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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/06/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 299/2025 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Carmelinda Cucinotta ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, al Viale Marconi nr. 301
e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rosangela Parte_2
Lorusso ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla Via
Nazario Sauro nr. 112
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
1 Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso, e - premesso di aver contratto matrimonio Parte_2 Parte_3 in Potenza in data 08/08/2015 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 06/03/2018) e Per_1 Per_2
(il 27/11/2021) - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis, nonché della communio vitae che precludono la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in Potenza, Via del Cardo, 118, di proprietà esclusiva della Signora , è a questa assegnata con ogni pertinenza (soffitta, Parte_1 garage, ecc.) nonché con gli arredi e le suppellettili ivi esistenti.
3. La Signora Parte_1 sin da ora si impegna a donare detto immobile ad entrambi i figli al raggiungimento della maggiore età del minore - riservandosi comunque il diritto di usufrutto perpetuo.
4. Ai fini della potestà Per_2 genitoriale, i minori e sono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori ai sensi Per_1 Per_2 della Legge 54/2006, con collocazione privilegiata presso la madre.
5. I genitori eserciteranno in maniera separata la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative ad esempio all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla cura dei figli minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi.
6. I genitori sono obbligati a rendere possibile la comunicazione su tutte le questioni riguardanti i figli;
a tal fine ciascun genitore metterà a disposizione dell'altro ogni recapito telefonico ove essere rintracciato di giorno e di notte riscontrando senza indugio la chiamata.
7. Il padre incontrerà e terrà i figli con sé ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni dei figli e, comunque, secondo questo calendario minimo: tutte le settimane: il giovedi dall'uscita da scuola sino alle 21,00 e il venerdì dall'uscita da scuola e/o dal centro estivo e/o dalla casa coniugale e riaccompagnandoli presso la casa coniugale il sabato dopo cena alle ore 21.30; a settimane alterne: prelevandoli il venerdì all'uscita da scuola e/o dal centro estivo e/o dalla casa coniugale e riaccompagnandoli presso la casa coniugale la domenica dopo cena alle ore 21.30; nelle vacanze natalizie: il giorno di Natale e Santo Stefano, ovvero il 31 dicembre e il
1° gennaio alternando annualmente detti periodi con la madre;
nelle vacanze pasquali: il giorno di
2 Pasqua ovvero il Lunedi in Albis, alternando annualmente detti giorni con la madre;
in estate: due settimane, anche non consecutive, nel mese di Agosto da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno precisando che, qualora la scelta della/e settimana/e effettuata da un genitore dovesse coincidere con quella effettuata dall'altro, avrà priorità il genitore che avrà effettuato comunicazione per primo;
in ogni caso ciascun genitore comunichi all'altro il luogo di dimora vacanziera, se non coincidente con la propria abitazione.
8. Entrambi i genitori sin da ora manifestano la loro reciproca disponibilità a variare le suddette modalità di visita, previa congrua comunicazione garantendo in ogni caso il rispetto dei tempi di permanenza dei figli con il padre. Al fine di realizzare e rispettare il diritto dei figli minori alla bigenitorialità legata ad una gestione civile e responsabile dei rapporti personali, il genitore collocatario si dichiara sin da ora disponibile ad assecondare ulteriori incontri del padre con i figli oltre quelli sopra espressamente regolati, qualora fatti e circostanze lo richiedano, sempre previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di ognuno.
9. Ove possibile: entrambi i genitori concorderanno di festeggiare insieme i compleanni e gli onomastici dei figli, condividendone le spese, ovvero, nelle medesime occasioni, i figli staranno ad anni alterni con uno dei due genitori a pranzo sino alle ore 17.00 e con l'altro a cena sino alle ore 23.00, indipendentemente dai tempi di permanenza abituale dei minori stessi con ciascun genitore;
ciascun genitore parteciperà con i figli a eventi, cerimonie e festeggiamenti afferenti i rispettivi rami familiari, anche qualora ricadano nei tempi di permanenza dei minori con l'altro genitore;
ciascun genitore festeggerà con i figli i propri compleanni, onomastici, festa del papà ovvero della mamma, anche qualora ricadano nei tempi di permanenza dei minori con l'altro genitore;
i genitori si confronteranno entro il 15 settembre di ogni anno in merito al collocamento dei figli nelle ulteriori giornate di festa e ponte suddividendole tra loro in modo paritario. 10. Nei periodi di convivenza con i figli ciascun genitore sarà tenuto: ad accompagnare e prelevare i figli a/da scuola, attività ricreative, sportive, ludiche, ecc., salvo deroghe da concordare almeno 24 ore prima con l'altro genitore;
a garantire la comunicazione telefonica dell'altro genitore almeno per 30 minuti ogni giorno;
a comunicare all'altro genitore eventuali allontanamenti dal luogo di residenza che comportino almeno un pernottamento, indicando previamente il luogo di dimora. 11.
