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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/11/2025, n. 3191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3191 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
- PresidenteDott.ssa Cinzia Mondatore
FR PU
- Giudice est. Dott.ssa
SA RA
- Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2645/2021 r.g.
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Musco, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Cagnazzo, come da mandato in atti;
Controparte 1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 2.7.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La Pt 1 e il CP 1 contraevano matrimonio in data 18.8.2007, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato civile di Leverano atto n. 29 parte II Serie A Anno 2007, dal quale nascevano tre figli, rispettivamente, in data 25.7.2008, in data 1.9.2012 e in data 15.5.2015. Dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori, con accordo formalizzato in vista dell'udienza cartolare del 2.7.2025, le parti definivano le condizioni della separazione concordemente;
pertanto, la causa veniva immediatamente riservata per la decisione, stante la rinuncia dei procuratori all'assegnazione dei termini per lo scambio delle memorie conclusionali.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime;
in particolare, l'affido rafforzato dalle stesse indicato senza ulteriori specificazioni deve intendersi riferito alla circostanza che la madre possa adottare a prescindere dal consenso paterno le decisioni relative alle scelte scolastiche e sanitarie del minore e tale soluzione risulta adeguata a fronte dell'assenza di partecipazione del resistente alla gestione della prole già rilevata dai SS in corso di causa, come da relazione in atti:
- i coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto;
- i figli minori RA, NI e NY saranno affidati in via esclusiva con affidamento esclusivo rafforzato alla sig.ra ON AD, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale già alla stessa assegnata e sita in
Leverano alla Via Leuca n. 112;
- i figli minori potranno vedere (e rimanere con) il padre ogni qualvolta lo vorranno, previo accordo con la madre, e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi, e comunque sia almeno secondo il seguente piano genitoriale concordemente predisposto: fin d'ora la sig.ra ON
AD dichiara espressamente la propria disponibilità affinchè il sig. AU
BE porti con sé i figli all'estero per un periodo di vacanza;
- durante l'anno scolastico, NI e NY trascorreranno due pomeriggi a settimana, preferibilmente nei giorni di martedì e giovedì, con il padre nonché, alternativamente, un fine settimana si ed uno no, dal venerdì sera alla domenica sera successiva, per ritornare dalla madre prima cena;
-- durante le vacanze natalizie, il padre avrà diritto a tenere con sé i figli ogni volta questi ne facciano richiesta, sempre compatibilmente con l'attività lavorativa del ricorrente e comunque, alternativamente di anno in anno, il giorno della Vigilia o di Natale;
il giorno di San Silvestro o di Capodanno, il giorno di Santo Stefano o della Befana;
durante le vacanze pasquali, il padre avrà diritto a tenere con sé i figli ogni volta questi ne facciano richiesta, sempre compatibilmente con l'attività lavorativa del ricorrente e comunque, alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo;
- l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, il padre avrà diritto a tenere con sé i figli per un periodo di 15 giorni consecutivi nel mese di luglio ed ulteriori 15 giorni nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere concordato con la madre entro e non oltre il
15 giugno di ogni anno;
salvo diverso preventivo accordo che i coniugi vorranno raggiungere per le diverse circostanze o esigenze dei figli;
i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico verranno concordati di volta in volta;
- i minori trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno e la festa del papà e con la madre il giomo del suo compleanno e la festa della mamma;
- la casa coniugale sita nel Comune di Leverano (Le) alla via Leuca n. 112, di proprietà dei sigg.ri Re SI e AU NI, genitori di AU BE, sarà
assegnata alla Sig.ra AR AD che ivi manterrà la propria residenza insieme ai figli sino all'indipendenza economica degli stessi;
le utenze relative all'abitazione saranno totalmente a carico della sig.ra ON AD.
Il Sig. AU BE, tenuto conto degli attuali redditi e delle condizioni patrimoniali di entrambi i coniugi, si obbliga a corrispondere alla Sig.ra ON
AD anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro
150,00 (centocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun
A figlio minore e sino al raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi, che dovrà essere rivalutato annualmente, con decorrenza dall'omologa della separazione, secondo gli indici ISTAT - costo vita con riferimento al mese di gennaio di ogni anno, oltre all'assegno unico universale che dovrà essere percepito in via esclusiva dalla Sig.ra ON AD;
pertanto, il Sig. AU
BE conferma il consenso ed autorizza la Sig.ra ON AD a presentare domanda di autorizzazione all'emissione dell'assegno unico universale, affinché
possa percepire interamente detto contributo da intendersi quale integrazione all'assegno di mantenimento sopra concordato;
- i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per RA, NI e NY. Queste dovranno essere preventivamente comunicate all'altra parte e formalmente accettate, oltreché opportunamente documentate una volta sostenute;
il tutto in ossequio al protocollo del Tribunale
Civile di Lecce;
- la Sig.ra ON AD rinuncia espressamente all'assegno di mantenimento in suo favore, essendo la stessa economicamente autonoma.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario in data
18.8.2007 in Leverano (Le) (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 29 parte II Serie
A, anno 2007), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000. Lecce, 21.10.2025
Il Giudice Estensore
(dott.ssa FR PU)
La Presidente
(dott.ssa Cinzia Mondatore)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
- PresidenteDott.ssa Cinzia Mondatore
FR PU
- Giudice est. Dott.ssa
SA RA
- Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2645/2021 r.g.
