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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/12/2025, n. 6133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6133 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 152/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 152/2020 promossa da:
(P. IVA: ), in persona del suo amministratore unico e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante , con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO IGNAZIO DE LUCA, ed CP_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Fiamingo 7/E, Catania;
RICORRENTE
contro
cod. fisc. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma Controparte_3
, REA 1150724), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. ALFIO LO VECCHIO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via G. D'Annunzio n.62, Catania;
RESISTENTE
*****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 31/12/2019, in persona del suo Controparte_1 amministratore e legale rappresentante Maugeri Alfio, conveniva in giudizio Controparte_3 chiedendo che il Tribunale adito: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa accerti la
pagina 1 di 24 non debenza in capo alla ricorrente delle somme richieste da ammontanti Controparte_3 ad € 6.524,73 in ordine al POD recante n. IT001E00263898 e relativo all'utenza sita in
Centuripe (EN) alla C.da IA intestata, fino alla data del 10.8.2010, alla Controparte_4
. Spese e compensi”.
[...]
Rappresentava allo scopo che:
- La era intestataria di un contratto di fornitura di energia elettrica in favore Controparte_1 dell'utenza sita in Belpasso (CT) alla Via Valcorrente n. 30, sottoscritto con Controparte_3
e relativo al POD recante n. IT001E04354343, siccome si evinceva dalla bolletta allegata;
- Con raccomandata del 22.07.2017, aveva richiesto alla ricorrente, Controparte_3 limitatamente al periodo compreso tra il 16.03.2010 ed il 12.04.2010, il pagamento della somma di € 6.524,73 a seguito di consumi di energia elettrica asseritamente fornita in favore dell'utenza sita in Centuripe (EN) alla C.da IA;
- Con successiva raccomandata del 25.10.2017, aveva reiterato la richiesta Controparte_3 di pagamento già formulata con la menzionata missiva di pagamento;
- Con successiva raccomandata dei dì 15-22.12.2017, il procuratore della in riscontro CP_1 alla diffida di pagamento inoltrata dall' on raccomandata del 25.10.2010, aveva contestato CP_3 la debenza dell'importo di € 6.524,73 ed eccepito che la non aveva mai Controparte_1 sottoscritto alcun contratto di fornitura in favore dell'utenza sita in Centuripe (EN) alla C.da
IA;
- Con raccomandata del 26.10.2018, aveva reiterato ulteriormente la Controparte_3 richiesta di pagamento già formulata in seno alle precedenti diffide;
in tale ultima missiva veniva, altresì, specificato che il POD in favore del quale sarebbe avvenuta l'erogazione dell'energia elettrica sarebbe stato quello recante n. IT001E00263898 sempre, però, relativo all'utenza sita in Centuripe (EN) alla C.da IA;
- Con pec del 21.01.2019, il procuratore della aveva contestato la menzionata diffida CP_1 di pagamento, non avendo la mai sottoscritto alcun contratto in ordine all'utenza Controparte_1 ed al POD in argomento, ed aveva richiesto l'invio di nota di credito per l'importo addebitato ovvero la copia del contratto posto a fondamento delle reiterate diffide di pagamento;
- In data 25.01.2019, senza riscontrare la suddetta pec di contestazione del Controparte_3
21.01.2019, aveva reiterato per l'ennesima volta la richiesta di pagamento della somma di €
6.524,73, per le medesime causali indicate in seno alle precedenti diffide di pagamento;
pagina 2 di 24 - Con pec del 04.07.2019, aveva confermato la ritualità del proprio operato Controparte_3 ma aveva omesso l'invio del contratto di fornitura più volte richiesto;
- Con pec del 31.07.2019, veniva reiterato ad l'invito ad inviare copia del Controparte_3 contratto sottoscritto dalla in ordine al POD sito in Centuripe, C.da IA;
Controparte_1
- Con successiva pec del 28.08.2019, aveva confermato la debenza delle Controparte_3 somme intimate alla ricorrente ed aveva specificato che: “Nello specifico comunica che il 1 maggio 2008 risulta essersi attivata con nel mercato di salvaguardia, CP_3
l'attivazione in regime di salvaguardia avviene in automatico, senza necessità di consenso da parte del cliente e senza l'emissione di uno specifico contratto in quanto le varie società di vendita si aggiudicano, tramite asta pubblica, i clienti da gestire”;
- In data 25.09.2019, aveva effettuato l'interruzione della fornitura di energia Controparte_3 elettrica fino a tale data erogata in favore dell'unica utenza effettivamente in capo alla ricorrente sita in Valcorrente (CT) alla C.da Rinaudo e relativa al pod. n. IT001E04354343;
- La a seguito della disposta interruzione di fornitura e nell'ottica di adire le Controparte_1 vie legali al fine di ottenere il ripristino della fornitura di energia elettrica, aveva formulato istanza di conciliazione presso l' , assolvendo, così la condizione di procedibilità di cui CP_5 all'art. 3, comma 3.1 dell'Allegato A dell'autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente
Del. 209/2016/E/com;
- In sede di conciliazione, stante la mancanza del contratto asseritamente Controparte_3 sottoscritto dalla ricorrente, aveva disposto la riattivazione della fornitura di energia elettrica in favore dell'unica utenza riconducibile alla sita in Belpasso (CT) alla Via Controparte_1
Valcorrente n. 30;
- La menzionata conciliazione aveva avuto esito negativo per mancanza di accordo tra le parti, considerato che malgrado non avesse prodotto alcun contratto sottoscritto Controparte_3 dalla aveva ritenuto comunque dovuto l'importo intimato alla ricorrente;
Controparte_1
- Nel caso di specie, nessun onere probatorio poteva incombere in capo alla ricorrente, considerato che la giurisprudenza intervenuta in materia di ripartizione dell'onere probatorio nei giudizi di accertamento negativo del credito affermava che, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto gravava su colui che si affermava titolare del diritto stesso ed intendesse farlo valere, ancorché convenuto in giudizio di accertamento negativo;
pagina 3 di 24 - Il contatto di fornitura di energia elettrica in favore dell'utenza sita in Centuripe (EN) alla
C.da IA e relativa al POD n. IT001E00263898 risultava intestato, fino alla data del
15.08.2010, alla di e non alla siccome si Controparte_4 CP_2 Controparte_1 evinceva dal sollecito di pagamento e comunicazione di risoluzione contrattuale del
15.08.2010;
- Le somme richieste alla ricorrente in ordine alla fornitura sita in Centuripe (EN) si riferivano al periodo compreso tra il 16.03.2010 ed il 12.04.2010 e, quindi, ad un arco temporale in cui l'energia elettrica veniva già fornita alla;
Controparte_4 CP_2
- La documentazione allegata al n. 13) forniva, tra l'altro, la prova che fino alla data del
15.08.2010 l'utenza sita in Centuripe alla C.da IA era intestata alla Controparte_4
e non alla ricorrente;
[...]
- Nessun pregio poteva, pertanto, essere riconosciuto al contenuto della pec del 28.08.2019, poiché appariva quantomai fantasioso che in mancanza di un contratto di fornitura potesse essersi attivata un'utenza in capo alla nel mercato di salvaguardia e ciò per il Controparte_1 semplice fatto che le varie società di vendita si aggiudicavano, tramite asta pubblica, i clienti da gestire, senza che fosse mai stata attivata in precedenza alcuna utenza;
- Anche a seguito dell'entrata in vigore del mercato di salvaguardia, avvenuto dal 01.05.2008, nessuna utenza poteva comunque essere attivata ex novo e l'eventuale aggiudicazione in favore della resistente mediante asta pubblica poteva avvenire soltanto nell'ipotesi in cui sussistesse un precedente contratto di fornitura che, nel caso di specie, era assolutamente inesistente;
- Appariva quindi quanto mai necessario addivenire ad una pronunzia dell'autorità adita al fine di dissipare ogni dubbio in ordine alla debenza o meno delle somme richieste dalla resistente in uno alla necessità di scongiurare l'interruzione di fornitura di energia elettrica, già disposta in data 25.09.2019 e ventilata in seno alla pec del 28.08.2019, a danno dell'unica utenza di spettanza della ricorrente, sita in Belpasso alla via Valcorrente e relativa al POD recante n.
IT001E04354343.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23/03/2020, si costituiva in giudizio la resistente contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. Controparte_3
In particolare, chiedeva al Tribunale adito di: “in via preliminare ritenere e CP_3 dichiarare che , totalmente estranea alla genesi dei dati relativi alla fatturazione, CP_3 ha correttamente operato sulla scorta dei dati di consumi e della titolarità dei POD
pagina 4 di 24 comunicatele dal OR alla luce delle risultanze emerse a seguito della verifica eseguita dallo stesso, attività , si ribadisce, di pertinenza esclusiva del OR . Senza recesso dei superiori rilievi, in ogni caso ritenere , dichiarare ed accertare infondata la domanda della ricorrente in quanto del tutto infondata e strumentale , essendosi attenuta sia alle CP_3 disposizioni di legge che a quelle contrattuali che le consentono l'addebito di una morosità su fornitura cessata su altra attiva intestata al medesimo utente atteso che entrambe le fornitura sono di pertimnenza della società . Conseguentemente accertare e dichiarare che CP_1
l'odierna ricorrente è pertanto tenuta ed obbligata ad eseguire in favore di il CP_3 pagamento richiesto nella misura di € 6.524,73 anche in considerazione della circostanza che tutti i contratti di fornitura sono stati stipulati a nome del sig. legale CP_6 rappresentante di entrambe le società. Rigettare pertanto il ricorso ex art. 702 bis cpc incoato in quanto privo di ogni fondamento sia in fatto che in diritto”.
All'uopo, la resistente eccepiva che:
- Il ricorso incoato era del tutto infondato e destituito da ogni fondamento, atteso che il trader aveva correttamente e legittimamente agito sulla scorta dei dati contrattuali in suo possesso, dati forniti nel corso del tempo dallo stesso sig. che, agendo di volta in volta, CP_2 asseritamente in proprio e/o quale legale rappresentante della e/o quale Controparte_1 legale rappresentante della aveva ingenerato non poca confusione Parte_1 al momento di onorare la controprestazione pattuita, ovvero il pagamento dei consumi effettuati;
- La contestazione mossa dalla ricorrente atteneva al presunto illegittimo addebito alla società delle fatture di consumi di energia elettrica, pari a complessivi € 6.524,73, che CP_1 invece sarebbero stati riferibili, a suo dire, ad altra e diversa ditta, la Controparte_4
, entrambe società di cui il ra il legale rappresentante e che avevano CP_2 CP_2 la medesima sede legale in Belpasso, Via Valcorrente n. 30, come da visure allegate in atti;
- Non solo aveva operato sulla scorta dei dati comunicati dal OR, ma CP_3 lo stesso utente, sig. aveva più volte modificato il proprio profilo contrattuale nel CP_2 corso degli anni, chiedendo numerose volte di modificare l'intestazione della fornitura a nome proprio e/o della e/o della indicando in ogni caso, CP_1 Controparte_4 in tutte le richieste di attivazione il proprio codice fiscale;
- La società P.I. , era titolare di un contratto di somministrazione CP_1 P.IVA_1 di energia elettrica per uso diverso - Giusta per te impresa - con OT impegnata di
37,5kW - Tensione 380V attivato in data 01/10/17, stipulato con il trader , CP_3
pagina 5 di 24 POD/PDR IT001E04354343 e nr. utenza 637786572, presso l'immobile ubicato in
Belpasso, Via Valcorrente nr. 30; il OR di zona competente era la società e - distribuzione SpA con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2;
- La morosità in questione, sempre intestata alla ricorrente, era invece relativa alla fornitura con n. utenza 889111968, erogata presso l'utenza sita in Centuripe, C.da IA n. 3, sempre per uso diverso, con OT in franchigia di 24,0kW -tensione 15000 volt,
POD/PDR IT001E00263898 ed attivata in data 01/05/08 e disattivata in data 01/01/2010;
- Per quanto riguardava il primo POD, ovvero quello recante il nr. IT001E04354343, il contratto era stato stipulato con decorrenza 01/10/2017 a mezzo adesione vocale;
- In data 22/07/2017 era stata inviata alla specifica intimazione di pagamento Controparte_1 ove erano contenute ed indicate le fatture relative alla fornitura con POD IT001E00263898
OT in franchigia 24,0kW tensione 15000 volt (trattavasi di media tensione), ma sempre relativa alla stessa con sito di fornitura in c.da IA n. 2 Centuripe (EN) Controparte_1
e con medesima partita iva;
P.IVA_1
- Sempre nei confronti della nel periodo antecedente la diffida del 22/07/2017, CP_1 erano state emesse numerose intimazioni pagamento a far data dal 06/12/2014, che versava in atti;
- Ai numerosi reclami pervenuti dalla ricorrente sin dal mese di luglio 2019, sentito il
OR di Zona competente, il trader aveva sempre fornito esauriente risposta, comunicando al legale di controparte sia che la fornitura su Centuripe in contestazione risultava essere attiva a nome della società con P.IVA e C.F. Controparte_1 P.IVA_1
e sia che gli importi fatturati erano corretti e dovuti;
C.F._1
- In particolare, veniva evidenziato che dal 1 maggio 2008 la stessa, fornita in MT , risultava essersi attivata con nel mercato di Salvaguardia, regime che operava in CP_3 automatico, senza necessità di consenso da parte del cliente e senza l'emissione di uno specifico contratto, in quanto le varie società di vendita si aggiudicavano, tramite asta pubblica, i clienti da gestire successivamente alla liberalizzazione del mercato dell'energia
(Delibera Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 301/2012/R/eel e successive modifiche e/o integrazioni, allegato A);
- Veniva altresì evidenziato alla ricorrente che la società , in qualità di Società CP_3 di vendita, qualora a seguito delle verifiche svolte relativamente alla situazione contabile del cliente riscontrasse una condizione di morosità, poteva costituire in mora il cliente per il mancato pagamento delle fatture e, nei casi di avvenuta cessazione di una o più utenze sulle quali permanessero degli insoluti, poteva trasferirli sulle utenze attive, addebitando pagina 6 di 24 così tutta la morosità pregressa (Del. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
258/2015/R/com Allegato A (TIMOE) e successive modifiche e/o integrazioni);
- Persistendo la morosità, in data 25/09/2019 era stato effettuato il distacco della fornitura.
Attivata in data 02/10/2019 una richiesta di conciliazione presso l' , nelle more, CP_5 ovvero in data 07/10/2019, era stato effettuato il riallaccio fornitura;
- In seno all'istanza, la ricorrente lamentava che il distacco aveva interessato anche quattro abitazioni per civile abitazione, senza che si comprendesse a che titolo erano alimentate le suddette abitazioni;
- La conciliazione aveva avuto esito negativo in data 21/11/2019, dando atto in seno al verbale che il OR aveva fornito tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
- In data 22/01/2020, era stata emessa ulteriore diffida ad adempiere che aveva comportato un ulteriore distacco in data 05/02/2020, successivamente revocato in data 09/03/2020, stante la pendenza del presente giudizio;
- In data 07/02/2020, era pervenuto altro reclamo a cui era seguita tempestiva risposta, con la quale ci si rimandava all'esito negativo del tentativo di conciliazione;
- Quanto all'altra fornitura, contraddistinta con il nr POD IT001E00263898: questa era stata intestata in prima battuta alla con P.I. e C.F. Controparte_4 P.IVA_3
, e derivava all'intestataria da switching per C.F._1 CP_3 salvaguardia con codice contratto OSL119739; il numero cliente che contraddistingueva l'utente era lo 266147520 come da fattura allegata;
- Su istanza del formulata con nota del 18/02/2009 e reiterata in data 01/08/2009, CP_2 tutte le fatture allora intestate alla erano state stornate Controparte_4 CP_2
e volturate a suo nome. Stranamente però in seno al presente giudizio, il legale rappresentante della ovvero il medesimo sig. affermava che le CP_1 CP_2 fatture dovevano adesso essere intestate alla Ma lo stesso aveva in Controparte_4 precedenza affermato di non aver mai stipulato alcun contratto a nome della
[...] ma solo a nome della contratti ove però forniva sempre come CP_4 CP_1 riferimento il proprio codice fiscale;
- In sintesi, la fornitura contestata era stata fatturata in prima battuta alla Controparte_4 con P. I. e C.F. , per poi essere stornata
[...] P.IVA_3 CodiceFiscale_2 alla stessa (contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente) e addebitata alla che CP_1 risultava essere, per come confermato dal OR anche in sede di conciliazione, nonché dai sistemi interni del trader, titolare del contratto di trasporto;
pagina 7 di 24 - Sintetizzando la vicenda, per come documentalmente dimostrato, emergeva chiaramente che le due forniture erano pervenute alla nel seguente modo: a) la fornitura POD CP_1
IT001E04354343 era pervenuta ad in data 01/01/2009, da altra società di CP_3 vendita;
l'intestazione era ma riportava il C.F. di CP_1 C.F._1
la P.I. della predetta società; b) la fornitura POD IT001E00263898 CP_2 P.IVA_1 era invece pervenuta a in quanto gestore del regime di salvaguardia in data CP_3
01/05/2008 con originaria intestazione C.F. Controparte_4
e P.I. ; C.F._1 P.IVA_3
- Orbene, a fronte di tale situazione, ove emergevano due forniture a nome dello stesso soggetto ( ), il trader aveva formulato al OR precisa CP_2 CP_3 richiesta al fine di comprendere quelle che erano le intestazioni delle forniture presso la società e-distribuzione spa, variazioni che potevano essere effettuata solo con volture e non retroattivamente. Ricevuti i chiesti chiarimenti si era proceduto ad allineare il fatturato, come da archivio del OR, con le seguenti operatività: 1) POD IT001E00263898: stornato fatturato emesso a nome e riemesso a nome Controparte_4
2) POD IT001E04354343 stornato fatturato emesso a nome Controparte_1 [...]
e riemesso a nome i dati fiscali della Controparte_4 CP_1 Controparte_1 venivano ripresi dal reclamo del 29/10/2009 allegato in atti;
- Ne discendeva che le entrambe le forniture fatturate da corrispondevano CP_3 all'effettivo titolare, ovvero alla per come emergeva dagli archivi del Controparte_1
OR;
- Parte ricorrente, pertanto, poteva addebitare esclusivamente al proprio comportamento l'epilogo della vicenda, tanto più che , non solo aveva verificato tramite il CP_3
OR la titolarità del contratto in capo alla ma aveva legittimamente Controparte_1 addebitato i consumi della fornitura cessata (Centuripe) su quella attiva (Belpasso), come da specifiche previsioni sia contrattuali che dell' , le quali regolavano la possibilità CP_7 da parte del venditore di effettuare la sospensione e la risoluzione della fornitura in caso di morosità nascente da altra e diversa fornitura purchè intestata allo stesso utente;
- Per di più, aveva sempre tempestivamente inviato tutte le comunicazioni CP_3 previste e le relative lettere di messa in mora, preannunziando alla che, Controparte_1 persistendo la morosità, avrebbe provveduto al distacco della fornitura di Belpasso;
- Le censure mosse dalla ricorrente all'attività posta in essere da erano del tutto CP_3 destituite da ogni fondamento in quanto eseguita in conformità delle previsioni contrattuali;
pagina 8 di 24 - Il sig. , non solo aveva attivato la fornitura adoperando il proprio codice CP_2 fiscale, ma aveva richiesto, a seconda delle morosità maturate, lo storno delle fatture emesse dapprima a nome della società poi a proprio nome, e successivamente Controparte_4 ancora a nome della società per poi, incoato il giudizio, dimenticarsi delle Controparte_1 proprie richieste formulate in data antecedente;
- Ed inoltre, la ricorrente non contestava gli importi che non saldava, ma affermava solo che sarebbero stati riferibili a diversi soggetti giuridici di cui però il era il solo ed unico CP_2 legale rappresentante. Ed invero risultava per tabulas ed ammesso dallo stesso ricorrente che le due forniture erano intestate al sig. ed attinenti ad una medesima tipologia CP_2
(uso diverso);
- Appariva evidente come: a) il sig. , in proprio e nella qualità di legale CP_2 rappresentante di ben due società aveva generato confusione con il trader al fine CP_3 di sottrarsi al pagamento dei consumi effettuati presso l'utenza di Centuripe;
b) i consumi addebitati non erano stati mai onorati;
c) dapprima il sig. affermava che i consumi CP_2 dell'utenza di Centuripe erano allo stesso riferibili (nota a sua firma del 18/02/2009), salvo poi dimenticarsene ed asserire in seno al ricorso che erano addebitabili alla Controparte_4
- In atti era stata fornita dal trader , la prova documentata del credito ovvero la CP_3 stipula di tutti i contratti a nome del sig. . La deduzione della inesistenza di un CP_2 fatto, cioè di un fatto negativo, non esonerava la per la sola circostanza del Controparte_1 particolare petitum, dall'onere della prova, la quale sempre incombeva sul soggetto che chiedeva una pronuncia giudiziale e che nel caso di fatti negativi doveva essere fornita mediante la prova dei fatti positivi contrari;
- Da un lato la affermava di non essere mai stata titolare del contratto in Controparte_1 contestazione e che lo stesso era a nome di altra e diversa società , ma dall'altro CP_3 aveva dimostrato che tutti i contratti de quo erano stati stipulati dal sig. , legale CP_2 rappresentante di entrambe le società e che lo stesso, in maniera disinvolta, non solo non onorava le sue obbligazioni , ma attribuiva prima all'una e poi all'altra società la titolarità dei suddetti contratti che era aduso non rispettare.
All'udienza cartolare del 14/10/2020, il precedente Giudice Dott. Gaetano Cataldo, disponeva il passaggio al rito ordinario, anche al solo fine di far cristallizzare il thema decidendum ed il thema probandum ai fini dell'operatività del principio di non contestazione.
Venivano quindi assegnati, all'udienza del 28/06/2021, i temini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c. e scambiate le relative memorie.
pagina 9 di 24 Indi il Giudice titolare, all'udienza del 30/11/2022m delegava il GOT Dott.ssa Alessia Trovato per la definizione del giudizio.
Il GOT Trovato fissava quindi l'udienza del 23/06/2023 per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con ordinanza resa in pari data, il precedente Giudice Onorario Dott.ssa Trovato, rientrata dalla
Camera di Consiglio, disponeva CTU “al fine di ricostruire i consumi fatturati da CP_3 per il periodo in contestazione imputabili alla in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, sulla base di tutta la documentazione in atti e di determinare eventualmente il quantum dovuto dalla in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore ad in persona del legale rappresentante pro tempore” e nominava Controparte_3 allo scopo quale CTU l'Ing. Per_1
All'udienza del 14/07/2023, il CTU Ing. prestava il giuramento e chiedeva al Persona_2
Giudice di potere, preliminarmente, disporre l'incarico di procedere agli accertamenti presso il
OR richiesti da e dal legale della ricorrente. Il GOT autorizzava il CTU CP_3
a procedere ai superiori accertamenti preliminari. Il mandato al CTU veniva poi esteso, nel corso dell'udienza del 03/11/2023, affinchè lo stesso procedesse “alla verifica della titolarità dei POD in questione alla ovvero ad altre società per cosi come può Parte_2 emergere dagli atti prodotti dalle parti nel periodo in contestazione”.
In data 17/02/2024, il CTU depositava la propria relazione.
All'udienza del 03/03/2025, il precedente GOT assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente, tuttavia, la causa veniva assegnata a questo Giudice, che con ordinanza del
27/05/2025, rimetteva la causa sul ruolo e fissava per la precisazione delle conclusioni innanzi a sé l'udienza del 09/09/2025.
All'udienza del 09/09/2025, questo Giudice poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di è fondata e va accolta. Controparte_1
Nel caso di specie si verte in materia di accertamento negativo di un credito di somministrazione di energia elettrica.
pagina 10 di 24 La regola generale dell'art. 2697 c.c. pone a carico dell'attore l'onere di provare i fatti costitutivi a fondamento della domanda. Tuttavia, in materia di accertamento negativo di un credito, la
Suprema Corte statuisce che chi afferma l'esistenza di un credito deve provare i fatti costitutivi del diritto vantato;
In tal senso si pronunciano: Cass. civ., sez. I, n. 19762/2008, Cass. civ., sez.
I, n. 12108/2010 e Cass. civ., n. 9706/2024, secondo cui la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto.
Pertanto, avrebbe dovuto dimostrare la titolarità dell'obbligazione in Controparte_3 capo a il collegamento contrattuale con il POD n. IT001E00263898 e l'effettiva Controparte_1 sua legittimazione ad addebitare gli importi contestati.
Tuttavia, nel caso di specie, non ha fornito prova documentale idonea a CP_3 dimostrare che il POD n. IT001E00263898 fosse riferibile contrattualmente a Controparte_1 né che avesse assunto obblighi di pagamento relativi al POD intestato a CP_1 [...]
CP_4
Quanto all'attivazione del servizio di salvaguardia.
Secondo la prospettazione difensiva della convenuta, l'attivazione del servizio di salvaguardia avverrebbe automaticamente, senza necessità di una manifestazione di consenso da parte del cliente finale e senza la stipulazione di uno specifico contratto, in quanto l'obbligazione di fornitura discenderebbe direttamente dalla regolazione di settore e dall'aggiudicazione conseguita in sede di asta pubblica.
Tale ricostruzione, pur corretta in linea generale quanto alla natura del servizio di salvaguardia e alle sue modalità di attivazione, non è tuttavia dirimente nel caso di specie.
Ed infatti, anche nell'ambito del servizio di salvaguardia, il rapporto di fornitura resta necessariamente riferito a un determinato punto di prelievo (POD) e a un soggetto giuridico individuato quale cliente finale, sicché l'automaticità dell'attivazione non può comportare l'imputazione dei corrispettivi di fornitura a un soggetto diverso dall'intestatario del POD o, comunque, estraneo all'utenza alimentata.
Ne consegue che l'assenza di un contratto formalmente sottoscritto ed il carattere “ex lege” del servizio di salvaguardia non esonerano il fornitore dall'onere di dimostrare la corretta pagina 11 di 24 individuazione del POD oggetto di fornitura e l'esatta imputazione soggettiva del rapporto al cliente finale obbligato al pagamento.
