Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. ssa dott.ssa Giuseppina Guttadauro nel procedimento iscritto al nr. 8728/2024 R.G. promosso da
(C.F. ) nata il [...] a [...], Stato di Parte_1 C.F._1
AN PA– Brasile in proprio ed unitamente a suo marito nato Parte_2 il 22/09/1978 a Brasilia, Distretto Federale– Brasile entrambi residenti a [...](Rua Vitorino Carmilo n.830, app.142 cep 01153), in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minorenni
(C.F. ) nato il [...] a [...] Persona_1 C.F._2
PA, Stato di AN PA– Brasile e (C.F. Parte_3
) nata il [...] a [...], Stato di AN PA– Brasile C.F._3
Tutti rappresentati e difesi all'Avv. Barbara Fiorentino e dall'Avv. Barbara Vivanti ed elettivamente domiciliate per la presente procedura in e presso il loro studio in Roma Piazza Sallustio, 03- 00187.
RICORRENTI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.07.2024 gli attori, in proprio e nell'interesse dei figli minorenni, tutti cittadini brasiliani hanno convenuto in giudizio il chiedendo il Controparte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti del cittadino italiano nato il [...] a [...] emigrato in Brasile, in Persona_2 epoca non precisata dove ha vissuto senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana (doc.2)
Con decreto del 21.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 30 maggio 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
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Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta in data 26 maggio 2025 insistendo per l'accoglimento della domanda e rassegnando le conclusioni che vengono qui trascritte.
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Voglia l'adìto Tribunale, in accoglimento delle domande proposte con il presente atto e disattese le avverse eccezioni e deduzioni, accertare e dichiarare che i Sigg.ri nata il [...] a [...], Stato di AN PA– Parte_1
Brasile, in proprio ed unitamente a suo marito , in qualità di esercenti la Parte_2 potestà genitoriale sui figli minorenni nato il [...] a [...]_1
PA, Stato di AN PA– Brasile e , nata il [...] a [...]_3
PA, Stato di AN PA– Brasile, sono cittadini italiani e, per l'effetto ordinare al Controparte_1
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di onorari, competenze e spese a favore delle procuratrici che si dichiarano antistatarie.”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto , non Controparte_1 costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che: Persona_2 emigrava in Brasile in epoca imprecisata dove contraeva matrimonio, in data 14.11.1944 con
[...]
e dalla loro unione nasceva il figlio in data 30.08.1945 nella città di AN CP_2 Persona_3
PA
Questi si univa in matrimonio con e dalla loro unione nasceva il 02.04.1977 Persona_4 [...]
la quale si univa in Brasile con e dalla loro unione nascevano Parte_1 CP_3
in data 02.09.2006 Persona_1
in data 22.10.2012 Parte_3
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per Controparte_1 il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
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Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia attraverso il sito PREN@TAMI, utilizzando il nuovo sistema di prenotazione per le richieste di cittadinanza , attivo dal 6.6.2022, sistema che tuttavia non elimina anzi accentua i disagi per gli utenti .
Infatti, se in precedenza era necessario che i richiedenti compilassero il modulo di richiesta inserimento in lista e lo inviassero alla casella di posta elettronica dedicata del consolato italiano del luogo di residenza oggi è necessario collegarsi al sito e sperare che il sistema prenot@mi non abbia raggiunto il limite massimo consentito di capienza per poter inviare il modulo.
La piattaforma centralizzata denominata PRENOT@AMI è gestita direttamente dall'Italia presso il : dopo la registrazione individuale al servizio l'utente, caricati alcuni Controparte_4 documenti necessari sui dati personali e residenza, può fissare l'appuntamento on line e conoscere quindi la data esatta in cui sarà ricevuto per la formale consegna dell'istanza e della documentazione.
Quanto alla tempistica di accesso al sistema quanto riportato sul sito del Consolato spiega che: “Ogni mese sarà reso disponibile un nuovo elenco, con i posti vacanti disponibili in base alla capacità massima di lavoro di questo Al tentativo di iscrizione in una lista con posti esauriti, comparirà un Parte_4 avviso che invita ad attendere l'apertura di un nuovo elenco mensile per effettuare la propria iscrizione…”.
