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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1497/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE UC MAURO, Presidente e Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice MINIO EMILIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6123/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 968/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 21 e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
A seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello
Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha proposto appello per la riforma parziale della sentenza della CGT di Napoli n.968/21/2025, pronunciata il 13/01/2025 e depositata il 20/01/2025, che aveva dichiarato la cessata materia con riguardo all'atto impugnato, costituito da un avviso di accertamento esecutivo TARI – annualità 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 e 2022, (Prot. n. 2740/101 del 20/12/2023) dell'importo di € 2.221,00 notificato in data 17/02/2024, quindi compensando le spese di lite.
L'appellante ha chiarito di aver convenuto in giudizio il Comune di Napoli, che aveva chiesto la propria estromissione ritenendosi “estraneo” alla controversia, e il concessionario, società
Resistente_1 S.r.l., il quale aveva riconosciuto gli errori commessi come contestati dal contribuente e aveva chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Quindi, nello specifico l'atto di appello contesta la decisione assunta dal primo giudice in punto spese, così come di seguito espressa in sentenza: «Quanto alle spese, il complessivo esito della lite e le modalità del suo svolgimento (con la citazione in giudizio del Comune di
Napoli, soggetto non legittimato passivamente) consiglia la loro integrale compensazione tra le parti». L'appellante ha pertanto dedotto la mancata applicazione del principio della soccombenza virtuale con violazione dell'art.15 del d.lgs 546/92, rappresentando che se il primo giudice avesse valutato la “soccombenza virtuale” a carico degli appellati avrebbe TÀrilevato la illegittimità della condotta di entrambi, in particolare per aver la società . dapprima commesso l'errore di duplicazione della pretesa e, successivamente, di non essersene avveduta emettendo il provvedimento in autotutela solo un anno dopo la notifica del ricorso, peraltro senza neppure notificarlo al procuratore costituito. Il Comune di Napoli per non essersi attivato nonostante fosse ben consapevole dell'avvenuto, pregresso accordo transattivo già raggiunto nel 2018 di cui era stato parte e che aveva reso inesistente la debenza tributaria vantata con l'atto opposto;
difatti, ricevuto il ricorso e verificato il regolare pagamento di quanto effettivamente dovuto in virtù dell'accordo raggiunto nel 2018, avrebbe dovuto immediatamente attivarsi nei confronti della società
TÀ . evitando di “costringere” il contribuente a proseguire il giudizio depositando l'opposizione.. Quindi, ha concluso chiedendo di riformare la sentenza impugnata in punto spese a favore del contribuente, con condanna a quelle del doppio grado di giudizio e attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. TÀ . ha resistito all'impugnazione facendo rilevare che, «a seguito del ricorso depositato in data 18/03/2024 presso la Concessionaria del Comune di Napoli –Napoli Obiettivo Valore -, la stessa, in data 08/04/2024 procedette all'annullamento dell'impugnato
Avviso di Accertamento;
e ciò entro il termine nel quale il ricorrente doveva depositare il ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria -17/04/2024- (a tale data non vi era stato abrogato l'art. 17 bis del DPR 546/92 che prevedeva la Mediazione). Il ricorso, difatti, fu presentato presso la Corte di Giustizia di Primo Grado di Napoli, in data 12/04/2024. La
TÀ pertanto, ricevuto il ricorso, ha dovuto interloquire con il Comune per verificare il richiamato accordo e, nel minor tempo possibile, ha proceduto all'annullamento della pratica». Quindi ha concluso chiedendo di rigettare l'appello ritenendo equa la compensazione delle spese decretata dal giudice di prima cure.
Anche il Comune di Napoli si è costituito depositando controdeduzioni in data 15 gennaio
2026 con le quali ha così di seguito motivato la richiesta di inammissibilità e infondatezza dell'appello: «[…] nel grado inferiore è stato ben chiarito che l'Ente è estraneo all'istruttoria, all'accertamento e all'emissione di avvisi che rientrano nella competenza del concessionario, il quale ne è unico responsabile in ogni fase;
– Esclusivamente ai fini di mero tuziorismo difensivo si precisa che anche la rettifica della superficie imponibile, operata per l'annualità 2018, è stata prontamente aggiornata nella “banca dati” (da 108 mq
a 92 mq), tanto è che l'atto impugnato (emesso dal concessionario) riporta tale superficie, poi erroneamente duplicata. – L'amministrazione è quindi scevra da qualsiasi errore e responsabilità e non si comprende il perché l'appellante insista nel ritenere addirittura una responsabilità unica e aggravata dall'ente, nonostante la richiesta estromissione ed il chiarimento di estraneità specificato in primo grado».
Il Comune di Napoli ha concluso chiedendo la condanna alle spese, anche per lite temeraria. Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Le riferite conclusioni della CGT di Napoli in punto spese non sono condivisibili e, pertanto, meritano di essere rettificate. Orbene, in primo luogo non può confermarsi il punto della sentenza di prime cure laddove ha fatto riferimento alla lite e alle “modalità del suo svolgimento”, stigmatizzando negativamente la circostanza della “citazione in giudizio del Comune di Napoli, soggetto non legittimato passivamente”. All'opposto andava giudicata sfavorevolmente proprio la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dall'Ente comunale-impositore per aver, a seguito della documentazione esibita nel pregresso contenzioso (relativo a Ricorso in opposizione avverso Avviso di pagamento Tari 2018 n. 388788/194344), già accolto l'istanza di reclamo presentata dal contribuente ai sensi dell'art. 17-bis d.lgs. 546/92 con atto datato 6/9/2018, documento che è stato allegato alle memorie depositate dal ricorrente nel giudizio di primo grado in data 12 dicembre 2024. Resta evidente che il Comune di Napoli, titolare del credito tributario, si è costituito nel presente giudizio senza rappresentare, rectius tacendo, la circostanza dell'accordo transattivo raggiunto nel 2018, che, peraltro, avrebbe già dovuto
TÀavere cura di comunicare alla società ., così invece “costringendo” il ricorrente a difendersi nuovamente in un contenzioso ormai definito e dall'esito scontato. Sul punto va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui di norma in caso di cessazione della materia del contendere si provvede mediante il criterio della soccombenza virtuale e che in ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere invece disposta la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del medesimo decreto, laddove questa venga decisa dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della lite. Quanto innanzi significa, quindi, che alla estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto prodromico, non si correla necessariamente ed in ogni caso la condanna alle spese in attuazione del principio della soccombenza virtuale;
quanto innanzi, tuttavia, solo qualora emergano peculiari circostanze che connotino la controversia in modo tale da palesarne la conformità al canone di lealtà del comportamento processuale della amministrazione.
In ragione della condotta omissiva del Comune di Napoli – che sostanzialmente si è
“chiamato fuori” da un contenzioso che era nella sua sola prerogativa dapprima di evitare che insorgesse e, successivamente, che tempestivamente cessasse non appena ricevuta la notifica del ricorso – tale valutazione non può che essere negativa avendo invece l'Ente comunale solo mirato nel giudizio di prime cure a far emergere la responsabilità esclusivamente a carico del Concessionario per la riscossione.
I principi innanzi sinteticamente richiamati sono stati ancora di recente ribaditi da un recente dictum della Suprema Corte che ha affermato che «in tema di processo tributario, nell'ipotesi di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità, potendo però essere disposta la compensazione ove non sia ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, né constino ipotesi di negligenza dell'amministrazione» (così Cass. Sez. Trib., Ordinanza del 22 luglio 2025, n. 20750).
TÀQuanto ai tempi dell'intervento definitorio ricondotto alla società . non si rilevano invece profili di negligenza, mentre la circostanza della duplicazione dell'immobile, come addotta dall'appellante, si è rivelata un mero errore di lettura da parte del predetto dell'atto opposto per essere stato «l'immobile indicato 2 volte soltanto per comparare la superfice accertate e quella dichiarata». Nel caso di specie, dunque, deve trovare applicazione l'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n.
546/1992, con le modifiche introdotte dall'art. 4 della Legge del 31/08/2022 n. 130, nonché al comma 2-bis dello stesso art. 15 citato, il quale rinvia all'applicazione delle disposizioni di cui all' art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.
E, invero, in base alla vigente normativa le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Nel caso in narrativa non vi
è stata soccombenza reciproca, né vi è stata alcuna valida e legittima motivazione circa la mancata condanna alle spese di lite, risultando utilizzata una formula generica che, come già dianzi detto, è risultata anche smentita dalle emergenze processuali;
ne deriva, pertanto, che nella fattispecie in narrativa è stata totalmente e immotivatamente disapplicata la richiamata normativa che disciplina il regolamento delle spese processuali, in particolare difettando una plausibile valutazione circa la sussistenza dei requisiti per addivenire alla affermata compensazione delle spese di lite, dovendo invece quella utilizzata considerarsi non integrante gravi ed eccezionali ragioni in quanto inammissibili per essere state smentite dai fatti di causa.
Dunque, nella fattispecie in esame deve trovare applicazione l'univoca giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione che ha affermato che nel processo tributario la compensazione delle spese del giudizio richiede la concorrenza di altri giusti motivi, che vanno esplicitamente indicati in motivazione e che non possono essere desunti dal complesso della sentenza, né tantomeno, come nel caso in narrativa, sostituiti da una formula che di fatto ha “travisato” l'insorgenza, lo sviluppo e l'evoluzione del contenzioso.
In conclusione, le spese di giudizio per entrambi i gradi vanno liquidate come da dispositivo a carico del solo Ente comunale, ma dovendosi tenere conto del modestissimo costo delle attività processuali richieste per la soluzione del contenzioso, di tutta evidenza di semplice e agevole definizione in quanto privo di rilevanti questioni di fatto o in diritto, nonché del ridotto importo in contestazione;
per quanto poi concerne l'appello questo ha visto la proposizione di un unico, sintetico motivo di censura.
Quindi, per il primo grado si liquidano, esclusa la fase cautelare che non vi è stata, euro
400,00 e euro 278,00 per l'appello ove il valore del gravame deve rapportarsi alla tabella
“fino a 1.100,00 euro”, inferiore a quella applicata per il giudizio innanzi alla Corte di prime cure. Resta invece confermata la compensazione delle spese nei confronti della società TÀ
La richiesta di condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. è stata formulata solo nel giudizio di prime cure e non riprodotta in appello, ragion per cui la stessa non va scrutinata, fermo restando che costituisce principio generale che l'invocazione della lite temeraria non può essere semplicemente asserita, ma “presuppone l'accertamento” e, dunque, la prova sia dell'elemento soggettivo dell'illecito - mala fede o colpa grave - sia dell'elemento oggettivo - entità del danno sofferto. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'appellante che liquida in euro 400,00 per il primo grado e euro 278,00 per il secondo grado, oltre contributo unificato, spese generali e oneri accessori previsti ex lege (c.p.a. e IVA se dovuta), con distrazione a favore del difensore antistatario.
Compensa le spese del giudizio nei confronti di TÀ.
Napoli, 10 febbraio 2026 Il Presidente relatore
AU de UC
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE UC MAURO, Presidente e Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice MINIO EMILIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6123/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 968/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 21 e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
A seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello
Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha proposto appello per la riforma parziale della sentenza della CGT di Napoli n.968/21/2025, pronunciata il 13/01/2025 e depositata il 20/01/2025, che aveva dichiarato la cessata materia con riguardo all'atto impugnato, costituito da un avviso di accertamento esecutivo TARI – annualità 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 e 2022, (Prot. n. 2740/101 del 20/12/2023) dell'importo di € 2.221,00 notificato in data 17/02/2024, quindi compensando le spese di lite.
L'appellante ha chiarito di aver convenuto in giudizio il Comune di Napoli, che aveva chiesto la propria estromissione ritenendosi “estraneo” alla controversia, e il concessionario, società
Resistente_1 S.r.l., il quale aveva riconosciuto gli errori commessi come contestati dal contribuente e aveva chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Quindi, nello specifico l'atto di appello contesta la decisione assunta dal primo giudice in punto spese, così come di seguito espressa in sentenza: «Quanto alle spese, il complessivo esito della lite e le modalità del suo svolgimento (con la citazione in giudizio del Comune di
Napoli, soggetto non legittimato passivamente) consiglia la loro integrale compensazione tra le parti». L'appellante ha pertanto dedotto la mancata applicazione del principio della soccombenza virtuale con violazione dell'art.15 del d.lgs 546/92, rappresentando che se il primo giudice avesse valutato la “soccombenza virtuale” a carico degli appellati avrebbe TÀrilevato la illegittimità della condotta di entrambi, in particolare per aver la società . dapprima commesso l'errore di duplicazione della pretesa e, successivamente, di non essersene avveduta emettendo il provvedimento in autotutela solo un anno dopo la notifica del ricorso, peraltro senza neppure notificarlo al procuratore costituito. Il Comune di Napoli per non essersi attivato nonostante fosse ben consapevole dell'avvenuto, pregresso accordo transattivo già raggiunto nel 2018 di cui era stato parte e che aveva reso inesistente la debenza tributaria vantata con l'atto opposto;
difatti, ricevuto il ricorso e verificato il regolare pagamento di quanto effettivamente dovuto in virtù dell'accordo raggiunto nel 2018, avrebbe dovuto immediatamente attivarsi nei confronti della società
TÀ . evitando di “costringere” il contribuente a proseguire il giudizio depositando l'opposizione.. Quindi, ha concluso chiedendo di riformare la sentenza impugnata in punto spese a favore del contribuente, con condanna a quelle del doppio grado di giudizio e attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. TÀ . ha resistito all'impugnazione facendo rilevare che, «a seguito del ricorso depositato in data 18/03/2024 presso la Concessionaria del Comune di Napoli –Napoli Obiettivo Valore -, la stessa, in data 08/04/2024 procedette all'annullamento dell'impugnato
Avviso di Accertamento;
e ciò entro il termine nel quale il ricorrente doveva depositare il ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria -17/04/2024- (a tale data non vi era stato abrogato l'art. 17 bis del DPR 546/92 che prevedeva la Mediazione). Il ricorso, difatti, fu presentato presso la Corte di Giustizia di Primo Grado di Napoli, in data 12/04/2024. La
TÀ pertanto, ricevuto il ricorso, ha dovuto interloquire con il Comune per verificare il richiamato accordo e, nel minor tempo possibile, ha proceduto all'annullamento della pratica». Quindi ha concluso chiedendo di rigettare l'appello ritenendo equa la compensazione delle spese decretata dal giudice di prima cure.
Anche il Comune di Napoli si è costituito depositando controdeduzioni in data 15 gennaio
2026 con le quali ha così di seguito motivato la richiesta di inammissibilità e infondatezza dell'appello: «[…] nel grado inferiore è stato ben chiarito che l'Ente è estraneo all'istruttoria, all'accertamento e all'emissione di avvisi che rientrano nella competenza del concessionario, il quale ne è unico responsabile in ogni fase;
– Esclusivamente ai fini di mero tuziorismo difensivo si precisa che anche la rettifica della superficie imponibile, operata per l'annualità 2018, è stata prontamente aggiornata nella “banca dati” (da 108 mq
a 92 mq), tanto è che l'atto impugnato (emesso dal concessionario) riporta tale superficie, poi erroneamente duplicata. – L'amministrazione è quindi scevra da qualsiasi errore e responsabilità e non si comprende il perché l'appellante insista nel ritenere addirittura una responsabilità unica e aggravata dall'ente, nonostante la richiesta estromissione ed il chiarimento di estraneità specificato in primo grado».
Il Comune di Napoli ha concluso chiedendo la condanna alle spese, anche per lite temeraria. Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Le riferite conclusioni della CGT di Napoli in punto spese non sono condivisibili e, pertanto, meritano di essere rettificate. Orbene, in primo luogo non può confermarsi il punto della sentenza di prime cure laddove ha fatto riferimento alla lite e alle “modalità del suo svolgimento”, stigmatizzando negativamente la circostanza della “citazione in giudizio del Comune di Napoli, soggetto non legittimato passivamente”. All'opposto andava giudicata sfavorevolmente proprio la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dall'Ente comunale-impositore per aver, a seguito della documentazione esibita nel pregresso contenzioso (relativo a Ricorso in opposizione avverso Avviso di pagamento Tari 2018 n. 388788/194344), già accolto l'istanza di reclamo presentata dal contribuente ai sensi dell'art. 17-bis d.lgs. 546/92 con atto datato 6/9/2018, documento che è stato allegato alle memorie depositate dal ricorrente nel giudizio di primo grado in data 12 dicembre 2024. Resta evidente che il Comune di Napoli, titolare del credito tributario, si è costituito nel presente giudizio senza rappresentare, rectius tacendo, la circostanza dell'accordo transattivo raggiunto nel 2018, che, peraltro, avrebbe già dovuto
TÀavere cura di comunicare alla società ., così invece “costringendo” il ricorrente a difendersi nuovamente in un contenzioso ormai definito e dall'esito scontato. Sul punto va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui di norma in caso di cessazione della materia del contendere si provvede mediante il criterio della soccombenza virtuale e che in ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere invece disposta la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del medesimo decreto, laddove questa venga decisa dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della lite. Quanto innanzi significa, quindi, che alla estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto prodromico, non si correla necessariamente ed in ogni caso la condanna alle spese in attuazione del principio della soccombenza virtuale;
quanto innanzi, tuttavia, solo qualora emergano peculiari circostanze che connotino la controversia in modo tale da palesarne la conformità al canone di lealtà del comportamento processuale della amministrazione.