Nel caso di specie, la circostanza che la società ricorrente e la società Controparte_4 abbiano il medesimo legale rappresentante non è idonea, di per sé, a giustificare l'estensione degli obblighi di pagamento relativi al POD n. IT001E00263898 intestato a soggetto giuridico distinto, alla società titolare del diverso POD n. IT001E04354343. Controparte_1
Pertanto, la tesi difensiva di nella parte in cui richiama l'automatismo del servizio di CP_3 salvaguardia e l'assenza di un contratto individuale, non vale a superare l'eccezione della ricorrente di estraneità soggettiva al rapporto di fornitura, restando fermo il principio per cui l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica è imputabile esclusivamente al soggetto cui il POD risulta riferibile.
Ed invero, anche nel regime di salvaguardia, l'automaticità dell'attivazione della fornitura e l'assenza di un contratto formalmente sottoscritto non legittimano l'imputazione dei corrispettivi a un soggetto diverso dall'intestatario del POD, restando il rapporto di fornitura necessariamente ancorato all'identità del cliente finale e al punto di prelievo servito.
La giurisprudenza di merito, infatti, tende a rigettare la pretesa creditoria di quando non CP_3 risulta dimostrato un valido rapporto di somministrazione tra fornitore e cliente e l'indicazione del POD in fattura è considerata insufficiente senza prova contraria (cfr. ex multis, Tribunale di
Bologna, sentenza n. 607/2025).
È vero che il servizio di salvaguardia si attiva automaticamente, non richiede un contratto sottoscritto e discende dall'aggiudicazione tramite gara. Ma è altrettanto vero (e decisivo) che l'automaticità dell'attivazione non incide sull'individuazione del debitore. Il servizio di salvaguardia non è “personale”; non segue l'amministratore, segue il POD e il soggetto giuridico cui esso è riferibile.
Nel presente giudizio, avrebbe dovuto quindi dimostrare che il POD n. IT001E00263898 CP_3 fosse riferibile alla oppure che la avesse assunto l'obbligo di pagamento CP_1 CP_1 per la fornitura intestata a Ma nessuna di queste circostanze risulta essere Controparte_4 provata.
Ed invero, anche in regime di salvaguardia, l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica grava esclusivamente sul soggetto giuridico cui è riferibile il POD, restando irrilevante la coincidenza del legale rappresentante con quello di altra società.
pagina 12 di 24 Ne consegue che l'addebito di € 6.524,73 alla società per consumi riferiti a un CP_1 diverso POD intestato a soggetto distinto ( , è privo di titolo. Controparte_4
Quanto alle dichiarazioni del distributore
A sostegno della sussistenza del credito, si è richiamata, nel presente giudizio, alle CP_3 dichiarazioni del distributore di energia elettrica (e-distribuzione), dalle quali risulterebbe l'associazione del POD al nominativo della ricorrente.
Dette dichiarazioni, tuttavia, non costituiscono prova legale dei fatti dedotti. Esse, infatti, non sono atti pubblici ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c., non sono assistite da fede privilegiata e non integrano confessione, provenendo da un soggetto terzo rispetto al rapporto controverso.
Devono pertanto qualificarsi come dichiarazioni provenienti da soggetto terzo, liberamente valutabili dal giudice ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., e non idonee, di per sé sole, a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale o la riferibilità giuridica del POD alla ricorrente.
In generale, invero, la giurisprudenza non riconosce alle dichiarazioni del distributore (o alla sola presenza del POD nelle bollette) valore di prova piena del credito o della titolarità del rapporto di fornitura.
Va inoltre precisato che il POD individua esclusivamente il punto fisico di prelievo dell'energia, ma non identifica il soggetto obbligato al pagamento, né prova la stipula del contratto di fornitura. L'eventuale associazione informatica del POD a un determinato nominativo attesta, al più, un dato tecnico-amministrativo ma non dimostra la volontà negoziale dell'utente, non prova la disponibilità giuridica dell'immobile e non è idonea a fondare, in assenza di ulteriori elementi, un'obbligazione di pagamento.
Quanto alle prove documentali offerte
Nel caso di specie, on ha prodotto il contratto di fornitura sottoscritto da CP_3 Controparte_1 nè ha dimostrato una richiesta di attivazione o voltura proveniente dalla stessa, così come non ha fornito prova della disponibilità dell'immobile cui il POD afferisce e non ha quindi superato la specifica contestazione circa la riferibilità del POD ad altra società.
La documentazione prodotta risulta pertanto insufficiente a dimostrare la sussistenza del credito dedotto, rimanendo la pretesa ancorata a meri dati tecnico-amministrativi privi di idoneità probatoria sul piano obbligatorio.
pagina 13 di 24 Invero, in virtù del riparto dell'onere della prova sopra ricordato, nella presente controversia, nel cui ambito la ricorrente ha negato l'esistenza del presunto credito vantato da CP_3 in relazione al POD n. IT001E00263898, incombeva sulla convenuta l'onere di fornire
[...] prova adeguata dell'esistenza del rapporto obbligatorio e della propria legittimazione ad addebitare dette somme alla società la mera produzione di fatture o di Controparte_1 documenti unilaterali non soddisfa tale onere.
Secondo l'art. 2697 c.c. e la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, chi afferma l'esistenza di un credito deve provare i fatti costitutivi del diritto vantato, pertanto,
[...] era tenuta a dimostrare la titolarità dell'obbligazione in capo a CP_3 Controparte_1 il collegamento contrattuale con il POD in questione e l'effettiva legittimazione ad addebitare gli importi contestati.
Nel caso di specie, invece, non ha fornito prova documentale idonea a dimostrare CP_3 che il POD n. IT001E00263898 fosse riferibile contrattualmente a né che Controparte_1 avesse assunto obblighi di pagamento relativi al POD intestato a CP_1 [...]
CP_4
Né ha alcun pregio l'eccezione della convenuta per cui il sig. , legale CP_2 rappresentante della e titolare della avrebbe, con le proprie Controparte_1 Controparte_4 comunicazioni, più volte modificato il proprio profilo contrattuale chiedendo di modificare l'intestazione della fattura di fornitura a nome proprio e/o della e/o della Controparte_1 facendo riferimento a tal uopo, alle missive del 18.02.2009 e del Controparte_4
11.08.2009.
Ed infatti, ad una attenta lettura delle missive allegate in atti, emerge che:
a) Con lettera del 18.02.2009 (doc. n. 13, allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c. VI° c. n. 1 di parte ricorrente) il quale persona fisica, chiese all' he la fatturazione relativa CP_2 CP_3 ai consumi dell'utenza sita in Centuripe (EN) alla C.da IA, P.O.D. n. IT001E00263898, venisse mutata dalla al medesimo , con lo stesso sito di Controparte_4 CP_2 fornitura;
b) Con lettera del 11.08.2009 (doc. n. 14 allegato alla memoria ex art. 183 comma VI n. 1 di parte ricorrente) sempre il precisava, rispetto all'utenza di Centuripe e relativa al CP_2
P.O.D. n. IT001E00263898, che: “Nelle veci di amministratore unico di , Parte_3
Vi porto a conoscenza che dal 1.3.2009 a tutt'oggi, la nostra società ha CP_2
pagina 14 di 24 stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica con la Controparte_8 unica creditrice delle fatture per l'erogazione del servizio di fornitura”.
Orbene, dalla lettura delle suddetta missive, non si rinviene alcuna “confusione” come riferito da perché è evidente che il non chiese alcuna voltura in favore della CP_3 CP_2
ma rappresentò solo che la fatturazione dell'utenza sita in c.da IA sarebbe Controparte_1 dovuta avvenire in danno dello stesso sig. (personalmente), e che il fornitore CP_2 di energia elettrica della era la (come peraltro anche Controparte_1 Controparte_8 provato dalle fatture della doc. 19 allegato alla memoria ex art. 183 Controparte_8 comma VI n. 2 della ricorrente) sin dalla data dell'01/03/2009, ossia sin da prima del periodo
(dal 16/03/2010 al 12/04/2010) cui è riferita la pretesa di pagamento della di € 6.524,73, CP_3 oggetto del presente giudizio.
Né la convenuta ha mai contestato tali missive o depositato agli atti del giudizio alcuna CP_3 missiva del che richiedesse la voltura in favore della CP_2 Controparte_1
Nella propria comparsa di risposta, peraltro, ha dichiarato: “POD IT001E00263898 CP_3 stornato fatturato emesso a nome di e riemesso a nome di , ma Controparte_4 CP_1 in realtà, a seguito delle richiamate missive del 18/02/2009 e del 11/08/2009, lo storno e la voltura delle fatture sarebbe dovuto avvenire nei confronti del sig. e non della CP_2
Controparte_1
Le eccezioni in proposito della convenuta quindi sono quindi prive di alcun fondamento.
E' stato infatti provato, dall'allegato n. 12) di parte attrice, che l'utenza sita in Centuripe (EN)
e relativa al POD n. IT001E00263898 faceva capo alla . Controparte_4
Quanto alla eccezione della convenuta relativa alle fatture emesse da Controparte_3 annotate ai nn. 212 e 213 del registro IVA della si rileva dalla lettura delle stesse, CP_1 che le dette fatture (doc. n. 18 di parte ricorrente) attengono al precedente periodo gennaio e febbraio 2009 laddove, è provato documentalmente che il fornitore di energia elettrica della a far data dal 01.03.2009, era la siccome si evince dal CP_1 Controparte_8 doc. n. 19) e che quindi non trovano titolo alcuno somme richieste per il periodo successivo, quali quelle oggetto del presente giudizio.
In tema di azione di accertamento negativo del credito, come più volte ribadito, è principio consolidato che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i fatti costitutivi della propria pagina 15 di 24 domanda, spetta al convenuto-creditore dimostrare l'esistenza del credito dedotto (art. 2697
c.c.).
Ne consegue che quale soggetto che afferma la sussistenza del credito, era tenuta a CP_3 provare: l'esistenza di un valido rapporto contrattuale di fornitura con la ricorrente;
la riferibilità del POD in contestazione alla stessa;
la conseguente obbligazione di pagamento.
Ma ciò non è avvenuto nel presente giudizio.
Parte ricorrente ha specificamente e tempestivamente contestato che il POD oggetto di fatturazione fosse nella propria disponibilità, deducendone la riferibilità ad altro soggetto giuridico. Tale contestazione è puntuale e circostanziata e vale a escludere qualsiasi effetto di non contestazione ex art. 115 c.p.c., imponendo a di fornire prova rigorosa del titolo CP_3 della propria pretesa.
Va inoltre precisato che il POD individua esclusivamente il punto fisico di prelievo dell'energia, ma non identifica il soggetto obbligato al pagamento, né prova la stipula del contratto di fornitura.
L'eventuale associazione informatica del POD a un determinato nominativo attesta, al più, un dato tecnico-amministrativo ma non dimostra la volontà negoziale dell'utente nè prova la disponibilità giuridica dell'immobile e non è idonea a fondare, in assenza di ulteriori elementi, un'obbligazione di pagamento.
Nel caso di specie, non ha prodotto il contratto di fornitura sottoscritto dalla ricorrente;
CP_3 non ha dimostrato una richiesta di attivazione o voltura proveniente dalla stessa;
non ha fornito prova della disponibilità dell'immobile cui il POD afferisce e non ha superato la specifica contestazione circa la riferibilità del POD ad altra società.
La documentazione prodotta da risulta pertanto insufficiente a dimostrare la CP_3 sussistenza del credito dedotto, rimanendo la pretesa ancorata a meri dati tecnico- amministrativi privi di idoneità probatoria sul piano obbligatorio.
Inoltre, la ricorrente ha prodotto una serie di raccomandate e pec scambiate con tra cui CP_3 una pec inviata da al legale della in 28.08.2019 in cui dichiara che: a) il CP_3 CP_1 CP_3 distributore (e - distribuzione) le aveva confermato che la fornitura per il periodo fatturato risultava essere attiva alla b) il 01.05.2009 risultava essersi attivato con CP_1 [...] il regime di salvaguardia ed in caso di avvenuta cessazione di utenze su cui CP_3 permanevano degli insoluti, gli stessi potevano essere trasferiti sulle utenze contrattuali attive.
pagina 16 di 24 In proposito si rileva che:
a) Sulla asserita conferma del distributore: tale affermazione non risulta idonea a dimostrare la legittimità degli addebiti contestati non ha quindi valore probatorio decisivo, Ed infatti, la circostanza che il distributore indichi una fornitura come “attiva” non è di per sé sufficiente a individuare il soggetto giuridico obbligato al pagamento, poiché il distributore gestisce il dato tecnico del punto di prelievo ma l'imputazione soggettiva del rapporto di fornitura e dei relativi corrispettivi attiene invece al rapporto di vendita, che grava sull'esercente la vendita;
b) Sulla pretesa trasferibilità degli insoluti
Ancora più rilevante è la seconda affermazione contenuta nella suddetta pec, secondo cui, in caso di cessazione di utenze con insoluti, gli stessi potrebbero essere trasferiti sulle utenze contrattuali attive.
Tale affermazione non trova fondamento né nella normativa civilistica né nella regolazione di settore.
In particolare, l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica ha natura personale e grava esclusivamente sul soggetto intestatario del rapporto relativo a quello specifico POD;
non è ammissibile, quindi, in assenza di un espresso titolo negoziale o normativo, il trasferimento automatico di debiti maturati su un'utenza cessata ad altra utenza, ancorché riferibile a soggetto collegato o avente il medesimo legale rappresentante.
