Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 1497
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione del principio della soccombenza virtuale

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, giudicando non condivisibili le conclusioni del giudice di primo grado in punto spese. Ha evidenziato la condotta omissiva del Comune di Napoli, che non ha comunicato l'accordo transattivo raggiunto nel 2018, costringendo il contribuente a proseguire il contenzioso. Di conseguenza, ha ritenuto che la compensazione delle spese fosse immotivata e che dovesse trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale a carico del Comune di Napoli.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 1497
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1497
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo