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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/06/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1786/2024 R.G. promossa da
(c.f. Parte_1
), assistita e difesa dall'Avvocato NICOLA DE BORTOLI e P.IVA_1 dall'Avvocato domiciliatario MAURA VERONESE, con studio in Via Zara n.
23, Porto Viro
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), CP_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ),
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_3
(c.f. ), (c.f. CodiceFiscale_3 CP_4 C.F._4
) e (c.f. ), tutti
[...] CP_5 CodiceFiscale_5 assistiti e difesi dall'Avvocato domiciliatario MAILA FORZUTTI, con studio in San Marco 5278, Venezia
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo 30 settembre 2024, n. 701 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito: riformarsi la sentenza appellata (n. 701/2024, R.G. 2526/21 pronunciata dal
Tribunale di Rovigo il 25.09.2024 e pubblicata il 30.09.2024), accogliendosi le conclusioni formulate in primo grado, che di seguito si ripropongono unitamente all'avvenuta produzione - in allegato all'atto di citazione in appello - dei documenti a suo tempo dimessi in primo grado contenenti i protocolli aziendali contro le infezioni nosocomiali: In via principale: accertarsi e dichiararsi che non sussistono responsabilità attribuibili all'operato del personale sanitario della società
[...] in relazione a quanto lamentato da parte Parte_1 attrice nel presente giudizio in merito al trattamento sanitario riservato al paziente sig. dall'ottobre 2018 all'aprile 2019 e, Controparte_6 per l'effetto, respingersi integralmente ogni domanda, nessuna esclusa, ex adverso formulata nei confronti della convenuta
[...]
In via subordinata: nella denegata ipotesi in Parte_1 cui emergessero responsabilità a carico della società
[...] in relazione a quanto lamentato da parte Parte_1 attrice nel presente giudizio in merito al trattamento sanitario riservato al paziente sig. dall'ottobre 2018 all'aprile 2019, Controparte_6 ridursi le pretese di parte attrice nei limiti che risulteranno di giustizia, valorizzando all'uopo anche tutte le circostanze attenuanti che sono intercorse nella fattispecie alla luce delle importanti comorbidità di cui soffriva il paziente suddetto. In via istruttoria: si chiede inoltre l'ammissione delle seguenti prove per testi: a) vero che la procedura denominata “Procedura Generale Sanitaria – Pulizia e Sanificazione degli ambienti”, di cui ai docc. 8 e 9 della parte resistente
[...]
che mi vengono ora rammostrati, venne attuata Parte_1 presso i reparti di Chirurgia, Geriatria e Lungodegenza della predetta durante i ricoveri ospedalieri che si svolsero dall'ottobre Parte_1
pag. 2/30 2018 all'aprile 2019, e dunque anche durante quelli che riguardarono il paziente;
b) vero che la procedura denominata Controparte_6
“Istruzione operativa – Gestione, controllo e valutazione pulizia ambientale”, di cui al doc. 10 della parte resistente
[...]
che mi viene ora rammostrato, venne attuata Parte_1 presso i reparti di Chirurgia, Geriatria e Lungodegenza della predetta durante i ricoveri ospedalieri che si svolsero dall'ottobre Parte_1
2018 all'aprile 2019, e dunque anche durante quelli che riguardarono il paziente;
c) vero che la procedura denominata Controparte_6
“Procedura Generale Sanitaria – Lavaggio delle mani e utilizzo dei guanti”, di cui al doc. 11 di parte resistente Parte_1
che mi viene ora rammostrato, venne attuata presso i reparti di
[...]
Chirurgia, Geriatria e Lungodegenza della predetta durante Parte_1
i ricoveri ospedalieri che si svolsero dall'ottobre 2018 all'aprile 2019, e dunque anche durante quelli che riguardarono il paziente CP_6
; d) vero che la procedura denominata “Procedura Generale –
[...]
Gestione e manutenzione degli impianti e della struttura”, di cui al doc.
12 di parte resistente che mi viene Parte_1 ora rammostrato, venne attuata presso la Controparte_7
, anche durante il periodo dall'ottobre 2018 all'aprile
[...]
2019 in cui fu degente il paziente . Si indicano quali Controparte_6 testimoni il sig. e la sig. , domiciliati presso Testimone_1 Tes_2 la . Ci si oppone da Controparte_7 ultimo all'ammissione dei capitoli di prova per testi richiesti da parte attrice in quanto generici, esplorativi e relativi a circostanze irrilevanti per rapporto alla controversia per cui è causa, chiedendo sin d'ora – per la denegata ipotesi di ammissione di qualsivoglia capitolo - di essere abilitati a prova contraria con testi da indicare entro prefiggendo termine. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali di pag. 3/30 entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimborso forfetario 15% e ad accessori come per legge.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: nel merito: ogni eccezione disattesa, rigettarsi la presente impugnazione sia nel merito, in via principale ed in via subordinata, che in via istruttoria perché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermarsi in toto la
Sentenza definitiva n. 701/2024, emessa dal Tribunale di Rovigo il
25.9.2024 e pubblicata in data 30.9.2024;In via istruttoria: rigettarsi tutte le domande istruttorie orali riproposte da parte appellante;
in denegata ipotesi di ammissione anche solo di alcune di esse, si chiede di essere ammessi a prova contraria, con i testi tutti già indicati in primo grado sia dalle attrici che dai convenuti. Senza che ciò implichi accettazione dell'inversione dell'onere probatorio, né rinuncia agli effetti della non contestazione, ove non ritenuto già documentalmente dimostrato e/o pacifico ai sensi del 115 c.p.c., si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori per interpello e per testi formulati per gli appellati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ad oggi non espletate, sui capitoli di prova che di seguito si riportano: 1) Vero che, il sig.
è stato ricoverato presso la Controparte_6 Parte_1 dal 7.10.2018 al 14.10.2018 per la presenza di un
[...] blocco intestinale (fecaloma). 2) Vero che, in occasione del suddetto ricovero dal 7.10.2018 al 14.10.2018 al sig. è stato Controparte_6 posizionato, in data 7.10.2018, un catetere e un sondino nasogastrico, rimossi alle dimissioni. 3) Vero che fino a novembre 2018, data del secondo ricovero, il sig. camminava, usciva Controparte_6 quotidianamente, faceva piccole commissioni e si relazionava con la famiglia ed il vicinato. 4) Vero che fino a novembre 2018 il sig.
scendeva quotidianamente a controllare la tabaccheria gestita CP_6
pag. 4/30 dalla nipote l'aiutava con la chiusura, con le pulizie, Persona_1 con le piccole manutenzioni e si prendeva cura anche del piazzale e delle aiuole poste all'uscita della tabaccheria e dei negozi limitrofi, come da foto che mi si rammostra (doc. n. 15). 5) Vero che, nel corso della seconda degenza, nel periodo da novembre a dicembre 2018, il sig.
, non è più stato in grado di camminare, ha iniziato a Controparte_6 perdere peso e lamentava forti dolori. 6) Vero che il sig. CP_6
è stato dimesso il 14 dicembre 2018 e successivamente il 3
[...] gennaio 2019, nonostante la positività a battere dello stafilococco
(emocoltura positiva a MRSA rilevata il 15 novembre 2018), con terapia domiciliare antibiotica. 7) Vero che durante la degenza da novembre
2018 a dicembre 2018 i medici della Controparte_7
attribuivano i forti dolori e l'allettamento ad artrite
[...] suggerendo di provare a far alzare il sig. perché si muovesse CP_6 più possibile. 8) Vero che il sig. è stato sottoposto a Controparte_6 scintigrafia solo in data 29.1.2019, presso l'Ospedale di Rovigo, in occasione di una visita prenotata privatamente dai figli con la dott.ssa e che l'esito dell'esame, ricevuto in data 7.2.2019, ha Persona_2 evidenziato coxite al femore destro con tre sacche di raccolta di infezione alla gamba destra. 9) Vero che il sig. Controparte_6 veniva ricoverato nuovamente in data 10.2.2019 in geriatria presso la perché non c'erano Controparte_7 posti disponibili al reparto malattie infettive. 10) Vero che in data
10.2.2019 i medici della di Porto Viro Parte_1 hanno riferito alla moglie e ai figli che avrebbero posizionato tre drenaggi alla gamba destra uno per ogni sacca di raccolta. 11) Vero che solo in data 21.2.2019 è stato effettuato un intervento per posizionare al sig. un drenaggio alla gamba e che tale intervento Controparte_6
è stato effettuato in stanza, senza preavviso né alcuna preparazione o pag. 5/30 precauzione, alla presenza di altro paziente con polmonite e durante la distribuzione dei pasti. 12) Vero che in data 8.3.2019 il sig. CP_6
è stato trasferito in lunga degenza e lì è rimasto fino al
[...]
18.4.2019, nonostante la tac eseguita in data 11.3.2019 evidenziasse la persistenza dell'infezione e delle sacche di raccolta sopra descritte. 13)
Vero che all'esito della tac del 11.3.2019 i medici della
[...]
di Porto Viro hanno riferito ai figli del sig. Parte_1
che era necessario effettuare con urgenza un altro intervento CP_6 di drenaggio per la rimozione delle sacche più interne con uno speciale catetere, ordinato in Germania, ma che tardava ad arrivare. 14) Vero che dopo diversi giorni, dall'esito della Tac del 11.3.2019, i medici della hanno, invece, riferito Controparte_7 ai figli del sig. che non avrebbero più eseguito il drenaggio e CP_6 che avrebbero risolto in altro modo, ovvero iniziando una terapia antibiotica. 15) Vero che il sig. , nonostante il persistere della CP_6 grave infezione, è stato comunque dimesso in data 18.4.2019 con terapia antibiotica da somministrare a casa senza effettuare ulteriori esami diagnostici. 16) Vero che, in data 7.5.2019, il sig. CP_6
è stato sottoposto ad un'ulteriore tac che ha evidenziato il
[...] peggioramento generale dell'infezione e la presenza di un'ulteriore sacca di raccolta. 17) Vero che, ciò nonostante, in data 7.5.2019 il sig.
è stato rimandato a casa e che, pochi giorni dopo, il Controparte_6 dott. , medico presso la Persona_3 Controparte_7
, ha contattato il suo medico di base, dott.
[...] Per_4
per suggerirgli dei nominativi di altri medici in altri istituti
[...] ospedalieri per far operare il paziente con urgenza. 18) Vero che in quell'occasione è stata suggerita dal dott. anche Persona_3
l'equipe chirurgica dell'Ospedale Rizzoli di Bologna che una volta a settimana prestava servizio presso l'Ospedale di Padova. 19) Vero che il pag. 6/30 dott. , nei giorni successivi alla telefonata al dott. Persona_3
, a maggio 2019, ha contattato la moglie ed i figli del sig. Per_4
insistendo affinché si presentassero al pronto soccorso di CP_6
Padova in data martedì 14 maggio 2019 senza appuntamento, organizzandosi con un'ambulanza privata, chiedendo della dott.ssa da lui precedentemente contattata. 20) Vero che i figli Persona_5 sono riusciti a contattare la dott.ssa che si è dichiarata Per_5 estranea alla situazione e che quel giorno non si trovava nemmeno a
Padova, ma in un'altra città per un convegno. 21) Vero che il dott.
, contattato lo stesso giorno dai figli del sig. Persona_3 CP_6 ha liquidato l'accaduto come un mero fraintendimento. 22) Vero che in data 13.5.2019 moglie e figli del sig. hanno contattato il dott. CP_6 dell'Ospedale Rizzoli di Bologna, il quale constatato Persona_6
l'estrema gravità della situazione ha posto come unica soluzione un intervento di resezione della testa femorale destra e pulizia chirurgica.
