Articolo 5 della Legge 2 dicembre 1950, n. 944
Articolo 4Articolo 6
Versione
7 dicembre 1950
Art. 5.
Il servizio di cassa del "Fondo nazionale di soccorso invernale" e' affidato ad un'azienda di credito di cui all' art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, da scegliersi di intesa con il Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1950