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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/10/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1010/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME COroversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Dott.ssa IA TI, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1010/2023 R.G., vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Parte_1 C.F._1
LO ed elettivamente domiciliata in Soveria Mannelli alla Piazza Dei Mille n. 19 presso lo studio dell'Avv. Antonio Gigliotti, come da mandato in atti
Ricorrente
e
(C.F. ), in persona del COroparte_1 P.IVA_1
pro tempore, e per esso l' CP_2 COroparte_3
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso dalla Funzionaria dott.ssa Elvira Sarubbi, giusta delega in atti, elettivamente domiciliato in
, alla Via Cosenza n. 31 CP_3
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.08.2023 , premettendo di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze del , in qualità di docente, con contratti a tempo COroparte_1 determinato e parziale negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, esponeva che, pur avendo prestato servizio con oneri e responsabilità non inferiori ai colleghi di ruolo, non aveva potuto fruire della c.d. “carta elettronica del docente”, del valore di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma
121 della L. 13 luglio 2015 n. 107.
Deduceva che con la disposizione citata (c.d. Buona Scuola) era stato introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale dei docenti;
che, a partire dall'a.s. 2015/2016, detto bonus era stato riconosciuto soltanto al personale docente a tempo indeterminato, mentre i docenti precari, anche qualora impiegati fino al termine delle attività didattiche, erano stati illegittimamente esclusi dalla fruizione del beneficio;
che gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola 2006/2009, tutt'ora vigenti in quanto non soppressi dalla successiva contrattazione, sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio senza esclusione dei docenti titolari di contratto a tempo determinato e che, con sentenza n. 1842/2022 del
16.03.2022, il Consiglio di Stato aveva spiegato l'effettiva portata ed efficacia delle norme del CCNL
e la loro complementarietà con le norme di rango primario della L. n. 107/2015 ed aveva ritenuto irragionevole e contrario ai principi di non discriminazione e buon andamento della Pubblica
Amministrazione escludere dal beneficio della carta docente il personale precario, stante il diritto- dovere di formazione professionale ed aggiornamento in capo al personale docente, di ruolo e non.
Chiedeva, pertanto, che le venisse riconosciuto e corrisposto il beneficio economico di € 500,00 annui, tramite carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, pari all'importo complessivo di € 1.500,00.
2. Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, il , COroparte_1 verificata la posizione di parte ricorrente relativamente alle annualità scolastiche oggetto dell'odierna controversia, aderiva alla richiesta di riconoscimento, per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023, del beneficio economico pari ad € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1 – commi da 121 a 124, della L. 107/2015, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite;
chiedeva, invece, il rigetto della domanda con riferimento all'annualità 2020/2021, nella quale la ricorrente aveva svolto supplenze brevi.
3. Con ordinanza depositata il 5.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
9.10.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. La domanda è fondata e può trovare accoglimento nei termini di seguito specificati.
L'istituto della cd. Carta Docente si colloca nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
In particolare, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
L'art. 63 del CCNL 2006-2009 del Comparto Scuola prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”, precisando, ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma, poi, che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. COroparte_4
La stessa L. n. 107/2015 introduce, quindi, l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co.
121, che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di COroparte_5 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che
“la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Per effetto delle ulteriori modifiche apportate alla disciplina della Carta docente dal D.L. 7 aprile
2025 n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025 n. 79 (cfr. art.
6-bis introdotto in sede di conversione) e, successivamente, dal D.L. 9 settembre 2025, n. 127 (pubblicato in G.U.
09/09/2025, n. 209), il comma 121, nella formulazione attualmente vigente (a decorrere dal
10.09.2025), così recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea COroparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico
2025/2026, con decreto del e del merito, di concerto con il Ministro COroparte_4 dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122.”.
Il beneficio è, stato, quindi, esteso anche ai docenti precari con incarico di supplenza annuale su posto vacante e disponibile e, a decorrere dall'a.s. 2025/2026, sarà erogato non più nell'importo fisso di €
500,00 annui bensì in un importo fino ad € 500,00, annualmente stabilito sulla base del numero di docenti aventi diritto e delle risorse destinate al finanziamento della formazione continua del personale docente.
5. Delineato il quadro normativo di riferimento, appare indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme richiamate riguardi non solo il personale di ruolo ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. VII, con la sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842 ha evidenziato l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
Sul tema si è, altresì, pronunciata, la Corte di Giustizia con la decisione del 18 maggio 2022, la quale, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego”
(punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva
(punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità
(punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi il beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
6. Quanto alla durata del rapporto di lavoro che consente l'attribuzione del beneficio, la normativa citata fa riferimento alla misura “annua” e per “anno scolastico” ed evidenzia la connessione temporale tra il beneficio previsto e il sostegno alla formazione e alla didattica, calibrandolo in ragione del periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 D.L. n. 69/2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 (non applicabile nel caso di specie ratione temporis), sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” con espresso riferimento anche ai docenti
“precari”.