23) Vero che a fine maggio 2019 il sig. dopo un malore è CP_6 stato portato al Pronto Soccorso di Porto Viro dove è stato sottoposto a
RX polmonare con esito nella norma polmoni liberi. 24) Vero che in data
11.6.2019 il sig. è stato ricoverato presso Controparte_6
L'Ospedale Rizzoli di Bologna dove gli è stata riscontrata un'infezione polmonare grave a causa della quale l'intervento è stato posticipato. 25)
Vero che, a causa della suddetta infezione polmonare, l'intervento di resezione della testa del femore destro è stato eseguito solo in data
28.6.2019 presso l'Ospedale Rizzoli di Bologna. 26) Vero che l'intervento di resezione della testa del femore destro è riuscito senza complicazioni ma il sig. era troppo debilitato da mesi di CP_6 ricovero e versava in uno stato infiammatorio tale da non poter reagire nel periodo post-operatorio. 27) Vero che la moglie e i figli del sig.
durante tutto il periodo di malattia da ottobre 2018 a luglio CP_6
pag. 7/30 2019 si sono avvicendati, per accudirlo non lasciandolo mai solo. 28)
Vero che i figli del sig. per accudirlo durante la malattia da CP_6 ottobre 2018 a luglio 2019 hanno chiesto permessi ai datori di lavoro per consultare i medici, accompagnarlo alle visite ed assisterlo in ospedale. 29) Vero che la GL sig.ra si è Controparte_2 assentata dal lavoro per accudire il padre Controparte_6 chiedendo al datore di lavoro permessi e giorni di ferie nei seguenti periodi: 4-7-12-13-18-19-20-21-26-27 febbraio 2019; 5-6-8-11-12-14-
19-20-27-28 marzo 2019; 2-4-10-11-16-13-24-26-29 aprile 2019; 2-8-
9-16-23-30-31 maggio 2019; 6-7-10-11-12-13-14-19-20-21-24-25-27-
28 giugno 2019; luglio 2019. 30) Vero CodiceFiscale_6 che durante i periodi di malattia in casa tra un ricovero e l'altro, nel periodo tra ottobre 2018 e luglio 2019, la moglie ed i figli del sig.
si organizzavano per dargli assistenza e somministrargli le CP_6 terapie farmacologiche prescritte. 31) Vero che il sig. e la CP_6 sig.ra si sono sposati il 25.4.1966 e che da tale data sino alla CP_1 morte del sig. hanno sempre convissuto. 32) Vero che il sig. CP_6
e la moglie sig.ra hanno gestito insieme una CP_6 CP_1 tabaccheria sotto casa per quarant'anni dal 1974 al 2014. 33) Vero che la GL prima del matrimonio avvenuto nel 1990 Controparte_3 ha sempre abitato con i genitori e successivamente si è trasferita a poca distanza dalla casa dei genitori, sempre a Porto Tolle, continuandoli a frequentare quotidianamente. 34) Vero che la GL CP_2
prima del matrimonio avvenuto nel 1991 ha sempre abitato
[...] con i genitori e successivamente si è trasferita a poca distanza dalla casa dei genitori, sempre a Porto Tolle, continuandoli a frequentare quotidianamente. 35) Vero che la GL ha abitato con i CP_4 genitori fino ai vent'anni circa e successivamente si è trasferita a
Chioggia per lavoro continuandoli a frequentare e mantenendo con il pag. 8/30 padre un rapporto continuativo intenso di dialogo e condivisione, che si concretizzava in quotidiane telefonate e frequenti visite con cadenza settimanale. 36) Vero che il figlio ha abitato con i CP_5 genitori fino al 2008 e successivamente si è trasferito a Bologna, dapprima per frequentare l'università e poi per lavoro, continuandoli a frequentare e mantenendo con il padre un rapporto continuativo intenso di dialogo e condivisione, che si concretizzava in quotidiane telefonate e frequenti visite con cadenza settimanale. 37) Vero che il sig. , CP_6 unitamente alla moglie si è dedicato con assiduità alla cura e all'accudimento dei nipoti nato il [...] e deceduto il Per_7
30.3.2013, nata il [...] figli di e di Persona_1 CP_2 nata il [...] e nato il [...] figli di CP_8 Persona_8
. 38) Vero che il sig. si dedicava ai nipoti CP_3 Controparte_6 quotidianamente accompagnandoli e andando a prenderli a scuola, tenendoli a pranzo e dedicandosi a loro anche al pomeriggio. 39) Vero che la moglie, i figli ed i nipoti avevano con il sig. , un legame CP_6 molto stretto, erano e sono molto uniti e hanno sempre trascorso insieme in famiglia ogni festività e qualunque tipo di ricorrenza, nonché spesso le domeniche presso l'abitazione del sig. e della sig.ra CP_6
40) Vero che dopo la morte del marito la sig.ra ha CP_1 CP_1 accusato attacchi d'ansia, insonnia ed è stata seguita dal dott. Per_9
psichiatra, come da certificato che si rammostra (doc. n. 16).
[...]
41) Vero che dopo la morte del padre i figli si sono rivolti ai rispettivi medici di base per renderli edotti del proprio stato di frustrazione e chiedendo la prescrizione di ansiolitici e sonniferi. Si indicano a testi i signori: residente a [...]; Persona_1 [...]
residente a [...]; residente a Tes_3 Persona_8
Porto Tolle (RO); residente a [...]; CP_8
residente a [...]; CP_9 Controparte_10
pag. 9/30 residente a [...]; , residente a [...]Controparte_11
Tolle (RO); , residente a [...]; CP_12 CP_13
residente a [...];
[...] Controparte_14 residente a [...]; residente a [...]CP_15
(RO); residente a [...]; Controparte_16 CP_17
residente a [...]; residente a
[...] CP_18
Porto Tolle (RO); , residente a [...]; CP_19 [...]
, residente a [...]; , residente a CP_20 CP_21
Porto Viro (RO); residente a [...]; CP_22
domiciliata presso il luogo di lavoro presso Controparte_23
l'Ospedale di Rovigo;
DOTT.SSA domiciliata presso Persona_5 il luogo di lavoro, presso l'Ospedale di Padova. In ogni caso: spese e onorari di lite interamente rifusi per entrambi i gradi del giudizio, comprese quelle di CTU, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 701/2024 il Tribunale di Treviso ha accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla moglie e dai figli di
, deceduto presso la sua abitazione in data 26 luglio Controparte_6
2019. L'ultima dimissione da un ospedale risaliva al 5 luglio precedente.
1.1 Il Tribunale ha ritenuto provato che la morte di CP_6
sia ricollegabile a un'infezione nosocomiale. I CTU avevano
[...] ritenuto probabile che avesse contratto un'infezione da CP_6 stafilococco aureo tra il 7 e il 14 ottobre 2018 presso la
[...] nel corso di un ricovero per dei dolori addominali Parte_1 attribuiti ad occlusione intestinale da fecaloma. Il paziente aveva subito un secondo ricovero l'11 novembre lamentando iperpiressia e tosse.
pag. 10/30 Formulata una diagnosi di sepsi in broncopolmonite, il 15 novembre era risultato positivo a Stafilococco aureo resistente alla meticillina (MRSA).
era stato dimesso il 14 dicembre ma già il 19 dicembre era CP_6 stato nuovamente ricoverato con diagnosi di sepsi a partenza polmonare da stafilococco aureo. Dimesso all'inizio di gennaio, era rientrato in ospedale il 10 febbraio 2019 per coxite settica destra con raccolte ascessuali. Dopo la dimissione in aprile, era stato nuovamente ricoverato nel mese di giugno presso l'O.C. Rizzoli e presso il reparto
Malattie Infettive dell'O.C. S. Orsola di Bologna. Sottoposto all'intervento di asportazione artrotomica dell'anca in data 28 giugno
2019, era stato rinviato a domicilio il 5 luglio per poi morire ventuno giorni più tardi. Il Tribunale spiega che il secondo ricovero a novembre
2018 era avvenuto per chiari sintomi di un processo infiammatorio e i successivi esami avevano riscontrato la presenza di un'infezione batterica. Dell'infezione Veronese non era più riuscito a liberarsi, risultando tutti i successivi ricoveri non risolutivi. Anche quando era stato dimesso dall'OC Rizzoli a seguito dell'intervento all'anca, era stato annotato: “ricoverato nel nostro reparto per artrite settica anca destra secondaria a lesione ascessuale polmonare LSD da MRSA … Durante il ricovero il paziente è stato sottoposto a stadiazione preoperatoria, valutazione internistica ed anestesiologica e ad intervento chirurgico di resezione testa femore in data 28/06/2019. L'esame istologico definitivo ha dato come esito infiltrato flogistico cronico ascessualizzante…”.
1.2 Non era innanzitutto verosimile che l'infezione potesse essere stata contratta nel periodo di quasi un mese fra la fine del primo ricovero e il secondo ricovero. Depongono per un'infezione nosocomiale a) il dato statistico, b) la resistenza alla Clindamicina, c) l'età avanzata, dato che i giovani sono maggiormente esposti ad altri ceppi di pag. 11/30 strafilococco;
d) il tempo d'incubazione compatibile con il ricovero;
e)
l'utilizzo durante il ricovero di un sondino nasogastrico. Il CTU aveva evidenziato:
- “Lo CC AU resistente alla meticillina (MRSA) è tra i patogeni più frequentemente identificati che causano polmonite associata all'assistenza sanitaria (HCAP), polmonite acquisita in ospedale (HAP) e polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP) in tutto il mondo … Lo CC AU resistente alla meticillina
(MRSA) è una causa ben nota di polmonite acquisita in ospedale (HAP)
o polmonite associata a ventilazione meccanica, rappresentando il 20-
40% delle infezioni … La HCAP-MRSA coinvolge pazienti anziani, con un'età media intorno ai 70 anni, e con patologie di base, presentando una resistenza a più antibiotici”;
- “ … In tale contesto, in relazione allo specifico profilo di resistenza presentato dallo CC AU MRSA (resistente non solo all'Eritromicina -molto comune-, ma anche alla Clindamicina, alla
Ciprofloxacina e alla Moxifloxacina), l'infezione presenta i caratteri indicativi per l'acquisizione in ambiente nosocomiale, durante il ricovero dal 7 al 14 ottobre 2018 … , risultando altamente probabile che il sig. sia diventato portatore sano a livello nasale di CP_6
CC AU che, coerentemente con il periodo di CP_24 incubazione e con la virulenza del batterio in relazione alle “fragili” condizioni generali, determinava il successivo sviluppo di polmonite”.
1.3 Il Tribunale richiama giurisprudenza (Cass., sez. 3, ord. n. 16900 del 2023) secondo cui, provato che l'infezione sia avvenuta in ambiente ospedaliero, la struttura deve dimostrare “di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di
pag. 12/30 ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio”. La casa di cura non aveva fornito la prova liberatoria, dimostrando che il proprio personale avesse osservato tutti gli specifici protocolli e le dovute cautele per prevenire l'infezione.
Aveva formulato capitoli generici con cui si chiedeva al teste se fosse o meno stato rispettato questo o quel protocollo. Il rispetto di protocolli e cautele non è dimostrabile con i testi indicati, trattandosi di attività che devono documentarsi nel diario clinico o infermieristico, anche perché ci si dovrebbe domandare come potrebbe il personale sanitario o infermieristico, a distanza spesso di anni, rammentare se, con specifico riferimento a questo o quel paziente, siano state rispettate certe procedure o cautele.
1.4 La morte del 26 luglio 2019 era avvenuta per arresto cardiocircolatorio. Nessuna delle altre patologie, nonostante il paziente di 77 anni fosse fragile, pare idonea a condurre al decesso. Il carcinoma pag. 13/30 non dava segni di recidiva, l'attacco ischemico transitorio era risalente nel tempo e la sindrome depressiva e la demenza non giustificano il decesso. Gli ultimi mesi di vita erano stati caratterizzati dalla broncopolmonite causata dall'infezione batterica che, sebbene trattata in più occasioni, non era mai stata risolta e, nella primavera del 2019, aveva interessato anche la zona dell'anca e della testa femorale. È impossibile non attribuire un'efficienza almeno concausale all'infezione e a tutte le sue complicanze. Le recidive e le continue ospedalizzazioni avevano determinato un deperimento delle condizioni generali, già registrato dai medici ad aprile del 2019.