Insomma , non appena esaurite le prenotazioni dei posti previsi ( che non superano alcune centinaia) il sito sospende il servizio per esaurimento della disponibilità ed informa l'utenza che non è riuscita a prenotare e che dovrà attendere il successivo comunicato del consolato che renderà noti i tempi e le modalità di riattivazione del calendario per il servizio richiesto.
Da quanto sopra, si ricava, in concreto, che il sistema odierno di apertura delle pratiche di cittadinanza si basa su un c.d. click day, una specie di gara telematica che consente agli utenti più veloci (o più fortunati) nell'operazione di accesso al sito di prenotare un certo numero di appuntamenti sino ad una limitata disponibilità. Tutti coloro che non riescono a prenotare restano fuori senza sapere quando sarà il prossimo click day (almeno sino al momento in cui una nuova data pubblicata sul sito istituzionale del consolato), quanti saranno i prossimi posti messi a disposizione ma soprattutto, se riusciranno in quella successiva data a completare la prenotazione. Non risulta che ci sia un controllo esterno sull'attribuzione dei posti.
Osserva il giudicante che un sistema siffatto di accesso per una richiesta alla P.A. può ritenersi accettabile, soprattutto se diventa l'unica modalità di attivare una pratica necessaria all'accertamento di un diritto, solo laddove sia in qualche modo assicurata la possibilità di riuscire a fare una tale attivazione in tempi ragionevoli, per esempio mettendo a disposizione il giorno previsto per il click un numero di appuntamenti proporzionato alle domande che si si aspetta di ricevere in un determinato periodo temporale, o, comunque, assicurando che ci sia l'effettiva possibilità di ottenere una prenotazione a seguito di un numero ragionevole di tentativi di accesso al sistema.
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Laddove invece tale possibilità non sia concreta ma risulti solamente una minima probabilità lasciata alla sorte il sistema parrebbe addirittura peggiorativo delle liste d'attesa decennali.
Infatti, se col vecchio sistema l'aspirante cittadino era almeno in grado di conoscere i tempi, anche se biblici, ( superior nella media a 10 anni per fatto notorio, soprattutto per le domande inoltrate al Consolato di AN PA ) per la valutazione e l'evasione della sua pratica, nel nuovo sistema potrebbe non avere la certezza neppure di se e quando riuscirà ad ottenere l'appuntamento per presentarla, sicché gli resta ignoto non solo il momento in cui la sua domanda potrà essere evasa ma anche se sarà mai in grado di formalizzarla.
Se ne conclude che, seppur fosse certa la possibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi ragionevoli una volta ottenuto l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta attraverso il click day , è tuttavia indiscutibile che l'incertezza di vincere quella 'lotteria della cittadinanza' (come oggi ormai viene chiamata) predisposta per prenotare gli appuntamenti, si riverbera sull'incertezza di veder mai esaminata la stessa pratica e di ottenere infine lo status di cittadini italiani .
Per quanto sopra si deve ritenere sussistente l'interesse ad agire per via giudiziale pe il riconoscimento della cittadinanza italiana .
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza 743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
NEL MERITO
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano
[...]
il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza Persona_2 italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.2), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio
[...] il quale l'ha trasmessa a sua volta ai figli che a loro volta l'hanno trasmessa ai propri Per_5 discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca
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emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti e senza che si registrino passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale di talché non appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'avo italiano non si è mai naturalizzato brasiliano come da certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalla competente autorità brasiliana, (doc. 2).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la
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fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non CP_1 può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del Controparte_1
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, dichiara che Controparte_1
• (C.F. ) Parte_1 C.F._1
• (C.F. ) Per_1 Persona_1 C.F._2
• , (C.F. ) Parte_3 C.F._3
• sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
• Si comunichi,
Firenze, 30 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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