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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 22/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1250/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE ZOTTI GIANLUCA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALABRESE LAURA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica condizioni di separazione e divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Parte ricorrente:
“ nel merito
pagina 1 di 6 - revocare l'assegno posto a carico di per il contributo di mantenimento in favore di Parte_1 CP_1
;
[...]
- in ogni caso con vittoria di spese di lite”.
Parte resistente:
“Nel merito:
- Rigettare l'avversa domanda di revoca dell'assegno divorzile posto a carico del OR , Parte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le argomentazioni esposte in atti e documentalmente provate dalla resistente;
- accertato all'esito dell'istruttoria che il reddito del ricorrente risulta inequivocabilmente superiore a quanto dallo stesso dichiarato, avendo controparte ammesso di aver ottenuto la restituzione del prestito di €. 90.000,00 effettuato in favore delle figlie, oltre ad aver incassato €. 7.535,00 per riscossione di buoni fruttiferi, che non risultano esser stati accreditati sul conto utilizzato per le spese della RSA ed elargito regali ai nipoti incompatibili con una situazione di prospettata indigenza, ordinare che il OR versi in favore della NO un assegno divorzile che Parte_1 CP_1 si ritiene equo quantificare in €. 650,00 (seicentocinquanta / 00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat costo vita, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, mediante versamento sul libretto di risparmio postale intestato alla NO;
CP_1
- Stante la palese infondatezza delle avverse argomentazioni, puntualmente contestate in fatto ed in diritto, nonché l'illegittimità dell'istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. per la modifica delle condizioni di separazione, oltre alla tardiva ed incompleta produzione documentale richiesta dal Giudice e necessaria per ricostruire il patrimonio del OR , condannare il ricorrente ex art. 96 Parte_1
c.p.c. al risarcimento del danno subito dalla NO , nella misura che sarà ritenuta di CP_1 giustizia e comunque non inferiore ad €. 1.500,00.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
contraeva matrimonio con in data 30.01.1965 in Gerocarne. Parte_1 CP_1
Dall'unione nascevano quattro figli, adulti ed economicamente autosufficienti: (nata il Per_1
Pers 06.01.1966), (nato il [...]), RA (nata il [...]) e (nato il [...]). Per_3
In data 19 marzo 2012 il Tribunale di Milano emetteva il decreto di omologazione della separazione personale tra la sig.ra e il sig. prevedendo la corresponsione in favore della CP_1 Parte_1
pagina 2 di 6 sig.ra , a titolo di contributo al suo mantenimento, della somma di euro 300,00 mensili, da CP_1
rivalutare annualmente ex indici Istat costo vita.
Con ricorso depositato il 2.4.2024 il chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento ed Pt_1
emettersi pronuncia divorzile, deducendo che, a causa delle sue condizioni fisiche, che avevano reso necessario il ricovero in una RSA, non era più in condizione di versare alcuna somma alla . CP_1
La resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile pari ad € 356,40 (cioè € 300 oltre rivalutazione).
All'esito della prima udienza, con sentenza n. 851/2024 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, veniva ordinata la produzione dei documenti necessari per valutare il reddito ed il patrimonio delle parti (non essendo chiaro ove la resistente vivesse e quale fosse il patrimonio del ricorrente) e l'assegno dovuto dal marito alla moglie veniva, in via provvisoria, rideterminato in € 300 (a titolo di assegno di mantenimento sino al passaggio in giudicato della sentenza divorzile e a titolo di assegno divorzile da tale momento), oltre rivalutazione annuale a far data da giugno 2025.
L'assegno veniva, quindi, ridotto di € 56,40.
Il 18 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione.
All'esito dell'integrazione documentale, ritiene il Collegio che, a far data dal deposito del ricorso, debba essere revocato l'assegno di mantenimento e che non possa essere previsto alcun assegno divorzile in favore della resistente, considerato il peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente ed il fatto che la resistente non vive a Dairago ma deve presumersi conviva con il figlio.
Pertanto, la pensione sociale che la stessa percepisce deve ritenersi sufficiente al suo mantenimento.
In relazione al primo aspetto, si osserva che il reddito del ricorrente, comprensivo di pensione ed indennità, è di complessivi € 2.055,14 al mese (doc. 33, 37) e le sue spese per RSA ammontano ad un importo compreso fra € 2.234,00 al mese ed € 2.296 al mese, a seconda del numero di giorni del mese
(doc. 17).
L'arteriopatia periferica (AOCP) del ricorrente nel 2023 si aggravava notevolmente, limitandone l'autonomia e gli spostamenti, tanto che alcune dita del piede destro andavano in progressiva necroso e a settembre 2023 il era costretto a ricoverarsi per essere sottoposto all'amputazione del piede, Pt_1
circostanza che lo costringeva in carrozzina (doc. 13, 36).
A seguito del ricovero di settembre 2023 il sig. non tornava più a casa propria, ma rimaneva in Pt_1
ospedale sino a dicembre 2023 per la riabilitazione, dopodiché si trasferiva in una RSA.
Ad aprile 2024, subiva l'amputazione della gamba destra (doc. 41).
pagina 3 di 6 La retta della RSA già assorbe e sopravanza il reddito del Oltre a detta retta, il deve Pt_1 Pt_1
sostenere spese per il vestiario, medicine, etc.
Il ricorrente, poi, non risulta avere accantonato alcun patrimonio e risulta titolare solo di buoni fruttiferi postali del valore residuo di € 5.000.
Il infatti, a febbraio 2024 riscuoteva i buoni fruttiferi postali cointestati con la figlia Pt_1 Per_1
per complessivi euro 24.870,00 (doc. 24 e 35), quindi euro 12.435 ciascuno.
Detti buoni sono già stati in parte accreditati sulla carta Postepay Evolution utilizzata per il pagamento della RSA e già impiegati a tal fine (si veda tutta la documentazione depositata il 30.10.2024).
Infine, il riconosceva che le figlie e restituivano i prestiti ricevuti con Pt_1 Per_1 Persona_4
versamenti mensili di cica 200/250 euro ciascuna negli anni dal 2005 al 2022 (doc. 50).
La resistente deduceva che, in considerazione del regime patrimoniale di comunione dei beni, parte delle somme prestate alle figlie erano di sua proprietà.
Tale circostanza, però, potrebbe eventualmente rilevare in un giudizio di divisione, mentre non incide sull'an dell'assegno periodico dovutole dall'ex coniuge considerato che il non risulta più avere Pt_1
tale somma nel proprio patrimonio.
L'importo di € 90.000, ove effettivamente restituito, non sarebbe comunque più nella disponibilità del
Pt_1
Ancora, il fatto che nel 2024 il ricorrente abbia offerto un pasto al ristorante alla due figlie che lo accudiscono spendendo complessivamente meno di € 100,00 e abbia regalato ai nipoti € 300 non dimostra che il abbia un reddito sufficiente a coprire le proprie spese ed a corrispondere un Pt_1 assegno all'ex coniuge.
Quanto alla , questi risulta usufruttuaria dell'immobile di Dairago ove ha la residenza. CP_1
Percepisce, inoltre, una pensione di circa € 448,00 al mese.
Detto importo sarebbe sicuramente inidoneo a garantirle un reddito sufficiente a mantenersi, ove vivesse da sola. Deve, però, ritenersi che la non viva nell'immobile di Dairago e che conviva CP_1
Pers con il figlio come sostenuto dal ricorrente, con conseguente possibilità di condividere le spese ed i costi.
In particolare, con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., veniva ordinato alla resistente di produrre tutte le bollette relative all'immobile di Dairago e i giustificativi degli ingenti prelievi effettuati nel 2024.
Pers La depositava solo le bollette relative all'energia elettrica, intestate al figlio CP_1
L'intestazione delle bollette al figlio non è di per sé decisiva, potendosi trattare di una soluzione più comoda per la gestione dei pagamenti o, semplicemente, di una modalità con la quale il figlio aiuta la madre.
pagina 4 di 6 Significativo, però, è il fatto che non vi siano bollette per l'acqua ed il gas.
Tale circostanza, unitamente alle foto dell'immobile (doc. 45 del ricorrente), portano ad escludere che la resistente abiti in Dairago, via Turati, 5.
E', invece, irrilevante il fatto che la notifica del ricorso del Suppa si sia perfezionata sia presso Pers l'immobile di Dairago che presso l'indirizzo del figlio posto che in nessuno dei due casi l'atto veniva ricevuto a mani, bensì ritirato presso l'ufficio postale ex art. 140 c.p.c.
Quanto alle ragioni del prelievo di €. 5.000,00 nel corso dell'anno 2024 (€. 1.000,00 a febbraio, €.
2.000,00 a marzo ed €. 2.000,00 ad aprile), prelievo aggiuntivo rispetto a quelli mensilmente effettuati dalla resistente per € 500/800 e verosimilmente destinati alle spese ordinarie, la deduceva: “si CP_1
fa presente che dal mese di luglio 2022 e sino al mese di febbraio 2024, la signora non ha più CP_1
ricevuto il contributo al mantenimento da parte del marito e si è vista costretta a ricorrere agli aiuti dei propri parenti e conoscenti per far fronte alle spese mediche e di sostentamento;
nel momento in cui ha potuto riscuotere l'importo della polizza a lei intestata, accreditato sul proprio libretto postale, ha effettuato alcuni prelievi per poter sanare, mediante pagamenti in contanti, i debiti contratti con i familiari, oltre a far fronte alle spese della casa in cui vive”.
La resistente, però, non riusciva a dimostrare di avere avuto la necessità di prestiti da parenti o conoscenti. Non veniva, infatti, formulato alcuno specifico capitolo di prova sul punto.
Pertanto, considerata la situazione economica del e la possibilità della resistente di condividere Pt_1
le spese, non può essere posto a carico del primo alcun assegno divorzile in favore della e deve CP_1 essere revocato l'assegno di mantenimento.
*
Le spese di lite devono essere compensate per un mezzo in considerazione della pronuncia dello status e dell'incompleto deposito, anche da parte del della documentazione necessaria ex art. Pt_1
473bis.12 c.p.c., circostanza rilevante ex art. 473bis.18 c.p.c.
In particolare, nell'atto introduttivo mancavano gli estratti conto e gli estratti della carta usata per i pagamenti venivano prodotti solo dopo l'ordine di esibizione.
Il rimanente mezzo delle spese di lite deve essere posto a carico della , in considerazione della CP_1
prevalente soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) revoca l'assegno di mantenimento a far data dal deposito del ricorso e rigetta la domanda di assegno divorzile;
pagina 5 di 6 2) condanna la resistente al pagamento di un mezzo delle spese di lite del ricorrente e liquida detto mezzo in € 2.500, oltre accessori di legge e rimborso forfettario. Compensa per il resto le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1250/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE ZOTTI GIANLUCA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALABRESE LAURA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica condizioni di separazione e divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Parte ricorrente:
“ nel merito
pagina 1 di 6 - revocare l'assegno posto a carico di per il contributo di mantenimento in favore di Parte_1 CP_1
;
[...]
- in ogni caso con vittoria di spese di lite”.
Parte resistente:
“Nel merito:
- Rigettare l'avversa domanda di revoca dell'assegno divorzile posto a carico del OR , Parte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le argomentazioni esposte in atti e documentalmente provate dalla resistente;
- accertato all'esito dell'istruttoria che il reddito del ricorrente risulta inequivocabilmente superiore a quanto dallo stesso dichiarato, avendo controparte ammesso di aver ottenuto la restituzione del prestito di €. 90.000,00 effettuato in favore delle figlie, oltre ad aver incassato €. 7.535,00 per riscossione di buoni fruttiferi, che non risultano esser stati accreditati sul conto utilizzato per le spese della RSA ed elargito regali ai nipoti incompatibili con una situazione di prospettata indigenza, ordinare che il OR versi in favore della NO un assegno divorzile che Parte_1 CP_1 si ritiene equo quantificare in €. 650,00 (seicentocinquanta / 00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat costo vita, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, mediante versamento sul libretto di risparmio postale intestato alla NO;
CP_1
- Stante la palese infondatezza delle avverse argomentazioni, puntualmente contestate in fatto ed in diritto, nonché l'illegittimità dell'istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. per la modifica delle condizioni di separazione, oltre alla tardiva ed incompleta produzione documentale richiesta dal Giudice e necessaria per ricostruire il patrimonio del OR , condannare il ricorrente ex art. 96 Parte_1
c.p.c. al risarcimento del danno subito dalla NO , nella misura che sarà ritenuta di CP_1 giustizia e comunque non inferiore ad €. 1.500,00.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
contraeva matrimonio con in data 30.01.1965 in Gerocarne. Parte_1 CP_1
Dall'unione nascevano quattro figli, adulti ed economicamente autosufficienti: (nata il Per_1
Pers 06.01.1966), (nato il [...]), RA (nata il [...]) e (nato il [...]). Per_3
In data 19 marzo 2012 il Tribunale di Milano emetteva il decreto di omologazione della separazione personale tra la sig.ra e il sig. prevedendo la corresponsione in favore della CP_1 Parte_1
pagina 2 di 6 sig.ra , a titolo di contributo al suo mantenimento, della somma di euro 300,00 mensili, da CP_1
rivalutare annualmente ex indici Istat costo vita.