1.5 Ai fini della quantificazione dei danni, il Tribunale ha applicato la
Tabella del Tribunale di Milano su danno da rottura del rapporto parentale. Occorre considerare che fosse una persona di 77 CP_6 anni, cagionevole di salute, mentre i figli, nessuno dei quali conviveva con il genitore, avevano un'età compresa fra 34 e 52 anni. I famigliari si frequentavano ma ciò rientra nella normalità. Il giudice ha riconosciuto,
“secondo i valori medi”, alla moglie la somma di euro 215.000,00 e ai figli importi compresi fra euro 190.000,00 ed euro 175.000,00. Ha inoltre riconosciuto il danno da invalidità temporanea trasmesso iure hereditario (euro 27.500,00) e il rimborso alcune spese ritenute documentate (euro 11.752,99): per onoranze funebri euro 4.000,00); spese cimiteriali (euro 161,00); spese per consulenza medico legale stragiudiziale dr. (euro 6.000,00), spese per assistenza Per_10 difensiva stragiudiziale dell'avv. (euro 1.401,99) e costi per CP_25 acquisizione della cartella clinica (euro 70,00) e trasporto Croce Verde
(euro 120,00). Sul danno non patrimoniale sono “stati riconosciuti interessi e rivalutazione sulle somme devalutate alla data della morte e annualmente rivalutate fino al saldo”; per il danno patrimoniale i “soli
pag. 14/30 interessi dalla domanda al saldo”. Il tasso è quello previsto dall'art. 1284 comma 1, c.c. dal dì dell'evento (26.07.2018) alla data d'introduzione del giudizio (26.11.2021), mentre quello dell'art. 1284 comma 4, c.c. da tale data al saldo.
2. L'appellante chiede che, Parte_2 in riforma della sentenza, la domanda di risarcimento sia rigettata o in subordine che il danno sia liquidato in misura inferiore. Con quattro motivi di appello, lamenta:
2.1 l'erronea interpretazione della CTU perché i consulenti dott.
e dott. avevano escluso la Controparte_26 Persona_11 sussistenza di qualsivoglia correlazione, ancorché di tipo concausale, tra infezione e decesso, relegando la prima all'alveo dell'”occasione” e cioè
a circostanza concomitante alle altre patologie del paziente, che non aveva influito nell'evoluzione delle sue condizioni cliniche. I consulenti avevano chiarito come non sia possibile una adeguata e puntuale definizione della causa del decesso del sig. , essendo stato CP_6 constatato in ambito domiciliare … In via ipotetica … si deve ritenere che il decesso occorso a distanza di 21 giorni dalla dimissione sia riferibile ad un esaurimento generale dei meccanismi di compenso dell'organismo, correlato alla sindrome della 'fragilità', la cui etiopatogenesi deve essere considerata multifattoriale … non è possibile la corretta ricostruzione del nesso causale tra l'infezione correlata all'assistenza ed il decesso, poiché il quadro pluripatologico e la
'fragilità' che contraddistinguevano il sunnominato possono avere rilevanza, anche esclusiva, nel determinismo della fisiopatologia del decesso … presentava, da un lato, il fattore età, dall'altro CP_6 severe patologie preesistenti: basta ricordare, a dispetto di quanto
pag. 15/30 sostenuto dal CTP, che era cronicamente affetto da 'asportazione carcinoma squamoso scarsamente differenziato alla corda vocale destra
+ RT nel 2016 (recente visita ORL, non segni di recidiva, giugno 2018), pregresso TIA, sindrome depressiva, demenza', con recente ricovero per occlusione intestinale da fecaloma”. La CTP ha Persona_12 analizzato la sentenza, evidenziando che le sequele tra eventi in campo sanitario vanno distinte in quattro categorie: causa, concausa, condizione e occasione. Il giudice si è ingiustificatamente discostato dal parere dei CTU senza fornire alcun percorso logico alternativo motivato;
2.2 la violazione dell'art. 116 c.p.c. sulla valutazione delle prove per il mancato esame dei documenti contenenti “le cartelle cliniche e tutti i protocolli aziendali volti a garantire le misure preventive e di sicurezza onde ottenere l'asepsi degli ambienti ospedalieri e dei dispositivi medici all'epoca dei fatti”: la procedura generale sanitaria di pulizia e sanificazione degli ambienti 2018 (doc. 8 conv.), la procedura generale sanitaria di pulizia e sanificazione degli ambienti 2019 (doc. 9 conv.),
l'Istruzione operativa “Gestione controllo e valutazione pulizia ambientale” (doc. 10 conv.), la procedura generale sanitaria “Lavaggio delle mani e utilizzo dei guanti” (doc. 11 conv.) e la procedura generale
“Gestione e manutenzione degli impianti e della struttura” (doc. 12 conv.). Il Tribunale non ha considerato che la prova per testi era stata richiesta solo a conferma e precisazione delle circostanze indicate nelle cartelle cliniche e nei protocolli aziendali;
2.3 che, ai fini dell'applicazione del parametro E) delle Tabelle dell'Osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano, il giudice avrebbe dovuto considerare, che il paziente , di 77 Controparte_6 anni all'epoca dei fatti, era ab origine affetto da sindrome depressiva e pag. 16/30 demenza cronica. La qualità del rapporto parentale non può che essere stata scarsa, sicché non si giustifica l'applicazione del “parametro medio”;
2.4 che il Tribunale ha errato anche nell'applicare gli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali all'obbligazione risarcitoria, dato che la responsabilità della struttura sanitaria, che è stata (principalmente) accertata per intervenuta lesione del rapporto parentale, è di natura extracontrattuale. Anche con riferimento all'obbligazione risarcitoria iure hereditatis relativa al danno da inabilità temporanea, il contratto di spedalità non costituisce la fonte dell'accordo delle parti nella determinazione del saggio degli interessi, pattuizione alla quale fa riferimento l'art. 1284 c.c. quale presupposto per l'operatività dell'applicazione degli interessi moratori.
3. I famigliari di hanno chiesto la conferma della Controparte_6 sentenza di primo grado. Oltre a soffermarsi sulla motivazione della sentenza, hanno replicato:
- che i CTU avevano ricordato che la polmonite rappresenta a livello mondiale un'importante causa di morte dell'anziano, rappresentando la quarta causa di morte dei pazienti ultrasessantenni, e descritto un lento ma costante declino delle sue condizioni di salute;
- che per escludere il nesso di causa occorre non solo che il fatto non abbia generato l'evento mortale ma anche che non lo abbia accelerato. Nel nuovo parere depositato con l'atto di appello la CTP della casa di cura, dott.ssa afferma che il quadro infettivo ha Per_12 semplicemente accelerato un processo di decadimento già in corso. Il nuovo parere contraddice quanto sostenuto dalla stessa parte appellante;
pag. 17/30 - che non è sufficiente per fornire la prova contraria richiamare cartelle cliniche che non fanno riferimento ai protocolli aziendali. I testi indicati non fanno nemmeno parte del personale infermieristico che ha concretamente operato;
- che il Tribunale ha motivato l'applicazione dei criteri medi del parametro E) delle Tabelle del Tribunale di Milano, dando rilievo al rapporto con la moglie convivente con la persona deceduta, durato 53 anni. Ha valorizzato il fatto che la famiglia era unita e che i famigliari si frequentavano in occasione di festività ricorrenze e fine settimana;
- che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il saggio degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è applicabile anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle.
4. Il primo motivo di appello sull'interpretazione delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio non è accoglibile
4.1 La difesa di parte appellante riporta le conclusioni leggibili a pag.
37 -39 della relazione dei consulenti tecnici d'ufficio. La valutazione giuridica compiuta dal Tribunale rimane tuttavia condivisibile. I consulenti, più che escludere, ipotizzano che possa escludersi un ruolo concausale dell'infezione batterica sulla base di un giudizio non improntato al criterio del "più probabile che non". Il giudice deve dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua pag. 18/30 coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 25805 del 2024, Cass., sez. 3, ord.
n. 23197 del 2019, Cass., sez. 3, sent. n. 3390 del 2015, Cass., sez. 3, sent. n. 16123 del 2010 e Cass., sez. un., sent. n. 576 del 2008).
4.2 I CTU non affermano né avrebbero potuto ragionevolmente sostenere che l'infezione batterica di origine nosocomiale non abbia contribuito allo scadimento delle condizioni generali del paziente. I ripetuti ricoveri nell'ultima parte dell'anno 2018 e nel primo semestre del 2019 trovano giustificazione proprio nell'infezione che i sanitari non erano riusciti a debellare. La “fragilità” del paziente era legata anche all'infezione. Secondo i CTU occorre considerare il fattore età e altre severe patologie preesistenti. L'età di 77 non appare però particolarmente elevata, tenuto conto della attuale speranza di vita.
Quanto alle altre severe patologie, il carcinoma squamoso scarsamente diffuso alla corda vocale non aveva dato segni di recidiva nel giugno
2018, mentre sul pregresso attacco ischemico transitorio, sulla sindrome depressiva e sulla demenza non viene svolto alcun approfondimento e non è certo d'immediata evidenza che possano spiegare la morte hic et nunc pochi giorni dopo il ritorno a casa (v. relazione , pag. 38). L'occlusione intestinale da Persona_13 fecaloma era stata risolta. Non s'intende, ovviamene, porre in discussione che il paziente fosse fragile anche indipendentemente dall'infezione batterica ma che la fragilità dipendente da altre patologie, rileva come concausa naturale dell'evento e che essa, in concorso con l'infezione di origine nosocomiale, risulta giuridicamente irrilevante, per il principio dell'equivalenza causale previsto dall'art. 41 c.p..
pag. 19/30 4.3 I CTU affermano che sono “ignote” le cause del decesso in ambiente domestico e che in occasione dell'ultima dimissione la patologia infettiva era in miglioramento. Le cause sono ignote ma i CTU riconoscono che nemmeno con l'ultimo ricovero la patologia infettiva fosse stata risolta. Dal momento che i consulenti fanno riferimento a un esaurimento generale di meccanismi di compenso dell'organismo, correlato alla sindrome della fragilità (v. relazione , Persona_13 pag. 37) non si comprende perché l'infezione, causa dei ripetuti ricoveri, in una valutazione probabilistica, non abbia avuto un peso significativo e debba essere relegata al ruolo di semplice “occasione”. I consulenti sembrano non considerare la dimensione probabilistica della valutazione e richiedere una certezza oltre ogni ragionevole dubbio, che è proprio solo del giudizio sulla responsabilità penale. Nell'ultimo anno di vita la fragilità del paziente era stata accentuata da plurimi ricoveri e i ricoveri sono spiegabili soprattutto con l'infezione. Nei venti giorni trascorsi a casa non è segnalato alcun particolare evento che possa aver da solo determinato la morte e quindi, se si ragiona in termini probabilistici,
l'infezione, pur apparendo in miglioramento alla fine di giugno, deve essersi nuovamente complicata, assumendo il ruolo di concausa della morte di un paziente fragile. La stessa precedente dimissione con un'infezione solo in miglioramento appare spiegarsi con la convinzione dei sanitari di non poter eseguire ulteriori trattamenti in ambiente ospedaliero.
5. Il secondo motivo di appello sulla prova liberatoria ricadente sulla struttura è parimenti infondato.
5.1 Il precedente richiamato dal Tribunale segue altri precedenti conformi (Cass., sez. 3, sent., n. 6386 del 2023 in tema di danni per pag. 20/30 rottura rapporto parentale e Cass., sez. 3, ord. n. 5490 del 2023 in tema di danno iure proprio e iure hereditario per morte). La giurisprudenza è estremamente rigorosa. Parte dal presupposto secondo cui un ospedale deve essere un luogo asettico e che, se il paziente ha contratto l'infezione in ospedale, l'asepsi non è stata di fatto garantita.