Una simile prassi, invero, si porrebbe in contrasto con il principio di autonomia soggettiva delle persone giuridiche, con il principio di tipicità delle obbligazioni nonché con la disciplina
, che àncora il rapporto di fornitura al singolo punto di prelievo. CP_5
Ne consegue che l'affermazione contenuta nella comunicazione del 28.08.2019, lungi dal costituire valido titolo giustificativo dell'addebito, evidenzia una erronea ricostruzione giuridica da parte della convenuta circa la possibilità di imputare alla società Controparte_1 insoluti maturati su un'utenza intestata a diverso soggetto.
In definitiva, la corrispondenza prodotta non dimostra l'esistenza di un valido rapporto di fornitura tra e la società con riferimento al POD n. IT001E00263898 e CP_3 Controparte_1 non legittima il trasferimento degli insoluti da una società all'altra ma anzi, rafforza la fondatezza della domanda della ricorrente, confermando che l'addebito è avvenuto sulla base di presupposti non conformi alla disciplina vigente.
Quindi, le comunicazioni prodotte agli atti, ed in particolare la pec del 28 agosto 2019, non valgono a dimostrare la legittimità degli addebiti contestati, risultando giuridicamente pagina 17 di 24 infondata la pretesa della convenuta di trasferire insoluti maturati su un'utenza ad altra utenza intestata a soggetto giuridicamente distinto.
Quanto alla mancanza degli obblighi informativi.
La società ricorrente ha inoltre dedotto che la fatturazione contestata risulta comunque viziata per la mancanza delle informazioni prescritte dal punto 4.10 dell'Allegato A alla Delibera
19 luglio 2012, n. 301/2012/R/ell, concernente gli obblighi informativi gravanti CP_5 sull'esercente la vendita nei confronti del cliente finale. Tale disposizione prevede che:
“L'esercente la salvaguardia comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 9 dell'allegato B alla delibera 487/2015/R/eel indicando almeno: a) che il cliente è servito nel servizio di salvaguardia, alle condizioni definite nel contratto pubblicato sul sito internet del medesimo esercente, ai sensi dell'Articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 23 novembre
2007, specificando la data a partire dalla quale ha inizio la fornitura;
b) che l'esercente la salvaguardia, ai sensi dell'Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125, è stato selezionato attraverso apposite procedure concorsuali;
c) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia e le modalità di aggiornamento;
d) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo esercente la salvaguardia cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni”.
La ricorrente ha lamentato che tale comunicazione non è mai stata effettuata da e la CP_3 convenuta sul punto nulla ha contestato né ha prodotto eventuali comunicazioni in merito.
Anche il CTU ha rilevato la mancanza di tale comunicazione, dichiarando: “Dall'analisi della documentazione prodotta in atti non si evince la comunicazione ai sensi dell'art.
4.10 allegato
A – Delibera del 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel.” (cfr. relazione del CTU pagina 5). CP_5
Può quindi ritenersi che, come correttamente esposto dalla ricorrente, nella vicenda in esame bbia agito in spregio alla normativa, senza comunicare al cliente l'attivazione del servizio CP_3 di salvaguardia.
Ed infatti, anche a voler prescindere dal profilo - già dirimente - dell'estraneità soggettiva della società al rapporto di fornitura relativo al POD n. IT001E00263898, in ogni Controparte_1 caso, la mancata indicazione delle informazioni prescritte dalla regolazione ARERA incide sulla trasparenza e intelligibilità della fatturazione, compromettendo la possibilità per il cliente di comprendere la ragione e il fondamento dell'addebito.
pagina 18 di 24 Va precisato che la violazione degli obblighi informativi previsti dalla Delibera non CP_5 determina automaticamente la nullità del rapporto di fornitura;
essa rileva, piuttosto, quale inadempimento regolatorio del venditore e come indice sintomatico dell'erronea imputazione del rapporto. Nel caso di specie, tale violazione assume rilievo confermativo, in quanto si inserisce in un contesto già caratterizzato dalla mancanza di un valido titolo per l'imputazione degli addebiti alla società attrice e rafforza la conclusione secondo cui la fatturazione non consente di ricondurre in modo chiaro e univoco gli importi richiesti al POD effettivamente riferibile alla Controparte_1
La dedotta violazione degli obblighi informativi previsti dal punto 4.10 dell'Allegato A alla
Delibera n. 301/2012/R/ell, pur non assumendo in sè autonoma efficacia invalidante, CP_5 costituisce ulteriore elemento a conferma dell'illegittimità della fatturazione contestata, già priva di valido titolo in ragione dell'estraneità soggettiva della ricorrente al rapporto di fornitura relativo al POD n. IT001E00263898.
Quanto al richiamo alla Delibera n. 258/2015/R/com (Allegato A - CP_5 Pt_4
La convenuta a giustificazione del proprio operato, richiama la Delibera 24 CP_3 CP_5 aprile 2015, n. 258/2015/R/com, ed in particolare l'Allegato A -TIMOE, sostenendo che tale disciplina consentirebbe il trasferimento degli insoluti maturati su una fornitura cessata ad altra utenza attiva. Il richiamo è tuttavia inconferente rispetto alla fattispecie in esame.
L'allegato A - disciplina, infatti, le tempistiche e le modalità operative dei processi Pt_4 di switching, voltura, cessazione, riattivazione della fornitura, con riferimento ai flussi informativi tra venditori e distributori.
Tale disciplina ha natura procedurale e tecnica, è finalizzata a garantire la corretta gestione dei dati nel sistema elettrico;
non incide quindi sulla titolarità soggettiva delle obbligazioni di pagamento. Essa non introduce alcuna deroga ai principi civilistici in materia di imputazione del debito.
Non sussiste pertanto una base normativa per il “trasferimento degli insoluti”.
Né la Delibera n. 258/2015/R/com, né l'Allegato A -TIMOE prevedono la possibilità di trasferire insoluti da un POD ad un altro né consentono di imputare ad un soggetto giuridicamente distinto debiti maturati nell'ambito di un diverso rapporto di fornitura.
La Delibera n. 258/2015/R/com (Allegato A - non disciplina né consente il CP_5 Pt_4 trasferimento degli insoluti tra utenze diverse, né deroga ai principi di imputazione soggettiva dell'obbligazione, sicché il suo richiamo non è idoneo a giustificare l'addebito alla società ricorrente di somme riferite a un POD intestato a soggetto distinto. pagina 19 di 24 Quanto alla imputazione soggettiva dell'obbligazione
È pacifico, in definitiva, che:
1. La società è titolare del POD n. IT001E04354343 (cfr. bolletta Controparte_1 dell'01/08/2018 doc. 1 di parte ricorrente);
2. Il POD n. IT001E00263898 è intestato a (cfr. l'allegato n. 12 di parte Controparte_4 ricorrente dal quale emerge che l'utenza sita in Centuripe (EN) e relativa al suddetto POD faceva capo, dal 05/03/2008 al 10/3/2010, alla , così Controparte_4 come correttamente rilevato dal C.T.U. a pagina 4 della Consulenza);
3. Gli addebiti contestati da ed oggetto del presente giudizio si riferiscono esclusivamente CP_3 al POD n. IT001E00263898, come esplicitamente dichiarato da parte convenuta;
4. Non risultano atti giuridici validi che possano trasferire l'obbligazione dalla
[...] alla (contratto, pec, voltura, subentro, accollo, fusione o cessione CP_4 Controparte_1 di azienda).
Orbene, l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica è strettamente ancorata al titolare del POD, e non può essere trasferita ad altro soggetto privo di titolo giuridico. Anche il fatto che le due società abbiano lo stesso legale rappresentante è irrilevante ai fini dell'imputazione del debito, in virtù del principio di autonomia soggettiva delle persone giuridiche.
La convenuta non ha allegato un eventuale contratto sottoscritto dalla ovvero ad CP_1 una eventuale richiesta di voltura in suo favore, ma si è riferita soltanto, quale fonte di prova, ai dati trasmessile dal distributore, come se tali dati fossero sufficienti a far sorgere in capo alla l'obbligo di corrispondere le somme che le ha addebitato ma, come Controparte_1 CP_3 visto, non lo sono.
Quanto alle risultanze della CTU
La CTU dell'Ing. depositata il 17/02/2024, ha confermato che i consumi Persona_2 imputati al POD n. IT001E00263898 risultano correttamente misurati, ma la correttezza tecnica della misurazione non influisce sull'imputazione soggettiva del debito, che resta vincolata al titolare del POD.
Ed invero: il CTU ha dichiarato che: “A seguito della richiesta dello scrivente E-Distribuzione
S.p.A. inviava comunicazione del 18/08/2023, già versata in atti dallo scrivente, ma che per
pagina 20 di 24 comodità di chi legge allegata alla presente con la lettera C, ove si rappresentava che i titolari dei POD in questione erano: Per il POD n. IT001E04354343: Parte_5
- P.Iva - Cod. Fisc. – Trader
[...] P.IVA_1 C.F._1 titolari del POD: Energetic Source SpA dal 01/05/2008 al 31/12/2008 CP_3 CP_3 dal 01/01/2009 al 28/02/2009 Energetic Source dal 01/03/2009 al 31/01/2010; Per il POD
n. IT001E00263898: - P.Iva - Parte_5 P.IVA_1
Cod.Fisc. - Trader titolari del POD: dal C.F._1 Controparte_3
01/05/2008 al 31/01/2010”.
Tuttavia, si rileva che in seno alla C.T.U. la titolarità del POD n. IT001E00263898 viene indicata in capo alla solo ed esclusivamente poiché detta informazione risulta CP_1 provenire dalla convenuta, come indicato in seno al documento allegato alla C.T.U. lettera
“C”, ossia alla risposta di alla richiesta del CTU del 18/07/2023. CP_3
Ed invero il CTU poi prosegue: “Appare opportuno rappresentare che la risposta pervenuta da E-Distribuzione S.p.A. non trova riscontro negli atti di causa per le motivazioni di seguito elencate:
1. La società come risulta dal certificato camerale versato in atti Controparte_1 da parte convenuta, è un soggetto giuridico che ha come codice fiscale e partita IVA
e non , che è invece il codice fiscale P.IVA_1 C.F._1 dell'amministratore unico e legale rappresentante, sig.
2. dal documento n. CP_2
12 di cui alla produzione attorea (a firma della società odierna convenuta) si evince che il
POD n. IT001E00263898 risulta intestato alla ditta ”, Controparte_4 avente come codice fiscale in quanto ditta individuale che non è parte C.F._1 del presente Giudizio”.
Quindi, il CTU ha confermato che, alla luce della documentazione in atti, il POD n.
IT001E00263898 risulta intestato alla ditta ”, e non alla Controparte_4
Controparte_1
Inoltre, dopo avere specificato che “sia dall'atto introduttivo del Giudizio che dalla costituzione della società convenuta gli addebiti contestati sono soltanto quelli che interessano il POD IT001E00263898 sito in C.da IA, 2 – Centuripe (EN)”, il CTU ha dichiarato:“questo CTU naturalmente non possiede la competenza giuridica per determinare se l'azione di fatturazione di nel regime di salvaguardia per i due Controparte_3
POD in questione sia legittima o meno, né tanto meno la cosa rientra nel mandato ricevuto dallo scrivente, pertanto nel paragrafo successivo ci si limiterà ad esporre i consumi ed i
pagina 21 di 24 corrispettivi eventualmente dovuti dalla società attrice nei confronti della convenuta, laddove
l'ill.ma Decidente valuti che il rapporto commerciale tra i due soggetti costituiti nel presente
Giudizio sia legittimo”.
Si è quindi rimesso alla valutazione del Giudice per la valutazione del rapporto commerciale tra i due soggetti costituiti in giudizio.
In definitiva, alla luce degli atti, della CTU e della normativa vigente, va ribadito che anche in regime di salvaguardia, l'automatica attivazione della fornitura e l'assenza di contratto individuale non legittimano l'imputazione dei corrispettivi a soggetti diversi dal titolare del
POD. Il trasferimento degli insoluti richiede un valido titolo giuridico (contratto, voltura, subentro, accollo, fusione, successione universale), e non può essere fondato su mera continuità amministrativa o su interpretazioni operative di regolazioni tecniche come l'allegato A -TIMOE.
***
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accolta la domanda di accertamento negativo proposta da parte ricorrente, con conseguente dichiarazione di insussistenza del credito vantato da in relazione al POD oggetto di causa. CP_3
Ciò in quanto:
1. La non è risultata essere soggetto obbligato al pagamento della fornitura Controparte_1 relativa al POD n. IT001E00263898;
2. L'addebito contestato è illegittimo;
3. Le missive in atti non costituiscono prova valida della pretesa dell' CP_3
4. Le violazioni della Delibera rafforzano, in via confermativa, la decisione. CP_5
5. Il CTU ha confermato che, alla luce della documentazione in atti, il POD n. IT001E00263898 risulta intestato alla ditta ”, e non alla Controparte_4 Controparte_1
***
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa n. 152/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
pagina 22 di 24 1. Accoglie la domanda di e per l'effetto: Controparte_1
2. Dichiara illegittimo l'addebito di € 6.524,73, eseguito dall' alla stessa Controparte_3 società relativamente al POD n. IT001E00263898; Controparte_1
3. Condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che Controparte_3 liquida, ex DM n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in € 5.077,00, oltre IVA e
CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge.