7. Ciò posto, deve rilevarsi che la questione controversa è stata affrontata dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, che ha stabilito alcuni punti fermi in materia di Carta Docente, seppur non in maniera esaustiva, rimanendo esclusi alcuni aspetti legati all'ipotesi delle cd. supplenze brevi e di lavoro part- time orizzontale o verticale non oggetto del rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte, ai sensi del nuovo articolo 363 bis c.p.c. introdotto dalla Riforma
Cartabia.
In particolare, nel dispositivo della sentenza si afferma che:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella parte motiva della citata sentenza, la Corte di Cassazione ha precisato sulla necessità di adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario che:
“L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre
2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, OS TA, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima,
Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, stabilito che “quanto alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
8. Passando al caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che la ricorrente ha prestato servizio, nell'a.s. 2021/2022, in forza di due supplenze, la prima, dal 15.10.2021 al
30.06.2022 per tre ore settimanali, e la seconda dal 13.10.2021 al 30.12.2022 per otto ore settimanali, mentre nell'a.s. 2022/2023 la docente ha ottenuto un'unica supplenza fino al termine delle attività didattiche, dal 12.10.2022 al 30.06.2023 per 4 ore settimanali.
Se ne evince che per le suddette annualità la ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. CO Il non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica ma, anzi, ha aderito alla richiesta di cui al ricorso, pur non avendo fornito prova dell'effettiva erogazione del beneficio.
9. Per quel che concerne, invece, l'a.s. 2020/2021 la ricorrente ha prestato servizio dal 2.10.2020 al 12.06.2021 in forza di una supplenza breve ai sensi dell'art. 231-bis del D.L. n. 34/2020 (per due ore settimanali), dal 27.10.2020 al 17.11.2020 in forza di una supplenza breve e saltuaria per sostituzione di altro docente assente (con orario pari a 9 ore settimanali) e nei giorni 14.07.2021 e
20.07.2021 a titolo di proroga supplenza breve.
Trattandosi di supplenze brevi e saltuarie, l'amministrazione scolastica ha negato la spettanza del diritto al bonus della c.d. Carta Docente.
Tuttavia, nelle more del giudizio, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la recente sentenza del 3.07.2025, resa nella causa C-268/2024, che ha ulteriormente ampliato la platea di docenti che possono fruire del beneficio, ritenendo non ragionevole la limitazione di esso unicamente agli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o ad essa comparabile.
In particolare, la pronuncia afferma che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59); che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71); che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71), che potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73); che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (punto 74).
La CGUE arriva, pertanto, ad affermare che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
Si ritiene, pertanto, che possa valere il principio secondo cui, indipendentemente dal tipo di rapporto,
a tempo indeterminato o determinato, e dalla durata dello stesso, ciascun insegnante abbia diritto a formarsi ed aggiornarsi, tenuto conto che la Carta docente è stata istituita al fine di sostenere la formazione “continua” dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali e che, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio deve ritenersi obbligatoria, permanente e strutturale.
A ciò si aggiunga che l'amministrazione convenuta non ha allegato né dimostrato la sussistenza di ragioni oggettive, diverse dalla mera durata della supplenza, idonee a giustificare l'esclusione del beneficio, limitandosi a fare menzione della tipologia di incarico affidata alla docente nell'anno scolastico in contestazione.
Conclusivamente può, quindi, affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e
Amministrazione Scolastica non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la Carta del docente.
Nel caso di specie, peraltro, la ricorrente ha ottenuto una supplenza breve ai sensi dell'art. 231-bis del D.L. n. 34/2020 (supplenza Covid) dal 2.10.2020 al 12.06.2021, coprendo sostanzialmente tutto l'anno scolastico fino al termine delle lezioni.
10. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato, al quale il Tribunale ritiene di aderire, va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la cd. “carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione professionale per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente condanna del COroparte_1
all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore di €
[...]