5.2 Nell'uniformarsi a tale giurisprudenza il Tribunale ha correttamente spiegato che l'esistenza di protocolli, se non scrupolosamente osservati, è irrilevante, e che nel caso concreto la scrupolosa osservanza dei protocolli avrebbe dovuto essere documentata e non ricostruita a posteriori attraverso generici capitoli di prova. Nel criticare la decisione la difesa di parte appellante non spiega cosa sia stato riportato in “tutte le cartelle cliniche” e per il resto si riporta a manuali di istruzioni e procedure che nulla dicono su quale possa essere stato il comportamento specifico dei sanitari. Sostiene poi che la prova per testi era stata richiesta a “conferma e precisazione” delle circostanze indicate nelle cartelle e nei protocolli aziendali. Se le cartelle riportassero le “circostanze”, non vi sarebbe necessità di alcuna conferma. I capitoli non vengono indicati e sono formulati in modo da chiedere la scontata conferma di un assioma: chiedono di confermare che le procedure previste vengano rispettate e che lo siano state anche durante il ricovero del paziente . Controparte_6
6. Il terzo motivo di appello sul danno da rottura del rapporto parentale è fondato nei limiti che seguono.
Non è criticata l'applicazione della tabella a punti per il danno da rottura del rapporto parentale elaborata dall'Osservatorio del Tribunale di Milano.
pag. 21/30 Il valore del punto è pari a euro 3.911,00 (Tabella 2024) per coniuge e figli. Il Tribunale non indica quale punteggio abbia attribuito per ciascuno dei cinque parametri A-E, svolge considerazioni che possono ritenersi condivisibili ma giunge a valori che appaiono sovrastimati per ciascun famigliare e che probabilmente si spiegano ipotizzando che abbia riconosciuto un certo punteggio anche per il criterio E. Il punteggio correlato all'età è oggettivo (criteri A e B). Gli stretti congiunti superstiti sono quattro e quindi non sono riconoscibili punti per il numero di famigliari superstiti (criterio D: v. esempi di calcolo risarcitorio delle tabelle aggiornate dell'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano pag. 80). Lo stesso Tribunale riconosce che solo la moglie -e non anche i figli- conviveva con CP_1 CP_6
(criterio C) e afferma che il fatto che i famigliari si
[...] frequentassero nei fine settimana, ricorrenze e festività rientra nella normalità e indica semplicemente che fra i componenti della famiglia vi fossero normali relazioni affettive. Il giudizio è condivisibile ma comporta che non fossero state provate particolari circostanze per giustificare una personalizzazione del risarcimento per qualità e intensità dei legami (criterio E). Il fatto che il famigliare stesse subendo un declino di molteplici funzioni cognitive per effetto di una demenza ingravescente (v. relazione , pag. 3 e 12: il 3 Persona_13 gennaio 2019 nella diagnosi di dimissione è riportato: demenza mista primitiva e secondaria ed encefalopatia secondaria cronica) consente di sostenere che non è valorizzabile il criterio della qualità dei legami familiari. Le somme riconoscibili sono le seguenti:
Osservatorio E qualità A età vittima B età vittima C
D Milano 2024 Intensità della
Totale Primaria secondaria convivenza sopravvissuti a relazione
12 12 16 0 0 € 156.440 CP_1
pag. 22/30 27.3.45 (Tribunale
74 anni
€ 215.000)
CP_2
€ 125.152
CP_6 12 20 0 0 0 (Tribunale 15.8.68
€ 175.000) 50 anni
CP_3
€ 117.330
CP_6 12 18 0 0 0 (Tribunale 24.7.67
€ 175.000) 51 anni
€ 132.974 CP_4
8.10.79 12 22 0 0 0 (Tribunale
39 anni
€ 190.000)
€ 132.974 CP_5
20.10.85 12 22 0 0 0 (Tribunale
33 anni
€ 195.000)
Valore punto € 3.911
n. il 7.10.1941 è deceduto il 26.7.2019 all'età di 77 anni Controparte_6
7. Il quarto motivo di appello sul tasso degli interessi per il periodo compreso fra la domanda e il saldo merita accoglimento.
7.1 Nell'atto di citazione di primo grado gli attori si erano limitati a chiedere la liquidazione del danno “oltre interessi e rivalutazione monetaria della somma liquidata e interessi legali sul rivalutato dalla data dell'evento al saldo” (v. atto di citazione, pag. 14) e tali conclusioni non erano state modificate con la prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c.. Il Tribunale ha tenuto conto per il danno non patrimoniale del principio secondo cui per la liquidazione del danno da ritardato adempimento la base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale, ma dal “coacervo” del credito originario devalutato alla data dell'illecito e via via rivalutato con periodicità annuale (v. Cass., s.u., sent. n. 1712 del 1995). Ha però precisato che, dalla domanda gli interessi tanto sul danno non patrimoniale quanto sul danno patrimoniale devono essere applicati al tasso previsto dall'art. 1284,
pag. 23/30 comma 4, c.: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
7.2 Nell'affrontare la questione su cosa debba intendersi quando il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, le Sezioni Unite hanno sostenuto che occorre partire dalla premessa che l'art. 1284, comma 4, c.c. rinvia a una fattispecie, i cui elementi sono, per una parte, certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali ma, per l'altra, è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. Entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass., s.u., n. 12449 del 2024). È stato di recente sottolineato che la condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere
(Cass., sez. 3, sent. n. 3499 del 2025). Partendo da tali presupposti, a fronte della richiesta dei danneggiati del pagamento degli interessi senza ulteriori specificazioni, il giudice di primo grado non avrebbe potuto riconoscere interessi in misura superiore a quella legale, se non pag. 24/30 altro per difetto di allegazione e prova anche presuntiva (cfr. per la necessità dell'allegazione e della prova con riferimento agli interessi compensativi, Cass., sez. 3, ord. n. 7216 del 2025 e Cass., sez. 3, sent. n. 4938 del 2023).
7.3 Anche se si prescinde dai limiti della domanda attorea,
l'applicabilità del quarto comma dell'art. 1284 c.c. a ogni tipo di obbligazione pecuniaria non è affatto scontata. Esiste una pronuncia che ritiene la norma applicabile, oltre che alle obbligazioni contrattuali, anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrli (Cass., sez. 3, ord. n. 61 del 2023) ma l'orientamento prevalente la limita ai casi in cui sia ipotizzabile un accordo delle parti nella determinazione del saggio (Cass., sez. 2, sent. n. 28409 del 2018
e Cass., sez. 2, sent. n. 14512 del 2022). Da ultimo, è stato nuovamente affermato che l'art. 1284, comma 4, c.c. si applica alle obbligazioni pecuniarie, ossia aventi in origine contenuto di somma di denaro (Cass., sez. 3, ord. n. 14285 del 2025). Appare preferibile rimanere ancorati al principio per cui l'obbligazione risarcitoria - di natura sia contrattuale che extracontrattuale - costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato, tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione. Oltre alla rivalutazione, possono essere di conseguenza liquidati gli interessi cd. “compensativi”, la cui determinazione non deve peraltro avvenire in via automatica, né essere presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per pag. 25/30 la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (v. Cass., sez. 3, sent. n. 19063 del 2023; cfr. anche le già citate Cass., sez. 3, ord. n. 7216 del 2025 e Cass., sez. 3, sent. n. 4938 del 2023). Nel caso in esame, la sola entità delle somme liquidate non consente di presumere che gli importi, qualora tempestivamente corrisposti, sarebbero stati accantonati in modo da permettere ai danneggiati di conseguire degli interessi avvicinabili a quelli previsti per le transazioni commerciali. Non è provato che il riconoscimento degli interessi compensativi con tasso pari a quello legale non sia sufficiente per garantire un effettivo ristoro del danno.
7.4 Deve aggiungersi che nelle obbligazioni di valore l'effetto dell'applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c. è quello di determinare, con decorrenza dalla domanda giudiziale, una sommatoria fra rivalutazione monetaria e i c.d. “super interessi” commerciali. Se il processo non deve diventare una forma di finanziamento al ribasso per il debitore, e quindi va disincentivato il suo uso strumentale, non deve nemmeno comportare una overcompensation per il creditore, con effetti iniqui particolarmente evidenti nei casi in cui la quantificazione del danno non sia agevole, come accade tipicamente con il danno non patrimoniale, il danneggiante sia chiamato a rispondere sulla base di regole stringenti che rendono la responsabilità della struttura ospedaliera para-oggettiva e il danneggiato non provi in modo circostanziato il pregiudizio per il ritardo.
8. In parziale riforma della sentenza il danno da rottura del rapporto parentale riconosciuto ai congiunti di deve essere Controparte_6 liquidato per il coniuge nella somma di euro 156.440,00; CP_27 per i figli e nella somma di euro CP_5 CP_4
pag. 26/30 132.974,00; per la GL nella somma di euro Controparte_2
125.152,00 e per la GL nella somma di euro Controparte_3
117.330,00. Gli interessi su tutti i crediti dei danneggiati, anche su quelli non interessati dai motivi di appello, e quindi per il danno non patrimoniale trasmesso iure hereditatis di euro 25.000,00 e il danno patrimoniale di euro 11.752,99, devono essere calcolati sempre al tasso legale dell'art. 1284, comma 1, c.c.. Per il danno non patrimoniale trasmesso iure hereditatis per il periodo precedente alla sentenza gli intessi devono essere calcolati secondo il criterio indicato per il danno iure proprio (v. Cass., s.u., sent. n. 1712 del 1995). Per il danno patrimoniale, gli interessi per il periodo precedente alla sentenza vanno calcolati – in mancanza di un motivo di appello incidentale – dal momento indicato nella sentenza e cioè dalla domanda.
9. A seguito della parziale riforma della sentenza occorre procedere a una nuova regolamentazione delle spese processuali. Per il giudizio di primo grado il Tribunale aveva riconosciuto un compenso di euro
50.000,00, comprendendo anche un aumento di ¼ perché la parte vittoriosa aveva accettato una proposta conciliativa che avrebbe potuto definire la causa. Le spese, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014,
n. 55, continuano a seguire la soccombenza della struttura ospedaliera.
Per il primo grado di giudizio, il compenso è liquidato nella somma di euro 31.026,60 [(euro 2.552,00 + euro 1.628,00 + euro 5.670,00 + euro 4263,00) + 120 %), applicati i parametri medi per le cause di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 10367 del 2024 per il valore della domanda in caso di litisconsorzio facoltativo). Non si ritiene di applicare un aumento del compenso per la posizione assunta rispetto alla proposta conciliativa, perché la posizione di una parte rispetto a una proposta conciliativa del pag. 27/30 magistrato può essere valorizzata nella liquidazione delle spese nei limiti dell'art. 91, comma 1, seconda parte, c.p.c.. Dal verbale 20 dicembre
2023 risulta che il giudice nell'illustrare la proposta conciliativa aveva fatto riferimento all'”incertezza” dei consulenti sul nesso causale. La decisione della struttura – poi risultata soccombente - di non accettare la proposta non può rivelarsi penalizzante ai fini della disciplina delle spese di lite perché nel caso in esame non è ravvisabile un abuso del diritto di difesa. Per il secondo grado di giudizio, il compenso è liquidato nella somma di euro 21.718,60 [(euro 2.552,00 + euro 1.628,00 + euro 4.253,00) – 30% + 120%], sempre applicati i parametri medi per le cause di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
Limitatamente al secondo grado di giudizio, si applica la riduzione del
30% ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.m. n. 55 del 2014 perché negli atti difensivi non assume rilievo la distinzione fra i diversi familiari danneggiati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
CP_1 CP_5 CP_4 CP_2 ed avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo Controparte_3
30 settembre 2024, n. 701, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza che per il resto conferma:
1. condanna al Parte_1 risarcimento del danno da rottura del rapporto parentale, liquidato:
- per il coniuge nella somma di euro 156.440,00, CP_27 oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi legali sulla predetta somma come devalutata al 28.6.2018 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
pag. 28/30 - per i figli e , nella somma di euro CP_5 CP_4
132.974,00 ciascuno, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi legali sulla predetta somma come devalutata al 28.6.2018 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
- per la GL , nella somma di euro Controparte_2
125.152,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi legali sulla predetta somma come devalutata al
28.6.2018 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
- per la GL , nella somma di euro Controparte_3
117.330,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi legali sulla predetta somma come devalutata al
28.6.2018 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
2. accerta che anche sul danno non patrimoniale trasmesso iure hereditatis, liquidato dal Tribunale nella somma di euro 27.500,00, e sul danno patrimoniale, liquidato dal Tribunale nella somma di euro
11.752,99, gli interessi devono essere calcolati sempre al tasso dell'art. 1284, comma 1, c.c.;
3. condanna alla Parte_1 rifusione delle spese legali del giudizio di primo grado in favore di
CP_1 CP_5 CP_4 CP_2
e liquidate nella somma di euro 31.026,60 Controparte_3 per compensi ed euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), iva e cpa;
2) condanna al Parte_1 pagamento, in favore di CP_1 CP_5 [...]
ed delle spese CP_4 CP_2 Controparte_3 del presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 21.718,60 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a..
