Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 28/05/2025, n. 10271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10271 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10271/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00493/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 493 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
a) del provvedimento, non conosciuto, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo alla prima prova scritta e quindi non ammesso alla successiva prova orale del concorso per il conferimento di n. 143 (poi elevati a 222) posti di assistente tecnico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per i profili TE02 e TE03;
b) dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 19 novembre 2021 con il quale i candidati sono stati informati della pubblicazione degli esiti delle prove scritte;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 1° aprile 2022:
a) del decreto del 3 febbraio 2022 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso di assistente tecnico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria profilo TE02;
b) della graduatoria generale di merito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e udito per il ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Con il ricorso introduttivo del giudizio il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con il quale è stato dichiarato non idoneo alla prima prova scritta e, quindi, non ammesso alla successiva prova orale del concorso pubblico per esami per 143 posti di assistente tecnico, II area funzionale, fascia retributiva F2, nei ruoli del Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, indetto con decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione penitenziaria del 25 novembre 2020, nonché l’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 19 novembre 2021 con il quale i candidati sono stati informati della pubblicazione degli esiti delle prove scritte.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha altresì impugnato il decreto di approvazione della graduatoria di merito del concorso di che trattasi e la graduatoria stessa.
Si è costituito in giudizio in resistenza il Ministero della Giustizia.
Con memoria depositata in atti in data 23 aprile 2025, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo superato, nelle more del giudizio, il successivo concorso bandito dall’Amministrazione penitenziaria; chiede, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo del giudizio e l’atto per motivi aggiunti debbano essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, come correttamente sostenuto dalla difesa erariale.
Com’è noto, la cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni assunte dall’Amministrazione, sicché può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite. Ciò la distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., che, invece, si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6485).
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha ottenuto il bene della vita agognato con la proposizione del ricorso, vale a dire il superamento dello specifico concorso per cui è causa, ma ha superato un successivo concorso, ragion per cui è sopraggiunto un difetto di interesse alla proposizione del gravame.
In definitiva, il ricorso e l’atto per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sull’atto per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO