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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n° 3201/2024 - (n. 18/05/1953 - ) Parte_1 C.F._1
CP_1
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO DECRETO DI OMOLOGA IN ESITO AD ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO
- ART. 445-BIS C.P.C. -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Saverio SODO, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. specificato in epigrafe, preso atto che non vi è stata contestazione delle parti (mediante atto scritto da depositarsi in cancelleria entro il termine perentorio all'uopo fissato) circa le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 cpc. e rilevato – ai fini della regolazione delle spese imposta ex lege - che la decorrenza dello stato invalidante sì come accertata dal CTU corrisponde sostanzialmente a quella prospettata dalla parte istante, nei limiti della condizione positivamente verificata, dovendosi peraltro fare riferimento al criterio dettato dal primo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. (cfr. CASS. SS. UU., 21 MAGGIO 2015 N° 10455);
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE: INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
: ESITO POSITIVO
DECORRENZA: DOM. AMM/VA (15 DICEMBRE 2025).
°°°°°°°°°°°°°
(PRESTAZIONE: L. 104/92, ART. 3, CO. 3: ESITO NEGATIVO).
Condanna l' alla rifusione in favore dell'istante delle spese della procedura CP_2 che liquida in complessivi €.1.600,00 a titolo di compenso professionale ex D.M.
n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatari.
Pone definitivamente a carico dell' le già liquidate spese di CTU. CP_2
Taranto, 17/03/2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Saverio SODO)
CP_1
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO DECRETO DI OMOLOGA IN ESITO AD ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO
- ART. 445-BIS C.P.C. -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Saverio SODO, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. specificato in epigrafe, preso atto che non vi è stata contestazione delle parti (mediante atto scritto da depositarsi in cancelleria entro il termine perentorio all'uopo fissato) circa le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 cpc. e rilevato – ai fini della regolazione delle spese imposta ex lege - che la decorrenza dello stato invalidante sì come accertata dal CTU corrisponde sostanzialmente a quella prospettata dalla parte istante, nei limiti della condizione positivamente verificata, dovendosi peraltro fare riferimento al criterio dettato dal primo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. (cfr. CASS. SS. UU., 21 MAGGIO 2015 N° 10455);
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE: INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
: ESITO POSITIVO
DECORRENZA: DOM. AMM/VA (15 DICEMBRE 2025).
°°°°°°°°°°°°°
(PRESTAZIONE: L. 104/92, ART. 3, CO. 3: ESITO NEGATIVO).
Condanna l' alla rifusione in favore dell'istante delle spese della procedura CP_2 che liquida in complessivi €.1.600,00 a titolo di compenso professionale ex D.M.
n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatari.
Pone definitivamente a carico dell' le già liquidate spese di CTU. CP_2
Taranto, 17/03/2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Saverio SODO)