Con ricorso depositato il 2.4.2024 il chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento ed Pt_1
emettersi pronuncia divorzile, deducendo che, a causa delle sue condizioni fisiche, che avevano reso necessario il ricovero in una RSA, non era più in condizione di versare alcuna somma alla . CP_1
La resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile pari ad € 356,40 (cioè € 300 oltre rivalutazione).
All'esito della prima udienza, con sentenza n. 851/2024 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, veniva ordinata la produzione dei documenti necessari per valutare il reddito ed il patrimonio delle parti (non essendo chiaro ove la resistente vivesse e quale fosse il patrimonio del ricorrente) e l'assegno dovuto dal marito alla moglie veniva, in via provvisoria, rideterminato in € 300 (a titolo di assegno di mantenimento sino al passaggio in giudicato della sentenza divorzile e a titolo di assegno divorzile da tale momento), oltre rivalutazione annuale a far data da giugno 2025.
L'assegno veniva, quindi, ridotto di € 56,40.
Il 18 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione.
All'esito dell'integrazione documentale, ritiene il Collegio che, a far data dal deposito del ricorso, debba essere revocato l'assegno di mantenimento e che non possa essere previsto alcun assegno divorzile in favore della resistente, considerato il peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente ed il fatto che la resistente non vive a Dairago ma deve presumersi conviva con il figlio.
Pertanto, la pensione sociale che la stessa percepisce deve ritenersi sufficiente al suo mantenimento.
In relazione al primo aspetto, si osserva che il reddito del ricorrente, comprensivo di pensione ed indennità, è di complessivi € 2.055,14 al mese (doc. 33, 37) e le sue spese per RSA ammontano ad un importo compreso fra € 2.234,00 al mese ed € 2.296 al mese, a seconda del numero di giorni del mese
(doc. 17).
L'arteriopatia periferica (AOCP) del ricorrente nel 2023 si aggravava notevolmente, limitandone l'autonomia e gli spostamenti, tanto che alcune dita del piede destro andavano in progressiva necroso e a settembre 2023 il era costretto a ricoverarsi per essere sottoposto all'amputazione del piede, Pt_1
circostanza che lo costringeva in carrozzina (doc. 13, 36).
A seguito del ricovero di settembre 2023 il sig. non tornava più a casa propria, ma rimaneva in Pt_1
ospedale sino a dicembre 2023 per la riabilitazione, dopodiché si trasferiva in una RSA.
Ad aprile 2024, subiva l'amputazione della gamba destra (doc. 41).
pagina 3 di 6 La retta della RSA già assorbe e sopravanza il reddito del Oltre a detta retta, il deve Pt_1 Pt_1
sostenere spese per il vestiario, medicine, etc.
Il ricorrente, poi, non risulta avere accantonato alcun patrimonio e risulta titolare solo di buoni fruttiferi postali del valore residuo di € 5.000.
Il infatti, a febbraio 2024 riscuoteva i buoni fruttiferi postali cointestati con la figlia Pt_1 Per_1
per complessivi euro 24.870,00 (doc. 24 e 35), quindi euro 12.435 ciascuno.
Detti buoni sono già stati in parte accreditati sulla carta Postepay Evolution utilizzata per il pagamento della RSA e già impiegati a tal fine (si veda tutta la documentazione depositata il 30.10.2024).
Infine, il riconosceva che le figlie e restituivano i prestiti ricevuti con Pt_1 Per_1 Persona_4
versamenti mensili di cica 200/250 euro ciascuna negli anni dal 2005 al 2022 (doc. 50).
La resistente deduceva che, in considerazione del regime patrimoniale di comunione dei beni, parte delle somme prestate alle figlie erano di sua proprietà.
Tale circostanza, però, potrebbe eventualmente rilevare in un giudizio di divisione, mentre non incide sull'an dell'assegno periodico dovutole dall'ex coniuge considerato che il non risulta più avere Pt_1
tale somma nel proprio patrimonio.
