Articolo 14 della Legge 9 febbraio 1942, n. 194
Articolo 13Articolo 15
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9 aprile 1942
Art. 14. Sospensione cautelare.

Qualora sia emesso mandato o ordine di cattura deve essere disposta la sospensione dell'iscritto.

Tale sospensione puo' essere disposta qualora sia stato emesso mandato o ordine di comparizione o di accompagnamento o l'iscritto sia stato ammonito o assegnato al confino di polizia.

Se il Direttorio del sindacato non ritiene di pronunciare la sospensione dell'attuario ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato o ordine di comparizione o di accompagnamento, deve informarne senza ritardo il pubblico ministero con rapporto motivato.
Entrata in vigore il 9 aprile 1942