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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 27/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA
N. R.G. 33/2025
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 33/2025
Oggi 27 marzo 2025 ad ore 10,30, innanzi al dott. Pierfilippo Mazzagreco, sono comparsi: per , appellante personalmente presente, l'avv. Pietro Parte_1
Savastano per Controparte_1
, nessuno
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa.
L'avvocato Savastano illustra i motivi d'appello, cui si riporta, e conclude come nel ricorso introduttivo.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Il Giudice
dott. Pierfilippo Mazzagreco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SULMONA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pierfilippo Mazzagreco, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Pietro Savastano
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), contumace
[...] P.IVA_1
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del CDS (artt. 204 bis CDS, 7 d. lgs. n. 151/2011, 429 cod. proc. civ.)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Non può essere accolto il gravame proposto dall'appellante avverso la sentenza del Giudice di pace che ne ha rigettato l'opposizione ai verbali di accertamento nn.894508726 e 894508824 del 02/07/2019 con cui i
Carabinieri di AS di Sangro hanno rispettivamente contestato la violazione: dell'art.116, co.15 e 17 C.D.S., perché, in data 02/07/2019, alle ore 14,30 circa, il di lui figlio minore circolava, senza essere minuto di patente Pt_1 di guida, alla guida del veicolo di proprietà del padre, trasportato sul sedile passeggero anteriore;
dell'art.116, co.14 C.D.S., perché, avendo la materiale disponibilità del predetto veicolo, ne aveva consentito la guida a persona non in possesso di patente di guida.
Il ricorrente premette in fatto che: quella mattina “dopo aver trascorso l'intera mattinata a Sulmona per ragioni di lavoro … verso le ore 13,00 era ripartito per AS di Sangro” per raggiungere la moglie ed i due figli minori ivi residenti durante il percorso di circa 45 km, a causa delle temperature prossime ai 40 gradi centigradi, aveva avvertito “mal di testa, nausea, annebbiamento della vista, sudorazione profusa, vertigini, crampi muscolari, agitazione, stato confusionale”; preoccupato da ciò e “impossibilitato all'uso del telefono”, trovandosi “in condizioni psico-fisiche sempre più critiche, all'arrivo in paese decideva di recarsi direttamente e personalmente presso il pronto soccorso dell'ospedale di AS di Sangro (unico presidio in zona) per sottoporsi alle cure del caso. Giunto in paese, non distante dall'ospedale, veniva riconosciuto e affiancato dal proprio figlio , in quel momento Persona_1 casualmente in transito in bicicletta, il quale, a sua volta sprovvisto di telefono, riscontrato lo stato di grave malessere del padre e notato il malgoverno della vettura da parte di questi, consapevole delle proprie capacità alla guida, interveniva per prestare soccorso al genitore e si poneva alla guida del mezzo verso l'ospedale. Sulla via dell'ospedale, tuttavia, ed a pochi metri da questo, alle ore 14,30 circa, era costretto ad arrestarsi su ordine della pattuglia”.
Lamenta dunque che il primo giudice non abbia ritenuto sussistente la scriminante dello stato di necessità ex art. 3 l. n. 689/1981, trascurando che: la circostanza che il ricorrente fosse stato colto da c.d. “colpo di calore” fosse “incontestata, ovvero non specificamente contestata” e comunque positivamente provata;
trascurando le possibili e notorie conseguenze anche letali della patologia,
“se non trattata in tempi rapidi”; non valorizzando la circostanza che il figlio minore “non avesse alternativa possibile se non quella di intervenire prontamente” mettendosi alla guida sebbene sprovvisto di patente, e che, rispetto all'affidamento della autovettura, fosse di conseguenza applicabile “l'esimente … ex art.116, co.14 c.d.s.”.
Occorre premettere che l'onere della prova delle invocate circostanze scriminanti grava sull'opponente (“cfr., tra altre, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15195 del 09/06/2008, Rv. 603581 – 01: “In tema di sanzioni amministrative, la responsabilità dell'autore dell'illecito può essere esclusa anche in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità, in quanto l'art.
3 della legge n. 689 del 1981 esclude la responsabilità quando la violazione
è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche
l'erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione.
