Articolo 1296 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1295 bisArticolo 1293
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
7 luglio 2017
Art. 1296. Avanzamento a sottotenente 1. I ((luogotenenti)) dell'Arma dei carabinieri possono conseguire la promozione per meriti eccezionali e per benemerenze d'istituto nel grado di sottotenente del ruolo ((normale)) degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
2. La proposta di avanzamento e' formulata secondo le norme di cui agli articoli 1062 e 1063.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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