500,00 annui, pari a complessivi € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. CO 11. Tenuto conto della serialità del contenzioso, della condotta parzialmente adesiva del e del sopravvenuta pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea a seguito di rinvio pregiudiziale, le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura della metà, condannando l'amministrazione scolastica al pagamento della restante metà, liquidata come da dispositivo, in ragione del valore della causa, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui, tramite la cd. “carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione professionale per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; - condanna il all'attribuzione, in favore della ricorrente, della COroparte_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore di € 500,00 annui, pari a complessivi
€ 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà, condannando l'amministrazione scolastica al pagamento della restante metà, liquidata in complessivi € 1.337,50 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 13.10.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa IA TI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME COroversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Dott.ssa IA TI, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1010/2023 R.G., vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Parte_1 C.F._1
LO ed elettivamente domiciliata in Soveria Mannelli alla Piazza Dei Mille n. 19 presso lo studio dell'Avv. Antonio Gigliotti, come da mandato in atti
Ricorrente
e
(C.F. ), in persona del COroparte_1 P.IVA_1
pro tempore, e per esso l' CP_2 COroparte_3
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso dalla Funzionaria dott.ssa Elvira Sarubbi, giusta delega in atti, elettivamente domiciliato in
, alla Via Cosenza n. 31 CP_3
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.08.2023 , premettendo di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze del , in qualità di docente, con contratti a tempo COroparte_1 determinato e parziale negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, esponeva che, pur avendo prestato servizio con oneri e responsabilità non inferiori ai colleghi di ruolo, non aveva potuto fruire della c.d. “carta elettronica del docente”, del valore di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma
121 della L. 13 luglio 2015 n. 107.
Deduceva che con la disposizione citata (c.d. Buona Scuola) era stato introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale dei docenti;
che, a partire dall'a.s. 2015/2016, detto bonus era stato riconosciuto soltanto al personale docente a tempo indeterminato, mentre i docenti precari, anche qualora impiegati fino al termine delle attività didattiche, erano stati illegittimamente esclusi dalla fruizione del beneficio;
che gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola 2006/2009, tutt'ora vigenti in quanto non soppressi dalla successiva contrattazione, sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio senza esclusione dei docenti titolari di contratto a tempo determinato e che, con sentenza n. 1842/2022 del
16.03.2022, il Consiglio di Stato aveva spiegato l'effettiva portata ed efficacia delle norme del CCNL
e la loro complementarietà con le norme di rango primario della L. n. 107/2015 ed aveva ritenuto irragionevole e contrario ai principi di non discriminazione e buon andamento della Pubblica
Amministrazione escludere dal beneficio della carta docente il personale precario, stante il diritto- dovere di formazione professionale ed aggiornamento in capo al personale docente, di ruolo e non.
Chiedeva, pertanto, che le venisse riconosciuto e corrisposto il beneficio economico di € 500,00 annui, tramite carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, pari all'importo complessivo di € 1.500,00.
2. Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, il , COroparte_1 verificata la posizione di parte ricorrente relativamente alle annualità scolastiche oggetto dell'odierna controversia, aderiva alla richiesta di riconoscimento, per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023, del beneficio economico pari ad € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1 – commi da 121 a 124, della L. 107/2015, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite;
chiedeva, invece, il rigetto della domanda con riferimento all'annualità 2020/2021, nella quale la ricorrente aveva svolto supplenze brevi.
3. Con ordinanza depositata il 5.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
9.10.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. La domanda è fondata e può trovare accoglimento nei termini di seguito specificati.
L'istituto della cd. Carta Docente si colloca nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
In particolare, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
L'art. 63 del CCNL 2006-2009 del Comparto Scuola prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”, precisando, ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma, poi, che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. COroparte_4
La stessa L. n. 107/2015 introduce, quindi, l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co.
121, che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di COroparte_5 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che
“la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Per effetto delle ulteriori modifiche apportate alla disciplina della Carta docente dal D.L. 7 aprile
2025 n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025 n. 79 (cfr. art.
6-bis introdotto in sede di conversione) e, successivamente, dal D.L. 9 settembre 2025, n. 127 (pubblicato in G.U.
09/09/2025, n. 209), il comma 121, nella formulazione attualmente vigente (a decorrere dal
10.09.2025), così recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea COroparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico
2025/2026, con decreto del e del merito, di concerto con il Ministro COroparte_4 dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122.”.
Il beneficio è, stato, quindi, esteso anche ai docenti precari con incarico di supplenza annuale su posto vacante e disponibile e, a decorrere dall'a.s. 2025/2026, sarà erogato non più nell'importo fisso di €
500,00 annui bensì in un importo fino ad € 500,00, annualmente stabilito sulla base del numero di docenti aventi diritto e delle risorse destinate al finanziamento della formazione continua del personale docente.
5. Delineato il quadro normativo di riferimento, appare indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme richiamate riguardi non solo il personale di ruolo ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. VII, con la sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842 ha evidenziato l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
Sul tema si è, altresì, pronunciata, la Corte di Giustizia con la decisione del 18 maggio 2022, la quale, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego”
(punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva
(punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità
(punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi il beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
6. Quanto alla durata del rapporto di lavoro che consente l'attribuzione del beneficio, la normativa citata fa riferimento alla misura “annua” e per “anno scolastico” ed evidenzia la connessione temporale tra il beneficio previsto e il sostegno alla formazione e alla didattica, calibrandolo in ragione del periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 D.L. n. 69/2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 (non applicabile nel caso di specie ratione temporis), sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” con espresso riferimento anche ai docenti
“precari”.