Catania 21/12/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
pagina 23 di 24 pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 152/2020 promossa da:
(P. IVA: ), in persona del suo amministratore unico e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante , con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO IGNAZIO DE LUCA, ed CP_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Fiamingo 7/E, Catania;
RICORRENTE
contro
cod. fisc. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma Controparte_3
, REA 1150724), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. ALFIO LO VECCHIO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via G. D'Annunzio n.62, Catania;
RESISTENTE
*****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 31/12/2019, in persona del suo Controparte_1 amministratore e legale rappresentante Maugeri Alfio, conveniva in giudizio Controparte_3 chiedendo che il Tribunale adito: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa accerti la
pagina 1 di 24 non debenza in capo alla ricorrente delle somme richieste da ammontanti Controparte_3 ad € 6.524,73 in ordine al POD recante n. IT001E00263898 e relativo all'utenza sita in
Centuripe (EN) alla C.da IA intestata, fino alla data del 10.8.2010, alla Controparte_4
. Spese e compensi”.
[...]
Rappresentava allo scopo che:
- La era intestataria di un contratto di fornitura di energia elettrica in favore Controparte_1 dell'utenza sita in Belpasso (CT) alla Via Valcorrente n. 30, sottoscritto con Controparte_3
e relativo al POD recante n. IT001E04354343, siccome si evinceva dalla bolletta allegata;
- Con raccomandata del 22.07.2017, aveva richiesto alla ricorrente, Controparte_3 limitatamente al periodo compreso tra il 16.03.2010 ed il 12.04.2010, il pagamento della somma di € 6.524,73 a seguito di consumi di energia elettrica asseritamente fornita in favore dell'utenza sita in Centuripe (EN) alla C.da IA;
- Con successiva raccomandata del 25.10.2017, aveva reiterato la richiesta Controparte_3 di pagamento già formulata con la menzionata missiva di pagamento;
- Con successiva raccomandata dei dì 15-22.12.2017, il procuratore della in riscontro CP_1 alla diffida di pagamento inoltrata dall' on raccomandata del 25.10.2010, aveva contestato CP_3 la debenza dell'importo di € 6.524,73 ed eccepito che la non aveva mai Controparte_1 sottoscritto alcun contratto di fornitura in favore dell'utenza sita in Centuripe (EN) alla C.da
IA;
- Con raccomandata del 26.10.2018, aveva reiterato ulteriormente la Controparte_3 richiesta di pagamento già formulata in seno alle precedenti diffide;
in tale ultima missiva veniva, altresì, specificato che il POD in favore del quale sarebbe avvenuta l'erogazione dell'energia elettrica sarebbe stato quello recante n. IT001E00263898 sempre, però, relativo all'utenza sita in Centuripe (EN) alla C.da IA;
- Con pec del 21.01.2019, il procuratore della aveva contestato la menzionata diffida CP_1 di pagamento, non avendo la mai sottoscritto alcun contratto in ordine all'utenza Controparte_1 ed al POD in argomento, ed aveva richiesto l'invio di nota di credito per l'importo addebitato ovvero la copia del contratto posto a fondamento delle reiterate diffide di pagamento;
- In data 25.01.2019, senza riscontrare la suddetta pec di contestazione del Controparte_3
21.01.2019, aveva reiterato per l'ennesima volta la richiesta di pagamento della somma di €
6.524,73, per le medesime causali indicate in seno alle precedenti diffide di pagamento;
pagina 2 di 24 - Con pec del 04.07.2019, aveva confermato la ritualità del proprio operato Controparte_3 ma aveva omesso l'invio del contratto di fornitura più volte richiesto;
- Con pec del 31.07.2019, veniva reiterato ad l'invito ad inviare copia del Controparte_3 contratto sottoscritto dalla in ordine al POD sito in Centuripe, C.da IA;
Controparte_1
- Con successiva pec del 28.08.2019, aveva confermato la debenza delle Controparte_3 somme intimate alla ricorrente ed aveva specificato che: “Nello specifico comunica che il 1 maggio 2008 risulta essersi attivata con nel mercato di salvaguardia, CP_3
l'attivazione in regime di salvaguardia avviene in automatico, senza necessità di consenso da parte del cliente e senza l'emissione di uno specifico contratto in quanto le varie società di vendita si aggiudicano, tramite asta pubblica, i clienti da gestire”;
- In data 25.09.2019, aveva effettuato l'interruzione della fornitura di energia Controparte_3 elettrica fino a tale data erogata in favore dell'unica utenza effettivamente in capo alla ricorrente sita in Valcorrente (CT) alla C.da Rinaudo e relativa al pod. n. IT001E04354343;
- La a seguito della disposta interruzione di fornitura e nell'ottica di adire le Controparte_1 vie legali al fine di ottenere il ripristino della fornitura di energia elettrica, aveva formulato istanza di conciliazione presso l' , assolvendo, così la condizione di procedibilità di cui CP_5 all'art. 3, comma 3.1 dell'Allegato A dell'autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente
Del. 209/2016/E/com;
- In sede di conciliazione, stante la mancanza del contratto asseritamente Controparte_3 sottoscritto dalla ricorrente, aveva disposto la riattivazione della fornitura di energia elettrica in favore dell'unica utenza riconducibile alla sita in Belpasso (CT) alla Via Controparte_1
Valcorrente n. 30;
- La menzionata conciliazione aveva avuto esito negativo per mancanza di accordo tra le parti, considerato che malgrado non avesse prodotto alcun contratto sottoscritto Controparte_3 dalla aveva ritenuto comunque dovuto l'importo intimato alla ricorrente;
Controparte_1
- Nel caso di specie, nessun onere probatorio poteva incombere in capo alla ricorrente, considerato che la giurisprudenza intervenuta in materia di ripartizione dell'onere probatorio nei giudizi di accertamento negativo del credito affermava che, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto gravava su colui che si affermava titolare del diritto stesso ed intendesse farlo valere, ancorché convenuto in giudizio di accertamento negativo;
pagina 3 di 24 - Il contatto di fornitura di energia elettrica in favore dell'utenza sita in Centuripe (EN) alla
C.da IA e relativa al POD n. IT001E00263898 risultava intestato, fino alla data del
15.08.2010, alla di e non alla siccome si Controparte_4 CP_2 Controparte_1 evinceva dal sollecito di pagamento e comunicazione di risoluzione contrattuale del
15.08.2010;
- Le somme richieste alla ricorrente in ordine alla fornitura sita in Centuripe (EN) si riferivano al periodo compreso tra il 16.03.2010 ed il 12.04.2010 e, quindi, ad un arco temporale in cui l'energia elettrica veniva già fornita alla;
Controparte_4 CP_2
- La documentazione allegata al n. 13) forniva, tra l'altro, la prova che fino alla data del
15.08.2010 l'utenza sita in Centuripe alla C.da IA era intestata alla Controparte_4
e non alla ricorrente;
[...]
- Nessun pregio poteva, pertanto, essere riconosciuto al contenuto della pec del 28.08.2019, poiché appariva quantomai fantasioso che in mancanza di un contratto di fornitura potesse essersi attivata un'utenza in capo alla nel mercato di salvaguardia e ciò per il Controparte_1 semplice fatto che le varie società di vendita si aggiudicavano, tramite asta pubblica, i clienti da gestire, senza che fosse mai stata attivata in precedenza alcuna utenza;
- Anche a seguito dell'entrata in vigore del mercato di salvaguardia, avvenuto dal 01.05.2008, nessuna utenza poteva comunque essere attivata ex novo e l'eventuale aggiudicazione in favore della resistente mediante asta pubblica poteva avvenire soltanto nell'ipotesi in cui sussistesse un precedente contratto di fornitura che, nel caso di specie, era assolutamente inesistente;
- Appariva quindi quanto mai necessario addivenire ad una pronunzia dell'autorità adita al fine di dissipare ogni dubbio in ordine alla debenza o meno delle somme richieste dalla resistente in uno alla necessità di scongiurare l'interruzione di fornitura di energia elettrica, già disposta in data 25.09.2019 e ventilata in seno alla pec del 28.08.2019, a danno dell'unica utenza di spettanza della ricorrente, sita in Belpasso alla via Valcorrente e relativa al POD recante n.
IT001E04354343.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23/03/2020, si costituiva in giudizio la resistente contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. Controparte_3
In particolare, chiedeva al Tribunale adito di: “in via preliminare ritenere e CP_3 dichiarare che , totalmente estranea alla genesi dei dati relativi alla fatturazione, CP_3 ha correttamente operato sulla scorta dei dati di consumi e della titolarità dei POD
pagina 4 di 24 comunicatele dal OR alla luce delle risultanze emerse a seguito della verifica eseguita dallo stesso, attività , si ribadisce, di pertinenza esclusiva del OR . Senza recesso dei superiori rilievi, in ogni caso ritenere , dichiarare ed accertare infondata la domanda della ricorrente in quanto del tutto infondata e strumentale , essendosi attenuta sia alle CP_3 disposizioni di legge che a quelle contrattuali che le consentono l'addebito di una morosità su fornitura cessata su altra attiva intestata al medesimo utente atteso che entrambe le fornitura sono di pertimnenza della società . Conseguentemente accertare e dichiarare che CP_1
l'odierna ricorrente è pertanto tenuta ed obbligata ad eseguire in favore di il CP_3 pagamento richiesto nella misura di € 6.524,73 anche in considerazione della circostanza che tutti i contratti di fornitura sono stati stipulati a nome del sig. legale CP_6 rappresentante di entrambe le società. Rigettare pertanto il ricorso ex art. 702 bis cpc incoato in quanto privo di ogni fondamento sia in fatto che in diritto”.
All'uopo, la resistente eccepiva che:
- Il ricorso incoato era del tutto infondato e destituito da ogni fondamento, atteso che il trader aveva correttamente e legittimamente agito sulla scorta dei dati contrattuali in suo possesso, dati forniti nel corso del tempo dallo stesso sig. che, agendo di volta in volta, CP_2 asseritamente in proprio e/o quale legale rappresentante della e/o quale Controparte_1 legale rappresentante della aveva ingenerato non poca confusione Parte_1 al momento di onorare la controprestazione pattuita, ovvero il pagamento dei consumi effettuati;
- La contestazione mossa dalla ricorrente atteneva al presunto illegittimo addebito alla società delle fatture di consumi di energia elettrica, pari a complessivi € 6.524,73, che CP_1 invece sarebbero stati riferibili, a suo dire, ad altra e diversa ditta, la Controparte_4
, entrambe società di cui il ra il legale rappresentante e che avevano CP_2 CP_2 la medesima sede legale in Belpasso, Via Valcorrente n. 30, come da visure allegate in atti;
- Non solo aveva operato sulla scorta dei dati comunicati dal OR, ma CP_3 lo stesso utente, sig. aveva più volte modificato il proprio profilo contrattuale nel CP_2 corso degli anni, chiedendo numerose volte di modificare l'intestazione della fornitura a nome proprio e/o della e/o della indicando in ogni caso, CP_1 Controparte_4 in tutte le richieste di attivazione il proprio codice fiscale;
- La società P.I. , era titolare di un contratto di somministrazione CP_1 P.IVA_1 di energia elettrica per uso diverso - Giusta per te impresa - con OT impegnata di
37,5kW - Tensione 380V attivato in data 01/10/17, stipulato con il trader , CP_3
pagina 5 di 24 POD/PDR IT001E04354343 e nr. utenza 637786572, presso l'immobile ubicato in
Belpasso, Via Valcorrente nr. 30; il OR di zona competente era la società e - distribuzione SpA con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2;
- La morosità in questione, sempre intestata alla ricorrente, era invece relativa alla fornitura con n. utenza 889111968, erogata presso l'utenza sita in Centuripe, C.da IA n. 3, sempre per uso diverso, con OT in franchigia di 24,0kW -tensione 15000 volt,
POD/PDR IT001E00263898 ed attivata in data 01/05/08 e disattivata in data 01/01/2010;
- Per quanto riguardava il primo POD, ovvero quello recante il nr. IT001E04354343, il contratto era stato stipulato con decorrenza 01/10/2017 a mezzo adesione vocale;
- In data 22/07/2017 era stata inviata alla specifica intimazione di pagamento Controparte_1 ove erano contenute ed indicate le fatture relative alla fornitura con POD IT001E00263898
OT in franchigia 24,0kW tensione 15000 volt (trattavasi di media tensione), ma sempre relativa alla stessa con sito di fornitura in c.da IA n. 2 Centuripe (EN) Controparte_1
e con medesima partita iva;
P.IVA_1
- Sempre nei confronti della nel periodo antecedente la diffida del 22/07/2017, CP_1 erano state emesse numerose intimazioni pagamento a far data dal 06/12/2014, che versava in atti;
- Ai numerosi reclami pervenuti dalla ricorrente sin dal mese di luglio 2019, sentito il
OR di Zona competente, il trader aveva sempre fornito esauriente risposta, comunicando al legale di controparte sia che la fornitura su Centuripe in contestazione risultava essere attiva a nome della società con P.IVA e C.F. Controparte_1 P.IVA_1
e sia che gli importi fatturati erano corretti e dovuti;
C.F._1
- In particolare, veniva evidenziato che dal 1 maggio 2008 la stessa, fornita in MT , risultava essersi attivata con nel mercato di Salvaguardia, regime che operava in CP_3 automatico, senza necessità di consenso da parte del cliente e senza l'emissione di uno specifico contratto, in quanto le varie società di vendita si aggiudicavano, tramite asta pubblica, i clienti da gestire successivamente alla liberalizzazione del mercato dell'energia
(Delibera Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 301/2012/R/eel e successive modifiche e/o integrazioni, allegato A);
- Veniva altresì evidenziato alla ricorrente che la società , in qualità di Società CP_3 di vendita, qualora a seguito delle verifiche svolte relativamente alla situazione contabile del cliente riscontrasse una condizione di morosità, poteva costituire in mora il cliente per il mancato pagamento delle fatture e, nei casi di avvenuta cessazione di una o più utenze sulle quali permanessero degli insoluti, poteva trasferirli sulle utenze attive, addebitando pagina 6 di 24 così tutta la morosità pregressa (Del. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
258/2015/R/com Allegato A (TIMOE) e successive modifiche e/o integrazioni);
- Persistendo la morosità, in data 25/09/2019 era stato effettuato il distacco della fornitura.
