Trib. Como, sentenza 15/07/2025, n. 78
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Sentenza 15 luglio 2025

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Il Tribunale Ordinario di Como, Sezione I Civile - Procedure Concorsuali, ha pronunciato sentenza in merito alla domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da due coniugi, i quali hanno agito congiuntamente in quanto legati da un regime di separazione dei beni e con un'indebitamento di origine comune. I ricorrenti hanno dedotto che la loro situazione di sovraindebitamento derivava principalmente dal rilascio di fideiussioni a favore di terzi e dall'inadempimento di un contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione, con conseguenti procedure esecutive. Hanno allegato la documentazione richiesta, inclusa la relazione del gestore della crisi nominato dall'OCC, attestante la loro qualità di consumatori e l'assenza di cause ostative all'esdebitazione, quali la colpa grave o la frode. La proposta di piano prevedeva il pagamento integrale dei debiti attraverso un apporto di finanza esterna, il versamento del trattamento di fine rapporto di uno dei debitori e rate mensili derivanti dai loro stipendi, garantendo il rispetto delle cause di prelazione.

Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge. Ha confermato la competenza territoriale, la legittimazione dei ricorrenti a presentare un unico piano, la completezza della documentazione e la loro qualità di consumatori. Ha accertato lo stato di sovraindebitamento, derivante da obbligazioni assunte per scopi estranei all'attività professionale e aggravato da procedure esecutive, ma ha escluso la sussistenza di colpa grave o mala fede. Il Giudice ha ritenuto ammissibile e fattibile la proposta di pagamento integrale, evidenziando come il primo riparto semestrale avrebbe consentito di soddisfare integralmente i crediti prededucibili e privilegiati e parzialmente quelli chirografari. Ha altresì chiarito che il pignoramento del quinto dello stipendio di uno dei debitori non osta all'omologazione, in quanto i pagamenti effettuati in forza dell'ordinanza di assegnazione diventano inopponibili alla procedura. Non essendo pervenute osservazioni dai creditori nel termine previsto, salvo precisazioni sul quantum del credito da parte di uno di essi, il Tribunale ha disposto l'omologazione, stabilendo che i pagamenti debbano avvenire secondo le modalità indicate nel piano, che è obbligatorio per tutti i creditori anteriori. Ha inoltre disposto che il Gestore vigili sull'adempimento del piano, ne curi la pubblicazione e ne verifichi la corretta esecuzione al termine della procedura, dichiarando infine la chiusura del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Como, sentenza 15/07/2025, n. 78
    Giurisdizione : Trib. Como
    Numero : 78
    Data del deposito : 15 luglio 2025

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