7. Ciò posto, deve rilevarsi che la questione controversa è stata affrontata dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, che ha stabilito alcuni punti fermi in materia di Carta Docente, seppur non in maniera esaustiva, rimanendo esclusi alcuni aspetti legati all'ipotesi delle cd. supplenze brevi e di lavoro part- time orizzontale o verticale non oggetto del rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte, ai sensi del nuovo articolo 363 bis c.p.c. introdotto dalla Riforma
Cartabia.
In particolare, nel dispositivo della sentenza si afferma che:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella parte motiva della citata sentenza, la Corte di Cassazione ha precisato sulla necessità di adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario che:
“L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre
2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, OS TA, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima,
Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, stabilito che “quanto alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
8. Passando al caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che la ricorrente ha prestato servizio, nell'a.s. 2021/2022, in forza di due supplenze, la prima, dal 15.10.2021 al
30.06.2022 per tre ore settimanali, e la seconda dal 13.10.2021 al 30.12.2022 per otto ore settimanali, mentre nell'a.s. 2022/2023 la docente ha ottenuto un'unica supplenza fino al termine delle attività didattiche, dal 12.10.2022 al 30.06.2023 per 4 ore settimanali.
Se ne evince che per le suddette annualità la ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. CO Il non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica ma, anzi, ha aderito alla richiesta di cui al ricorso, pur non avendo fornito prova dell'effettiva erogazione del beneficio.
9. Per quel che concerne, invece, l'a.s. 2020/2021 la ricorrente ha prestato servizio dal 2.10.2020 al 12.06.2021 in forza di una supplenza breve ai sensi dell'art. 231-bis del D.L. n. 34/2020 (per due ore settimanali), dal 27.10.2020 al 17.11.2020 in forza di una supplenza breve e saltuaria per sostituzione di altro docente assente (con orario pari a 9 ore settimanali) e nei giorni 14.07.2021 e
20.07.2021 a titolo di proroga supplenza breve.
Trattandosi di supplenze brevi e saltuarie, l'amministrazione scolastica ha negato la spettanza del diritto al bonus della c.d. Carta Docente.
Tuttavia, nelle more del giudizio, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la recente sentenza del 3.07.2025, resa nella causa C-268/2024, che ha ulteriormente ampliato la platea di docenti che possono fruire del beneficio, ritenendo non ragionevole la limitazione di esso unicamente agli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o ad essa comparabile.
In particolare, la pronuncia afferma che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59); che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71); che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71), che potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73); che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (punto 74).
La CGUE arriva, pertanto, ad affermare che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
Si ritiene, pertanto, che possa valere il principio secondo cui, indipendentemente dal tipo di rapporto,
a tempo indeterminato o determinato, e dalla durata dello stesso, ciascun insegnante abbia diritto a formarsi ed aggiornarsi, tenuto conto che la Carta docente è stata istituita al fine di sostenere la formazione “continua” dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali e che, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio deve ritenersi obbligatoria, permanente e strutturale.
A ciò si aggiunga che l'amministrazione convenuta non ha allegato né dimostrato la sussistenza di ragioni oggettive, diverse dalla mera durata della supplenza, idonee a giustificare l'esclusione del beneficio, limitandosi a fare menzione della tipologia di incarico affidata alla docente nell'anno scolastico in contestazione.
Conclusivamente può, quindi, affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e
Amministrazione Scolastica non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la Carta del docente.
Nel caso di specie, peraltro, la ricorrente ha ottenuto una supplenza breve ai sensi dell'art. 231-bis del D.L. n. 34/2020 (supplenza Covid) dal 2.10.2020 al 12.06.2021, coprendo sostanzialmente tutto l'anno scolastico fino al termine delle lezioni.
10. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato, al quale il Tribunale ritiene di aderire, va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la cd. “carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione professionale per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente condanna del COroparte_1
all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore di €
[...]
500,00 annui, pari a complessivi € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. CO 11. Tenuto conto della serialità del contenzioso, della condotta parzialmente adesiva del e del sopravvenuta pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea a seguito di rinvio pregiudiziale, le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura della metà, condannando l'amministrazione scolastica al pagamento della restante metà, liquidata come da dispositivo, in ragione del valore della causa, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui, tramite la cd. “carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione professionale per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; - condanna il all'attribuzione, in favore della ricorrente, della COroparte_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore di € 500,00 annui, pari a complessivi
€ 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà, condannando l'amministrazione scolastica al pagamento della restante metà, liquidata in complessivi € 1.337,50 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 13.10.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa IA TI