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Musco, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Cagnazzo, come da mandato in atti;
Controparte 1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 2.7.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La Pt 1 e il CP 1 contraevano matrimonio in data 18.8.2007, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato civile di Leverano atto n. 29 parte II Serie A Anno 2007, dal quale nascevano tre figli, rispettivamente, in data 25.7.2008, in data 1.9.2012 e in data 15.5.2015. Dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori, con accordo formalizzato in vista dell'udienza cartolare del 2.7.2025, le parti definivano le condizioni della separazione concordemente;
pertanto, la causa veniva immediatamente riservata per la decisione, stante la rinuncia dei procuratori all'assegnazione dei termini per lo scambio delle memorie conclusionali.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime;
in particolare, l'affido rafforzato dalle stesse indicato senza ulteriori specificazioni deve intendersi riferito alla circostanza che la madre possa adottare a prescindere dal consenso paterno le decisioni relative alle scelte scolastiche e sanitarie del minore e tale soluzione risulta adeguata a fronte dell'assenza di partecipazione del resistente alla gestione della prole già rilevata dai SS in corso di causa, come da relazione in atti:
- i coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto;
- i figli minori RA, NI e NY saranno affidati in via esclusiva con affidamento esclusivo rafforzato alla sig.ra ON AD, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale già alla stessa assegnata e sita in
Leverano alla Via Leuca n. 112;
- i figli minori potranno vedere (e rimanere con) il padre ogni qualvolta lo vorranno, previo accordo con la madre, e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi, e comunque sia almeno secondo il seguente piano genitoriale concordemente predisposto: fin d'ora la sig.ra ON
AD dichiara espressamente la propria disponibilità affinchè il sig. AU
BE porti con sé i figli all'estero per un periodo di vacanza;
- durante l'anno scolastico, NI e NY trascorreranno due pomeriggi a settimana, preferibilmente nei giorni di martedì e giovedì, con il padre nonché, alternativamente, un fine settimana si ed uno no, dal venerdì sera alla domenica sera successiva, per ritornare dalla madre prima cena;
-- durante le vacanze natalizie, il padre avrà diritto a tenere con sé i figli ogni volta questi ne facciano richiesta, sempre compatibilmente con l'attività lavorativa del ricorrente e comunque, alternativamente di anno in anno, il giorno della Vigilia o di Natale;
il giorno di San Silvestro o di Capodanno, il giorno di Santo Stefano o della Befana;
durante le vacanze pasquali, il padre avrà diritto a tenere con sé i figli ogni volta questi ne facciano richiesta, sempre compatibilmente con l'attività lavorativa del ricorrente e comunque, alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo;
- l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, il padre avrà diritto a tenere con sé i figli per un periodo di 15 giorni consecutivi nel mese di luglio ed ulteriori 15 giorni nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere concordato con la madre entro e non oltre il
15 giugno di ogni anno;
salvo diverso preventivo accordo che i coniugi vorranno raggiungere per le diverse circostanze o esigenze dei figli;
i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico verranno concordati di volta in volta;
- i minori trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno e la festa del papà e con la madre il giomo del suo compleanno e la festa della mamma;
- la casa coniugale sita nel Comune di Leverano (Le) alla via Leuca n. 112, di proprietà dei sigg.ri Re SI e AU NI, genitori di AU BE, sarà
assegnata alla Sig.ra AR AD che ivi manterrà la propria residenza insieme ai figli sino all'indipendenza economica degli stessi;
le utenze relative all'abitazione saranno totalmente a carico della sig.ra ON AD.
Il Sig. AU BE, tenuto conto degli attuali redditi e delle condizioni patrimoniali di entrambi i coniugi, si obbliga a corrispondere alla Sig.ra ON
AD anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro
150,00 (centocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun
A figlio minore e sino al raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi, che dovrà essere rivalutato annualmente, con decorrenza dall'omologa della separazione, secondo gli indici ISTAT - costo vita con riferimento al mese di gennaio di ogni anno, oltre all'assegno unico universale che dovrà essere percepito in via esclusiva dalla Sig.ra ON AD;
pertanto, il Sig. AU
BE conferma il consenso ed autorizza la Sig.ra ON AD a presentare domanda di autorizzazione all'emissione dell'assegno unico universale, affinché
possa percepire interamente detto contributo da intendersi quale integrazione all'assegno di mantenimento sopra concordato;
- i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per RA, NI e NY. Queste dovranno essere preventivamente comunicate all'altra parte e formalmente accettate, oltreché opportunamente documentate una volta sostenute;
il tutto in ossequio al protocollo del Tribunale
Civile di Lecce;
- la Sig.ra ON AD rinuncia espressamente all'assegno di mantenimento in suo favore, essendo la stessa economicamente autonoma.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario in data
18.8.2007 in Leverano (Le) (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 29 parte II Serie
A, anno 2007), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000. Lecce, 21.10.2025
Il Giudice Estensore
(dott.ssa FR PU)
La Presidente
(dott.ssa Cinzia Mondatore)