Venezia, 18 giugno 2025
pag. 29/30 il Consigliere estensore dott. Gianluca Bordon
pag. 30/30
il Presidente dott. Guido Marzella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1786/2024 R.G. promossa da
(c.f. Parte_1
), assistita e difesa dall'Avvocato NICOLA DE BORTOLI e P.IVA_1 dall'Avvocato domiciliatario MAURA VERONESE, con studio in Via Zara n.
23, Porto Viro
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), CP_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ),
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_3
(c.f. ), (c.f. CodiceFiscale_3 CP_4 C.F._4
) e (c.f. ), tutti
[...] CP_5 CodiceFiscale_5 assistiti e difesi dall'Avvocato domiciliatario MAILA FORZUTTI, con studio in San Marco 5278, Venezia
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo 30 settembre 2024, n. 701 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito: riformarsi la sentenza appellata (n. 701/2024, R.G. 2526/21 pronunciata dal
Tribunale di Rovigo il 25.09.2024 e pubblicata il 30.09.2024), accogliendosi le conclusioni formulate in primo grado, che di seguito si ripropongono unitamente all'avvenuta produzione - in allegato all'atto di citazione in appello - dei documenti a suo tempo dimessi in primo grado contenenti i protocolli aziendali contro le infezioni nosocomiali: In via principale: accertarsi e dichiararsi che non sussistono responsabilità attribuibili all'operato del personale sanitario della società
[...] in relazione a quanto lamentato da parte Parte_1 attrice nel presente giudizio in merito al trattamento sanitario riservato al paziente sig. dall'ottobre 2018 all'aprile 2019 e, Controparte_6 per l'effetto, respingersi integralmente ogni domanda, nessuna esclusa, ex adverso formulata nei confronti della convenuta
[...]
In via subordinata: nella denegata ipotesi in Parte_1 cui emergessero responsabilità a carico della società
[...] in relazione a quanto lamentato da parte Parte_1 attrice nel presente giudizio in merito al trattamento sanitario riservato al paziente sig. dall'ottobre 2018 all'aprile 2019, Controparte_6 ridursi le pretese di parte attrice nei limiti che risulteranno di giustizia, valorizzando all'uopo anche tutte le circostanze attenuanti che sono intercorse nella fattispecie alla luce delle importanti comorbidità di cui soffriva il paziente suddetto. In via istruttoria: si chiede inoltre l'ammissione delle seguenti prove per testi: a) vero che la procedura denominata “Procedura Generale Sanitaria – Pulizia e Sanificazione degli ambienti”, di cui ai docc. 8 e 9 della parte resistente
[...]
che mi vengono ora rammostrati, venne attuata Parte_1 presso i reparti di Chirurgia, Geriatria e Lungodegenza della predetta durante i ricoveri ospedalieri che si svolsero dall'ottobre Parte_1
pag. 2/30 2018 all'aprile 2019, e dunque anche durante quelli che riguardarono il paziente;
b) vero che la procedura denominata Controparte_6
“Istruzione operativa – Gestione, controllo e valutazione pulizia ambientale”, di cui al doc. 10 della parte resistente
[...]
che mi viene ora rammostrato, venne attuata Parte_1 presso i reparti di Chirurgia, Geriatria e Lungodegenza della predetta durante i ricoveri ospedalieri che si svolsero dall'ottobre Parte_1
2018 all'aprile 2019, e dunque anche durante quelli che riguardarono il paziente;
c) vero che la procedura denominata Controparte_6
“Procedura Generale Sanitaria – Lavaggio delle mani e utilizzo dei guanti”, di cui al doc. 11 di parte resistente Parte_1
che mi viene ora rammostrato, venne attuata presso i reparti di
[...]
Chirurgia, Geriatria e Lungodegenza della predetta durante Parte_1
i ricoveri ospedalieri che si svolsero dall'ottobre 2018 all'aprile 2019, e dunque anche durante quelli che riguardarono il paziente CP_6
; d) vero che la procedura denominata “Procedura Generale –
[...]
Gestione e manutenzione degli impianti e della struttura”, di cui al doc.
12 di parte resistente che mi viene Parte_1 ora rammostrato, venne attuata presso la Controparte_7
, anche durante il periodo dall'ottobre 2018 all'aprile
[...]
2019 in cui fu degente il paziente . Si indicano quali Controparte_6 testimoni il sig. e la sig. , domiciliati presso Testimone_1 Tes_2 la . Ci si oppone da Controparte_7 ultimo all'ammissione dei capitoli di prova per testi richiesti da parte attrice in quanto generici, esplorativi e relativi a circostanze irrilevanti per rapporto alla controversia per cui è causa, chiedendo sin d'ora – per la denegata ipotesi di ammissione di qualsivoglia capitolo - di essere abilitati a prova contraria con testi da indicare entro prefiggendo termine. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali di pag. 3/30 entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimborso forfetario 15% e ad accessori come per legge.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: nel merito: ogni eccezione disattesa, rigettarsi la presente impugnazione sia nel merito, in via principale ed in via subordinata, che in via istruttoria perché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermarsi in toto la
Sentenza definitiva n. 701/2024, emessa dal Tribunale di Rovigo il
25.9.2024 e pubblicata in data 30.9.2024;In via istruttoria: rigettarsi tutte le domande istruttorie orali riproposte da parte appellante;
in denegata ipotesi di ammissione anche solo di alcune di esse, si chiede di essere ammessi a prova contraria, con i testi tutti già indicati in primo grado sia dalle attrici che dai convenuti. Senza che ciò implichi accettazione dell'inversione dell'onere probatorio, né rinuncia agli effetti della non contestazione, ove non ritenuto già documentalmente dimostrato e/o pacifico ai sensi del 115 c.p.c., si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori per interpello e per testi formulati per gli appellati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ad oggi non espletate, sui capitoli di prova che di seguito si riportano: 1) Vero che, il sig.
è stato ricoverato presso la Controparte_6 Parte_1 dal 7.10.2018 al 14.10.2018 per la presenza di un
[...] blocco intestinale (fecaloma). 2) Vero che, in occasione del suddetto ricovero dal 7.10.2018 al 14.10.2018 al sig. è stato Controparte_6 posizionato, in data 7.10.2018, un catetere e un sondino nasogastrico, rimossi alle dimissioni. 3) Vero che fino a novembre 2018, data del secondo ricovero, il sig. camminava, usciva Controparte_6 quotidianamente, faceva piccole commissioni e si relazionava con la famiglia ed il vicinato. 4) Vero che fino a novembre 2018 il sig.
scendeva quotidianamente a controllare la tabaccheria gestita CP_6
pag. 4/30 dalla nipote l'aiutava con la chiusura, con le pulizie, Persona_1 con le piccole manutenzioni e si prendeva cura anche del piazzale e delle aiuole poste all'uscita della tabaccheria e dei negozi limitrofi, come da foto che mi si rammostra (doc. n. 15). 5) Vero che, nel corso della seconda degenza, nel periodo da novembre a dicembre 2018, il sig.
, non è più stato in grado di camminare, ha iniziato a Controparte_6 perdere peso e lamentava forti dolori. 6) Vero che il sig. CP_6
è stato dimesso il 14 dicembre 2018 e successivamente il 3
[...] gennaio 2019, nonostante la positività a battere dello stafilococco
(emocoltura positiva a MRSA rilevata il 15 novembre 2018), con terapia domiciliare antibiotica. 7) Vero che durante la degenza da novembre
2018 a dicembre 2018 i medici della Controparte_7
attribuivano i forti dolori e l'allettamento ad artrite
[...] suggerendo di provare a far alzare il sig. perché si muovesse CP_6 più possibile. 8) Vero che il sig. è stato sottoposto a Controparte_6 scintigrafia solo in data 29.1.2019, presso l'Ospedale di Rovigo, in occasione di una visita prenotata privatamente dai figli con la dott.ssa e che l'esito dell'esame, ricevuto in data 7.2.2019, ha Persona_2 evidenziato coxite al femore destro con tre sacche di raccolta di infezione alla gamba destra. 9) Vero che il sig. Controparte_6 veniva ricoverato nuovamente in data 10.2.2019 in geriatria presso la perché non c'erano Controparte_7 posti disponibili al reparto malattie infettive. 10) Vero che in data
10.2.2019 i medici della di Porto Viro Parte_1 hanno riferito alla moglie e ai figli che avrebbero posizionato tre drenaggi alla gamba destra uno per ogni sacca di raccolta. 11) Vero che solo in data 21.2.2019 è stato effettuato un intervento per posizionare al sig. un drenaggio alla gamba e che tale intervento Controparte_6
è stato effettuato in stanza, senza preavviso né alcuna preparazione o pag. 5/30 precauzione, alla presenza di altro paziente con polmonite e durante la distribuzione dei pasti. 12) Vero che in data 8.3.2019 il sig. CP_6
è stato trasferito in lunga degenza e lì è rimasto fino al
[...]
18.4.2019, nonostante la tac eseguita in data 11.3.2019 evidenziasse la persistenza dell'infezione e delle sacche di raccolta sopra descritte. 13)
Vero che all'esito della tac del 11.3.2019 i medici della
[...]
di Porto Viro hanno riferito ai figli del sig. Parte_1
che era necessario effettuare con urgenza un altro intervento CP_6 di drenaggio per la rimozione delle sacche più interne con uno speciale catetere, ordinato in Germania, ma che tardava ad arrivare. 14) Vero che dopo diversi giorni, dall'esito della Tac del 11.3.2019, i medici della hanno, invece, riferito Controparte_7 ai figli del sig. che non avrebbero più eseguito il drenaggio e CP_6 che avrebbero risolto in altro modo, ovvero iniziando una terapia antibiotica. 15) Vero che il sig. , nonostante il persistere della CP_6 grave infezione, è stato comunque dimesso in data 18.4.2019 con terapia antibiotica da somministrare a casa senza effettuare ulteriori esami diagnostici. 16) Vero che, in data 7.5.2019, il sig. CP_6
è stato sottoposto ad un'ulteriore tac che ha evidenziato il
[...] peggioramento generale dell'infezione e la presenza di un'ulteriore sacca di raccolta. 17) Vero che, ciò nonostante, in data 7.5.2019 il sig.
è stato rimandato a casa e che, pochi giorni dopo, il Controparte_6 dott. , medico presso la Persona_3 Controparte_7
, ha contattato il suo medico di base, dott.
[...] Per_4
per suggerirgli dei nominativi di altri medici in altri istituti
[...] ospedalieri per far operare il paziente con urgenza. 18) Vero che in quell'occasione è stata suggerita dal dott. anche Persona_3
l'equipe chirurgica dell'Ospedale Rizzoli di Bologna che una volta a settimana prestava servizio presso l'Ospedale di Padova. 19) Vero che il pag. 6/30 dott. , nei giorni successivi alla telefonata al dott. Persona_3
, a maggio 2019, ha contattato la moglie ed i figli del sig. Per_4
insistendo affinché si presentassero al pronto soccorso di CP_6
Padova in data martedì 14 maggio 2019 senza appuntamento, organizzandosi con un'ambulanza privata, chiedendo della dott.ssa da lui precedentemente contattata. 20) Vero che i figli Persona_5 sono riusciti a contattare la dott.ssa che si è dichiarata Per_5 estranea alla situazione e che quel giorno non si trovava nemmeno a
Padova, ma in un'altra città per un convegno. 21) Vero che il dott.
, contattato lo stesso giorno dai figli del sig. Persona_3 CP_6 ha liquidato l'accaduto come un mero fraintendimento. 22) Vero che in data 13.5.2019 moglie e figli del sig. hanno contattato il dott. CP_6 dell'Ospedale Rizzoli di Bologna, il quale constatato Persona_6
l'estrema gravità della situazione ha posto come unica soluzione un intervento di resezione della testa femorale destra e pulizia chirurgica.