Qualora, però, l'interessato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente reale o putativa deve provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio”. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dell'invocato stato di necessità, effettivo o putativo, per avere l'interessato dedotto l'assoluta necessità di recarsi in ospedale per eseguire degli accertamenti clinici, in quanto non era stata provata la necessità di salvare sè o ad altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno alla persona, con l'unico mezzo della commissione dell'illecito).
E' lo stesso ricorrente a ricordare che l'intervento del figlio è avvenuto quando il padre era già entrato in paese.
Di là dall'assunto dell'eventuale indisponibilità del proprio cellulare anche per le chiamate di emergenza e della mancanza di un bar nelle vicinanze, non vi è prova (e nemmeno specifica allegazione) di non avere incontrato, prima o dopo l'arrivo del figlio, altre persone che potessero sollecitare l'arrivo dei soccorsi sanitari o, se in possesso della necessaria abilitazione, mettersi alla guida del veicolo del ricorrente, né di essersi trovato in una condizione tale da non rivolgere la richiesta poi formulata al figlio o che tale eventualità e possibilità sia stata scartata per errore scusabile.
L'assenza di tale prova non consente di ritenere dimostrata non solo la sussistenza obbiettiva della scriminante, ma anche di quella putativa (cfr., tra altre conformi, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10366 del 29/04/2010, Rv.
613104 – 01: “In tema di sanzioni amministrative, ai fini dell'esclusione della responsabilità del trasgressore per l'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità, di cui all'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che essa si concretizzi in un incolpevole errore sul fatto, e cioè su una percezione o in una ricognizione della percezione incolpevolmente difettosa che, cadendo su un elemento materiale della violazione amministrativa, la rende non punibile a norma dell'art. 3, secondo comma, della citata legge n. 689 del 1981”).
Tale considerazione priva di rilievo gli altri motivi di censura svolti dall'appellante, che restano quindi assorbiti.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite del presente grado, stante la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di pace di AS di Sangro n. 58/2025 del 28.1.2025.
Nulla per le spese del grado.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 429 cod. proc. civ., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Sulmona, il 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Pierfilippo Mazzagreco
N. R.G. 33/2025
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 33/2025
Oggi 27 marzo 2025 ad ore 10,30, innanzi al dott. Pierfilippo Mazzagreco, sono comparsi: per , appellante personalmente presente, l'avv. Pietro Parte_1
Savastano per Controparte_1
, nessuno
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa.
L'avvocato Savastano illustra i motivi d'appello, cui si riporta, e conclude come nel ricorso introduttivo.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Il Giudice
dott. Pierfilippo Mazzagreco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SULMONA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pierfilippo Mazzagreco, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Pietro Savastano
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), contumace
[...] P.IVA_1
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del CDS (artt. 204 bis CDS, 7 d. lgs. n. 151/2011, 429 cod. proc. civ.)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Non può essere accolto il gravame proposto dall'appellante avverso la sentenza del Giudice di pace che ne ha rigettato l'opposizione ai verbali di accertamento nn.894508726 e 894508824 del 02/07/2019 con cui i
Carabinieri di AS di Sangro hanno rispettivamente contestato la violazione: dell'art.116, co.15 e 17 C.D.S., perché, in data 02/07/2019, alle ore 14,30 circa, il di lui figlio minore circolava, senza essere minuto di patente Pt_1 di guida, alla guida del veicolo di proprietà del padre, trasportato sul sedile passeggero anteriore;
dell'art.116, co.14 C.D.S., perché, avendo la materiale disponibilità del predetto veicolo, ne aveva consentito la guida a persona non in possesso di patente di guida.
