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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4134 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 24576/2024 cui è riunito il procedimento n.
13903/2023
TRA
, difesa dall'avv. RICCIARDI DOMENICO;
E_
RICORRENTE
E
difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN;
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/11/24 la parte ricorrente in epigrafe ha esposto che in data 26/05/22 veniva presentata istanza per l'accertamento sanitario dell'invalidità civile ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali spettanti in relazione allo stato di invalidità e alla minorazione riconosciuta, ma che la domanda non ha avuto esito positivo non essendo stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario alla visita del 08/03/23, all'esito della quale all'istante è stata riconosciuta persona invalida al 100% senza diritto all'accompagnamento; portatrice di disabilità senza connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 1 l. 104/1992.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. concludeva confermando il giudizio espresso in sede amministrativa. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia chiedendo l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento e il riconoscimento della condizione di disabilità grave e la condanna dell' CP_1 al pagamento dei relativi importi, oltre accessori.
Il procedimento per ATP veniva pertanto riunito al presente, in applicazione analogica dell'art. 274 c.p.c.
1 La parte convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso in opposizione è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma
1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio
2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012.
Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.).
Tale, o meglio, tali plurime finalità devono pertanto costituire, ad avviso del giudice adito, i necessari parametri cui deve essere informata l'interpretazione del testo normativo.
Tanto premesso, la disposizione richiamata stabilisce quanto segue:
«[I]. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
[II]. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero
2 che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
[III]. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
[IV]. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
[V]. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
[VI]. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
[VII]. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente
è inappellabile».
Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti, l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, finalizzato esclusivamente (per le ragioni che si specificheranno di seguito) alla verifica (ovviamente previo scrutinio dell'esistenza di un concreto interesse ad agire per il conseguimento di un diritto: Cass. Sez L Sentenza n. 8932 del 05/05/2015; Sez L Sentenza n.
8533 del 27/04/2015) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un
3 distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo. Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente (a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo sul requisito sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato.
E, considerato che nella casistica giurisprudenziale il fattore di maggior conflitto è costituito dalla contestazione in ordine al requisito sanitario, la scissione nei due distinti giudizi deve ritenersi aderente alla ratio deflattiva, nella misura in cui, una volta risolto, con un procedimento snello e di più rapida definizione, il contrasto sul requisito sanitario, nell'ottica legislativa tale definizione è idonea ad impedire l'ulteriore ricorso alla tutela giurisdizionale, e segnatamente ad impedire l'attivazione del giudizio ordinario, destinato all'accertamento del diritto “finale”; fermo restando che l'accertamento sanitario può essere rimesso in discussione, ma esclusivamente mediante il ricorso alla seconda fase di opposizione, limitato, secondo quanto si dirà appresso, alla sola denuncia di vizi che inficiano il percorso logico-procedimentale che ha condotto al predetto accertamento (in questi sensi v. Cass. Sez.
6-L
Sentenza n. 6084 del 17/03/2014; Sez 6-L Sentenza n. 6085 del 17/03/2014;
Sez L Sentenza n. 9876 del 09/04/2019).
Ora, dalla previsione, per il giudizio instaurato, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione», si evince che a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze
4 tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. In questi sensi, è stato chiarito che qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004). Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza
n. 4254 del 20/02/2009).
Tanto premesso, è opportuno precisare che, per quanto concerne l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 l. 21.11.1988 n. 508, le condizioni per l'attribuzione del beneficio economico consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. A tal fine, non rilevano episodici
5 contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7273 del
30/03/2011; Sez. L, Sentenza n. 12521 del 28/05/2009). In particolare, è stato sottolineato che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 15882 del 28/07/2015; Sez. L, Ordinanza n. 26092 del
23/12/2010). Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509
(che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n.
118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del
1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (Cass. 12521/2009 cit.). La Cassazione ha altresì opportunamente chiarito che l'accertamento sanitario volto a stabilire la sussistenza o meno dell'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita, sia in sede amministrativa che giudiziaria, riguarda esclusivamente le comuni attività del vivere quotidiano, che costituiscono anche il presupposto naturale per una vita di relazione e sociale;
la possibilità di svolgere una vita di relazione e sociale non è, invece, suscettibile di autonoma considerazione e non entra nella valutazione che il giudice deve compiere ai fini del riconoscimento di una prestazione, che ha natura assistenziale e viene concessa solo nei casi tassativamente indicati, senza alcuna possibilità di interpretazione estensiva, neanche quanto al profilo del rischio generico di cadute, ancorché accentuato in relazione all'età, perché non determina di per sé impossibilità di deambulazione autonoma (Sez. L, Sentenza n. 14127 del
6 20/06/2006).
Tanto premesso, nella specie, il c.t.u. ha ritenuto che per il grado delle patologie riscontrate la percentuale complessiva di invalidità sia pari al
100% senza necessità di assistenza continua, senza che la parte sia impossibilitata a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, e senza che sussistano le condizioni per la condizione di disabilità con connotazione di gravità.
La parte si duole da un lato della carenza di motivazione per quanto concerne le condizioni previste dalla legge 104/1992 e dall'altro della insufficiente valutazione circa la gravità delle patologie da cui è affetta la ricorrente in particolare con riferimento alla capacità di deambulazione.
In contrario, il c.t.u. ha attentamente considerato tutti gli elementi idonei a formulare il giudizio richiesto. In particolare, chiarisce subito che la paziente deambula a piccoli passi, ma comunque autonomamente, così come autonome sono le variazioni posturali.
Il c.t.u. assegna il punteggio relativo alla Scala di Tinetti
«(equilibrio=14/16) -- (andatura=10/12). Totale= 24/28».
Nell'esame per apparati si legge:
«Apparato osteo-articolare:
Rachide in asse, sufficientemente mobile nella rotazione, la flessione risulta appena accennata. Quasi nulla la sintomatologia dolorosa riferita alla digitopressione dei metameri vertebrali dell'intera colonna. Lasègue negativo bilateralmente per discopatia sintomatica. Stazione eretta raggiunta e tenuta in maniera autonoma, variazioni posturali autonome.
Arti superiori:
Emiparesi sinistra con braccio spastico con flessione del gomito e mano ad artiglio. Non completi ma sufficienti i movimenti di abduzione, discretamente limitata la elevazione. Arto destro con movimenti liberi e attivi. La digitopressione dei processi coracoidei non evoca dolore. Forza prensile valida a destra, ridotta a sinistra.
Arti inferiori:
Sufficientemente mobili, la flesso-estensione attiva appare discreta in assenza di coxo-gonalgia, Non dolenti alla palpazione, i legamenti mediali
e laterali delle ginocchia. Alcuni capillari sparsi alle gambe, forza segmentaria sufficiente
...
Psiche:
La ricorrente si presenta curata nell'aspetto e nella persona, orientata nello S/T. Tranquilla e poco loquace, nel corso della visita medica ha manifestato una discreta deflessione umorale e modesto rallentamento psico-
7 motorio. L'eloquio fornito è apparso semplice ma organizzato, in linea con
l'età e il grado d'istruzione e in assenza di disartria, sono emersi rarissimi deficit mnesici riferibili ad avvenimenti del passato, ma non ha evidenziato disturbi del linguaggio né difficoltà nella comprensione verbale.».
Il c.t.u. procede poi a svolgere le considerazioni medico legali, analizzando le singole patologie, segnatamente, con riferimento alle patologie rilevanti ai fini dell'accompagnamento e della condizione di disabilità:
«Esiti di ictus cerebrale con emiplegia sinistra, con residua limitazione funzionale dell'arto superiore. Il 25 gennaio 2022, la periziata riportò ictus ischemico trattato in urgenza con trombolisi sistemica. Dopo iniziale ricovero presso la ardarelli”, veniva trasferita in Casa di Cura per CP_2 lungodegenti, Camaldoli Hospital, dalla quale in data 8 marzo 2022 veniva dimessa al proprio domicilio con terapia medica e indicazioni per riabilitazione funzionale. Nel corso dei mesi successivi oltre alla fisioterapia, si è sottoposta a blocchi nervosi con tossina botulinica, ricavandone discreto beneficio.
Allo stato attuale, ha recuperato in maniera soddisfacente la mobilità dell'arto inferiore sinistro, mentre quello superiore risulta ancora poco funzionale, presentando flessione del gomito, mano ad artiglio, ma buona estensione del polso.
Artrosi polidistrettuale, con osteoporosi e discrete limitazioni funzionali.