Attivata in data 02/10/2019 una richiesta di conciliazione presso l' , nelle more, CP_5 ovvero in data 07/10/2019, era stato effettuato il riallaccio fornitura;
- In seno all'istanza, la ricorrente lamentava che il distacco aveva interessato anche quattro abitazioni per civile abitazione, senza che si comprendesse a che titolo erano alimentate le suddette abitazioni;
- La conciliazione aveva avuto esito negativo in data 21/11/2019, dando atto in seno al verbale che il OR aveva fornito tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
- In data 22/01/2020, era stata emessa ulteriore diffida ad adempiere che aveva comportato un ulteriore distacco in data 05/02/2020, successivamente revocato in data 09/03/2020, stante la pendenza del presente giudizio;
- In data 07/02/2020, era pervenuto altro reclamo a cui era seguita tempestiva risposta, con la quale ci si rimandava all'esito negativo del tentativo di conciliazione;
- Quanto all'altra fornitura, contraddistinta con il nr POD IT001E00263898: questa era stata intestata in prima battuta alla con P.I. e C.F. Controparte_4 P.IVA_3
, e derivava all'intestataria da switching per C.F._1 CP_3 salvaguardia con codice contratto OSL119739; il numero cliente che contraddistingueva l'utente era lo 266147520 come da fattura allegata;
- Su istanza del formulata con nota del 18/02/2009 e reiterata in data 01/08/2009, CP_2 tutte le fatture allora intestate alla erano state stornate Controparte_4 CP_2
e volturate a suo nome. Stranamente però in seno al presente giudizio, il legale rappresentante della ovvero il medesimo sig. affermava che le CP_1 CP_2 fatture dovevano adesso essere intestate alla Ma lo stesso aveva in Controparte_4 precedenza affermato di non aver mai stipulato alcun contratto a nome della
[...] ma solo a nome della contratti ove però forniva sempre come CP_4 CP_1 riferimento il proprio codice fiscale;
- In sintesi, la fornitura contestata era stata fatturata in prima battuta alla Controparte_4 con P. I. e C.F. , per poi essere stornata
[...] P.IVA_3 CodiceFiscale_2 alla stessa (contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente) e addebitata alla che CP_1 risultava essere, per come confermato dal OR anche in sede di conciliazione, nonché dai sistemi interni del trader, titolare del contratto di trasporto;
pagina 7 di 24 - Sintetizzando la vicenda, per come documentalmente dimostrato, emergeva chiaramente che le due forniture erano pervenute alla nel seguente modo: a) la fornitura POD CP_1
IT001E04354343 era pervenuta ad in data 01/01/2009, da altra società di CP_3 vendita;
l'intestazione era ma riportava il C.F. di CP_1 C.F._1
la P.I. della predetta società; b) la fornitura POD IT001E00263898 CP_2 P.IVA_1 era invece pervenuta a in quanto gestore del regime di salvaguardia in data CP_3
01/05/2008 con originaria intestazione C.F. Controparte_4
e P.I. ; C.F._1 P.IVA_3
- Orbene, a fronte di tale situazione, ove emergevano due forniture a nome dello stesso soggetto ( ), il trader aveva formulato al OR precisa CP_2 CP_3 richiesta al fine di comprendere quelle che erano le intestazioni delle forniture presso la società e-distribuzione spa, variazioni che potevano essere effettuata solo con volture e non retroattivamente. Ricevuti i chiesti chiarimenti si era proceduto ad allineare il fatturato, come da archivio del OR, con le seguenti operatività: 1) POD IT001E00263898: stornato fatturato emesso a nome e riemesso a nome Controparte_4
2) POD IT001E04354343 stornato fatturato emesso a nome Controparte_1 [...]
e riemesso a nome i dati fiscali della Controparte_4 CP_1 Controparte_1 venivano ripresi dal reclamo del 29/10/2009 allegato in atti;
- Ne discendeva che le entrambe le forniture fatturate da corrispondevano CP_3 all'effettivo titolare, ovvero alla per come emergeva dagli archivi del Controparte_1
OR;
- Parte ricorrente, pertanto, poteva addebitare esclusivamente al proprio comportamento l'epilogo della vicenda, tanto più che , non solo aveva verificato tramite il CP_3
OR la titolarità del contratto in capo alla ma aveva legittimamente Controparte_1 addebitato i consumi della fornitura cessata (Centuripe) su quella attiva (Belpasso), come da specifiche previsioni sia contrattuali che dell' , le quali regolavano la possibilità CP_7 da parte del venditore di effettuare la sospensione e la risoluzione della fornitura in caso di morosità nascente da altra e diversa fornitura purchè intestata allo stesso utente;
- Per di più, aveva sempre tempestivamente inviato tutte le comunicazioni CP_3 previste e le relative lettere di messa in mora, preannunziando alla che, Controparte_1 persistendo la morosità, avrebbe provveduto al distacco della fornitura di Belpasso;
- Le censure mosse dalla ricorrente all'attività posta in essere da erano del tutto CP_3 destituite da ogni fondamento in quanto eseguita in conformità delle previsioni contrattuali;
pagina 8 di 24 - Il sig. , non solo aveva attivato la fornitura adoperando il proprio codice CP_2 fiscale, ma aveva richiesto, a seconda delle morosità maturate, lo storno delle fatture emesse dapprima a nome della società poi a proprio nome, e successivamente Controparte_4 ancora a nome della società per poi, incoato il giudizio, dimenticarsi delle Controparte_1 proprie richieste formulate in data antecedente;
- Ed inoltre, la ricorrente non contestava gli importi che non saldava, ma affermava solo che sarebbero stati riferibili a diversi soggetti giuridici di cui però il era il solo ed unico CP_2 legale rappresentante. Ed invero risultava per tabulas ed ammesso dallo stesso ricorrente che le due forniture erano intestate al sig. ed attinenti ad una medesima tipologia CP_2
(uso diverso);
- Appariva evidente come: a) il sig. , in proprio e nella qualità di legale CP_2 rappresentante di ben due società aveva generato confusione con il trader al fine CP_3 di sottrarsi al pagamento dei consumi effettuati presso l'utenza di Centuripe;
b) i consumi addebitati non erano stati mai onorati;
c) dapprima il sig. affermava che i consumi CP_2 dell'utenza di Centuripe erano allo stesso riferibili (nota a sua firma del 18/02/2009), salvo poi dimenticarsene ed asserire in seno al ricorso che erano addebitabili alla Controparte_4
- In atti era stata fornita dal trader , la prova documentata del credito ovvero la CP_3 stipula di tutti i contratti a nome del sig. . La deduzione della inesistenza di un CP_2 fatto, cioè di un fatto negativo, non esonerava la per la sola circostanza del Controparte_1 particolare petitum, dall'onere della prova, la quale sempre incombeva sul soggetto che chiedeva una pronuncia giudiziale e che nel caso di fatti negativi doveva essere fornita mediante la prova dei fatti positivi contrari;
- Da un lato la affermava di non essere mai stata titolare del contratto in Controparte_1 contestazione e che lo stesso era a nome di altra e diversa società , ma dall'altro CP_3 aveva dimostrato che tutti i contratti de quo erano stati stipulati dal sig. , legale CP_2 rappresentante di entrambe le società e che lo stesso, in maniera disinvolta, non solo non onorava le sue obbligazioni , ma attribuiva prima all'una e poi all'altra società la titolarità dei suddetti contratti che era aduso non rispettare.
All'udienza cartolare del 14/10/2020, il precedente Giudice Dott. Gaetano Cataldo, disponeva il passaggio al rito ordinario, anche al solo fine di far cristallizzare il thema decidendum ed il thema probandum ai fini dell'operatività del principio di non contestazione.
Venivano quindi assegnati, all'udienza del 28/06/2021, i temini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c. e scambiate le relative memorie.
pagina 9 di 24 Indi il Giudice titolare, all'udienza del 30/11/2022m delegava il GOT Dott.ssa Alessia Trovato per la definizione del giudizio.
Il GOT Trovato fissava quindi l'udienza del 23/06/2023 per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con ordinanza resa in pari data, il precedente Giudice Onorario Dott.ssa Trovato, rientrata dalla
Camera di Consiglio, disponeva CTU “al fine di ricostruire i consumi fatturati da CP_3 per il periodo in contestazione imputabili alla in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, sulla base di tutta la documentazione in atti e di determinare eventualmente il quantum dovuto dalla in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore ad in persona del legale rappresentante pro tempore” e nominava Controparte_3 allo scopo quale CTU l'Ing. Per_1
All'udienza del 14/07/2023, il CTU Ing. prestava il giuramento e chiedeva al Persona_2
Giudice di potere, preliminarmente, disporre l'incarico di procedere agli accertamenti presso il
OR richiesti da e dal legale della ricorrente. Il GOT autorizzava il CTU CP_3
a procedere ai superiori accertamenti preliminari. Il mandato al CTU veniva poi esteso, nel corso dell'udienza del 03/11/2023, affinchè lo stesso procedesse “alla verifica della titolarità dei POD in questione alla ovvero ad altre società per cosi come può Parte_2 emergere dagli atti prodotti dalle parti nel periodo in contestazione”.
In data 17/02/2024, il CTU depositava la propria relazione.
All'udienza del 03/03/2025, il precedente GOT assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente, tuttavia, la causa veniva assegnata a questo Giudice, che con ordinanza del
27/05/2025, rimetteva la causa sul ruolo e fissava per la precisazione delle conclusioni innanzi a sé l'udienza del 09/09/2025.
All'udienza del 09/09/2025, questo Giudice poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di è fondata e va accolta. Controparte_1
Nel caso di specie si verte in materia di accertamento negativo di un credito di somministrazione di energia elettrica.
pagina 10 di 24 La regola generale dell'art. 2697 c.c. pone a carico dell'attore l'onere di provare i fatti costitutivi a fondamento della domanda. Tuttavia, in materia di accertamento negativo di un credito, la
Suprema Corte statuisce che chi afferma l'esistenza di un credito deve provare i fatti costitutivi del diritto vantato;
In tal senso si pronunciano: Cass. civ., sez. I, n. 19762/2008, Cass. civ., sez.
I, n. 12108/2010 e Cass. civ., n. 9706/2024, secondo cui la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto.
Pertanto, avrebbe dovuto dimostrare la titolarità dell'obbligazione in Controparte_3 capo a il collegamento contrattuale con il POD n. IT001E00263898 e l'effettiva Controparte_1 sua legittimazione ad addebitare gli importi contestati.
Tuttavia, nel caso di specie, non ha fornito prova documentale idonea a CP_3 dimostrare che il POD n. IT001E00263898 fosse riferibile contrattualmente a Controparte_1 né che avesse assunto obblighi di pagamento relativi al POD intestato a CP_1 [...]
CP_4
Quanto all'attivazione del servizio di salvaguardia.
Secondo la prospettazione difensiva della convenuta, l'attivazione del servizio di salvaguardia avverrebbe automaticamente, senza necessità di una manifestazione di consenso da parte del cliente finale e senza la stipulazione di uno specifico contratto, in quanto l'obbligazione di fornitura discenderebbe direttamente dalla regolazione di settore e dall'aggiudicazione conseguita in sede di asta pubblica.
Tale ricostruzione, pur corretta in linea generale quanto alla natura del servizio di salvaguardia e alle sue modalità di attivazione, non è tuttavia dirimente nel caso di specie.
Ed infatti, anche nell'ambito del servizio di salvaguardia, il rapporto di fornitura resta necessariamente riferito a un determinato punto di prelievo (POD) e a un soggetto giuridico individuato quale cliente finale, sicché l'automaticità dell'attivazione non può comportare l'imputazione dei corrispettivi di fornitura a un soggetto diverso dall'intestatario del POD o, comunque, estraneo all'utenza alimentata.
Ne consegue che l'assenza di un contratto formalmente sottoscritto ed il carattere “ex lege” del servizio di salvaguardia non esonerano il fornitore dall'onere di dimostrare la corretta pagina 11 di 24 individuazione del POD oggetto di fornitura e l'esatta imputazione soggettiva del rapporto al cliente finale obbligato al pagamento.