Il ricorrente premette in fatto che: quella mattina “dopo aver trascorso l'intera mattinata a Sulmona per ragioni di lavoro … verso le ore 13,00 era ripartito per AS di Sangro” per raggiungere la moglie ed i due figli minori ivi residenti durante il percorso di circa 45 km, a causa delle temperature prossime ai 40 gradi centigradi, aveva avvertito “mal di testa, nausea, annebbiamento della vista, sudorazione profusa, vertigini, crampi muscolari, agitazione, stato confusionale”; preoccupato da ciò e “impossibilitato all'uso del telefono”, trovandosi “in condizioni psico-fisiche sempre più critiche, all'arrivo in paese decideva di recarsi direttamente e personalmente presso il pronto soccorso dell'ospedale di AS di Sangro (unico presidio in zona) per sottoporsi alle cure del caso. Giunto in paese, non distante dall'ospedale, veniva riconosciuto e affiancato dal proprio figlio , in quel momento Persona_1 casualmente in transito in bicicletta, il quale, a sua volta sprovvisto di telefono, riscontrato lo stato di grave malessere del padre e notato il malgoverno della vettura da parte di questi, consapevole delle proprie capacità alla guida, interveniva per prestare soccorso al genitore e si poneva alla guida del mezzo verso l'ospedale. Sulla via dell'ospedale, tuttavia, ed a pochi metri da questo, alle ore 14,30 circa, era costretto ad arrestarsi su ordine della pattuglia”.
Lamenta dunque che il primo giudice non abbia ritenuto sussistente la scriminante dello stato di necessità ex art. 3 l. n. 689/1981, trascurando che: la circostanza che il ricorrente fosse stato colto da c.d. “colpo di calore” fosse “incontestata, ovvero non specificamente contestata” e comunque positivamente provata;
trascurando le possibili e notorie conseguenze anche letali della patologia,
“se non trattata in tempi rapidi”; non valorizzando la circostanza che il figlio minore “non avesse alternativa possibile se non quella di intervenire prontamente” mettendosi alla guida sebbene sprovvisto di patente, e che, rispetto all'affidamento della autovettura, fosse di conseguenza applicabile “l'esimente … ex art.116, co.14 c.d.s.”.
Occorre premettere che l'onere della prova delle invocate circostanze scriminanti grava sull'opponente (“cfr., tra altre, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15195 del 09/06/2008, Rv. 603581 – 01: “In tema di sanzioni amministrative, la responsabilità dell'autore dell'illecito può essere esclusa anche in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità, in quanto l'art.
3 della legge n. 689 del 1981 esclude la responsabilità quando la violazione
è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche
l'erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione.
Qualora, però, l'interessato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente reale o putativa deve provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio”. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dell'invocato stato di necessità, effettivo o putativo, per avere l'interessato dedotto l'assoluta necessità di recarsi in ospedale per eseguire degli accertamenti clinici, in quanto non era stata provata la necessità di salvare sè o ad altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno alla persona, con l'unico mezzo della commissione dell'illecito).
E' lo stesso ricorrente a ricordare che l'intervento del figlio è avvenuto quando il padre era già entrato in paese.
Di là dall'assunto dell'eventuale indisponibilità del proprio cellulare anche per le chiamate di emergenza e della mancanza di un bar nelle vicinanze, non vi è prova (e nemmeno specifica allegazione) di non avere incontrato, prima o dopo l'arrivo del figlio, altre persone che potessero sollecitare l'arrivo dei soccorsi sanitari o, se in possesso della necessaria abilitazione, mettersi alla guida del veicolo del ricorrente, né di essersi trovato in una condizione tale da non rivolgere la richiesta poi formulata al figlio o che tale eventualità e possibilità sia stata scartata per errore scusabile.
L'assenza di tale prova non consente di ritenere dimostrata non solo la sussistenza obbiettiva della scriminante, ma anche di quella putativa (cfr., tra altre conformi, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10366 del 29/04/2010, Rv.
613104 – 01: “In tema di sanzioni amministrative, ai fini dell'esclusione della responsabilità del trasgressore per l'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità, di cui all'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che essa si concretizzi in un incolpevole errore sul fatto, e cioè su una percezione o in una ricognizione della percezione incolpevolmente difettosa che, cadendo su un elemento materiale della violazione amministrativa, la rende non punibile a norma dell'art. 3, secondo comma, della citata legge n. 689 del 1981”).
Tale considerazione priva di rilievo gli altri motivi di censura svolti dall'appellante, che restano quindi assorbiti.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite del presente grado, stante la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di pace di AS di Sangro n. 58/2025 del 28.1.2025.
Nulla per le spese del grado.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 429 cod. proc. civ., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Sulmona, il 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Pierfilippo Mazzagreco