23) Vero che a fine maggio 2019 il sig. dopo un malore è CP_6 stato portato al Pronto Soccorso di Porto Viro dove è stato sottoposto a
RX polmonare con esito nella norma polmoni liberi. 24) Vero che in data
11.6.2019 il sig. è stato ricoverato presso Controparte_6
L'Ospedale Rizzoli di Bologna dove gli è stata riscontrata un'infezione polmonare grave a causa della quale l'intervento è stato posticipato. 25)
Vero che, a causa della suddetta infezione polmonare, l'intervento di resezione della testa del femore destro è stato eseguito solo in data
28.6.2019 presso l'Ospedale Rizzoli di Bologna. 26) Vero che l'intervento di resezione della testa del femore destro è riuscito senza complicazioni ma il sig. era troppo debilitato da mesi di CP_6 ricovero e versava in uno stato infiammatorio tale da non poter reagire nel periodo post-operatorio. 27) Vero che la moglie e i figli del sig.
durante tutto il periodo di malattia da ottobre 2018 a luglio CP_6
pag. 7/30 2019 si sono avvicendati, per accudirlo non lasciandolo mai solo. 28)
Vero che i figli del sig. per accudirlo durante la malattia da CP_6 ottobre 2018 a luglio 2019 hanno chiesto permessi ai datori di lavoro per consultare i medici, accompagnarlo alle visite ed assisterlo in ospedale. 29) Vero che la GL sig.ra si è Controparte_2 assentata dal lavoro per accudire il padre Controparte_6 chiedendo al datore di lavoro permessi e giorni di ferie nei seguenti periodi: 4-7-12-13-18-19-20-21-26-27 febbraio 2019; 5-6-8-11-12-14-
19-20-27-28 marzo 2019; 2-4-10-11-16-13-24-26-29 aprile 2019; 2-8-
9-16-23-30-31 maggio 2019; 6-7-10-11-12-13-14-19-20-21-24-25-27-
28 giugno 2019; luglio 2019. 30) Vero CodiceFiscale_6 che durante i periodi di malattia in casa tra un ricovero e l'altro, nel periodo tra ottobre 2018 e luglio 2019, la moglie ed i figli del sig.
si organizzavano per dargli assistenza e somministrargli le CP_6 terapie farmacologiche prescritte. 31) Vero che il sig. e la CP_6 sig.ra si sono sposati il 25.4.1966 e che da tale data sino alla CP_1 morte del sig. hanno sempre convissuto. 32) Vero che il sig. CP_6
e la moglie sig.ra hanno gestito insieme una CP_6 CP_1 tabaccheria sotto casa per quarant'anni dal 1974 al 2014. 33) Vero che la GL prima del matrimonio avvenuto nel 1990 Controparte_3 ha sempre abitato con i genitori e successivamente si è trasferita a poca distanza dalla casa dei genitori, sempre a Porto Tolle, continuandoli a frequentare quotidianamente. 34) Vero che la GL CP_2
prima del matrimonio avvenuto nel 1991 ha sempre abitato
[...] con i genitori e successivamente si è trasferita a poca distanza dalla casa dei genitori, sempre a Porto Tolle, continuandoli a frequentare quotidianamente. 35) Vero che la GL ha abitato con i CP_4 genitori fino ai vent'anni circa e successivamente si è trasferita a
Chioggia per lavoro continuandoli a frequentare e mantenendo con il pag. 8/30 padre un rapporto continuativo intenso di dialogo e condivisione, che si concretizzava in quotidiane telefonate e frequenti visite con cadenza settimanale. 36) Vero che il figlio ha abitato con i CP_5 genitori fino al 2008 e successivamente si è trasferito a Bologna, dapprima per frequentare l'università e poi per lavoro, continuandoli a frequentare e mantenendo con il padre un rapporto continuativo intenso di dialogo e condivisione, che si concretizzava in quotidiane telefonate e frequenti visite con cadenza settimanale. 37) Vero che il sig. , CP_6 unitamente alla moglie si è dedicato con assiduità alla cura e all'accudimento dei nipoti nato il [...] e deceduto il Per_7
30.3.2013, nata il [...] figli di e di Persona_1 CP_2 nata il [...] e nato il [...] figli di CP_8 Persona_8
. 38) Vero che il sig. si dedicava ai nipoti CP_3 Controparte_6 quotidianamente accompagnandoli e andando a prenderli a scuola, tenendoli a pranzo e dedicandosi a loro anche al pomeriggio. 39) Vero che la moglie, i figli ed i nipoti avevano con il sig. , un legame CP_6 molto stretto, erano e sono molto uniti e hanno sempre trascorso insieme in famiglia ogni festività e qualunque tipo di ricorrenza, nonché spesso le domeniche presso l'abitazione del sig. e della sig.ra CP_6
40) Vero che dopo la morte del marito la sig.ra ha CP_1 CP_1 accusato attacchi d'ansia, insonnia ed è stata seguita dal dott. Per_9
psichiatra, come da certificato che si rammostra (doc. n. 16).
[...]
41) Vero che dopo la morte del padre i figli si sono rivolti ai rispettivi medici di base per renderli edotti del proprio stato di frustrazione e chiedendo la prescrizione di ansiolitici e sonniferi. Si indicano a testi i signori: residente a [...]; Persona_1 [...]
residente a [...]; residente a Tes_3 Persona_8
Porto Tolle (RO); residente a [...]; CP_8
residente a [...]; CP_9 Controparte_10
pag. 9/30 residente a [...]; , residente a [...]Controparte_11
Tolle (RO); , residente a [...]; CP_12 CP_13
residente a [...];
[...] Controparte_14 residente a [...]; residente a [...]CP_15
(RO); residente a [...]; Controparte_16 CP_17
residente a [...]; residente a
[...] CP_18
Porto Tolle (RO); , residente a [...]; CP_19 [...]
, residente a [...]; , residente a CP_20 CP_21
Porto Viro (RO); residente a [...]; CP_22
domiciliata presso il luogo di lavoro presso Controparte_23
l'Ospedale di Rovigo;
DOTT.SSA domiciliata presso Persona_5 il luogo di lavoro, presso l'Ospedale di Padova. In ogni caso: spese e onorari di lite interamente rifusi per entrambi i gradi del giudizio, comprese quelle di CTU, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 701/2024 il Tribunale di Treviso ha accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla moglie e dai figli di
, deceduto presso la sua abitazione in data 26 luglio Controparte_6
2019. L'ultima dimissione da un ospedale risaliva al 5 luglio precedente.
1.1 Il Tribunale ha ritenuto provato che la morte di CP_6
sia ricollegabile a un'infezione nosocomiale. I CTU avevano
[...] ritenuto probabile che avesse contratto un'infezione da CP_6 stafilococco aureo tra il 7 e il 14 ottobre 2018 presso la
[...] nel corso di un ricovero per dei dolori addominali Parte_1 attribuiti ad occlusione intestinale da fecaloma. Il paziente aveva subito un secondo ricovero l'11 novembre lamentando iperpiressia e tosse.
pag. 10/30 Formulata una diagnosi di sepsi in broncopolmonite, il 15 novembre era risultato positivo a Stafilococco aureo resistente alla meticillina (MRSA).
era stato dimesso il 14 dicembre ma già il 19 dicembre era CP_6 stato nuovamente ricoverato con diagnosi di sepsi a partenza polmonare da stafilococco aureo. Dimesso all'inizio di gennaio, era rientrato in ospedale il 10 febbraio 2019 per coxite settica destra con raccolte ascessuali. Dopo la dimissione in aprile, era stato nuovamente ricoverato nel mese di giugno presso l'O.C. Rizzoli e presso il reparto
Malattie Infettive dell'O.C. S. Orsola di Bologna. Sottoposto all'intervento di asportazione artrotomica dell'anca in data 28 giugno
2019, era stato rinviato a domicilio il 5 luglio per poi morire ventuno giorni più tardi. Il Tribunale spiega che il secondo ricovero a novembre
2018 era avvenuto per chiari sintomi di un processo infiammatorio e i successivi esami avevano riscontrato la presenza di un'infezione batterica. Dell'infezione Veronese non era più riuscito a liberarsi, risultando tutti i successivi ricoveri non risolutivi. Anche quando era stato dimesso dall'OC Rizzoli a seguito dell'intervento all'anca, era stato annotato: “ricoverato nel nostro reparto per artrite settica anca destra secondaria a lesione ascessuale polmonare LSD da MRSA … Durante il ricovero il paziente è stato sottoposto a stadiazione preoperatoria, valutazione internistica ed anestesiologica e ad intervento chirurgico di resezione testa femore in data 28/06/2019. L'esame istologico definitivo ha dato come esito infiltrato flogistico cronico ascessualizzante…”.
1.2 Non era innanzitutto verosimile che l'infezione potesse essere stata contratta nel periodo di quasi un mese fra la fine del primo ricovero e il secondo ricovero. Depongono per un'infezione nosocomiale a) il dato statistico, b) la resistenza alla Clindamicina, c) l'età avanzata, dato che i giovani sono maggiormente esposti ad altri ceppi di pag. 11/30 strafilococco;
d) il tempo d'incubazione compatibile con il ricovero;
e)
l'utilizzo durante il ricovero di un sondino nasogastrico. Il CTU aveva evidenziato:
- “Lo CC AU resistente alla meticillina (MRSA) è tra i patogeni più frequentemente identificati che causano polmonite associata all'assistenza sanitaria (HCAP), polmonite acquisita in ospedale (HAP) e polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP) in tutto il mondo … Lo CC AU resistente alla meticillina
(MRSA) è una causa ben nota di polmonite acquisita in ospedale (HAP)
o polmonite associata a ventilazione meccanica, rappresentando il 20-
40% delle infezioni … La HCAP-MRSA coinvolge pazienti anziani, con un'età media intorno ai 70 anni, e con patologie di base, presentando una resistenza a più antibiotici”;
- “ … In tale contesto, in relazione allo specifico profilo di resistenza presentato dallo CC AU MRSA (resistente non solo all'Eritromicina -molto comune-, ma anche alla Clindamicina, alla
Ciprofloxacina e alla Moxifloxacina), l'infezione presenta i caratteri indicativi per l'acquisizione in ambiente nosocomiale, durante il ricovero dal 7 al 14 ottobre 2018 … , risultando altamente probabile che il sig. sia diventato portatore sano a livello nasale di CP_6
CC AU che, coerentemente con il periodo di CP_24 incubazione e con la virulenza del batterio in relazione alle “fragili” condizioni generali, determinava il successivo sviluppo di polmonite”.
1.3 Il Tribunale richiama giurisprudenza (Cass., sez. 3, ord. n. 16900 del 2023) secondo cui, provato che l'infezione sia avvenuta in ambiente ospedaliero, la struttura deve dimostrare “di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di
pag. 12/30 ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio”. La casa di cura non aveva fornito la prova liberatoria, dimostrando che il proprio personale avesse osservato tutti gli specifici protocolli e le dovute cautele per prevenire l'infezione.
Aveva formulato capitoli generici con cui si chiedeva al teste se fosse o meno stato rispettato questo o quel protocollo. Il rispetto di protocolli e cautele non è dimostrabile con i testi indicati, trattandosi di attività che devono documentarsi nel diario clinico o infermieristico, anche perché ci si dovrebbe domandare come potrebbe il personale sanitario o infermieristico, a distanza spesso di anni, rammentare se, con specifico riferimento a questo o quel paziente, siano state rispettate certe procedure o cautele.
1.4 La morte del 26 luglio 2019 era avvenuta per arresto cardiocircolatorio. Nessuna delle altre patologie, nonostante il paziente di 77 anni fosse fragile, pare idonea a condurre al decesso. Il carcinoma pag. 13/30 non dava segni di recidiva, l'attacco ischemico transitorio era risalente nel tempo e la sindrome depressiva e la demenza non giustificano il decesso. Gli ultimi mesi di vita erano stati caratterizzati dalla broncopolmonite causata dall'infezione batterica che, sebbene trattata in più occasioni, non era mai stata risolta e, nella primavera del 2019, aveva interessato anche la zona dell'anca e della testa femorale. È impossibile non attribuire un'efficienza almeno concausale all'infezione e a tutte le sue complicanze. Le recidive e le continue ospedalizzazioni avevano determinato un deperimento delle condizioni generali, già registrato dai medici ad aprile del 2019.
