Decreto presidenziale 9 agosto 2021
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto presidenziale 09/08/2021, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/08/2021
N. 00427/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00832/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 832 del 2021, proposto da
Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Edoardo Giardino, Elena Buson e Velia Loria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Legale Giardino in Roma, Via Adelaide Ristori n. 42;
contro
Provincia di Belluno, Regione Veneto, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dello Sviluppo Economico, Comune di Limana, Comune di Perarolo di Cadore, Comune di Soverzene, Comune di Ponte Nelle Alpi, Comune di Belluno, Comune di Longarone e Comune di Ospitale di Cadore, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione adottata dalla Provincia di Belluno n. 34 del 25.5.2021, pubblicata il 31.5.2021 nonché comunicata all'odierna ricorrente il 7.6.2021, avente ad oggetto “Interpretazione autentica della lettera c) comma 2 dell'art. 46 delle Norme Tecniche del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”, quindi, per l'annullamento e/o la disapplicazione dell'art. 46, comma 2 lett. c), delle Norme Tecniche del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Belluno (approvato con DGRV 1136 del 23.3.2010), così come interpretato e/o modificato dalla suddetta e quivi impugnata deliberazione della Provincia di Belluno n. 34 del 25.5.2021;
- e, ove occorrer possa, dell'atto adottato dalla Provincia di Belluno Settore Urbanistica e Mobilità Servizi Pianificazione avente ad oggetto “Invio copia Delibera del Consiglio Provinciale n. 34 del 25.5.2021” ed inviato, tramite email, all'odierna ricorrente in data 7.6.2021;
- e, ove occorrer possa, del verbale della Provincia di Belluno relativo alla seduta della maggioranza dei consiglieri provinciali riuniti il 18.5.2021, della cui sola esistenza l'odierna ricorrente è venuta a conoscenza il 7.6.2021;
- e, ove occorrer possa, annullamento e/o disapplicazione dei seguenti atti così come evocati dalla suddetta e quivi impugnata deliberazione n. 34 del 25.2.2021 e solo se intesi e/o interpretati in senso contrario alla pretesa quivi fatta valere dalla ricorrente: DCC n. 11 del 10.2.2021 del Comune di Limana, della cui sola esistenza la ricorrente è venuta a conoscenza in data 7.6.2021; DCC n. 13 del 19.4.2021 del Comune di Perarolo di Cadore, della cui sola esistenza la ricorrente è venuta a conoscenza in data 7.6.2021; del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Belluno laddove contempli disposizioni intese e/o interpretate in senso contrario alla pretesa quivi fatta valere dalla ricorrente;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda, depositata il 7 agosto 2021, con cui la società ricorrente – rappresentando la particolare complessità della controversia oggetto di impugnazione che richiede l’esame di “ plurimi provvedimenti, i cui contenuti risultano decisamente rilevanti ed indefettibili ” - ha chiesto l’autorizzazione successiva al superamento dei limiti dimensionali, con riguardo al numero delle pagine del ricorso in epigrafe, depositato in data 5 agosto 2021;
Visto l’art. 13-ter All. II c.p.a.;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 e n. 127 del 16 ottobre 2017;
Ritenuto che la questione di che trattasi rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 5, comma 1, del richiamato decreto n. 167;
Rilevato che le motivazioni addotte a sostegno della domanda - avuto riguardo agli aspetti tecnico-giuridici ed economici della controversia - appaiono, in relazione alla peculiarità della fattispecie, idonee a giustificare il superamento dei limiti dimensionali, in conformità a quanto stabilito dall’art. 5 del richiamato decreto n. 167;
Rilevata altresì la minima entità di tale superamento, tenuto conto del numero complessivo delle pagine in cui è articolato il ricorso;
P.Q.M.
Accoglie la domanda di autorizzazione alla deroga dei limiti dimensionali con riguardo al numero delle pagine del ricorso in epigrafe.
Questo decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 9 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO