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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2942/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4993/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
Pancrazio - Russi (RA), via fratelli Garavini n. 88, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNA SELLITTO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Forlì, via T.A. Edison n. 1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. GIOVANNA SELLITTO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Forlì, via T.A. Edison n. 1
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI
NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, la difesa delle parti insisteva per l'omologa del ricorso congiunto. In data 17.12.2024, il IC Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25.11.2024,
[...]
e adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver intrapreso a partire Pt_1 Parte_2 dall'ottobre 2009 una relazione sentimentale con convivenza more uxorio fissando la dimora familiare presso la casa di proprietà del SI. sita a Ravenna, via dei Nespoli n. 50, che, dalla loro Parte_2 Per_ unione, era nata la figlia di anni undici, che veniva riconosciuta da entrambi i genitori, e che la convivenza familiare, a causa di incomprensioni e divergenze, diveniva sempre meno armoniosa e Per_ serena, tanto che a marzo 2022 la SI.ra , unitamente alla figlia minore lasciava la casa Pt_1 familiare per trasferirsi presso la casa dei propri genitori, sita a Russi, via Violetta n. 19, per poi successivamente trasferirsi nel novembre 2023 in un'abitazione di sua proprietà, sita a San Pancrazio di
Russi, via fratelli Garavini n. 88.
Stante la volontà di regolamentare congiuntamente l'affidamento e il mantenimento della figlia minore, le parti chiedevano al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia, in via principale:
1. disporre l'affidamento condiviso della figlia minore in favore di entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, nella casa di proprietà della SI.ra sita in San Pancrazio, via Pt_1 fratelli garavini 88, per tutti i motivi esposti in narrativa;
2. disporre i tempi e le modalità di visita del padre con possibilità dello stesso di vedere e tenere con sè la figlia – previo accordo con la SI.ra almeno 2 o 3 pomeriggi infra settimana con Pt_1 possibilità di pernottamento, oltre un weekend alternato dal venerdì sera alla domenica sera, sempre tenendo conto delle eSIenze dei genitori e degli impegni scolastici e non della minore.
Le festività di Natale, da intendersi dal 24 al 30 Dicembre, Capodanno dal 30 Dicembre al 06 Gennaio ed una settimana per Pasqua, verranno trascorse dalla minore con i singoli genitori, una volta con la madre ed una volta con il padre, a rotazione. Nell'anno in cui i figli staranno con il padre il 25 dicembre, trascorreranno con la madre la domenica di Pasqua e viceversa l'anno successivo. La stessa alternanza va prevista per tutte le altre festività. Durante le ferie estive, il padre potrà tenere presso di sé la figlia, o portarla con sé in vacanza, per un periodo di due settimane, anche non continuative e di una settimana durante il periodo invernale o primaverile e, comunque, anche per un periodo maggiore, purché concordato direttamente con la madre;
3. Il SI. provvederà al mantenimento della figlia con un contributo mensile di € Parte_2
250,00 omnia, corrisposto mediante bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese;
somma che dovrà essere annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
4. le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, dietro presentazione di ricevute di spesa, intendendosi per spese straordinarie quelle indicate nel “Protocollo per i procedimenti in materia familiare approvato dal Tribunale di Ravenna e dal ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di
Ravenna”, quali (a mero scopo esemplificativo e non esaustivo) le spese per l'istruzione, per lo svolgimento di attività sportive, le spese mediche, anche quelle non coperte dal Servizio Sanitario nazionale, le spese per le attività extrascolastiche di carattere ludico e tutte le altre spese che dovessero rendersi necessarie, dovranno essere ripartite tra i ricorrenti nella misura del 50 % ciascuno.
pagina 2 di 3 Si precisa che le indicate spese straordinarie dovranno essere liquidate entro 1 mese dall'esibizione dei relativi documenti giustificativi;
5. ognuno dei ricorrenti provvederà in via solidale al pagamento delle spese, competenze ed onorari dovuti al sottoscritto procuratore per la presente procedura.
Con vittoria di spese, spettanze del giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Con decreto emesso in data 09.12.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 19.03.2025
e ordinava la trasmissione degli atti al IC Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 17.12.2024 il IC Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 19.03.2025, comparivano personalmente il SI. e la SI.ra che Parte_2 Pt_1 confermavano le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il loro difensore insisteva quindi per l'omologa del ricorso congiunto e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso Per_ congiunto relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore in quanto le medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della minore, come disciplinato dalle norme positive. Stante la presentazione di un ricorso congiunto e l'inoperatività del principio di soccombenza, nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del IC , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso Parte_3 congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Parte_2
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella Camera di ConSIlio del 24.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4993/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
Pancrazio - Russi (RA), via fratelli Garavini n. 88, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNA SELLITTO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Forlì, via T.A. Edison n. 1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. GIOVANNA SELLITTO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Forlì, via T.A. Edison n. 1
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI
NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, la difesa delle parti insisteva per l'omologa del ricorso congiunto. In data 17.12.2024, il IC Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25.11.2024,
[...]
e adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver intrapreso a partire Pt_1 Parte_2 dall'ottobre 2009 una relazione sentimentale con convivenza more uxorio fissando la dimora familiare presso la casa di proprietà del SI. sita a Ravenna, via dei Nespoli n. 50, che, dalla loro Parte_2 Per_ unione, era nata la figlia di anni undici, che veniva riconosciuta da entrambi i genitori, e che la convivenza familiare, a causa di incomprensioni e divergenze, diveniva sempre meno armoniosa e Per_ serena, tanto che a marzo 2022 la SI.ra , unitamente alla figlia minore lasciava la casa Pt_1 familiare per trasferirsi presso la casa dei propri genitori, sita a Russi, via Violetta n. 19, per poi successivamente trasferirsi nel novembre 2023 in un'abitazione di sua proprietà, sita a San Pancrazio di
Russi, via fratelli Garavini n. 88.
Stante la volontà di regolamentare congiuntamente l'affidamento e il mantenimento della figlia minore, le parti chiedevano al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia, in via principale:
1. disporre l'affidamento condiviso della figlia minore in favore di entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, nella casa di proprietà della SI.ra sita in San Pancrazio, via Pt_1 fratelli garavini 88, per tutti i motivi esposti in narrativa;
2. disporre i tempi e le modalità di visita del padre con possibilità dello stesso di vedere e tenere con sè la figlia – previo accordo con la SI.ra almeno 2 o 3 pomeriggi infra settimana con Pt_1 possibilità di pernottamento, oltre un weekend alternato dal venerdì sera alla domenica sera, sempre tenendo conto delle eSIenze dei genitori e degli impegni scolastici e non della minore.
Le festività di Natale, da intendersi dal 24 al 30 Dicembre, Capodanno dal 30 Dicembre al 06 Gennaio ed una settimana per Pasqua, verranno trascorse dalla minore con i singoli genitori, una volta con la madre ed una volta con il padre, a rotazione. Nell'anno in cui i figli staranno con il padre il 25 dicembre, trascorreranno con la madre la domenica di Pasqua e viceversa l'anno successivo. La stessa alternanza va prevista per tutte le altre festività. Durante le ferie estive, il padre potrà tenere presso di sé la figlia, o portarla con sé in vacanza, per un periodo di due settimane, anche non continuative e di una settimana durante il periodo invernale o primaverile e, comunque, anche per un periodo maggiore, purché concordato direttamente con la madre;
3. Il SI. provvederà al mantenimento della figlia con un contributo mensile di € Parte_2
250,00 omnia, corrisposto mediante bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese;
somma che dovrà essere annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
4. le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, dietro presentazione di ricevute di spesa, intendendosi per spese straordinarie quelle indicate nel “Protocollo per i procedimenti in materia familiare approvato dal Tribunale di Ravenna e dal ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di
Ravenna”, quali (a mero scopo esemplificativo e non esaustivo) le spese per l'istruzione, per lo svolgimento di attività sportive, le spese mediche, anche quelle non coperte dal Servizio Sanitario nazionale, le spese per le attività extrascolastiche di carattere ludico e tutte le altre spese che dovessero rendersi necessarie, dovranno essere ripartite tra i ricorrenti nella misura del 50 % ciascuno.
pagina 2 di 3 Si precisa che le indicate spese straordinarie dovranno essere liquidate entro 1 mese dall'esibizione dei relativi documenti giustificativi;
5. ognuno dei ricorrenti provvederà in via solidale al pagamento delle spese, competenze ed onorari dovuti al sottoscritto procuratore per la presente procedura.
Con vittoria di spese, spettanze del giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Con decreto emesso in data 09.12.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 19.03.2025
e ordinava la trasmissione degli atti al IC Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 17.12.2024 il IC Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 19.03.2025, comparivano personalmente il SI. e la SI.ra che Parte_2 Pt_1 confermavano le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il loro difensore insisteva quindi per l'omologa del ricorso congiunto e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso Per_ congiunto relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore in quanto le medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della minore, come disciplinato dalle norme positive. Stante la presentazione di un ricorso congiunto e l'inoperatività del principio di soccombenza, nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del IC , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso Parte_3 congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Parte_2
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella Camera di ConSIlio del 24.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
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