Art. 14. Sospensione cautelare.
Qualora sia emesso mandato o ordine di cattura deve essere disposta la sospensione dell'iscritto.
Tale sospensione puo' essere disposta qualora sia stato emesso mandato o ordine di comparizione o di accompagnamento o l'iscritto sia stato ammonito o assegnato al confino di polizia.
Se il Direttorio del sindacato non ritiene di pronunciare la sospensione dell'attuario ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato o ordine di comparizione o di accompagnamento, deve informarne senza ritardo il pubblico ministero con rapporto motivato.
Qualora sia emesso mandato o ordine di cattura deve essere disposta la sospensione dell'iscritto.
Tale sospensione puo' essere disposta qualora sia stato emesso mandato o ordine di comparizione o di accompagnamento o l'iscritto sia stato ammonito o assegnato al confino di polizia.
Se il Direttorio del sindacato non ritiene di pronunciare la sospensione dell'attuario ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato o ordine di comparizione o di accompagnamento, deve informarne senza ritardo il pubblico ministero con rapporto motivato.