENTO (€ 4.800,009), entro trenta mesi dalla definitività della sentenza di omologa del Piano di Ristrutturazione;
- VI PAGAMENTO (€ 4.800,0010), entro trentasei mesi dalla definitività della sentenza di omologa del Piano di Ristrutturazione;
- VII PAGAMENTO (€ 4.800,0011), entro quarantadue mesi dalla definitività della sentenza di omologa del Piano di Ristrutturazione;
- VIII PAGAMENTO (€ 4.800,0012), entro quarantotto mesi dalla definitività della sentenza di omologa del Piano di Ristrutturazione;
- IX PAGAMENTO (€ 6.048,3213), entro cinquantasei mesi dalla definitività della sentenza di omologa del Piano di Ristrutturazione”.
4 proposta ed alla fattibilità del piano. Invero, il Comune di Oltrona San Mamete ha precisato che non sussiste alcuna esposizione debitoria nei confronti dei ricorrenti mentre ha confermato Controparte_3 il proprio credito come indicato nel piano e nella relazione del gestore. Il procuratore di
[...]
in qualità di mandataria di ha precisato il credito nel minor Parte_3 Controparte_4 importo di euro 7.695,64, tenuto conto delle somme incassate nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1318/2022 R.G.E., in luogo dei 13.659,93 euro indicati nella relazione del gestore. Il gestore, quindi, ha correttamente considerato tale minore importo ai fini della determinazione dell'ammontare del passivo, non tenendo in considerazione la somma di euro
2.485,28 euro, richiesta a “titolo di spese legali per la procedura di OCC quantificate ai sensi del
D.M. n. 55/2014”. Non sono dovute, infatti, le spese legali in relazione al procedimento per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, atteso, peraltro, che il creditore non ha proposto osservazioni ai sensi dell'art. 70, co. 3 CCII, essendosi limitato a precisare il proprio credito, peraltro dopo essere stato sollecitato.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, il piando di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da e deve essere omologato, sussistendone tutti Controparte_1 CP_2
i presupposti di legge.
P.Q.M.
- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da
[...]
C.F. ), e C.F. ); CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
- dispone che i debitori effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato, avvertendoli che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 70 comma 1 CCI;
- dà atto che il piano del consumatore omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70 CCI;
- dispone che, per effetto dell'omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte di creditori con causa o titolo anteriore;
- dispone che il Gestore vigili sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCI;
- dispone che il Gestore depositi ogni sei mesi un rapporto riepilogativo delle attività svolte e riferisca sullo stato di esecuzione del piano;
il Gestore terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenterà al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito;
il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro
5 della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizzerà il pagamento;
- dispone che la presente sentenza, unitamente al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, entro 48 ore, sia pubblicata a cura del gestore della crisi sul sito internet di questo Tribunale, previo oscuramento dei dati sensibili, con particolare riguardo a condizioni sanitarie o sociali, del debitore e del nucleo familiare, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori ex art. 70 CCII;
- dichiara la chiusura della procedura;
Dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al gestore della crisi ed ai ricorrenti.
Così deciso in Como, il 14.07.2025
Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I PAGAMENTO (€ 46.800,005), entro sei mesi dalla definitività della sentenza di omologa del Piano di Ristrutturazione;
- II PAGAMENTO (€ 4.800,006), entro dodici mesi dalla definitività della sentenza di omologa del Piano di Ristrutturazione;
- III PAGAMENTO (€ 4.800,007), entro diciotto mesi dalla definitività della sentenza di omologa del Piano di Ristrutturazione;
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