1.5 Ai fini della quantificazione dei danni, il Tribunale ha applicato la
Tabella del Tribunale di Milano su danno da rottura del rapporto parentale. Occorre considerare che fosse una persona di 77 CP_6 anni, cagionevole di salute, mentre i figli, nessuno dei quali conviveva con il genitore, avevano un'età compresa fra 34 e 52 anni. I famigliari si frequentavano ma ciò rientra nella normalità. Il giudice ha riconosciuto,
“secondo i valori medi”, alla moglie la somma di euro 215.000,00 e ai figli importi compresi fra euro 190.000,00 ed euro 175.000,00. Ha inoltre riconosciuto il danno da invalidità temporanea trasmesso iure hereditario (euro 27.500,00) e il rimborso alcune spese ritenute documentate (euro 11.752,99): per onoranze funebri euro 4.000,00); spese cimiteriali (euro 161,00); spese per consulenza medico legale stragiudiziale dr. (euro 6.000,00), spese per assistenza Per_10 difensiva stragiudiziale dell'avv. (euro 1.401,99) e costi per CP_25 acquisizione della cartella clinica (euro 70,00) e trasporto Croce Verde
(euro 120,00). Sul danno non patrimoniale sono “stati riconosciuti interessi e rivalutazione sulle somme devalutate alla data della morte e annualmente rivalutate fino al saldo”; per il danno patrimoniale i “soli
pag. 14/30 interessi dalla domanda al saldo”. Il tasso è quello previsto dall'art. 1284 comma 1, c.c. dal dì dell'evento (26.07.2018) alla data d'introduzione del giudizio (26.11.2021), mentre quello dell'art. 1284 comma 4, c.c. da tale data al saldo.
2. L'appellante chiede che, Parte_2 in riforma della sentenza, la domanda di risarcimento sia rigettata o in subordine che il danno sia liquidato in misura inferiore. Con quattro motivi di appello, lamenta:
2.1 l'erronea interpretazione della CTU perché i consulenti dott.
e dott. avevano escluso la Controparte_26 Persona_11 sussistenza di qualsivoglia correlazione, ancorché di tipo concausale, tra infezione e decesso, relegando la prima all'alveo dell'”occasione” e cioè
a circostanza concomitante alle altre patologie del paziente, che non aveva influito nell'evoluzione delle sue condizioni cliniche. I consulenti avevano chiarito come non sia possibile una adeguata e puntuale definizione della causa del decesso del sig. , essendo stato CP_6 constatato in ambito domiciliare … In via ipotetica … si deve ritenere che il decesso occorso a distanza di 21 giorni dalla dimissione sia riferibile ad un esaurimento generale dei meccanismi di compenso dell'organismo, correlato alla sindrome della 'fragilità', la cui etiopatogenesi deve essere considerata multifattoriale … non è possibile la corretta ricostruzione del nesso causale tra l'infezione correlata all'assistenza ed il decesso, poiché il quadro pluripatologico e la
'fragilità' che contraddistinguevano il sunnominato possono avere rilevanza, anche esclusiva, nel determinismo della fisiopatologia del decesso … presentava, da un lato, il fattore età, dall'altro CP_6 severe patologie preesistenti: basta ricordare, a dispetto di quanto
pag. 15/30 sostenuto dal CTP, che era cronicamente affetto da 'asportazione carcinoma squamoso scarsamente differenziato alla corda vocale destra
+ RT nel 2016 (recente visita ORL, non segni di recidiva, giugno 2018), pregresso TIA, sindrome depressiva, demenza', con recente ricovero per occlusione intestinale da fecaloma”. La CTP ha Persona_12 analizzato la sentenza, evidenziando che le sequele tra eventi in campo sanitario vanno distinte in quattro categorie: causa, concausa, condizione e occasione. Il giudice si è ingiustificatamente discostato dal parere dei CTU senza fornire alcun percorso logico alternativo motivato;
2.2 la violazione dell'art. 116 c.p.c. sulla valutazione delle prove per il mancato esame dei documenti contenenti “le cartelle cliniche e tutti i protocolli aziendali volti a garantire le misure preventive e di sicurezza onde ottenere l'asepsi degli ambienti ospedalieri e dei dispositivi medici all'epoca dei fatti”: la procedura generale sanitaria di pulizia e sanificazione degli ambienti 2018 (doc. 8 conv.), la procedura generale sanitaria di pulizia e sanificazione degli ambienti 2019 (doc. 9 conv.),
l'Istruzione operativa “Gestione controllo e valutazione pulizia ambientale” (doc. 10 conv.), la procedura generale sanitaria “Lavaggio delle mani e utilizzo dei guanti” (doc. 11 conv.) e la procedura generale
“Gestione e manutenzione degli impianti e della struttura” (doc. 12 conv.). Il Tribunale non ha considerato che la prova per testi era stata richiesta solo a conferma e precisazione delle circostanze indicate nelle cartelle cliniche e nei protocolli aziendali;
2.3 che, ai fini dell'applicazione del parametro E) delle Tabelle dell'Osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano, il giudice avrebbe dovuto considerare, che il paziente , di 77 Controparte_6 anni all'epoca dei fatti, era ab origine affetto da sindrome depressiva e pag. 16/30 demenza cronica. La qualità del rapporto parentale non può che essere stata scarsa, sicché non si giustifica l'applicazione del “parametro medio”;
2.4 che il Tribunale ha errato anche nell'applicare gli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali all'obbligazione risarcitoria, dato che la responsabilità della struttura sanitaria, che è stata (principalmente) accertata per intervenuta lesione del rapporto parentale, è di natura extracontrattuale. Anche con riferimento all'obbligazione risarcitoria iure hereditatis relativa al danno da inabilità temporanea, il contratto di spedalità non costituisce la fonte dell'accordo delle parti nella determinazione del saggio degli interessi, pattuizione alla quale fa riferimento l'art. 1284 c.c. quale presupposto per l'operatività dell'applicazione degli interessi moratori.
3. I famigliari di hanno chiesto la conferma della Controparte_6 sentenza di primo grado. Oltre a soffermarsi sulla motivazione della sentenza, hanno replicato:
- che i CTU avevano ricordato che la polmonite rappresenta a livello mondiale un'importante causa di morte dell'anziano, rappresentando la quarta causa di morte dei pazienti ultrasessantenni, e descritto un lento ma costante declino delle sue condizioni di salute;
- che per escludere il nesso di causa occorre non solo che il fatto non abbia generato l'evento mortale ma anche che non lo abbia accelerato. Nel nuovo parere depositato con l'atto di appello la CTP della casa di cura, dott.ssa afferma che il quadro infettivo ha Per_12 semplicemente accelerato un processo di decadimento già in corso. Il nuovo parere contraddice quanto sostenuto dalla stessa parte appellante;
pag. 17/30 - che non è sufficiente per fornire la prova contraria richiamare cartelle cliniche che non fanno riferimento ai protocolli aziendali. I testi indicati non fanno nemmeno parte del personale infermieristico che ha concretamente operato;
- che il Tribunale ha motivato l'applicazione dei criteri medi del parametro E) delle Tabelle del Tribunale di Milano, dando rilievo al rapporto con la moglie convivente con la persona deceduta, durato 53 anni. Ha valorizzato il fatto che la famiglia era unita e che i famigliari si frequentavano in occasione di festività ricorrenze e fine settimana;
- che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il saggio degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è applicabile anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle.
4. Il primo motivo di appello sull'interpretazione delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio non è accoglibile
4.1 La difesa di parte appellante riporta le conclusioni leggibili a pag.
37 -39 della relazione dei consulenti tecnici d'ufficio. La valutazione giuridica compiuta dal Tribunale rimane tuttavia condivisibile. I consulenti, più che escludere, ipotizzano che possa escludersi un ruolo concausale dell'infezione batterica sulla base di un giudizio non improntato al criterio del "più probabile che non". Il giudice deve dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua pag. 18/30 coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 25805 del 2024, Cass., sez. 3, ord.
n. 23197 del 2019, Cass., sez. 3, sent. n. 3390 del 2015, Cass., sez. 3, sent. n. 16123 del 2010 e Cass., sez. un., sent. n. 576 del 2008).
4.2 I CTU non affermano né avrebbero potuto ragionevolmente sostenere che l'infezione batterica di origine nosocomiale non abbia contribuito allo scadimento delle condizioni generali del paziente. I ripetuti ricoveri nell'ultima parte dell'anno 2018 e nel primo semestre del 2019 trovano giustificazione proprio nell'infezione che i sanitari non erano riusciti a debellare. La “fragilità” del paziente era legata anche all'infezione. Secondo i CTU occorre considerare il fattore età e altre severe patologie preesistenti. L'età di 77 non appare però particolarmente elevata, tenuto conto della attuale speranza di vita.
Quanto alle altre severe patologie, il carcinoma squamoso scarsamente diffuso alla corda vocale non aveva dato segni di recidiva nel giugno
2018, mentre sul pregresso attacco ischemico transitorio, sulla sindrome depressiva e sulla demenza non viene svolto alcun approfondimento e non è certo d'immediata evidenza che possano spiegare la morte hic et nunc pochi giorni dopo il ritorno a casa (v. relazione , pag. 38). L'occlusione intestinale da Persona_13 fecaloma era stata risolta. Non s'intende, ovviamene, porre in discussione che il paziente fosse fragile anche indipendentemente dall'infezione batterica ma che la fragilità dipendente da altre patologie, rileva come concausa naturale dell'evento e che essa, in concorso con l'infezione di origine nosocomiale, risulta giuridicamente irrilevante, per il principio dell'equivalenza causale previsto dall'art. 41 c.p..
pag. 19/30 4.3 I CTU affermano che sono “ignote” le cause del decesso in ambiente domestico e che in occasione dell'ultima dimissione la patologia infettiva era in miglioramento. Le cause sono ignote ma i CTU riconoscono che nemmeno con l'ultimo ricovero la patologia infettiva fosse stata risolta. Dal momento che i consulenti fanno riferimento a un esaurimento generale di meccanismi di compenso dell'organismo, correlato alla sindrome della fragilità (v. relazione , Persona_13 pag. 37) non si comprende perché l'infezione, causa dei ripetuti ricoveri, in una valutazione probabilistica, non abbia avuto un peso significativo e debba essere relegata al ruolo di semplice “occasione”. I consulenti sembrano non considerare la dimensione probabilistica della valutazione e richiedere una certezza oltre ogni ragionevole dubbio, che è proprio solo del giudizio sulla responsabilità penale. Nell'ultimo anno di vita la fragilità del paziente era stata accentuata da plurimi ricoveri e i ricoveri sono spiegabili soprattutto con l'infezione. Nei venti giorni trascorsi a casa non è segnalato alcun particolare evento che possa aver da solo determinato la morte e quindi, se si ragiona in termini probabilistici,
l'infezione, pur apparendo in miglioramento alla fine di giugno, deve essersi nuovamente complicata, assumendo il ruolo di concausa della morte di un paziente fragile. La stessa precedente dimissione con un'infezione solo in miglioramento appare spiegarsi con la convinzione dei sanitari di non poter eseguire ulteriori trattamenti in ambiente ospedaliero.
5. Il secondo motivo di appello sulla prova liberatoria ricadente sulla struttura è parimenti infondato.
5.1 Il precedente richiamato dal Tribunale segue altri precedenti conformi (Cass., sez. 3, sent., n. 6386 del 2023 in tema di danni per pag. 20/30 rottura rapporto parentale e Cass., sez. 3, ord. n. 5490 del 2023 in tema di danno iure proprio e iure hereditario per morte). La giurisprudenza è estremamente rigorosa. Parte dal presupposto secondo cui un ospedale deve essere un luogo asettico e che, se il paziente ha contratto l'infezione in ospedale, l'asepsi non è stata di fatto garantita.