L'importo di € 90.000, ove effettivamente restituito, non sarebbe comunque più nella disponibilità del
Pt_1
Ancora, il fatto che nel 2024 il ricorrente abbia offerto un pasto al ristorante alla due figlie che lo accudiscono spendendo complessivamente meno di € 100,00 e abbia regalato ai nipoti € 300 non dimostra che il abbia un reddito sufficiente a coprire le proprie spese ed a corrispondere un Pt_1 assegno all'ex coniuge.
Quanto alla , questi risulta usufruttuaria dell'immobile di Dairago ove ha la residenza. CP_1
Percepisce, inoltre, una pensione di circa € 448,00 al mese.
Detto importo sarebbe sicuramente inidoneo a garantirle un reddito sufficiente a mantenersi, ove vivesse da sola. Deve, però, ritenersi che la non viva nell'immobile di Dairago e che conviva CP_1
Pers con il figlio come sostenuto dal ricorrente, con conseguente possibilità di condividere le spese ed i costi.
In particolare, con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., veniva ordinato alla resistente di produrre tutte le bollette relative all'immobile di Dairago e i giustificativi degli ingenti prelievi effettuati nel 2024.
Pers La depositava solo le bollette relative all'energia elettrica, intestate al figlio CP_1
L'intestazione delle bollette al figlio non è di per sé decisiva, potendosi trattare di una soluzione più comoda per la gestione dei pagamenti o, semplicemente, di una modalità con la quale il figlio aiuta la madre.
pagina 4 di 6 Significativo, però, è il fatto che non vi siano bollette per l'acqua ed il gas.
Tale circostanza, unitamente alle foto dell'immobile (doc. 45 del ricorrente), portano ad escludere che la resistente abiti in Dairago, via Turati, 5.
E', invece, irrilevante il fatto che la notifica del ricorso del Suppa si sia perfezionata sia presso Pers l'immobile di Dairago che presso l'indirizzo del figlio posto che in nessuno dei due casi l'atto veniva ricevuto a mani, bensì ritirato presso l'ufficio postale ex art. 140 c.p.c.
Quanto alle ragioni del prelievo di €. 5.000,00 nel corso dell'anno 2024 (€. 1.000,00 a febbraio, €.
2.000,00 a marzo ed €. 2.000,00 ad aprile), prelievo aggiuntivo rispetto a quelli mensilmente effettuati dalla resistente per € 500/800 e verosimilmente destinati alle spese ordinarie, la deduceva: “si CP_1
fa presente che dal mese di luglio 2022 e sino al mese di febbraio 2024, la signora non ha più CP_1
ricevuto il contributo al mantenimento da parte del marito e si è vista costretta a ricorrere agli aiuti dei propri parenti e conoscenti per far fronte alle spese mediche e di sostentamento;
nel momento in cui ha potuto riscuotere l'importo della polizza a lei intestata, accreditato sul proprio libretto postale, ha effettuato alcuni prelievi per poter sanare, mediante pagamenti in contanti, i debiti contratti con i familiari, oltre a far fronte alle spese della casa in cui vive”.
La resistente, però, non riusciva a dimostrare di avere avuto la necessità di prestiti da parenti o conoscenti. Non veniva, infatti, formulato alcuno specifico capitolo di prova sul punto.
Pertanto, considerata la situazione economica del e la possibilità della resistente di condividere Pt_1
le spese, non può essere posto a carico del primo alcun assegno divorzile in favore della e deve CP_1 essere revocato l'assegno di mantenimento.
*
Le spese di lite devono essere compensate per un mezzo in considerazione della pronuncia dello status e dell'incompleto deposito, anche da parte del della documentazione necessaria ex art. Pt_1
473bis.12 c.p.c., circostanza rilevante ex art. 473bis.18 c.p.c.
In particolare, nell'atto introduttivo mancavano gli estratti conto e gli estratti della carta usata per i pagamenti venivano prodotti solo dopo l'ordine di esibizione.
Il rimanente mezzo delle spese di lite deve essere posto a carico della , in considerazione della CP_1
prevalente soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) revoca l'assegno di mantenimento a far data dal deposito del ricorso e rigetta la domanda di assegno divorzile;
pagina 5 di 6 2) condanna la resistente al pagamento di un mezzo delle spese di lite del ricorrente e liquida detto mezzo in € 2.500, oltre accessori di legge e rimborso forfettario. Compensa per il resto le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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