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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/06/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 2774/2024 avente ad oggetto: assegno-pensione ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
nata ad [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Lucia Friggione, presso il cui studio in Trani, alla via G.
Bovio n. 141, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12, presso l'Avvocatura dell'INPS territoriale di Andria
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., nel termine di 30 giorni dalla data dell'udienza del 14.05.2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 8.04.2024 e notificato il 12.07.2024, la ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento della maggiorazione sociale ex art. 38, CP_1 comma 4, legge n. 448/01 dovuta sulla pensione di invalidità civile per il periodo dal 01.09.2020 al 31.12.2020 per l'importo complessivo di € 1.140,27.
A sostegno del ricorso ha dedotto: che con sentenza n. 1460 del 21.09.2023, il
Tribunale di Trani la riconosceva invalida civile al 100% dalla domanda amministrativa del 26.08.2020 con conseguente diritto a percepire la pensione di invalidità civile da tale data;
che dopo l'invio del modello AP70 l' provvedeva a CP_1 corrispondere i ratei della pensione incrementata della maggiorazione sociale con nota del 13.10.2023; che i ratei di maggiorazione sociale erano liquidati solo per il periodo dall'1.01.2021 con esclusione di quelli relativi al periodo precedente;
che presentava ricorso amministrativo l'1.12.2023 con cui impugnava il provvedimento di riliquidazione delle prestazioni;
che ricorrono i presupposti per la maggiorazione sociale.
In conseguenza di ciò ha chiesto la condanna dell' al relativo pagamento con CP_1 vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'intervenuta cessazione della materia del CP_1 contendere per essere stata effettuata la liquidazione della prestazione il 3.05.2024 con accredito l'1.06.2024 come da cedolino di pagamento prodotto. Ha quindi insistito per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
Nelle note conclusive parte ricorrente, oltre a evidenziare che il pagamento della prestazione è intervenuto solo dopo il deposito del ricorso, ha dedotto che è stata corrisposta la sola sorta capitale, senza accessori di legge (interessi legali e rivalutazione monetaria), di cui ha chiesto la condanna dell' al pagamento. CP_1
LA DECISIONE
1. In primo luogo va osservato che la contestazione in ordine al mancato pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria impedisce che si possa dichiarare l'integrale cessazione della materia del contendere, che può essere dichiarata solo parzialmente nei limiti in cui risulta eseguita la prestazione principale.
2 2. Per quanto concerne poi la sussistenza della prestazione richiesta è documentalmente provato che il pagamento della prestazione è intervenuto dopo il deposito del ricorso ma prima della notifica dello stesso.
L' , infatti, ha prodotto cedolino di pagamento da cui risulta che la CP_1 prestazione è stata liquidata l'1.06.2024, ossia in un momento antecedente rispetto a quello della notifica del ricorso, avvenuta il 12.07.2024.
Dal cedolino di pagamento non risulta la corresponsione degli interessi legali, con la conseguenza che questi ultimi sono dovuti dal 20.01.2023 (121° giorno successivo all'invio del modello AP70, effettuato il 19.09.2022) all'1.06.2024 (data della liquidazione della prestazione).
Alla luce di ciò, l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, va CP_1 condannato al pagamento in favore di parte ricorrente degli interessi legali dal
20.01.2023 al 01.06.2024 e rivalutazione monetaria nei limiti di legge al saldo.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale.
Assume rilievo decisivo, infatti, nel caso di specie, la circostanza che il ricorso è stato notificato dalla ricorrente allorquando le era già stata erogata la prestazione richiesta in questa sede, al netto dei soli oneri accessori, che peraltro non erano stati esplicitamente richiesti nell'atto introduttivo.
In questi termini, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 803/2021 ha affermato che “è … coerente con il principio di causalità valorizzare anche la circostanza che il giudizio, divenuto in gran parte superfluo al momento dell'instaurazione del contraddittorio (per avere la parte ottenuto il risultato cui il giudizio medesimo tendeva ovvero l'accertamento sanitario) sia, invece, coltivato al solo fine del recupero delle spese legali;
in tal caso, il giudice, nel valutare, non la misura della soccombenza, totalmente a carico del convenuto, ma l'utilità, in concreto, della prosecuzione del giudizio, legittimamente può regolare le spese di lite tanto in base al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., quanto, a norma dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., esercitando il potere discrezionale di compensazione totale (con le spese di ciascuna parte che restano a carico di ognuna) o parziale (con la quota non compensata posta a carico della parte convenuta)”.
3 In termini analoghi si è pronunciata anche la Corte d'Appello di Bari, Sezione
Lavoro, sentenza del 23.03.2023, che ha affermato che “Nel caso in esame, il
Tribunale ha correttamente compensato per metà le spese di lite in ragione dell'esistenza di gravi motivi quali l'atteggiamento collaborativo dell'istituto che alla prima udienza di discussione dava atto dell'avvenuta liquidazione della prestazione”.
Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi che, nella ricostruzione dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ricorrono i presupposti per la compensazione, tenuto conto dell'intervenuta liquidazione della prestazione prima della notifica del ricorso, rispetto alla quale è residuata solo la liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria di importo complessivo estremamente esiguo (€ 75,97 gli interessi legali oltre rivalutazione nei limiti di legge), che la parte, presumibilmente, avrebbe potuto conseguire senza procedere alla notifica del ricorso ma sollecitandone la liquidazione all'Istituto in via stragiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 2774/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore di parte ricorrente degli interessi legali dal 20.01.2023 al 01.06.2024 e della rivalutazione monetaria nei limiti di legge al saldo;
3. compensa le spese processuali tra le parti.
Trani, 4.06.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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