Nel caso specifico, siamo al cospetto di un quadro clinico caratterizzato da una forma di artropatia diffusa con interessamento prevalente del rachide, la cui digitopressione a livello dei processi trasversi e spinosi delle vertebre non evoca significativa dolorabilità, ma che risulta poco mobile nella flesso-estensione e libero nella rotazione. Ancora interessati da processi artrosici sono gli arti, specie quelli superiori, ove il coinvolgimento delle articolazioni del gomito e del polso, si aggiungono agli esiti paretici, realizzanti tuttavia, lieve limitazione antalgico/funzionale, con stazione eretta raggiunta e tenuta in autonomia, come le variazioni della postura e la deambulazione che, anche se rallentata, è apparsa sufficiente e autonoma.
Mild Cognitive Impairment in esiti di aterosclerosi cerebro-sistemica e deflessione umorale.
Il concetto di Mild Cognitive Impairment si riferisce ad una popolazione di soggetti anziani che non sono compromessi nel loro funzionamento quotidiano, ma che hanno un sub-clinico, isolato deficit cognitivo e che non necessariamente sviluppano demenza.
8 La periziata, alla visita medica ha mostrato modesto rallentamento psicomotorio, elemento fondamentale di una evidente deflessione umorale.
Questa condizione può determinare movimenti spontanei ridotti, andatura lenta, senso di astenia e difficoltà nel compiere qualsiasi azione che richieda un minimo sforzo.
Il rallentamento può anche manifestarsi sul piano ideativo, con una sensazione di lentezza e vuoto mentale con difficoltà di concentrazione e disturbi della memoria, che alla fine si traduce in incertezza, indecisione, fino a vera e propria incapacità di prendere qualunque decisione.
Frequentemente si associa al quadro descritto, un coinvolgimento psicosomatico, con sintomatologia funzionale, riferibile a disturbi espressione di un disagio psicologico, che non hanno una origine organica, come nel caso in questione, ove vengono riferiti: gastro-duodenopatia, colon irritabile ecc.
Si è detto dei lievi deficit mnesici ma non sono coinvolte altre funzioni cognitive come il linguaggio, le abilità visuo-spaziali, le capacità di ragionamento ecc. In corso di operazioni peritali, ella ha evidenziato lievi deficit mnesici, ma è apparsa orientata, con lieve deflessione umorale, ma non è risultata affetta da declino cognitivo ...».
Il c.t.u. conclude quindi, del tutto coerentemente, come segue:
«Tali infermità, già presenti dall'inoltro della domanda amministrativa,
26/5/2022, da quanto su riportato, valutate nella loro globalità, determinano nella signora lo stato di invalido E_ ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed
i compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/98) grave 100%, purtuttavia, le stesse, dal momento che durante la visita medica si è riscontrata la capacità di deambulazione autonoma, l'assenza di dispnea da sforzo nell'esecuzione dei vari e ripetuti passaggi posturali, e la sussistenza di adeguate facoltà volitive, esecutive e cognitive superiori, non risultano tali da richiedere un intervento assistenziale continuativo e globale nell'esecuzione degli atti quotidiani della vita che la periziata è in grado di svolgere autonomamente.
Relativamente alla richiesta del riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità, nel caso in oggetto le minorazioni su descritte, valutate nella loro globalità non determinano nella signora E_
, una grave compromissione dell'autonomia personale, né processo
[...] di svantaggio sociale o di emarginazione con gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria».
Essendo la motivazione congrua e perfettamente idonea a consentire di ricostruire il procedimento logico seguito dal consulente, né essendo
9 ravvisabile nel ragionamento seguito alcun elemento di contraddizione, ogni altra valutazione atterrebbe a ragioni di merito come tali insindacabili dal giudice adito, ove, come nella specie, adeguatamente e correttamente motivata la relazione peritale.
Né peraltro, la parte ha ritenuto di formulare, come sarebbe stato suo onere, osservazioni alla consulenza nel termine stabilito dal giudice all'udienza per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 195
c.p.c.
Il ricorso va pertanto respinto.
Risulta comunque correttamente formulata la dichiarazione ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese di c.t.u., demandata ad un separato decreto, va in questa sede ricordato che essa si sottrae al regime delle spese di lite, atteso che, secondo quanto già rilevato dalla
Cassazione, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23133 del 12/11/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
23586 del 15/09/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte attrice non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Napoli, 27/05/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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