Nel caso di specie, la circostanza che la società ricorrente e la società Controparte_4 abbiano il medesimo legale rappresentante non è idonea, di per sé, a giustificare l'estensione degli obblighi di pagamento relativi al POD n. IT001E00263898 intestato a soggetto giuridico distinto, alla società titolare del diverso POD n. IT001E04354343. Controparte_1
Pertanto, la tesi difensiva di nella parte in cui richiama l'automatismo del servizio di CP_3 salvaguardia e l'assenza di un contratto individuale, non vale a superare l'eccezione della ricorrente di estraneità soggettiva al rapporto di fornitura, restando fermo il principio per cui l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica è imputabile esclusivamente al soggetto cui il POD risulta riferibile.
Ed invero, anche nel regime di salvaguardia, l'automaticità dell'attivazione della fornitura e l'assenza di un contratto formalmente sottoscritto non legittimano l'imputazione dei corrispettivi a un soggetto diverso dall'intestatario del POD, restando il rapporto di fornitura necessariamente ancorato all'identità del cliente finale e al punto di prelievo servito.
La giurisprudenza di merito, infatti, tende a rigettare la pretesa creditoria di quando non CP_3 risulta dimostrato un valido rapporto di somministrazione tra fornitore e cliente e l'indicazione del POD in fattura è considerata insufficiente senza prova contraria (cfr. ex multis, Tribunale di
Bologna, sentenza n. 607/2025).
È vero che il servizio di salvaguardia si attiva automaticamente, non richiede un contratto sottoscritto e discende dall'aggiudicazione tramite gara. Ma è altrettanto vero (e decisivo) che l'automaticità dell'attivazione non incide sull'individuazione del debitore. Il servizio di salvaguardia non è “personale”; non segue l'amministratore, segue il POD e il soggetto giuridico cui esso è riferibile.
Nel presente giudizio, avrebbe dovuto quindi dimostrare che il POD n. IT001E00263898 CP_3 fosse riferibile alla oppure che la avesse assunto l'obbligo di pagamento CP_1 CP_1 per la fornitura intestata a Ma nessuna di queste circostanze risulta essere Controparte_4 provata.
Ed invero, anche in regime di salvaguardia, l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica grava esclusivamente sul soggetto giuridico cui è riferibile il POD, restando irrilevante la coincidenza del legale rappresentante con quello di altra società.
pagina 12 di 24 Ne consegue che l'addebito di € 6.524,73 alla società per consumi riferiti a un CP_1 diverso POD intestato a soggetto distinto ( , è privo di titolo. Controparte_4
Quanto alle dichiarazioni del distributore
A sostegno della sussistenza del credito, si è richiamata, nel presente giudizio, alle CP_3 dichiarazioni del distributore di energia elettrica (e-distribuzione), dalle quali risulterebbe l'associazione del POD al nominativo della ricorrente.
Dette dichiarazioni, tuttavia, non costituiscono prova legale dei fatti dedotti. Esse, infatti, non sono atti pubblici ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c., non sono assistite da fede privilegiata e non integrano confessione, provenendo da un soggetto terzo rispetto al rapporto controverso.
Devono pertanto qualificarsi come dichiarazioni provenienti da soggetto terzo, liberamente valutabili dal giudice ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., e non idonee, di per sé sole, a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale o la riferibilità giuridica del POD alla ricorrente.
In generale, invero, la giurisprudenza non riconosce alle dichiarazioni del distributore (o alla sola presenza del POD nelle bollette) valore di prova piena del credito o della titolarità del rapporto di fornitura.
Va inoltre precisato che il POD individua esclusivamente il punto fisico di prelievo dell'energia, ma non identifica il soggetto obbligato al pagamento, né prova la stipula del contratto di fornitura. L'eventuale associazione informatica del POD a un determinato nominativo attesta, al più, un dato tecnico-amministrativo ma non dimostra la volontà negoziale dell'utente, non prova la disponibilità giuridica dell'immobile e non è idonea a fondare, in assenza di ulteriori elementi, un'obbligazione di pagamento.
Quanto alle prove documentali offerte
Nel caso di specie, on ha prodotto il contratto di fornitura sottoscritto da CP_3 Controparte_1 nè ha dimostrato una richiesta di attivazione o voltura proveniente dalla stessa, così come non ha fornito prova della disponibilità dell'immobile cui il POD afferisce e non ha quindi superato la specifica contestazione circa la riferibilità del POD ad altra società.
La documentazione prodotta risulta pertanto insufficiente a dimostrare la sussistenza del credito dedotto, rimanendo la pretesa ancorata a meri dati tecnico-amministrativi privi di idoneità probatoria sul piano obbligatorio.
pagina 13 di 24 Invero, in virtù del riparto dell'onere della prova sopra ricordato, nella presente controversia, nel cui ambito la ricorrente ha negato l'esistenza del presunto credito vantato da CP_3 in relazione al POD n. IT001E00263898, incombeva sulla convenuta l'onere di fornire
[...] prova adeguata dell'esistenza del rapporto obbligatorio e della propria legittimazione ad addebitare dette somme alla società la mera produzione di fatture o di Controparte_1 documenti unilaterali non soddisfa tale onere.
Secondo l'art. 2697 c.c. e la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, chi afferma l'esistenza di un credito deve provare i fatti costitutivi del diritto vantato, pertanto,
[...] era tenuta a dimostrare la titolarità dell'obbligazione in capo a CP_3 Controparte_1 il collegamento contrattuale con il POD in questione e l'effettiva legittimazione ad addebitare gli importi contestati.
Nel caso di specie, invece, non ha fornito prova documentale idonea a dimostrare CP_3 che il POD n. IT001E00263898 fosse riferibile contrattualmente a né che Controparte_1 avesse assunto obblighi di pagamento relativi al POD intestato a CP_1 [...]
CP_4
Né ha alcun pregio l'eccezione della convenuta per cui il sig. , legale CP_2 rappresentante della e titolare della avrebbe, con le proprie Controparte_1 Controparte_4 comunicazioni, più volte modificato il proprio profilo contrattuale chiedendo di modificare l'intestazione della fattura di fornitura a nome proprio e/o della e/o della Controparte_1 facendo riferimento a tal uopo, alle missive del 18.02.2009 e del Controparte_4
11.08.2009.
Ed infatti, ad una attenta lettura delle missive allegate in atti, emerge che:
a) Con lettera del 18.02.2009 (doc. n. 13, allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c. VI° c. n. 1 di parte ricorrente) il quale persona fisica, chiese all' he la fatturazione relativa CP_2 CP_3 ai consumi dell'utenza sita in Centuripe (EN) alla C.da IA, P.O.D. n. IT001E00263898, venisse mutata dalla al medesimo , con lo stesso sito di Controparte_4 CP_2 fornitura;
b) Con lettera del 11.08.2009 (doc. n. 14 allegato alla memoria ex art. 183 comma VI n. 1 di parte ricorrente) sempre il precisava, rispetto all'utenza di Centuripe e relativa al CP_2
P.O.D. n. IT001E00263898, che: “Nelle veci di amministratore unico di , Parte_3
Vi porto a conoscenza che dal 1.3.2009 a tutt'oggi, la nostra società ha CP_2
pagina 14 di 24 stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica con la Controparte_8 unica creditrice delle fatture per l'erogazione del servizio di fornitura”.
Orbene, dalla lettura delle suddetta missive, non si rinviene alcuna “confusione” come riferito da perché è evidente che il non chiese alcuna voltura in favore della CP_3 CP_2
ma rappresentò solo che la fatturazione dell'utenza sita in c.da IA sarebbe Controparte_1 dovuta avvenire in danno dello stesso sig. (personalmente), e che il fornitore CP_2 di energia elettrica della era la (come peraltro anche Controparte_1 Controparte_8 provato dalle fatture della doc. 19 allegato alla memoria ex art. 183 Controparte_8 comma VI n. 2 della ricorrente) sin dalla data dell'01/03/2009, ossia sin da prima del periodo
(dal 16/03/2010 al 12/04/2010) cui è riferita la pretesa di pagamento della di € 6.524,73, CP_3 oggetto del presente giudizio.
Né la convenuta ha mai contestato tali missive o depositato agli atti del giudizio alcuna CP_3 missiva del che richiedesse la voltura in favore della CP_2 Controparte_1
Nella propria comparsa di risposta, peraltro, ha dichiarato: “POD IT001E00263898 CP_3 stornato fatturato emesso a nome di e riemesso a nome di , ma Controparte_4 CP_1 in realtà, a seguito delle richiamate missive del 18/02/2009 e del 11/08/2009, lo storno e la voltura delle fatture sarebbe dovuto avvenire nei confronti del sig. e non della CP_2
Controparte_1
Le eccezioni in proposito della convenuta quindi sono quindi prive di alcun fondamento.
E' stato infatti provato, dall'allegato n. 12) di parte attrice, che l'utenza sita in Centuripe (EN)
e relativa al POD n. IT001E00263898 faceva capo alla . Controparte_4
Quanto alla eccezione della convenuta relativa alle fatture emesse da Controparte_3 annotate ai nn. 212 e 213 del registro IVA della si rileva dalla lettura delle stesse, CP_1 che le dette fatture (doc. n. 18 di parte ricorrente) attengono al precedente periodo gennaio e febbraio 2009 laddove, è provato documentalmente che il fornitore di energia elettrica della a far data dal 01.03.2009, era la siccome si evince dal CP_1 Controparte_8 doc. n. 19) e che quindi non trovano titolo alcuno somme richieste per il periodo successivo, quali quelle oggetto del presente giudizio.
In tema di azione di accertamento negativo del credito, come più volte ribadito, è principio consolidato che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i fatti costitutivi della propria pagina 15 di 24 domanda, spetta al convenuto-creditore dimostrare l'esistenza del credito dedotto (art. 2697
c.c.).
Ne consegue che quale soggetto che afferma la sussistenza del credito, era tenuta a CP_3 provare: l'esistenza di un valido rapporto contrattuale di fornitura con la ricorrente;
la riferibilità del POD in contestazione alla stessa;
la conseguente obbligazione di pagamento.
Ma ciò non è avvenuto nel presente giudizio.
Parte ricorrente ha specificamente e tempestivamente contestato che il POD oggetto di fatturazione fosse nella propria disponibilità, deducendone la riferibilità ad altro soggetto giuridico. Tale contestazione è puntuale e circostanziata e vale a escludere qualsiasi effetto di non contestazione ex art. 115 c.p.c., imponendo a di fornire prova rigorosa del titolo CP_3 della propria pretesa.
Va inoltre precisato che il POD individua esclusivamente il punto fisico di prelievo dell'energia, ma non identifica il soggetto obbligato al pagamento, né prova la stipula del contratto di fornitura.
L'eventuale associazione informatica del POD a un determinato nominativo attesta, al più, un dato tecnico-amministrativo ma non dimostra la volontà negoziale dell'utente nè prova la disponibilità giuridica dell'immobile e non è idonea a fondare, in assenza di ulteriori elementi, un'obbligazione di pagamento.
Nel caso di specie, non ha prodotto il contratto di fornitura sottoscritto dalla ricorrente;
CP_3 non ha dimostrato una richiesta di attivazione o voltura proveniente dalla stessa;
non ha fornito prova della disponibilità dell'immobile cui il POD afferisce e non ha superato la specifica contestazione circa la riferibilità del POD ad altra società.
La documentazione prodotta da risulta pertanto insufficiente a dimostrare la CP_3 sussistenza del credito dedotto, rimanendo la pretesa ancorata a meri dati tecnico- amministrativi privi di idoneità probatoria sul piano obbligatorio.
Inoltre, la ricorrente ha prodotto una serie di raccomandate e pec scambiate con tra cui CP_3 una pec inviata da al legale della in 28.08.2019 in cui dichiara che: a) il CP_3 CP_1 CP_3 distributore (e - distribuzione) le aveva confermato che la fornitura per il periodo fatturato risultava essere attiva alla b) il 01.05.2009 risultava essersi attivato con CP_1 [...] il regime di salvaguardia ed in caso di avvenuta cessazione di utenze su cui CP_3 permanevano degli insoluti, gli stessi potevano essere trasferiti sulle utenze contrattuali attive.
pagina 16 di 24 In proposito si rileva che:
a) Sulla asserita conferma del distributore: tale affermazione non risulta idonea a dimostrare la legittimità degli addebiti contestati non ha quindi valore probatorio decisivo, Ed infatti, la circostanza che il distributore indichi una fornitura come “attiva” non è di per sé sufficiente a individuare il soggetto giuridico obbligato al pagamento, poiché il distributore gestisce il dato tecnico del punto di prelievo ma l'imputazione soggettiva del rapporto di fornitura e dei relativi corrispettivi attiene invece al rapporto di vendita, che grava sull'esercente la vendita;
b) Sulla pretesa trasferibilità degli insoluti
Ancora più rilevante è la seconda affermazione contenuta nella suddetta pec, secondo cui, in caso di cessazione di utenze con insoluti, gli stessi potrebbero essere trasferiti sulle utenze contrattuali attive.
Tale affermazione non trova fondamento né nella normativa civilistica né nella regolazione di settore.
In particolare, l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica ha natura personale e grava esclusivamente sul soggetto intestatario del rapporto relativo a quello specifico POD;
non è ammissibile, quindi, in assenza di un espresso titolo negoziale o normativo, il trasferimento automatico di debiti maturati su un'utenza cessata ad altra utenza, ancorché riferibile a soggetto collegato o avente il medesimo legale rappresentante.