5.2 Nell'uniformarsi a tale giurisprudenza il Tribunale ha correttamente spiegato che l'esistenza di protocolli, se non scrupolosamente osservati, è irrilevante, e che nel caso concreto la scrupolosa osservanza dei protocolli avrebbe dovuto essere documentata e non ricostruita a posteriori attraverso generici capitoli di prova. Nel criticare la decisione la difesa di parte appellante non spiega cosa sia stato riportato in “tutte le cartelle cliniche” e per il resto si riporta a manuali di istruzioni e procedure che nulla dicono su quale possa essere stato il comportamento specifico dei sanitari. Sostiene poi che la prova per testi era stata richiesta a “conferma e precisazione” delle circostanze indicate nelle cartelle e nei protocolli aziendali. Se le cartelle riportassero le “circostanze”, non vi sarebbe necessità di alcuna conferma. I capitoli non vengono indicati e sono formulati in modo da chiedere la scontata conferma di un assioma: chiedono di confermare che le procedure previste vengano rispettate e che lo siano state anche durante il ricovero del paziente . Controparte_6
6. Il terzo motivo di appello sul danno da rottura del rapporto parentale è fondato nei limiti che seguono.
Non è criticata l'applicazione della tabella a punti per il danno da rottura del rapporto parentale elaborata dall'Osservatorio del Tribunale di Milano.
pag. 21/30 Il valore del punto è pari a euro 3.911,00 (Tabella 2024) per coniuge e figli. Il Tribunale non indica quale punteggio abbia attribuito per ciascuno dei cinque parametri A-E, svolge considerazioni che possono ritenersi condivisibili ma giunge a valori che appaiono sovrastimati per ciascun famigliare e che probabilmente si spiegano ipotizzando che abbia riconosciuto un certo punteggio anche per il criterio E. Il punteggio correlato all'età è oggettivo (criteri A e B). Gli stretti congiunti superstiti sono quattro e quindi non sono riconoscibili punti per il numero di famigliari superstiti (criterio D: v. esempi di calcolo risarcitorio delle tabelle aggiornate dell'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano pag. 80). Lo stesso Tribunale riconosce che solo la moglie -e non anche i figli- conviveva con CP_1 CP_6
(criterio C) e afferma che il fatto che i famigliari si
[...] frequentassero nei fine settimana, ricorrenze e festività rientra nella normalità e indica semplicemente che fra i componenti della famiglia vi fossero normali relazioni affettive. Il giudizio è condivisibile ma comporta che non fossero state provate particolari circostanze per giustificare una personalizzazione del risarcimento per qualità e intensità dei legami (criterio E). Il fatto che il famigliare stesse subendo un declino di molteplici funzioni cognitive per effetto di una demenza ingravescente (v. relazione , pag. 3 e 12: il 3 Persona_13 gennaio 2019 nella diagnosi di dimissione è riportato: demenza mista primitiva e secondaria ed encefalopatia secondaria cronica) consente di sostenere che non è valorizzabile il criterio della qualità dei legami familiari. Le somme riconoscibili sono le seguenti:
Osservatorio E qualità A età vittima B età vittima C
D Milano 2024 Intensità della
Totale Primaria secondaria convivenza sopravvissuti a relazione
12 12 16 0 0 € 156.440 CP_1
pag. 22/30 27.3.45 (Tribunale
74 anni
€ 215.000)
CP_2
€ 125.152
CP_6 12 20 0 0 0 (Tribunale 15.8.68
€ 175.000) 50 anni
CP_3
€ 117.330
CP_6 12 18 0 0 0 (Tribunale 24.7.67
€ 175.000) 51 anni
€ 132.974 CP_4
8.10.79 12 22 0 0 0 (Tribunale
39 anni
€ 190.000)
€ 132.974 CP_5
20.10.85 12 22 0 0 0 (Tribunale
33 anni
€ 195.000)
Valore punto € 3.911
n. il 7.10.1941 è deceduto il 26.7.2019 all'età di 77 anni Controparte_6
7. Il quarto motivo di appello sul tasso degli interessi per il periodo compreso fra la domanda e il saldo merita accoglimento.
7.1 Nell'atto di citazione di primo grado gli attori si erano limitati a chiedere la liquidazione del danno “oltre interessi e rivalutazione monetaria della somma liquidata e interessi legali sul rivalutato dalla data dell'evento al saldo” (v. atto di citazione, pag. 14) e tali conclusioni non erano state modificate con la prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c.. Il Tribunale ha tenuto conto per il danno non patrimoniale del principio secondo cui per la liquidazione del danno da ritardato adempimento la base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale, ma dal “coacervo” del credito originario devalutato alla data dell'illecito e via via rivalutato con periodicità annuale (v. Cass., s.u., sent. n. 1712 del 1995). Ha però precisato che, dalla domanda gli interessi tanto sul danno non patrimoniale quanto sul danno patrimoniale devono essere applicati al tasso previsto dall'art. 1284,
pag. 23/30 comma 4, c.: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
7.2 Nell'affrontare la questione su cosa debba intendersi quando il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, le Sezioni Unite hanno sostenuto che occorre partire dalla premessa che l'art. 1284, comma 4, c.c. rinvia a una fattispecie, i cui elementi sono, per una parte, certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali ma, per l'altra, è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. Entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass., s.u., n. 12449 del 2024). È stato di recente sottolineato che la condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere
(Cass., sez. 3, sent. n. 3499 del 2025). Partendo da tali presupposti, a fronte della richiesta dei danneggiati del pagamento degli interessi senza ulteriori specificazioni, il giudice di primo grado non avrebbe potuto riconoscere interessi in misura superiore a quella legale, se non pag. 24/30 altro per difetto di allegazione e prova anche presuntiva (cfr. per la necessità dell'allegazione e della prova con riferimento agli interessi compensativi, Cass., sez. 3, ord. n. 7216 del 2025 e Cass., sez. 3, sent. n. 4938 del 2023).
7.3 Anche se si prescinde dai limiti della domanda attorea,
l'applicabilità del quarto comma dell'art. 1284 c.c. a ogni tipo di obbligazione pecuniaria non è affatto scontata. Esiste una pronuncia che ritiene la norma applicabile, oltre che alle obbligazioni contrattuali, anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrli (Cass., sez. 3, ord. n. 61 del 2023) ma l'orientamento prevalente la limita ai casi in cui sia ipotizzabile un accordo delle parti nella determinazione del saggio (Cass., sez. 2, sent. n. 28409 del 2018
e Cass., sez. 2, sent. n. 14512 del 2022). Da ultimo, è stato nuovamente affermato che l'art. 1284, comma 4, c.c. si applica alle obbligazioni pecuniarie, ossia aventi in origine contenuto di somma di denaro (Cass., sez. 3, ord. n. 14285 del 2025). Appare preferibile rimanere ancorati al principio per cui l'obbligazione risarcitoria - di natura sia contrattuale che extracontrattuale - costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato, tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione. Oltre alla rivalutazione, possono essere di conseguenza liquidati gli interessi cd. “compensativi”, la cui determinazione non deve peraltro avvenire in via automatica, né essere presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per pag. 25/30 la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (v. Cass., sez. 3, sent. n. 19063 del 2023; cfr. anche le già citate Cass., sez. 3, ord. n. 7216 del 2025 e Cass., sez. 3, sent. n. 4938 del 2023). Nel caso in esame, la sola entità delle somme liquidate non consente di presumere che gli importi, qualora tempestivamente corrisposti, sarebbero stati accantonati in modo da permettere ai danneggiati di conseguire degli interessi avvicinabili a quelli previsti per le transazioni commerciali. Non è provato che il riconoscimento degli interessi compensativi con tasso pari a quello legale non sia sufficiente per garantire un effettivo ristoro del danno.
7.4 Deve aggiungersi che nelle obbligazioni di valore l'effetto dell'applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c. è quello di determinare, con decorrenza dalla domanda giudiziale, una sommatoria fra rivalutazione monetaria e i c.d. “super interessi” commerciali. Se il processo non deve diventare una forma di finanziamento al ribasso per il debitore, e quindi va disincentivato il suo uso strumentale, non deve nemmeno comportare una overcompensation per il creditore, con effetti iniqui particolarmente evidenti nei casi in cui la quantificazione del danno non sia agevole, come accade tipicamente con il danno non patrimoniale, il danneggiante sia chiamato a rispondere sulla base di regole stringenti che rendono la responsabilità della struttura ospedaliera para-oggettiva e il danneggiato non provi in modo circostanziato il pregiudizio per il ritardo.
8. In parziale riforma della sentenza il danno da rottura del rapporto parentale riconosciuto ai congiunti di deve essere Controparte_6 liquidato per il coniuge nella somma di euro 156.440,00; CP_27 per i figli e nella somma di euro CP_5 CP_4
pag. 26/30 132.974,00; per la GL nella somma di euro Controparte_2
125.152,00 e per la GL nella somma di euro Controparte_3
117.330,00. Gli interessi su tutti i crediti dei danneggiati, anche su quelli non interessati dai motivi di appello, e quindi per il danno non patrimoniale trasmesso iure hereditatis di euro 25.000,00 e il danno patrimoniale di euro 11.752,99, devono essere calcolati sempre al tasso legale dell'art. 1284, comma 1, c.c.. Per il danno non patrimoniale trasmesso iure hereditatis per il periodo precedente alla sentenza gli intessi devono essere calcolati secondo il criterio indicato per il danno iure proprio (v. Cass., s.u., sent. n. 1712 del 1995). Per il danno patrimoniale, gli interessi per il periodo precedente alla sentenza vanno calcolati – in mancanza di un motivo di appello incidentale – dal momento indicato nella sentenza e cioè dalla domanda.
9. A seguito della parziale riforma della sentenza occorre procedere a una nuova regolamentazione delle spese processuali. Per il giudizio di primo grado il Tribunale aveva riconosciuto un compenso di euro
50.000,00, comprendendo anche un aumento di ¼ perché la parte vittoriosa aveva accettato una proposta conciliativa che avrebbe potuto definire la causa. Le spese, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014,
n. 55, continuano a seguire la soccombenza della struttura ospedaliera.
Per il primo grado di giudizio, il compenso è liquidato nella somma di euro 31.026,60 [(euro 2.552,00 + euro 1.628,00 + euro 5.670,00 + euro 4263,00) + 120 %), applicati i parametri medi per le cause di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 10367 del 2024 per il valore della domanda in caso di litisconsorzio facoltativo). Non si ritiene di applicare un aumento del compenso per la posizione assunta rispetto alla proposta conciliativa, perché la posizione di una parte rispetto a una proposta conciliativa del pag. 27/30 magistrato può essere valorizzata nella liquidazione delle spese nei limiti dell'art. 91, comma 1, seconda parte, c.p.c.. Dal verbale 20 dicembre
2023 risulta che il giudice nell'illustrare la proposta conciliativa aveva fatto riferimento all'”incertezza” dei consulenti sul nesso causale. La decisione della struttura – poi risultata soccombente - di non accettare la proposta non può rivelarsi penalizzante ai fini della disciplina delle spese di lite perché nel caso in esame non è ravvisabile un abuso del diritto di difesa. Per il secondo grado di giudizio, il compenso è liquidato nella somma di euro 21.718,60 [(euro 2.552,00 + euro 1.628,00 + euro 4.253,00) – 30% + 120%], sempre applicati i parametri medi per le cause di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
Limitatamente al secondo grado di giudizio, si applica la riduzione del
30% ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.m. n. 55 del 2014 perché negli atti difensivi non assume rilievo la distinzione fra i diversi familiari danneggiati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
CP_1 CP_5 CP_4 CP_2 ed avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo Controparte_3
30 settembre 2024, n. 701, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza che per il resto conferma:
1. condanna al Parte_1 risarcimento del danno da rottura del rapporto parentale, liquidato:
- per il coniuge nella somma di euro 156.440,00, CP_27 oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi legali sulla predetta somma come devalutata al 28.6.2018 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
pag. 28/30 - per i figli e , nella somma di euro CP_5 CP_4
132.974,00 ciascuno, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi legali sulla predetta somma come devalutata al 28.6.2018 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
- per la GL , nella somma di euro Controparte_2
125.152,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi legali sulla predetta somma come devalutata al
28.6.2018 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
- per la GL , nella somma di euro Controparte_3
117.330,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi legali sulla predetta somma come devalutata al
28.6.2018 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
2. accerta che anche sul danno non patrimoniale trasmesso iure hereditatis, liquidato dal Tribunale nella somma di euro 27.500,00, e sul danno patrimoniale, liquidato dal Tribunale nella somma di euro
11.752,99, gli interessi devono essere calcolati sempre al tasso dell'art. 1284, comma 1, c.c.;
3. condanna alla Parte_1 rifusione delle spese legali del giudizio di primo grado in favore di
CP_1 CP_5 CP_4 CP_2
e liquidate nella somma di euro 31.026,60 Controparte_3 per compensi ed euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), iva e cpa;
2) condanna al Parte_1 pagamento, in favore di CP_1 CP_5 [...]
ed delle spese CP_4 CP_2 Controparte_3 del presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 21.718,60 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a..
Venezia, 18 giugno 2025
pag. 29/30 il Consigliere estensore dott. Gianluca Bordon
pag. 30/30
il Presidente dott. Guido Marzella