Indipendentemente dai tempi di permanenza dei figli presso i genitori: ogni genitore prenderà parte attiva nei percorsi scolastici e formativi dei figli, informandosi delle esigenze, richieste e aspirazioni dagli stessi manifestate e partecipando compiutamente alle attività didattiche che richiedono la presenza dei genitori;
ogni genitore consentirà e promuoverà rapporti continuativi dei figli con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. 12. Tenuto conto delle attuali esigenze dei figli, del loro tempo di permanenza presso ciascun genitore, del tenore di vita goduto sinora dai medesimi e delle risorse economiche di entrambi i genitori, il Signor contribuirà Parte_2
3 al mantenimento dei figli nella misura di € 200,00 (euro duecento/00) ciascuno e così per complessivi € 400,00 (euro quattrocento/00) da corrispondere alla Signora Parte_1 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente con coordinate IBAN: [...]; tale contributo sia sottoposto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. 13. Entrambi i genitori contribuiranno in egual misura alle spese straordinarie sostenute per i figli convenendo in ogni caso che, in merito alla identificazione e classificazione delle spese straordinarie e finanche di quelle ordinarie, si farà riferimento alle indicazioni riportate dalle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, redatte dal Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia nel 2017, di seguito elencate: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO
DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, dopo- scuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE (per le quali non è richiesta la previa concertazione): libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori -
SPESE EXTRA ASSEGNO NON OBBLIGATORIE (subordinate al consenso di entrambi i genitori): 1) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e
4 d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, spese oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, psicoterapia e logopedia 5) Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. 14. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie sarà dovuto dall'altro genitore entro il giorno 28 del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la relativa richiesta con sms e/o mail (ovvero con altro mezzo di comunicazione similare) e sia effettuato a mezzo bonifico bancario, previa trasmissione, se richiesti espressamente, dei relativi documenti fiscali giustificativi. In relazione alle spese straordinarie programmabili, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro con sms e/o mail (ovvero con mezzo di comunicazione similare), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
15. Il sig. presta il consenso per il riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico Parte_2
a favore della signora;
16. I coniugi si autorizzano sin da ora al rinnovo e/o Parte_1 rilascio del passaporto o di altro equipollente documento valido per l'espatrio anche in favore dei figli minori. 17. Quanto al mutuo contratto dai coniugi in data 23.03.2015 presso la Banca
UNICREDIT unitamente alla connessa assicurazione obbligatoria: le rate in scadenza sino al
31.12.2025 saranno pagate integralmente ed esclusivamente dal Signor
[...]
successivamente le rate saranno pagate in egual misura dal Signor e Parte_2 Parte_2 dalla Signora la quale, entro il 28 di ciascun mese, provvederà a fornire la sua Parte_1 quota parte di provvista, al signor 18. La Signora sin da ora si Parte_2 Parte_1 impegna a donare la nuda proprietà dell'attuale casa coniugale sita in Potenza, Via del Cardo, 118
(riportata in Catasto Fabbricati del Comune di Potenza al foglio 5, particella 2016 sub 1, categoria
A/3, classe 4, vani 5,5, rendita € 267,01) ad entrambi i figli al raggiungimento della maggiore età del minore;
comunque nell'atto di donazione costituendo saranno previste la riserva e la Per_2 costituzione del diritto di usufrutto vitalizio in favore della stessa ricorrente ed odierna proprietaria dell'immobile in parola. 19. La Signora ed il Signor dichiarano Parte_1 Parte_2 di essere integralmente soddisfatti delle condizioni sopra riportate - anche e soprattutto con
5 riferimento al trasferimento a titolo gratuito dell'immobile ampiamente descritto, con previsione di riserva e costituzione di usufrutto;
in mancanza di tali specifiche pattuizioni il presente accordo non sarebbe mai stato raggiunto. 20. La Signora ed il Signor Parte_1 Parte_2 espressamente confermano tutte le condizioni sopra convenute e, ad eccezione di quanto previsto nel presente atto, dichiarano e riconoscono di non aver null'altro a pretendere reciprocamente.21. Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.”.
All'udienza del 22/05/2025, in presenza dei coniugi e dei rispettivi difensori, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno reiterato la richiesta di addivenire alla separazione. Il Sig. ha, Parte_2 poi, confermato la volontà di versare per il mantenimento dei figli la somma complessiva di euro
400,00. Le parti hanno, inoltre dichiarato che a partire dal mese di gennaio 2026, il mantenimento a carico del sig. per ciascun figlio minore, verrà aumentato di 100,00 Parte_2 euro, per un versamento totale pari ad euro 600,00.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse dei figli minori, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la loro vita, la loro salute e la loro formazione, nonché al loro interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse dei minori a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_2
con ricorso del 05/02/2025, così provvede: Parte_3
6 a) omologa la separazione consensuale di e , i quali Parte_2 Parte_3
hanno contratto matrimonio in Potenza, in data 08/08/2015, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza dell'anno 2016, Atto nr. 2, Parte II, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 22/05/2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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