Una simile prassi, invero, si porrebbe in contrasto con il principio di autonomia soggettiva delle persone giuridiche, con il principio di tipicità delle obbligazioni nonché con la disciplina
, che àncora il rapporto di fornitura al singolo punto di prelievo. CP_5
Ne consegue che l'affermazione contenuta nella comunicazione del 28.08.2019, lungi dal costituire valido titolo giustificativo dell'addebito, evidenzia una erronea ricostruzione giuridica da parte della convenuta circa la possibilità di imputare alla società Controparte_1 insoluti maturati su un'utenza intestata a diverso soggetto.
In definitiva, la corrispondenza prodotta non dimostra l'esistenza di un valido rapporto di fornitura tra e la società con riferimento al POD n. IT001E00263898 e CP_3 Controparte_1 non legittima il trasferimento degli insoluti da una società all'altra ma anzi, rafforza la fondatezza della domanda della ricorrente, confermando che l'addebito è avvenuto sulla base di presupposti non conformi alla disciplina vigente.
Quindi, le comunicazioni prodotte agli atti, ed in particolare la pec del 28 agosto 2019, non valgono a dimostrare la legittimità degli addebiti contestati, risultando giuridicamente pagina 17 di 24 infondata la pretesa della convenuta di trasferire insoluti maturati su un'utenza ad altra utenza intestata a soggetto giuridicamente distinto.
Quanto alla mancanza degli obblighi informativi.
La società ricorrente ha inoltre dedotto che la fatturazione contestata risulta comunque viziata per la mancanza delle informazioni prescritte dal punto 4.10 dell'Allegato A alla Delibera
19 luglio 2012, n. 301/2012/R/ell, concernente gli obblighi informativi gravanti CP_5 sull'esercente la vendita nei confronti del cliente finale. Tale disposizione prevede che:
“L'esercente la salvaguardia comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 9 dell'allegato B alla delibera 487/2015/R/eel indicando almeno: a) che il cliente è servito nel servizio di salvaguardia, alle condizioni definite nel contratto pubblicato sul sito internet del medesimo esercente, ai sensi dell'Articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 23 novembre
2007, specificando la data a partire dalla quale ha inizio la fornitura;
b) che l'esercente la salvaguardia, ai sensi dell'Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125, è stato selezionato attraverso apposite procedure concorsuali;
c) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia e le modalità di aggiornamento;
d) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo esercente la salvaguardia cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni”.
La ricorrente ha lamentato che tale comunicazione non è mai stata effettuata da e la CP_3 convenuta sul punto nulla ha contestato né ha prodotto eventuali comunicazioni in merito.
Anche il CTU ha rilevato la mancanza di tale comunicazione, dichiarando: “Dall'analisi della documentazione prodotta in atti non si evince la comunicazione ai sensi dell'art.
4.10 allegato
A – Delibera del 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel.” (cfr. relazione del CTU pagina 5). CP_5
Può quindi ritenersi che, come correttamente esposto dalla ricorrente, nella vicenda in esame bbia agito in spregio alla normativa, senza comunicare al cliente l'attivazione del servizio CP_3 di salvaguardia.
Ed infatti, anche a voler prescindere dal profilo - già dirimente - dell'estraneità soggettiva della società al rapporto di fornitura relativo al POD n. IT001E00263898, in ogni Controparte_1 caso, la mancata indicazione delle informazioni prescritte dalla regolazione ARERA incide sulla trasparenza e intelligibilità della fatturazione, compromettendo la possibilità per il cliente di comprendere la ragione e il fondamento dell'addebito.
pagina 18 di 24 Va precisato che la violazione degli obblighi informativi previsti dalla Delibera non CP_5 determina automaticamente la nullità del rapporto di fornitura;
essa rileva, piuttosto, quale inadempimento regolatorio del venditore e come indice sintomatico dell'erronea imputazione del rapporto. Nel caso di specie, tale violazione assume rilievo confermativo, in quanto si inserisce in un contesto già caratterizzato dalla mancanza di un valido titolo per l'imputazione degli addebiti alla società attrice e rafforza la conclusione secondo cui la fatturazione non consente di ricondurre in modo chiaro e univoco gli importi richiesti al POD effettivamente riferibile alla Controparte_1
La dedotta violazione degli obblighi informativi previsti dal punto 4.10 dell'Allegato A alla
Delibera n. 301/2012/R/ell, pur non assumendo in sè autonoma efficacia invalidante, CP_5 costituisce ulteriore elemento a conferma dell'illegittimità della fatturazione contestata, già priva di valido titolo in ragione dell'estraneità soggettiva della ricorrente al rapporto di fornitura relativo al POD n. IT001E00263898.
Quanto al richiamo alla Delibera n. 258/2015/R/com (Allegato A - CP_5 Pt_4
La convenuta a giustificazione del proprio operato, richiama la Delibera 24 CP_3 CP_5 aprile 2015, n. 258/2015/R/com, ed in particolare l'Allegato A -TIMOE, sostenendo che tale disciplina consentirebbe il trasferimento degli insoluti maturati su una fornitura cessata ad altra utenza attiva. Il richiamo è tuttavia inconferente rispetto alla fattispecie in esame.
L'allegato A - disciplina, infatti, le tempistiche e le modalità operative dei processi Pt_4 di switching, voltura, cessazione, riattivazione della fornitura, con riferimento ai flussi informativi tra venditori e distributori.
Tale disciplina ha natura procedurale e tecnica, è finalizzata a garantire la corretta gestione dei dati nel sistema elettrico;
non incide quindi sulla titolarità soggettiva delle obbligazioni di pagamento. Essa non introduce alcuna deroga ai principi civilistici in materia di imputazione del debito.
Non sussiste pertanto una base normativa per il “trasferimento degli insoluti”.
Né la Delibera n. 258/2015/R/com, né l'Allegato A -TIMOE prevedono la possibilità di trasferire insoluti da un POD ad un altro né consentono di imputare ad un soggetto giuridicamente distinto debiti maturati nell'ambito di un diverso rapporto di fornitura.
La Delibera n. 258/2015/R/com (Allegato A - non disciplina né consente il CP_5 Pt_4 trasferimento degli insoluti tra utenze diverse, né deroga ai principi di imputazione soggettiva dell'obbligazione, sicché il suo richiamo non è idoneo a giustificare l'addebito alla società ricorrente di somme riferite a un POD intestato a soggetto distinto. pagina 19 di 24 Quanto alla imputazione soggettiva dell'obbligazione
È pacifico, in definitiva, che:
1. La società è titolare del POD n. IT001E04354343 (cfr. bolletta Controparte_1 dell'01/08/2018 doc. 1 di parte ricorrente);
2. Il POD n. IT001E00263898 è intestato a (cfr. l'allegato n. 12 di parte Controparte_4 ricorrente dal quale emerge che l'utenza sita in Centuripe (EN) e relativa al suddetto POD faceva capo, dal 05/03/2008 al 10/3/2010, alla , così Controparte_4 come correttamente rilevato dal C.T.U. a pagina 4 della Consulenza);
3. Gli addebiti contestati da ed oggetto del presente giudizio si riferiscono esclusivamente CP_3 al POD n. IT001E00263898, come esplicitamente dichiarato da parte convenuta;
4. Non risultano atti giuridici validi che possano trasferire l'obbligazione dalla
[...] alla (contratto, pec, voltura, subentro, accollo, fusione o cessione CP_4 Controparte_1 di azienda).
Orbene, l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica è strettamente ancorata al titolare del POD, e non può essere trasferita ad altro soggetto privo di titolo giuridico. Anche il fatto che le due società abbiano lo stesso legale rappresentante è irrilevante ai fini dell'imputazione del debito, in virtù del principio di autonomia soggettiva delle persone giuridiche.
La convenuta non ha allegato un eventuale contratto sottoscritto dalla ovvero ad CP_1 una eventuale richiesta di voltura in suo favore, ma si è riferita soltanto, quale fonte di prova, ai dati trasmessile dal distributore, come se tali dati fossero sufficienti a far sorgere in capo alla l'obbligo di corrispondere le somme che le ha addebitato ma, come Controparte_1 CP_3 visto, non lo sono.
Quanto alle risultanze della CTU
La CTU dell'Ing. depositata il 17/02/2024, ha confermato che i consumi Persona_2 imputati al POD n. IT001E00263898 risultano correttamente misurati, ma la correttezza tecnica della misurazione non influisce sull'imputazione soggettiva del debito, che resta vincolata al titolare del POD.
Ed invero: il CTU ha dichiarato che: “A seguito della richiesta dello scrivente E-Distribuzione
S.p.A. inviava comunicazione del 18/08/2023, già versata in atti dallo scrivente, ma che per
pagina 20 di 24 comodità di chi legge allegata alla presente con la lettera C, ove si rappresentava che i titolari dei POD in questione erano: Per il POD n. IT001E04354343: Parte_5
- P.Iva - Cod. Fisc. – Trader
[...] P.IVA_1 C.F._1 titolari del POD: Energetic Source SpA dal 01/05/2008 al 31/12/2008 CP_3 CP_3 dal 01/01/2009 al 28/02/2009 Energetic Source dal 01/03/2009 al 31/01/2010; Per il POD
n. IT001E00263898: - P.Iva - Parte_5 P.IVA_1
Cod.Fisc. - Trader titolari del POD: dal C.F._1 Controparte_3
01/05/2008 al 31/01/2010”.
Tuttavia, si rileva che in seno alla C.T.U. la titolarità del POD n. IT001E00263898 viene indicata in capo alla solo ed esclusivamente poiché detta informazione risulta CP_1 provenire dalla convenuta, come indicato in seno al documento allegato alla C.T.U. lettera
“C”, ossia alla risposta di alla richiesta del CTU del 18/07/2023. CP_3
Ed invero il CTU poi prosegue: “Appare opportuno rappresentare che la risposta pervenuta da E-Distribuzione S.p.A. non trova riscontro negli atti di causa per le motivazioni di seguito elencate:
1. La società come risulta dal certificato camerale versato in atti Controparte_1 da parte convenuta, è un soggetto giuridico che ha come codice fiscale e partita IVA
e non , che è invece il codice fiscale P.IVA_1 C.F._1 dell'amministratore unico e legale rappresentante, sig.
2. dal documento n. CP_2
12 di cui alla produzione attorea (a firma della società odierna convenuta) si evince che il
POD n. IT001E00263898 risulta intestato alla ditta ”, Controparte_4 avente come codice fiscale in quanto ditta individuale che non è parte C.F._1 del presente Giudizio”.
Quindi, il CTU ha confermato che, alla luce della documentazione in atti, il POD n.
IT001E00263898 risulta intestato alla ditta ”, e non alla Controparte_4
Controparte_1
Inoltre, dopo avere specificato che “sia dall'atto introduttivo del Giudizio che dalla costituzione della società convenuta gli addebiti contestati sono soltanto quelli che interessano il POD IT001E00263898 sito in C.da IA, 2 – Centuripe (EN)”, il CTU ha dichiarato:“questo CTU naturalmente non possiede la competenza giuridica per determinare se l'azione di fatturazione di nel regime di salvaguardia per i due Controparte_3
POD in questione sia legittima o meno, né tanto meno la cosa rientra nel mandato ricevuto dallo scrivente, pertanto nel paragrafo successivo ci si limiterà ad esporre i consumi ed i
pagina 21 di 24 corrispettivi eventualmente dovuti dalla società attrice nei confronti della convenuta, laddove
l'ill.ma Decidente valuti che il rapporto commerciale tra i due soggetti costituiti nel presente
Giudizio sia legittimo”.
Si è quindi rimesso alla valutazione del Giudice per la valutazione del rapporto commerciale tra i due soggetti costituiti in giudizio.
In definitiva, alla luce degli atti, della CTU e della normativa vigente, va ribadito che anche in regime di salvaguardia, l'automatica attivazione della fornitura e l'assenza di contratto individuale non legittimano l'imputazione dei corrispettivi a soggetti diversi dal titolare del
POD. Il trasferimento degli insoluti richiede un valido titolo giuridico (contratto, voltura, subentro, accollo, fusione, successione universale), e non può essere fondato su mera continuità amministrativa o su interpretazioni operative di regolazioni tecniche come l'allegato A -TIMOE.
***
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accolta la domanda di accertamento negativo proposta da parte ricorrente, con conseguente dichiarazione di insussistenza del credito vantato da in relazione al POD oggetto di causa. CP_3
Ciò in quanto:
1. La non è risultata essere soggetto obbligato al pagamento della fornitura Controparte_1 relativa al POD n. IT001E00263898;
2. L'addebito contestato è illegittimo;
3. Le missive in atti non costituiscono prova valida della pretesa dell' CP_3
4. Le violazioni della Delibera rafforzano, in via confermativa, la decisione. CP_5
5. Il CTU ha confermato che, alla luce della documentazione in atti, il POD n. IT001E00263898 risulta intestato alla ditta ”, e non alla Controparte_4 Controparte_1
***
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa n. 152/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
pagina 22 di 24 1. Accoglie la domanda di e per l'effetto: Controparte_1
2. Dichiara illegittimo l'addebito di € 6.524,73, eseguito dall' alla stessa Controparte_3 società relativamente al POD n. IT001E00263898; Controparte_1
3. Condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che Controparte_3 liquida, ex DM n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in € 5.077,00, oltre IVA e
CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge.
Catania 21/12/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
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