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Articolo 6 della Legge 8 giugno 1949, n. 428
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Articolo 5
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Legge 8 giugno 1949, n. 428
Articolo 6 della Legge 8 giugno 1949, n. 428
Versione
7 agosto 1949
Art. 6.
E' abrogata, ogni disposizione non compatibile con quelle contenute nella presente legge.
Entrata in vigore il 7 agosto 1949
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