In ragione della condotta omissiva del Comune di Napoli – che sostanzialmente si è
“chiamato fuori” da un contenzioso che era nella sua sola prerogativa dapprima di evitare che insorgesse e, successivamente, che tempestivamente cessasse non appena ricevuta la notifica del ricorso – tale valutazione non può che essere negativa avendo invece l'Ente comunale solo mirato nel giudizio di prime cure a far emergere la responsabilità esclusivamente a carico del Concessionario per la riscossione.
I principi innanzi sinteticamente richiamati sono stati ancora di recente ribaditi da un recente dictum della Suprema Corte che ha affermato che «in tema di processo tributario, nell'ipotesi di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità, potendo però essere disposta la compensazione ove non sia ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, né constino ipotesi di negligenza dell'amministrazione» (così Cass. Sez. Trib., Ordinanza del 22 luglio 2025, n. 20750).
TÀQuanto ai tempi dell'intervento definitorio ricondotto alla società . non si rilevano invece profili di negligenza, mentre la circostanza della duplicazione dell'immobile, come addotta dall'appellante, si è rivelata un mero errore di lettura da parte del predetto dell'atto opposto per essere stato «l'immobile indicato 2 volte soltanto per comparare la superfice accertate e quella dichiarata». Nel caso di specie, dunque, deve trovare applicazione l'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n.
546/1992, con le modifiche introdotte dall'art. 4 della Legge del 31/08/2022 n. 130, nonché al comma 2-bis dello stesso art. 15 citato, il quale rinvia all'applicazione delle disposizioni di cui all' art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.
E, invero, in base alla vigente normativa le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Nel caso in narrativa non vi
è stata soccombenza reciproca, né vi è stata alcuna valida e legittima motivazione circa la mancata condanna alle spese di lite, risultando utilizzata una formula generica che, come già dianzi detto, è risultata anche smentita dalle emergenze processuali;
ne deriva, pertanto, che nella fattispecie in narrativa è stata totalmente e immotivatamente disapplicata la richiamata normativa che disciplina il regolamento delle spese processuali, in particolare difettando una plausibile valutazione circa la sussistenza dei requisiti per addivenire alla affermata compensazione delle spese di lite, dovendo invece quella utilizzata considerarsi non integrante gravi ed eccezionali ragioni in quanto inammissibili per essere state smentite dai fatti di causa.
Dunque, nella fattispecie in esame deve trovare applicazione l'univoca giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione che ha affermato che nel processo tributario la compensazione delle spese del giudizio richiede la concorrenza di altri giusti motivi, che vanno esplicitamente indicati in motivazione e che non possono essere desunti dal complesso della sentenza, né tantomeno, come nel caso in narrativa, sostituiti da una formula che di fatto ha “travisato” l'insorgenza, lo sviluppo e l'evoluzione del contenzioso.
In conclusione, le spese di giudizio per entrambi i gradi vanno liquidate come da dispositivo a carico del solo Ente comunale, ma dovendosi tenere conto del modestissimo costo delle attività processuali richieste per la soluzione del contenzioso, di tutta evidenza di semplice e agevole definizione in quanto privo di rilevanti questioni di fatto o in diritto, nonché del ridotto importo in contestazione;
per quanto poi concerne l'appello questo ha visto la proposizione di un unico, sintetico motivo di censura.
Quindi, per il primo grado si liquidano, esclusa la fase cautelare che non vi è stata, euro
400,00 e euro 278,00 per l'appello ove il valore del gravame deve rapportarsi alla tabella
“fino a 1.100,00 euro”, inferiore a quella applicata per il giudizio innanzi alla Corte di prime cure. Resta invece confermata la compensazione delle spese nei confronti della società TÀ
La richiesta di condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. è stata formulata solo nel giudizio di prime cure e non riprodotta in appello, ragion per cui la stessa non va scrutinata, fermo restando che costituisce principio generale che l'invocazione della lite temeraria non può essere semplicemente asserita, ma “presuppone l'accertamento” e, dunque, la prova sia dell'elemento soggettivo dell'illecito - mala fede o colpa grave - sia dell'elemento oggettivo - entità del danno sofferto. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'appellante che liquida in euro 400,00 per il primo grado e euro 278,00 per il secondo grado, oltre contributo unificato, spese generali e oneri accessori previsti ex lege (c.p.a. e IVA se dovuta), con distrazione a favore del difensore antistatario.
Compensa le spese del giudizio nei confronti di TÀ.
Napoli, 10 febbraio 2026 Il Presidente relatore
AU de UC